AS 2015 5615
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2016 in favore della lettura
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2016 in favore della lettura
del 25 novembre 2015
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:
Sezione 1: Obiettivi
Art. 1 Il sostegno di organizzazioni e progetti nell’ambito della promozione della lettura ha lo scopo di: a. migliorare le competenze di lettura in particolare dei bambini e dei giovani; b. promuovere l’accesso ai libri e alla cultura scritta; c. rafforzare lo scambio di sapere connettendo le parti coinvolte a livello nazionale e internazionale; d. valorizzare la letteratura svizzera per ragazzi.
Sezione 2: Strumenti
Art. 2 Contributi strutturali 1 Sono erogati aiuti finanziari per le spese strutturali delle organizzazioni attive nell’ambito della promozione della lettura che perseguono almeno due degli obiet- tivi di cui all’articolo 1.
2 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
Art. 3 Contributi a progetti
1 I contributi a progetti sono erogati per progetti nei seguenti ambiti:
a. accesso: seminari, convegni e progetti di ricerca che indagano l’accesso alla lettura e alla scrittura mediante nuovi media digitali; b. pratica: progetti che promuovono il confronto interattivo dei bambini e dei giovani con la lettura e la scrittura digitale;
RS 442.127 1 RS 442.1
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Regime di promozione 2016 in favore della lettura. O del DFI RU 2015
c. perfezionamento: seminari e proposte formative per autori, case editrici e produttori nell’ambito della produzione di libri elettronici; d. reti: portale svizzero di letteratura.
2 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
Sezione 3: Requisiti formali di promozione
Art. 4 Requisiti di promozione per contributi strutturali Le organizzazioni devono: a. svolgere attività di pubblica utilità; b. essere attive a livello nazionale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera b LPCu; c. essere attive in modo continuativo da almeno tre anni; d. trovarsi in una situazione finanziaria che permette loro uno svolgimento a lungo termine delle attività; e. essere connesse a livello internazionale e disposte a collaborare tra loro.
Art. 5 Requisiti di promozione per i contributi a progetti 1I richiedenti devono essere attivi da almeno tre anni in modo continuativo nell’ambito della promozione delle competenze di lettura o della letteratura.
2 I progetti devono:
a. avere una portata nazionale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera b LPCu; b. essere tecnicamente fondati e disporre di una struttura organizzativa ade- guata.
Sezione 4: Requisiti materiali di promozione per i contributi a progetti
Art. 6 Per i contributi a progetti si applicano i seguenti criteri di promozione: a. qualità contenutistica e specialistica; b. rilevanza, in particolare in riferimento all’impatto a lungo termine; c. risonanza nel pubblico, nei media e negli ambienti specializzati; d. numero di partecipanti; e. rapporto costo-utilità; f. ammontare dell’autofinanziamento e dell’apporto di terzi.
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Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni
Art. 7 Procedura per i contributi strutturali
1 Le organizzazioni già sostenute negli anni 2012–2015 ricevono un contributo
strutturale per l’anno 2016 commisurato all’anno 2015, con riserva dell’approva- zione del credito e a condizione che adempiano ancora i requisiti formali di promo- zione. 2 L’Ufficio federale della cultura (UFC) conclude contratti di prestazioni con i beneficiari di contributi strutturali. Vi disciplina segnatamente l’ammontare dell’aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.
Art. 8 Procedura per i contributi a progetti
1 L’UFC decide circa l’assegnazione di contributi a progetti.
2 Le richieste di contributi a progetti devono essere presentate all’UFC entro il 31 marzo 2016. 3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti formali di promozio- ne e contenere tutte le informazioni necessarie con riferimento ai requisiti materiali di promozione. Devono contenere una descrizione del progetto con l’indicazione degli obiettivi, una lista delle misure e uno scadenzario nonché un preventivo e un piano finanziario.
Art. 9 Ordine di priorità Nel decidere circa gli aiuti finanziari si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.
Art. 10 Oneri
1 I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:
a. rendere noto il sostegno concesso dall’UFC; b. fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti i contributi strutturali concessi o i progetti sostenuti; c. comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali dei progetti soste- nuti. 2 I beneficiari di contributi a progetti sono tenuti inoltre a presentare all’UFC, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, un rapporto finale e un conto di chiusura.
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Sezione 6: Entrata in vigore e disposizioni finali
Art. 11
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2 Ha effetto fino al 31 agosto 2016.
25 novembre 2015 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
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