AS 2015 5631
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 20162020 in favore del programma Gioventù e Musica
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2016–2020 in favore del programma Gioventù e Musica
del 25 novembre 2015
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:
Sezione 1: Obiettivi di promozione
Art. 1 Il programma Gioventù e Musica (G+M) si propone di avvicinare bambini e giovani all’attività musicale e promuovere così globalmente la loro crescita e il loro sviluppo tenendo conto di aspetti pedagogici, sociali e culturali.
Sezione 2: Ambiti di promozione
Art. 2 Sono sostenuti: a. la formazione e la formazione continua dei monitori G+M; b. lo svolgimento di corsi e campi G+M per bambini e giovani.
Sezione 3: Formazione e formazione continua di monitori G+M
Art. 3 Obiettivi della formazione La conclusione della formazione di monitore G+M costituisce il presupposto per condurre corsi e campi di musica secondo la presente ordinanza.
RS 442.131 1 RS 442.1
2015-2648 5631
Regime di promozione 2016–2020 in favore del programma Gioventù RU 2015
Art. 4 Moduli di formazione
1 La formazione di monitore G+M comprende:
a. un modulo di formazione di base; b. un modulo di formazione in campo pedagogico; c. un modulo di formazione in campo musicale. 2 L’organizzatore, i contenuti e la durata dei moduli sono definiti dall’Ufficio fede- rale della cultura (UFC) su proposta dell’organo di esecuzione. 3 Chi è in possesso di qualifiche equivalenti può essere esentato dai moduli in campo pedagogico o musicale. L’UFC tiene un elenco di queste qualifiche.
Art. 5 Partecipazione
1 Possono partecipare alla formazione di monitore G+M le persone che sono:
a. maggiorenni; b. domiciliate in Svizzera o di nazionalità svizzera; e c. idonee a condurre corsi e campi. 2 L’UFC stabilisce per ogni disciplina musicale il numero di esperti G+M abilitati a presentare le candidature. Su proposta dell’organo di esecuzione, decide quali orga- nizzazioni musicali sono autorizzate a nominare esperti G+M. 3 Gli esperti G+M valutano l’idoneità dei candidati. L’UFC fissa i requisiti minimi per l’esame d’idoneità. La valutazione avviene sulla base di referenze o di un docu- mento sonoro. 4 Gli esperti G+M selezionano le candidature e le presentano all’organo di esecuzio- ne. In caso di eccesso di richieste le candidature presentate sono corredate di un ordine di priorità secondo l’idoneità tecnica.
5 L’UFC fissa un contingente di candidature per regione linguistica nonché un
numero massimo di candidature presentate per esperto G+M.
6 L’organo di esecuzione decide in merito alla partecipazione dei candidati alla
formazione di monitore G+M tenendo conto dei criteri di cui nel presente articolo.
Art. 6 Formazione continua
1 I monitori G+M sono tenuti ad assolvere una formazione continua ogni tre anni.
2 L’organizzatore, i contenuti e la durata della formazione continua sono definiti dall’UFC su proposta dell’organo di esecuzione.
Art. 7 Contributi destinati alla formazione e alla formazione continua
1 L’UFC partecipa in linea di massima al 70 per cento dei costi di formazione e
formazione continua, al massimo con un importo di 200 franchi per partecipante e per giornata di formazione.
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2 L’UFC può assegnare ai promotori un contributo unico per l’istituzione di corsi di formazione e di formazione continua qualora non dispongano ancora di un’offerta sufficiente.
Art. 8 Sospensione e revoca del riconoscimento L’organo di esecuzione può sospendere o revocare il riconoscimento quale monitore G+M se: a. la persona interessata trasgredisce agli obblighi contenuti nella presente ordinanza; b. sussistono dubbi circa l’idoneità della persona interessata a svolgere il pro- prio incarico; c. la collaborazione tra la persona interessata e l’organo di esecuzione non è più possibile a causa della mancanza di fiducia reciproca; d. la persona interessata non ottempera all’obbligo di formazione continua.
Sezione 4: Corsi e campi G+M
Art. 9 Corsi G+M
1 È considerato corso G+M un blocco d’insegnamento impartito a cadenza regolare
nell’arco di sei mesi. 2 Il blocco d’insegnamento comprende da 10 a 20 lezioni, della durata di 45 minuti ciascuna.
3 I corsi G+M si svolgono in Svizzera.
4 A un corso G+M devono partecipare almeno 5 bambini o giovani.
Art. 10 Campi G+M
1 È considerato campo G+M un blocco d’insegnamento impartito nell’ambito della
vita comunitaria in un campo della durata di 2 fino a 7 giorni.
2 Devono essere impartite almeno 5 lezioni al giorno, della durata di 45 minuti
ciascuna.
3 I campi G+M si svolgono in Svizzera. L’organo di esecuzione può autorizzare
preventivamente delle eccezioni, per esempio se in Svizzera non sono disponibili alloggi adeguati.
4 A un campo G+M devono partecipare almeno 10 bambini o giovani.
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Art. 11 Organizzatori
1 Chi intende proporre corsi o campi G+M deve:
a. essere una persona giuridica di diritto privato o pubblico; b. essere costituito secondo il diritto svizzero; c. avere la propria sede in Svizzera. 2 Le scuole di musica sostenute dai Cantoni o dai Comuni non hanno diritto a con- tributi dell’UFC per i corsi di musica. Le scuole possono ricevere contributi dell’UFC solo per i campi che si tengono al di fuori dell’orario scolastico. 3 I contributi dell’UFC, unitamente a quelli dei partecipanti, possono coprire al massimo i costi dei corsi e dei campi.
Art. 12 Partecipazione
1 La partecipazione ai corsi e ai campi G+M è aperta a tutti i bambini e giovani
domiciliati in Svizzera o di nazionalità svizzera. 2 L’offerta di corsi e campi è destinata ai bambini e ai giovani di età compresa tra i 6 e i 20 anni. Per il limite di età fa stato la data in cui viene svolta una determinata offerta.
Art. 13 Condizioni di custodia 1 Per lo svolgimento di un corso G+M è necessaria la presenza di almeno un monito- re G+M ogni dieci bambini e giovani.
2 Per lo svolgimento di un campo G+M è necessaria la presenza di almeno una
persona maggiorenne ogni dieci bambini e giovani e di un monitore G+M per cam- po. 3 Nel caso dei cori e delle orchestre, l’UFC può stabilire su proposta dell’organo di esecuzione condizioni di custodia differenti.
Art. 14 Contributi ai corsi e ai campi G+M 1 I contributi ai corsi e ai campi G+M sono concordati tra l’organo di esecuzione e gli organizzatori sulla base di tariffe fisse. 2 Le richieste di contributo vanno presentate all’organo di esecuzione. Questo stabi- lisce i termini d’inoltro.
3 L’UFC può fissare un numero massimo di decisioni di contributo positive per
richiedente e anno civile.
4 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e
contenere tutte le informazioni necessarie con riferimento ai requisiti di promozione.
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Art. 15 Ordine di priorità Se le iscrizioni degli organizzatori superano i mezzi finanziari disponibili, l’UFC procede secondo l’ordine di priorità seguente: a. contingenti per ognuna delle quattro regioni linguistiche della Svizzera; b. contingenti per l’insegnamento strumentale e vocale; c. contingenti per età dei partecipanti.
Sezione 5: Organo di esecuzione
Art. 16 Compiti
1 L’organo di esecuzione adempie i compiti menzionati nella presente ordinanza.
2 È incaricato in particolare della concessione dei contributi del programma G+M.
Art. 17 Nomina e contratto di prestazioni
1 L’UFC nomina l’organo di esecuzione in considerazione della legislazione sugli
acquisti pubblici della Confederazione.
2 L’UFC conclude un contratto di prestazioni con l’organo di esecuzione.
Sezione 6: Entrata in vigore e validità
Art. 18
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2 Ha effetto fino al 31 dicembre 2020.
25 novembre 2015 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
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