AS 2015 5801
AS 2015 5801
Ordinanza dell’UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT)
Modifica del 14 dicembre 2015
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ordina:
I L’allegato 3 dell’ordinanza dell’UFAG del 13 marzo 20151 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
14 dicembre 2015 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann
1 RS 916.202.1
2015-3179 5801
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2015
Allegato 3 (art. 4)
Misure particolari a carattere temporaneo in caso di rischio fitosanitario elevato
Sezione 5 Sezione 5 Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
I Definizioni Ai fini della presente sezione, s’intende per: a. piante specificate: piante destinate all’impianto, il cui fusto ha un diametro uguale o superiore a 1 cm, nel punto più spesso, ad eccezione delle sementi, di Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidi- phyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp. e Ulmus spp.; b. legname specificato: legname ottenuto in tutto o in parte dalle piante specifi- cate, che soddisfi i seguenti criteri: i) si tratta di legno, escluso il materiale da imballaggio di legno, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e ii) figura tra le seguenti descrizioni:
Codice NC Descrizione
4401.1020 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in
forme simili
4401.2200 Legno, diverso da quello di conifere, in piccole placche o
in particelle ex 4401.3900 Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili ex 4403.1090 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, trattato con tinte, vernici, creosoto o altri agenti di conservazione
4403.9200 Legno di faggio (Fagus spp.) grezzo, anche scortecciato,
privato dell’alburno o squadrato ex 4403.99 Legno grezzo diverso da quello di conifere, anche scortec- ciato, privato dell’alburno o squadrato ex 4404.2000 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo
4406 Traverse di legno per strade ferrate o simili
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Codice NC Descrizione
4407.92 Legno di faggio (Fagus spp.), segato o tagliato per il
lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a
6 mm
4407.93 Legno di acero (Acer spp.), segato o tagliato per il lungo,
tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407.95 Legno di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per il
lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm ex 4407.99 Legno diverso da quello di conifere, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
9406.0010 Costruzioni prefabbricate in legno
c. materiale da imballaggio di legno specificato: materiale da imballaggio ottenuto in tutto o in parte dalle piante specificate; d. luogo di produzione: luogo di produzione come definito nella norma inter- nazionale per le misure fitosanitarie n. 52 della FAO (detta di seguito ISPM); e. organismo specificato: Anoplophora glabripennis (Motschulsky); f. piante ospiti: piante appartenenti alle specie elencate nell’appendice 1.
II Importazione delle piante specificate 1 Ferme restando le disposizioni degli articoli 9 capoversi 1 e 4, 15 capoversi 1 e 6 e
16 capoversi 1 e 2 OPV, le piante specificate importate da Stati terzi, dove
l’organismo specificato è notoriamente presente, possono essere importate in Sviz- zera solo se: a. sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all’importazione di cui all’appendice II sezione 1 parte A numero 1; b. al loro ingresso in Svizzera o eventualmente al loro punto d’entrata nell’UE sono state controllate rispettivamente dal SFF o dall’organismo ufficiale competente conformemente all’appendice II sezione 1 parte A numero 2 per verificare la presenza dell’organismo specificato e non viene riscontrata al- cuna traccia di tale organismo.
2 La norma ISPM n. 5 «Glossary of phytosanitary terms» (versione del 25.6.2015) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards.
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2 Le piante specificate originarie delle zone delimitate all’interno dell’UE in con- formità all’articolo 7 della decisione di esecuzione 2015/893/UE3 o ivi introdotte possono essere importate in Svizzera solo se soddisfano le condizioni previste all’articolo 4 della decisione di esecuzione 2015/893/UE e sono accompagnate da un passaporto fitosanitario CE conformemente alla direttiva 92/105/CEE 4.
III Importazione di legname specificato e di materiale da imballaggio di legno specifi- cato 1 Ferme restando le disposizioni degli articoli 9 capoversi 1 e 4, 15 capoversi 1 e 6 e
16 capoversi 1 e 2 OPV, il legname specificato importato da Stati terzi, dove
l’organismo specificato è notoriamente presente, può essere importato in Svizzera solo se: a. è conforme alle prescrizioni specifiche relative all’importazione di cui all’appendice II sezione 1 parte B numeri 1 e 2; b. all’ingresso in Svizzera o eventualmente al punto d’entrata nell’UE è stato controllato rispettivamente dal SFF o dall’organismo ufficiale competente conformemente all’appendice II sezione 1 parte B numero 3 per verificare la presenza dell’organismo specificato e non viene riscontrata alcuna traccia di tale organismo. 2 Il legname specificato, eccetto quello in forma di piccole placche, particelle, tru- cioli, avanzi e cascami, originario delle zone delimitate all’interno dell’UE in con- formità all’articolo 7 della decisione di esecuzione 2015/893/UE5 o il legname specificato che conserva in tutto o in parte la sua superficie rotonda, non originario di dette zone, ma ivi introdotto, può essere importato in Svizzera solo se soddisfa le condizioni previste all’articolo 5 della decisione di esecuzione 2015/893/UE ed è accompagnato da un passaporto fitosanitario CE conformemente alla direttiva 3 Il materiale da imballaggio di legno specificato originario delle zone delimitate all’interno dell’UE in conformità all’articolo 7 della decisione di esecuzione 2015/893/UE, può essere importato in Svizzera solo se:
3 Decisione di esecuzione 2015/893/UE della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte a impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Anoplophora glabri- pennis (Motschulsky), versione GU L 146 del 11.6.2015, pag. 16. 4 Direttiva 92/105/CEE della Commissione del 3 dicembre 1992 relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vege- tali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzio- ne, GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22; modificata da ultimo dalla direttiva 2005/17/CE, GU L 57 del 3.3.2005, pag. 23. 5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’allegato 3 sezione 5 paragrafo II capoverso 2. 6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’allegato 3 sezione 5 paragrafo II capoverso 2.
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a. è stato sottoposto a uno dei trattamenti approvati di cui all’allegato I della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 157 della FAO relativa alla regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali; e b. è contrassegnato da un marchio come indicato nell’allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale da imballaggio di legno specifi- cato è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità a tale norma.
IV Spostamenti di piante specificate 1 Le piante specificate originarie delle zone delimitate di cui al paragrafo VII posso- no essere spostate all’interno della Svizzera solo se soddisfano le condizioni previste nell’appendice II sezione 2 parte A numero 1. 2 Le piante specificate coltivate al di fuori di zone delimitate, ma ivi introdotte, possono essere spostate all’interno della Svizzera solo se soddisfano le condizioni previste nell’appendice II sezione 2 parte A numero 2. 3 Le piante specificate importate a norma del paragrafo II da Stati terzi nei quali l’organismo specificato è notoriamente presente possono essere spostate all’interno della Svizzera solo se soddisfano le condizioni previste nell’appendice II sezione 2 parte A numero 3.
V Spostamenti di legname specificato e di materiale da imballaggio di legno specifi- cato 1 Ferme restando le disposizioni degli articoli 9 capoversi 1 e 4, 15 capoverso 1 e 16 capoversi 1 e 2 OPV, il legname specificato originario delle zone delimitate di cui al paragrafo VII può essere spostato all’interno della Svizzera solo se soddisfa le condizioni previste nell’appendice II sezione 2 parte B numeri 1, 2 e 3. 2 Il legname specificato che conserva in tutto o in parte la superficie rotonda natu- rale, non originario delle zone delimitate, ma ivi introdotto, può essere spostato all’interno della Svizzera solo se soddisfa le condizioni previste nell’appendice II sezione 2 parte B numeri 1 e 3. 3 Il materiale da imballaggio di legno specificato, originario delle zone delimitate di cui al paragrafo VII può essere spostato all’interno della Svizzera solo se soddisfa le condizioni previste nell’appendice II sezione 2 parte C.
7 La norma ISPM n. 15 «Regulation of wood packaging material in international trade» (versione del 15.11.2013) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards.
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VI Ispezioni dell’organismo specificato 1 I servizi competenti dei Cantoni effettuano ispezioni ufficiali annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato e individuare eventuali indizi di infestazione da parte di detto organismo sulle piante ospiti nel loro territorio. 2 Essi notificano i risultati di dette ispezioni al SFF entro il 31 dicembre di ogni anno.
VII Zone delimitate 1 Se i risultati delle ispezioni di cui al paragrafo VI capoverso 1 confermano la presenza dell’organismo specificato in una determinata zona, o se si rilevano indizi della presenza di tale organismo nocivo con altri mezzi, conformemente all’appen- dice III parte A numero 1, il Cantone interessato definisce senza indugio una zona delimitata, che comprende la zona infestata, la zona focolaio e una zona cuscinetto. 2 Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’appendice III parte B numero 1 non si devono stabilire zone delimitate conformemente al capoverso 1; i Cantoni adottano le misure di cui all’appendice III parte B numero 2. 3 Nelle zone delimitate i Cantoni adottano le misure necessarie di cui all’articolo 42 capoversi 1–2, 4 e 6 OPV.
VIII Relazione sulle misure
1 Entro il 31 dicembre di ogni anno i Cantoni interessati trasmettono al SFF una
relazione contenente un elenco aggiornato di tutte le zone delimitate istituite a norma del paragrafo VII, nonché la loro descrizione, informazioni circa la loro posizione, mappe che ne indicano i confini e le misure che hanno adottato o inten- dono adottare.
2 Qualora un Cantone decida di non definire una zona delimitata conformemente al
paragrafo VII capoverso 2, ne informa immediatamente il SFF e gli trasmette un rapporto, che deve specificare i dati e i motivi che giustificano tale decisione.
3 Qualora un Cantone intenda attuare misure di contenimento anziché misure di
eradicazione, informa immediatamente il SFF, indicandone le ragioni.
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Appendice I alla sezione 5 Specie di piante ospiti di cui al paragrafo I lettera f Acer spp. Aesculus spp. Albizia spp. Alnus spp. Betula spp. Buddleja spp. Carpinus spp. Celtis spp. Cercidiphyllum spp. Corylus spp. Elaeagnus spp. Fagus spp. Fraxinus spp. Hibiscus spp. Koelreuteria spp. Malus spp. Melia spp. Morus spp. Platanus spp. Populus spp. Prunus spp. Pyrus spp. Quercus rubra Robinia spp. Salix spp. Sophora spp. Sorbus spp. Tilia spp. Ulmus spp.
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Appendice II alla sezione 5
1. Prescrizioni specifiche relative all’importazione
Parte A Piante specificate 1. Le piante specificate originarie di Stati terzi nei quali l’organismo specifi- cato è notoriamente presente devono essere accompagnate da un certificato fitosanitario di cui all’allegato 7 e all’articolo 11 OPV, attestante alla voce «Dichiarazione supplementare» che: a. le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organismo nazionale per la pro- tezione dei vegetali del Paese di origine e situate in una zona ritenuta indenne da organismi nocivi da detto organismo conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome della zona indenne da organismi nocivi va indicato alla voce «Luogo d’origine»; oppure b. le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione esente dall’orga- nismo specificato ai sensi delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; e i) che è registrato e controllato dall’organismo nazionale per la pro- tezione dei vegetali nel Paese di origine, e ii) che è stato sottoposto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali approfondite per rilevare eventuali tracce dell’organismo specifi- cato, effettuate a intervalli opportuni, nelle quali non ne è stata rilevata la presenza, e iii) dove le piante sono state coltivate in un sito, – in cui esiste una protezione fisica totale per impedire l’intro- duzione dell’organismo specificato, oppure – in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km sottoposta annualmente a ispezioni ufficiali per il rileva- mento di tracce o della presenza dell’organismo specificato, effettuate a intervalli opportuni. Nel caso in cui si riscontrino tracce dell’organismo specificato, vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cusci- netto indenne, e iv) in cui, immediatamente prima dell’esportazione, le piante sono sta- te oggetto di un’ispezione ufficiale approfondita per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato, in particolare nel fusto e nei rami delle piante. Detta ispezione comprende un cam- pionamento distruttivo mirato. Se le partite comprendono piante
originarie di siti che, al momento della loro produzione, erano situati in una zona cuscinetto in cui erano state rilevate la presenza o tracce dell’organismo specificato, è effettuato un campiona-
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mento distruttivo delle piante di tale partita al livello definito nella tabella seguente:
Numero di piante nella partita Livello di campionamento distruttivo (nume- ro di piante da tagliare)
1–4500 10 % delle dimensioni della partita
oppure c. le piante sono state coltivate a partire da portinnesti che soddisfano i requisiti di cui alla lettera b, innestati con marze che: i) all’atto dell’esportazione avevano un diametro inferiore o uguale a
1 cm nel loro punto di massimo spessore,
ii) sono oggetto di un’ispezione conformemente alla lettera b punto iv.
2. Le piante specificate importate conformemente al numero 1 sono oggetto di
un’ispezione ufficiale approfondita al punto d’entrata o in un altro luogo idoneo ai sensi dell’articolo 15 capoverso 6 OPV. I metodi di controllo applicati assicurano il rilevamento di eventuali tracce dell’organismo speci- ficato, in particolare nel fusto e nei rami delle piante. Detta ispezione com- prende un campionamento distruttivo mirato, se del caso.
Parte B Legname specificato 1. Il legname specificato, eccetto quello in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami, originario di Stati terzi nei quali l’organismo spe- cificato è notoriamente presente deve essere accompagnato da un certificato di cui all’allegato 7 e all’articolo 11 OPV, attestante alla voce «Dichiara- zione supplementare» che: a. il legname è originario di zone riconosciute indenni da organismi noci- vi, istituite dall’organismo nazionale per la protezione dei vegetali del Paese d’origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, notoriamente indenni dall’organismo specificato. Il nome della zona indenne da organismi nocivi va indicato alla voce «Luogo d’origine»; oppure b. il legname è stato scortecciato e sottoposto a un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di
56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero
profilo del legname (compresa la parte più interna); questo è evidenzia- to dall’applicazione del marchio «HT» sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti. 2. Il legname specificato in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami originario di Paesi terzi nei quali l’organismo specificato è noto- riamente presente deve essere accompagnato da un certificato fitosanitario di
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cui all’allegato 7 e all’articolo 11 OPV, attestante alla voce «Dichiarazione supplementare» che: a. il legname è originario di zone riconosciute indenni da organismi noci- vi, istituite dall’organismo nazionale per la protezione dei vegetali del Paese d’origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, notoriamente indenni dall’organismo specificato. Il nome della zona indenne da organismi nocivi va indicato alla rubrica «Luogo d’origine»; oppure b. il legname è stato scortecciato e sottoposto a un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di
56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero
profilo del legname (compresa la parte più interna); oppure c. il legname è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm di spessore e larghezza.
3. Il legname specificato importato conformemente ai numeri 1 e 2 è oggetto di
un’ispezione ufficiale approfondita al punto d’entrata o in un altro luogo idoneo ai sensi dell’articolo 15 capoverso 6 OPV.
2. Condizioni per gli spostamenti
Parte A Piante specificate
1. Le piante specificate originarie di zone delimitate possono essere spostate
all’interno della Svizzera solo se accompagnate da un passaporto fitosanita- rio redatto e rilasciato conformemente all’articolo 34 OPV e se sono state coltivate per un periodo di almeno due anni prima dello spostamento o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, se sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un’azienda di produzione: a. che è registrata in conformità all’articolo 29 OPV; e b. che è stata sottoposta ad almeno due ispezioni ufficiali annuali appro- fondite per rilevare eventuali tracce dell’organismo specificato, effet- tuate a intervalli opportuni, nelle quali non ne è stata rilevata la presen- za; se del caso, tali ispezioni comprendono il campionamento mirato distruttivo dei fusti e dei rami delle piante; e c. dove le piante sono state coltivate in un sito: i) in cui esiste una protezione fisica totale per impedire l’intro- duzione dell’organismo specificato, oppure ii) in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi o in cui il cam- pionamento distruttivo mirato è effettuato su ciascuna partita di piante specificate prima dello spostamento al livello stabilito nella tabella seguente e, in ogni caso, che è sottoposta annualmente a ispezioni ufficiali per il rilevamento della presenza o di tracce dell’organismo specificato in un raggio di almeno 1 km intorno al sito, durante le quali non è stata rilevata la presenza dell’orga- nismo specificato, né sue tracce.
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Numero di piante per partita Livello di campionamento distruttivo (nume- ro di piante da tagliare)
1–4500 10 % delle dimensioni della partita
I portinnesti che soddisfano i requisiti del punto i della presente lettera possono essere innestati con marze non coltivate in queste condizioni, purché il loro diametro non superi 1 cm nel loro punto di massimo spessore.
2. Le piante specificate non originarie delle zone delimitate, ma introdotte in
un luogo di produzione situato in una di queste zone, possono essere spostate all’interno della Svizzera a condizione che detto luogo di produzione sia conforme ai requisiti di cui al numero 1 lettera c e solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente all’articolo 34 OPV. 3. Le piante specificate importate a norma della sezione 1 parte A da Stati terzi nei quali l’organismo specificato è notoriamente presente possono essere spostate all’interno della Svizzera solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente all’articolo 34 OPV.
Parte B Legname specificato 1. Il legname specificato, eccetto quello in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami di legno, originario di zone delimitate o il legname specificato che conserva in tutto o in parte la sua superficie rotonda, non ori- ginario di dette zone, ma ivi introdotto, può essere spostato all’interno della Svizzera solo se accompagnato da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente all’articolo 34 OPV. Tale passaporto fitosanitario è rilasciato solo se il legname in questione soddisfa tutte le condizioni seguenti: a. è scortecciato; e b. è stato sottoposto a un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Questo è evidenziato dall’applicazione del marchio «HT» sul legname o sull’eventuale imballaggio, confor- memente agli usi correnti. 2. Il legname specificato in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami di legno originario di zone delimitate può essere spostato all’interno della Svizzera solo se accompagnato da un passaporto fitosanita- rio redatto e rilasciato conformemente all’articolo 34 OPV e se:
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a. è stato scortecciato e sottoposto a un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname (compresa la parte più interna); oppure b. è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm di spes- sore e larghezza.
3. Nei casi di cui ai numeri 1 o 2, qualora non siano disponibili impianti di
trattamento o di trasformazione nella zona delimitata, il legname specificato può essere spostato sotto controllo ufficiale e in ambiente chiuso, in modo da garantire che l’organismo specificato non possa diffondersi, fino al più vici- no impianto al di fuori della zona delimitata al fine di effettuare immediata- mente il trattamento o la trasformazione conformemente a tali punti. I materiali di scarto derivanti dall’adempimento dei numeri 1 e 2 devono essere smaltiti in modo da garantire che l’organismo specificato non possa diffondersi al di fuori di una zona delimitata. L’organismo ufficiale competente effettua al momento opportuno un moni- toraggio intensivo per verificare la presenza dell’organismo specificato tra- mite ispezioni sulle piante ospiti entro un raggio di almeno 1 km dal suddet- to impianto di trattamento o di trasformazione.
Parte C Materiale da imballaggio di legno specificato 1. Il materiale da imballaggio di legno specificato originario di zone delimitate può essere spostato all’interno della Svizzera solo se: a. è stato sottoposto a uno dei trattamenti approvati di cui all’allegato I della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 158 della FAO relativa alla regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali; e b. è contrassegnato da un marchio come indicato nell’allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale da imballaggio di legno specificato è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario appro- vato in conformità a tale norma.
2. Qualora non siano disponibili impianti di trattamento nella zona delimitata,
il materiale da imballaggio di legno specificato può essere spostato sotto controllo ufficiale e in ambiente chiuso, in modo da garantire che l’orga- nismo specificato non possa diffondersi, fino al più vicino impianto al di fuori della zona delimitata al fine di effettuare immediatamente il tratta- mento e la marchiatura conformemente al numero 1 lettere a e b.
8 La norma ISPM n. 15 «Regulation of wood packaging material in international trade» (versione del 15.11.2013) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards.
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3. I materiali di scarto derivanti dall’adempimento del presente numero devono
essere smaltiti in modo da garantire che l’organismo specificato non possa diffondersi al di fuori di una zona delimitata.
4. L’organismo ufficiale competente effettua al momento opportuno un moni-
toraggio intensivo per verificare la presenza dell’organismo specificato tra- mite ispezioni sulle piante ospiti entro un raggio di almeno 1 km dall’im- pianto di trattamento.
Appendice III alla sezione 5 Parte A Definizione delle zone delimitate
1. Le zone delimitate sono costituite da:
a. una zona infestata dove la presenza dell’organismo specificato è stata accertata e comprendente tutte le piante che presentano sintomi causati dall’organismo nocivo; e b. una zona focolaio, con un raggio di almeno 200 m e al massimo 500 m al di là del confine della zona infestata; e c. una zona cuscinetto, che include la zona focolaio, con un raggio di almeno 2 km al di là del confine della zona infestata. 2. La delimitazione esatta delle zone è basata su principi scientifici validi, sulla biologia dell’organismo specificato, sul livello d’infestazione, sull’esatta di- stribuzione delle piante ospiti nell’area interessata e sulle prove dell’inse- diamento dell’organismo nocivo. Nei casi in cui l’organismo ufficiale com- petente concluda che è possibile eradicare l’organismo nocivo, tenendo con- to delle circostanze in cui si è verificato il focolaio, dei risultati di un’indagine specifica o dell’applicazione immediata di misure di eradica- zione, è possibile ridurre il raggio della zona cuscinetto a una distanza non inferiore a 1 km al di là del confine della zona infestata. Qualora l’eradica- zione dell’organismo nocivo non sia più possibile, il raggio non può essere ridotto al di sotto di 2 km.
3. Se la presenza dell’organismo specificato è accertata al di fuori della zona
infestata, i confini della zona infestata, della zona focolaio e della zona cuscinetto vanno riveduti e modificati di conseguenza.
4. Qualora, in base alle ispezioni di cui al paragrafo VI capoverso 1 e al moni-
toraggio, l’organismo specificato non sia rilevato in una zona delimitata per un periodo pari ad almeno un ciclo di vita, più un altro anno, ma in ogni caso non inferiore a quattro anni consecutivi, è possibile revocare la delimitazione della zona. La durata esatta di un ciclo di vita dipende dalle prove a disposi- zione per la zona in questione o per un’area dal clima simile. 5. È possibile revocare la delimitazione della zona nei casi in cui, a seguito di ulteriori ispezioni, sono soddisfatte le condizioni di cui all’appendice III par- te B numero 1.
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Parte B Condizioni in cui non è necessaria la definizione di zone delimitate
1. Conformemente al paragrafo VII capoverso 2 non si deve definire una zona
delimitata a norma del paragrafo VII capoverso 1 se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. vi sono prove che l’organismo specificato è stato introdotto nella zona dove si trovano le piante o il legname su cui è stato rilevato e vi è moti- vo di credere che tali piante o tale legname fossero infestati prima di essere introdotti nella zona in questione, o che si tratti di un rilevamento isolato, immediatamente associato a una pianta o a un legname specifi- cati o no, o che presumibilmente non porterà a un insediamento; e b. è stato accertato che non vi è alcun insediamento dell’organismo speci- ficato e che la diffusione e la riproduzione dell’organismo nocivo non è possibile data la sua biologia e in base ai risultati di un’indagine speci- fica e di misure di eradicazione che possono comprendere l’abbatti- mento e la distruzione precauzionali di piante specificate, dopo che queste sono state esaminate. 2. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al numero 1, non si deve defini- re una zona delimitata, a condizione che il Cantone adotti le misure seguenti: a. misure immediate per garantire la rapida eradicazione dell’organismo specificato ed escludere la possibilità che esso si diffonda; b. monitoraggio per un periodo di tempo pari ad almeno un ciclo di vita dell’organismo specificato più un anno, ovvero almeno quattro anni consecutivi, nel raggio di almeno 1 km intorno alle piante infestate o al luogo dove è stato rilevato l’organismo nocivo; almeno per il primo anno il monitoraggio deve essere regolare e intensivo; c. distruzione di tutto il materiale vegetale o del legname infestato; d. individuazione dell’origine dell’infestazione e, per quanto possibile, delle piante o del legname a essa associati, esaminando, anche tramite campionamento distruttivo mirato, ciascun sintomo d’infestazione; e. attività di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pub- blico sulla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo; f. qualunque altra misura in grado di contribuire all’eradicazione del- l’organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 99 e adot- tando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 1410. Le misure di cui alle lettere a–f sono descritte in un rapporto conformemente al paragrafo VIII.
9 La norma ISPM n. 9 «Guidelines for pest eradication programmes» (versione del
15.12.2011) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards. 10 La norma ISPM n. 14 «The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management» (versione dell’8.1.2014) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards.
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2015
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2015