AS 2015 5605
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2016 in favore delle organizzazioni di operatori culturali professionisti
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2016 in favore delle organizzazioni di operatori culturali professionisti
del 25 novembre 2015
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:
Sezione 1: Obiettivi
Art. 1 Il sostegno delle organizzazioni di operatori culturali professionisti ha lo scopo di migliorare le condizioni quadro settoriali degli operatori culturali professionisti.
Sezione 2: Contributi strutturali
Art. 2 1 Sono erogati aiuti finanziari per le spese strutturali delle organizzazioni di opera- tori culturali professionisti.
2 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
3 Non sono sostenute le organizzazioni il cui scopo è prevalentemente didattico,
formativo o scientifico.
Sezione 3: Requisiti formali di promozione
Art. 3 Attività delle organizzazioni
1 Le organizzazioni devono essere:
a. attive a livello nazionale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera d LPCu; b. attive in modo continuativo da almeno tre anni; c. rappresentative per la rispettiva disciplina.
RS 442.124 1 RS 442.1
2015-2465 5605
Regime di promozione 2016 in favore delle organizzazioni RU 2015 di operatori culturali professionisti. O del DFI
2 In ambito teatrale possono essere promosse anche le organizzazioni che operano
prevalentemente in una regione linguistica, purché esse collaborino strettamente e in modo istituzionalizzato con partner attivi in altre regioni linguistiche.
Art. 4 Prestazioni delle organizzazioni Le organizzazioni devono fornire prestazioni in almeno sei dei seguenti ambiti: a. informazioni sulle condizioni di lavoro; b. mediazione e utilizzo delle opere realizzate; c. informazioni su questioni di sicurezza sociale; d. formazione e formazione continua o riqualificazione professionale; e. sostegno nell’intermediazione di ingaggi e di forme innovative di coopera- zione; f. rappresentanza degli interessi dei membri nei confronti dell’opinione pub- blica; g. informazioni su questioni di politica culturale e sociale; h. connessione dei membri tra loro e con la rispettiva disciplina a livello nazio- nale e internazionale.
Art. 5 Segreteria Le organizzazioni devono disporre di una segreteria reperibile in modo regolare e a orari fissi.
Sezione 4: Procedura e ulteriori disposizioni
Art. 6 Richieste 1 Le organizzazioni già sostenute negli anni 2012–2015 possono ricevere un contri- buto strutturale per l’anno 2016 commisurato all’anno 2015, con riserva dell’appro- vazione del credito e a condizione che adempiano ancora i requisiti formali di pro- mozione. 2 L’Ufficio federale della cultura (UFC) conclude contratti di prestazioni con i beneficiari di contributi strutturali. Vi disciplina segnatamente l’ammontare del- l’aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.
Art. 7 Aliquote massime Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 70 per cento delle spese d’esercizio dell’organizzazione.
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Art. 8 Oneri I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a: a. rendere noto il sostegno concesso dall’UFC; b. fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti i contributi strutturali concessi;
Art. 9 Scambio Nel 2016 l’UFC invita le organizzazioni culturali ad un incontro in vista di un bilan- cio e di uno scambio di opinioni.
Sezione 5: Entrata in vigore e validità
Art. 10
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2 Ha effetto fino al 31 agosto 2016.
25 novembre 2015 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
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