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AS 2015 561

AS 2015 561

Ordinanza del DFI sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)

Modifica del 9 febbraio 2015

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi, ordina:

I Gli allegati 1 e 3 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE sono modificati secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 23 febbraio 2015.

9 febbraio 2015 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

2015-0041 561

O sui controlli OITE RU 2015

Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)

Testi normativi dell’UE concernenti le condizioni di importazione e transito

Cap. 1, n. 13

Categoria Testo normativo dell’UE

13. sottoprodotti di origine Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del animale Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine ani- male), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 1385/2013, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 86. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) 2015/9, GU L 3 del 7.1.2015, pag. 10. Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/429/UE, GU L 217 del 13.8.2013, pag. 37.

Cap. 2, n. 8

Categoria Testo normativo dell’UE

8. sottoprodotti di origine Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del

animale 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) 2015/9, GU L 3 del 7.1.2015, pag. 10.

O sui controlli OITE RU 2015

Cap. 3, n. 21

Categoria Testo normativo dell’UE

21. sottoprodotti di origine Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del animale Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine ani- male), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 1385/2013, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 86. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consu- mo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) 2015/9, GU L 3 del 7.1.2015, pag. 10.

O sui controlli OITE RU 2015

Allegato 3

Prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari

N. 1 I prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari secondo l’arti- colo 8 capoversi 2–4 OITPA sono prodotti per i quali è indispensabile uno dei seguenti certificati:

Fonte valido dal valido fino al

1. Certificato 3(D) per la spedizione / il transito di alimenti greggi 4.3.2011

per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sotto- prodotti di origine animale per l’alimentazione di animali da pel- liccia secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/20114.

4 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante dispo- sizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontie- ra, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1 modificato in ultimo dal regolamento (UE) 2015/9, GU L 3 del 7.1.2015, pag. 10.

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