AS 2015 567
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell'alcol nell'aria espirata
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata (OMAA)
del 30 gennaio 2015
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20061 sugli strumenti di misurazione (OStrM), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. i requisiti posti agli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata; b. le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato; c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali stru- menti.
Art. 2 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica: a. agli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia usati per stabilire:
1. l’inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche secondo
l’articolo 63 capoverso 1 dell’ordinanza dell’11 febbraio 20042 sulla circolazione stradale militare (OCSM) e del divieto di guidare sotto l’influsso di alcol secondo l’articolo 63 capoverso 2 OCSM,
2. l’ebrietà secondo l’articolo 1 dell’ordinanza dell’Assemblea federale
del 21 marzo 20033 concernente i valori limite di alcolemia nella circo- lazione stradale,
3. l’inosservanza del divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol secondo
l’articolo 2a dell’ordinanza del 13 novembre 19624 sulle norme della circolazione stradale,
RS 941.210.4
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Strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata. O del DFGP RU 2015
4. l’incapacità di prestare servizio per influsso alcolico secondo
l’articolo 14 dell’ordinanza del 4 novembre 20095 sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario,
5. l’inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche secondo
l’articolo 45 capoverso 4 dell’ordinanza del 21 dicembre 20066 sugli impianti a fune,
6. l’inidoneità alla guida sotto l’influsso di alcol secondo l’articolo 24a
della legge federale del 3 ottobre 19757 sulla navigazione interna,
7. il superamento del tasso alcolemico o del tasso alcolico dell’alito am-
messo secondo l’articolo 6.01 capoverso 3 dell’ordinanza del 17 marzo 19768 concernente la navigazione sul lago di Costanza,
8. l’ebrietà di una persona secondo l’articolo 90bis della legge federale del
21 dicembre 19489 sulla navigazione aerea; b. agli apparecchi di misurazione dell’alcol nell’aria espirata che devono essere usati per stabilire l’ebrietà secondo la modifica del 15 giugno 201210 della legge federale del 19 dicembre 195811 sulla circolazione stradale; c. agli etilometri blocca-motore che devono essere usati per stabilire se una persona che, conformemente alla modifica del 15 giugno 2012 della legge federale 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale, può condurre soltanto un veicolo dotato di etilometro blocca-motore sia sotto l’influsso dell’alcol.
Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza i seguenti termini significano: a. alcol: etanolo; b. strumento di misurazione dell’alcol nell’aria espirata: apparecchio di rile- vazione dell’alcolemia, apparecchio di misurazione dell’alcol nell’aria espi- rata o etilometro blocca-motore; c. apparecchio di rilevazione dell’alcolemia: strumento che misura la concen- trazione della massa di alcol nell’aria espirata e che la converte in tasso alco- lemico nel sangue espresso in g/kg o in ‰ (per mille) mediante un fattore di conversione; d. apparecchio di misurazione dell’alcol nell’aria espirata: strumento di misu- razione che determina e indica, in maniera ridondante e in condizioni di campionamento controllate, la concentrazione della massa di alcol nell’aria espirata;
5 RS 742.141.2 6 RS 743.011 7 RS 747.201 8 RS 747.223.1 9 RS 748.0 10 RU 2012 6291 11 RS 741.01
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e. etilometro blocca-motore: strumento che misura la concentrazione della massa di alcol nell’aria espirata e impedisce l’avvio del veicolo che ne è equipaggiato in caso di superamento della concentrazione prescritta della massa; f. concentrazione d’alcol nell’aria espirata: massa di alcol per volume d’aria espirata, espressa in mg/l.
Sezione 2: Apparecchi di rilevazione dell’alcolemia
Art. 4 Requisiti essenziali Gli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia devono soddisfare i requisiti essenziali definiti nell’allegato 1 OStrM e nell’allegato 1 della presente ordinanza.
Art. 5 Procedure per l’immissione sul mercato Per gli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia sono prescritte l’ammissione ordina- ria, eseguita dall’Istituto federale di metrologia (METAS), e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 2 numero 1 della presente ordi- nanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.
Art. 6 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione Gli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia devono essere sottoposti alle seguenti procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione: a. verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 2 numero 1 della presente ordinanza, eseguita una volta l’anno dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato; b. manutenzione secondo l’allegato 7 numero 7 OStrM e l’allegato 2 numero 2 della presente ordinanza, eseguita almeno una volta l’anno da una persona competente; e c. regolazione secondo l’allegato 7 numero 8 OStrM e l’allegato 2 numero 3 della presente ordinanza, eseguita almeno due volte l’anno da una persona competente.
Art. 7 Errori massimi tollerati in caso di controlli In caso di contestazioni ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 OStrM o in occasione di controlli successivi, sono tollerati gli errori massimi definiti nell’allegato 1 nume- ro 4 della presente ordinanza.
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Sezione 3: Apparecchi di misurazione dell’alcol nell’aria espirata
Art. 8 Requisiti essenziali Gli apparecchi di misurazione dell’alcol nell’aria espirata devono soddisfare i requi- siti essenziali definiti nell’allegato 1 OStrM e nell’allegato 3 della presente ordi- nanza.
Art. 9 Procedure per l’immissione sul mercato Per gli apparecchi di misurazione dell’alcol nell’aria espirata sono prescritte l’ammissione ordinaria, eseguita dal METAS, e la verificazione iniziale conforme- mente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 4 numero 1 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.
Art. 10 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione Gli apparecchi di misurazione dell’alcol nell’aria espirata devono essere sottoposti alle seguenti procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione: a. verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 4 numero 1 della presente ordinanza, eseguita una volta l’anno dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato; b. manutenzione secondo l’allegato 7 numero 7 OStrM e l’allegato 4 numero 2 della presente ordinanza, eseguita almeno una volta l’anno da una persona competente; e c. regolazione secondo l’allegato 7 numero 8 OStrM e l’allegato 4 numero 3 della presente ordinanza, eseguita almeno una volta l’anno da una persona competente.
Art. 11 Errori massimi tollerati in caso di controlli In caso di contestazioni ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 OStrM o in occasione di controlli successivi, sono tollerati gli errori massimi definiti nell’allegato 3 nume- ro 4 della presente ordinanza.
Sezione 4: Etilometri blocca-motore
Art. 12 Requisiti essenziali Gli etilometri blocca-motore devono soddisfare i requisiti essenziali definiti nell’allegato 1 OStrM e nell’allegato 5 della presente ordinanza.
Art. 13 Procedure per l’immissione sul mercato Per gli etilometri blocca-motore sono prescritte l’ammissione ordinaria, eseguita dal METAS, e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e
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all’allegato 6 numero 1 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.
Art. 14 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione Gli etilometri blocca-motore devono essere sottoposti alle seguenti procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione: a. manutenzione secondo l’allegato 7 numero 7 OStrM e l’allegato 6 numero 2 della presente ordinanza, eseguita almeno una volta l’anno da una persona competente; e b. regolazione secondo l’allegato 7 numero 8 OStrM e l’allegato 6 numero 3 della presente ordinanza, eseguita almeno due volte l’anno da una persona competente.
Art. 15 Errori massimi tollerati in caso di controlli In caso di contestazioni ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 OStrM o in occasione di controlli successivi, sono tollerati gli errori massimi definiti nell’allegato 5 nume- ro 4 della presente ordinanza.
Sezione 5: Prolungamento o riduzione dei termini delle procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione
Art. 16 Il METAS può prolungare o ridurre i termini delle procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata per determinati modelli di strumenti di uno specifico fabbricante, se le caratteristiche metrologiche degli strumenti di misurazione utilizzati lo consentono o lo esigono.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 17 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DFGP del 28 maggio 201112 sugli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata è abrogata.
Art. 18 Disposizioni transitorie 1 I certificati di conformità per gli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia rilasciati secondo le disposizioni dell’ordinanza del DFGP del 28 maggio 201113 sugli stru-
12 RU 2011 3275, 2012 7183, 2014 475 13 RU 2011 3275, 2012 7183, 2014 475
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menti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata restano validi fino alla loro sca- denza. 2 Dopo la scadenza della validità dei certificati di conformità secondo il capoverso 1, gli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia devono essere reimmessi sul mercato conformemente all’articolo 5.
Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2015.
30 gennaio 2015 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga
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Strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata. O del DFGP RU 2015
Allegato 1 (art. 4 e 7)
Requisiti specifici degli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia
1 Requisiti riguardanti la costruzione e
le caratteristiche metrologiche Gli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia devono soddisfare i requisiti riguardanti la costruzione e le caratteristiche metrologiche della norma SN EN 1596414 e del presente allegato.
2 Campi di misura
2.1 Il campo minimo di misura applicabile agli apparecchi di rilevazione
dell’alcolemia è specificato nella tabella 1. Tabella 1
Misurando Campo di misura
Concentrazione d’alcol nell’aria espirata (0,025 … 1,50) mg/l a 34 °C e pressione ambiente Tasso alcolemico convertito (0,05 … 3,00) g/kg o ‰
2.2 Il tasso alcolemico nel sangue risulta dalla conversione della concentrazione dell’alcol nell’aria espirata con un fattore di 2000 l/kg secondo l’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 28 marzo 200715 sul controllo della circola- zione stradale, ed è espresso in g/kg o ‰ (per mille).
3 Condizioni di funzionamento nominali
Il fabbricante deve specificare i valori delle condizioni di funzionamento nominali, vale a dire:
3.1 Per le grandezze d’influenza negli ambienti climatico e meccanico:
– un campo minimo di temperatura di –5 °C fino a 40 °C per l’ambiente climatico; – la classe ambientale meccanica M1; – la classe degli ambienti elettromagnetici E1.
14 Norma europea SN EN 15964: 2011, Atemalkohol-Testgeräte zur Mehrfachverwendung – Anforderungen und Prüfverfahren. La norma è disponibile in tedesco, francese e inglese presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch) o consultabile gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna. 15 RS 741.013
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Strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata. O del DFGP RU 2015
3.2 Per le grandezze d’influenza nell’alimentazione elettrica:
– i campi di tensione e di frequenza per l’alimentazione in corrente alter- nata; – i limiti dell’alimentazione in corrente continua.
3.3 Per la pressione ambiente:
i valori minimo e massimo della pressione ambiente: pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1060 hPa.
4 Errori massimi tollerati
4.1 In condizioni di funzionamento nominali secondo il numero 3 sono tollerati i
seguenti errori massimi: – concentrazione d’alcol nell’aria espirata ≤ 0,20 mg/l: scarto massimo tollerato di 0,02 mg/l; – concentrazione d’alcol nell’aria espirata > 0,20 mg/l: 10 % del valore di concentrazione d’alcol nell’aria espirata.
4.2 Ciò corrisponde al tasso alcolemico convertito dello 0,04 g/kg o ‰ nel
campo ≤ 0,4 g/kg o ‰ e del 10 % del valore nel campo > 0,4 g/kg o ‰.
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Strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata. O del DFGP RU 2015
Allegato 2 (art. 5 e 6)
Verificazione iniziale e procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione degli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia
1 Verificazione iniziale e verificazione successiva
1.1 Gli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia vanno verificati in condizioni di laboratorio. Gli errori massimi tollerati corrispondono, secondo l’allegato 1 numero 4, alla metà degli errori massimi tollerati definiti in condizioni di funzionamento nominali. Il METAS definisce la procedura di verificazione successiva caso per caso in funzione del tipo di strumento di misurazione.
1.2 Per produrre la miscela alcol-acqua si applica la formula Dubowski descritta
nella raccomandazione OIML R12616.
2 Manutenzione
2.1 Conformemente all’allegato 1 numero 9.3 OStrM, le istruzioni sul funzio-
namento degli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia contengono in parti- colare indicazioni dettagliate sull’obbligo della manutenzione da parte dell’utilizzatore, su tutti i lavori di manutenzione e sulla loro frequenza non- ché sulla documentazione che ne attesta l’esecuzione.
2.2 Tutti i lavori di manutenzione previsti dalle istruzioni sul funzionamento
vanno eseguiti correttamente. Vanno rispettate sia la portata di tali lavori sia le date della loro esecuzione.
2.3 Tutti i lavori di manutenzione vanno attestati in un apposito documento di
manutenzione. Tale documento deve riportare in particolare l’identificazione dello strumento, la data, i lavori eseguiti, il nome e la firma della persona che ha eseguito i lavori nonché gli strumenti di misurazione e di controllo utilizzati. 2.4 Gli strumenti di misurazione e di controllo speciali usati per la manutenzione degli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia devono essere riconducibili a campioni di riferimento nazionali.
3 Regolazione
3.1 Gli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia vanno regolati con una miscela
di alcol corrispondente ad un tasso alcolemico convertito dello 0,8 g/kg o ‰. Occorre utilizzare una miscela certificata alcol-acqua dell’1,03 g/l alcol nell’acqua se si applica il metodo descritto nel numero 1.2.
16 Raccomandazione Internazionale OIML R 126, Ethylomètres, edizione 2012. Il testo francese o inglese della norma può essere ordinato presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna, dietro pagamento, consultato gratuitamente o scaricato all’indirizzo Internet www.oiml.org/publications/recommandations/
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Strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata. O del DFGP RU 2015
3.2 In alternativa, si può utilizzare una miscela gassosa campione di un produt-
tore di materiale di riferimento accreditato di 225 μmol/mol alcol nell’azoto. Per applicare questo metodo secco occorre conoscere l’influsso dell’acqua sul principio di misura degli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia. Se del caso, lo strumento deve tener conto di tale influsso e correggerlo automati- camente.
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Strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata. O del DFGP RU 2015
Allegato 3 (art. 8 e 11)
Requisiti specifici degli apparecchi di misurazione dell’alcol nell’aria espirata
1 Requisiti riguardanti la costruzione e
le caratteristiche metrologiche Gli apparecchi di misurazione dell’alcol nell’aria espirata devono soddisfare i requisiti riguardanti la costruzione e le caratteristiche metrologiche della raccomandazione OIML R 12617 e del presente allegato.
2 Campi di misura
Il campo minimo di misura applicabile agli apparecchi di misurazione dell’alcol nell’aria espirata è specificato nella tabella 2. Tabella 2
Misurando Campo di misura
Concentrazione di alcol nell’aria espirata (0,00 … 2,00) mg/l a 34 °C e pressione ambiente
3 Condizioni di funzionamento nominali
Il fabbricante deve specificare i valori delle condizioni di funzionamento nominali, vale a dire:
3.1 Per le grandezze d’influenza negli ambienti climatico e meccanico:
– un campo minimo di temperatura di –10 °C fino a 40 °C per l’ambiente climatico; – la classe ambientale meccanica M1; – la classe degli ambienti elettromagnetici E1.
3.2 Per le grandezze d’influenza nell’alimentazione elettrica:
– i campi di tensione e di frequenza per l’alimentazione in corrente alter- nata; – i limiti dell’alimentazione in corrente continua.
3.3 Per la pressione ambiente:
i valori minimo e massimo della pressione ambiente: pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1060 hPa.
17 Raccomandazione Internazionale OIML R 126, Ethylomètres, edizione 2012. Il testo francese o inglese della norma può essere ordinato presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna, dietro pagamento, consultato gratuitamente o scaricato all’indirizzo Internet www.oiml.org/publications/recommandations/
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Strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata. O del DFGP RU 2015
4 Errori massimi tollerati
4.1 In condizioni di funzionamento nominali secondo il numero 3 sono tollerati i
seguenti errori massimi: – concentrazione d’alcol nell’aria espirata ≤ 0,40 mg/l: scarto massimo tollerato di 0,03 mg/l; – concentrazione d’alcol nell’aria espirata > 0,40 mg/l: 7,5 % del valore di concentrazione d’alcol nell’aria espirata.
5 Altri requisiti
5.1 Ridondanza
Ogni valore misurato deve essere confermato immediatamente con una procedura di misurazione indipendente adeguata in occasione del rileva- mento. Il valore è confermato in particolare se: – lo scarto tra i valori misurati con due procedure indipendenti per il medesimo campione di aria espirata non supera i due terzi degli errori massimi tollerati secondo il numero 4; è determinante il valore infe- riore; oppure – il valore misurato con una procedura è verificato entro due minuti con la misurazione di una miscela gassosa campione di un produttore di materiale di riferimento accreditato; lo scarto tra il valore misurato e il valore del campione di riferimento non può superare i due terzi degli errori massimi tollerati secondo il numero 4.
5.2 Margine di sicurezza
Se applicato, il margine di sicurezza automatico deve poter essere regolato dall’utilizzatore.
5.3 Svolgimento della misurazione
L’apparecchio di misurazione e il suo comando sequenziale tramite software devono consentire uno svolgimento della misurazione conforme all’ordi- nanza del 28 marzo 200718 sul controllo della circolazione stradale e all’ordinanza dell’USTRA del 22 maggio 200819 concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale.
5.4 Alcol nelle vie respiratorie superiori
L’apparecchio di misurazione deve riconoscere l’alcol nelle vie respiratorie superiori secondo il numero 6.3.4 della raccomandazione OIML R 126, segnalarlo e interrompere la misurazione.
18 RS 741.013 19 RS 741.013.1
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Strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata. O del DFGP RU 2015
5.5 Arrotondamento
Il risultato della misurazione è arrotondato soltanto dopo l’applicazione di un eventuale margine di sicurezza secondo il numero 5.3 della raccomanda- zione OIML R 126.
5.6 Sicurezza del software
Il software deve soddisfare i requisiti di sicurezza come definiti nella guida al software WELMEC 7.220 per il caso di tipo P e la classe di rischio B.
5.7 Indicazione e registrazione dei dati
L’indicazione dei risultati della misurazione devono soddisfare i requisiti secondo l’allegato 1 numero 10 OStrM. I risultati della misurazione prima e dopo un’eventuale applicazione del margine di sicurezza nonché l’eventuale margine di sicurezza devono poter essere indicati, attribuiti senza equivoci e registrati in maniera duratura. Devono parimenti essere registrati i dati rilevanti per determinare il risultato della misurazione, in particolare tutti i valori misurati. I risultati della misurazione che sono registrati nell’apparecchio e possono essere attribuiti a una persona sottoposta a test devono poter essere cancellati in maniera duratura.
20 WELMEC Software Guide 7.2 Issue 5, edizione 2012. Il testo inglese o tedesco della guida può essere ordinato presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna, dietro pagamento, consultato gratuitamente o scaricato all’indirizzo Internet www.welmec.org/latest/guides/72.html
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Strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata. O del DFGP RU 2015
Allegato 4 (art. 9 e 10)
Verificazione iniziale e procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione degli apparecchi di misurazione dell’alcol nell’aria espirata
1 Verificazione iniziale e verificazione successiva
1.1 Gli apparecchi di misurazione dell’alcol nell’aria espirata vanno verificati in condizioni di laboratorio. Gli errori massimi tollerati corrispondono, secon- do l’allegato 3 numero 4, ai due terzi degli errori massimi tollerati definiti in condizioni di funzionamento nominali. Il METAS definisce la procedura di verificazione successiva caso per caso in funzione del tipo di strumento di misurazione.
1.2 Per produrre la miscela alcol-acqua si applica la formula Dubowski descritta
nella raccomandazione OIML R 12621.
2 Manutenzione
2.1 Conformemente all’allegato 1 numero 9.3 OStrM, le istruzioni sul funzio-
namento degli apparecchi di misurazione dell’alcol nell’aria espirata conten- gono in particolare indicazioni dettagliate sull’obbligo della manutenzione da parte dell’utilizzatore, su tutti i lavori di manutenzione e sulla loro fre- quenza nonché sulla documentazione che ne attesta l’esecuzione.
2.2 Tutti i lavori di manutenzione previsti dalle istruzioni sul funzionamento
vanno eseguiti correttamente. Vanno rispettate sia la portata di tali lavori sia le date della loro esecuzione.
2.3 Tutti i lavori di manutenzione vanno attestati in un apposito documento di
manutenzione. Tale documento deve riportare in particolare l’identificazione dello strumento, la data, i lavori eseguiti, il nome e la firma della persona che ha eseguito i lavori nonché gli strumenti di misurazione e di controllo utilizzati. 2.4 Gli strumenti di misurazione e di controllo speciali usati per la manutenzione degli apparecchi di misurazione dell’alcol nell’aria espirata devono essere riconducibili a campioni di riferimento nazionali.
3 Regolazione
3.1 Gli apparecchi di misurazione dell’alcol nell’aria espirata vanno regolati con una miscela di alcol corrispondente a una concentrazione della massa di alcol nell’aria espirata di 0,4 mg/l.
21 Raccomandazione Internazionale OIML R 126, Ethylomètres, edizione 2012. Il testo francese o inglese della norma può essere ordinato presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna, dietro pagamento, consultato gratuitamente o scaricato all’indirizzo Internet www.oiml.org/publications/recommandations/
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Strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata. O del DFGP RU 2015
3.2 Occorre utilizzare una miscela certificata alcol-acqua dell’1,03 g/l alcol
nell’acqua se si applica il metodo descritto nel numero 1.2.
3.3 In alternativa, si può utilizzare una miscela gassosa campione di un produt-
tore di materiale di riferimento accreditato di 225 μmol/mol alcol nell’azoto. Per applicare questo metodo secco occorre conoscere l’influsso dell’acqua sul principio di misura degli apparecchi di misurazione dell’alcol nell’aria espirata. Se del caso, lo strumento deve tener conto di tale influsso e correg- gerlo automaticamente.
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Strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata. O del DFGP RU 2015
Allegato 5 (art. 12 e 15)
Requisiti specifici degli etilometri blocca-motore
1 Requisiti riguardanti la costruzione e
le caratteristiche metrologiche Gli etilometri blocca-motore devono soddisfare i requisiti riguardanti la costruzione e le caratteristiche metrologiche della norma SN EN 50436-122 e le esigenze del presente allegato.
2 Campi di misura
Il campo minimo di misura applicabile agli etilometri blocca-motore è specificato nella tabella 3. Tabella 3
Misurando Campo di misura
Concentrazione di alcol nell’aria espirata (0,00 … 1,50) mg/l a 34 °C e pressione ambiente
3 Condizioni di funzionamento nominali
Il fabbricante deve specificare i valori delle condizioni di funzionamento nominali, vale a dire:
3.1 Per le grandezze d’influenza negli ambienti climatico e meccanico:
– un campo minimo di temperatura di –5 °C fino a 40 °C per l’ambiente climatico; – la classe ambientale meccanica M1; – la classe degli ambienti elettromagnetici E1.
3.2 Per le grandezze d’influenza nell’alimentazione elettrica:
– i campi di tensione e di frequenza per l’alimentazione in corrente alter- nata; – i limiti dell’alimentazione in corrente continua.
3.3 Per la pressione ambiente:
i valori minimo e massimo della pressione ambiente: pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1060 hPa.
22 Norma SN EN 50436-1: 2014, Alkohol-Interlocks – Prüfverfahren und Anforderungen an das Betriebsverhalten – Teil 1: Geräte für Programme mit Trunkenheitsfahrern. La norma è disponibile in tedesco, francese e inglese presso l’Associazione svizzera di normalizza- zione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch) o consultabile gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna.
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Strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata. O del DFGP RU 2015
4 Errori massimi tollerati
In condizioni di funzionamento nominali secondo il numero 3 sono tollerati i seguenti errori massimi: – concentrazione d’alcol nell’aria espirata ≤ 0,20 mg/l: scarto massimo tollerato di 0,02 mg/l; – concentrazione d’alcol nell’aria espirata > 0,20 mg/l: 10 % del valore di concentrazione d’alcol nell’aria espirata.
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Strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata. O del DFGP RU 2015
Allegato 6 (art. 13 e 14)
Verificazione iniziale e procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione degli etilometri blocca-motore
1 Verificazione iniziale
1.1 Gli etilometri blocca-motore vanno verificati in condizioni di laboratorio.
Gli errori massimi tollerati corrispondono, secondo l’allegato 5 numero 4, alla metà degli errori massimi tollerati definiti in condizioni di funzionamen- to nominali. Il METAS definisce la procedura di verificazione successiva caso per caso in funzione del tipo di strumento di misurazione.
1.2 Per produrre la miscela alcol-acqua si applica la formula Dubowski descritta
nella raccomandazione OIML R 12623.
2 Manutenzione
2.1 Conformemente all’allegato 1 numero 9.3 OStrM, le istruzioni sul funzio-
namento degli etilometri blocca-motore contengono in particolare indicazio- ni dettagliate sull’obbligo della manutenzione da parte dell’utilizzatore, su tutti i lavori di manutenzione e sulla loro frequenza nonché sulla documenta- zione che ne attesta l’esecuzione.
2.2 Tutti i lavori di manutenzione previsti dalle istruzioni sul funzionamento
vanno eseguiti correttamente. Vanno rispettate sia la portata di tali lavori sia le date della loro esecuzione.
2.3 Tutti i lavori di manutenzione vanno attestati in un apposito documento di
manutenzione. Tale documento deve riportare in particolare l’identificazione dello strumento, la data, i lavori eseguiti, il nome e la firma della persona che ha eseguito i lavori nonché gli strumenti di misurazione e di controllo utilizzati. 2.4 Gli strumenti di misurazione e di controllo speciali usati per la manutenzione degli etilometri blocca-motore devono essere riconducibili a campioni di ri- ferimento nazionali.
3 Regolazione
3.1 Gli etilometri blocca-motore vanno regolati con una miscela di alcol corri-
spondente a una concentrazione della massa di alcol nell’aria espirata di 0,4 mg/l. Occorre utilizzare una miscela certificata alcol-acqua dell’1,03 g/l alcol nell’acqua se si applica il metodo descritto nel numero 1.2.
23 Raccomandazione Internazionale OIML R 126, Ethylomètres, edizione 2012. Il testo francese o inglese della norma può essere ordinato presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna, dietro pagamento, consultato gratuitamente o scaricato all’indirizzo Internet www.oiml.org/publications/recommandations/.
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3.2 In alternativa, si può utilizzare una miscela gassosa campione di un produt-
tore di materiale di riferimento accreditato di 225 μmol/mol alcol nell’azoto. Per applicare questo metodo secco occorre conoscere l’influsso dell’acqua sul principio di misura degli etilometri blocca-motore. Se del caso, lo stru- mento deve tener conto di tale influsso e correggerlo automaticamente.
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