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AS 2015 5835

Ordinanza sugli strumenti di misurazione

Ordinanza sugli strumenti di misurazione (OStrM)

Modifica del 25 novembre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 febbraio 20061 sugli strumenti di misurazione è modificata come segue:

Art. 4 lett. g–n Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: g. messa a disposizione sul mercato: la fornitura sul mercato svizzero di uno strumento di misurazione per la distribuzione o l’uso nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; h. immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di uno strumento di misurazione sul mercato svizzero; i. operatore economico: fabbricante, mandatario, importatore o distributore; j. fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento di misurazione o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato appo- nendovi il proprio nome o marchio o lo mette in servizio per i propri scopi; k. mandatario: la persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha rice- vuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; l. importatore: la persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immet- te sul mercato svizzero uno strumento di misurazione originario di un Paese terzo; m. distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall’importatore, che mette a disposizione sul mer- cato uno strumento di misurazione; n. utilizzatore: la persona fisica o giuridica che dispone dello strumento di misurazione, indipendentemente dai rapporti di proprietà.

1 RS 941.210

2015-0091 5835

Strumenti di misurazione. O RU 2015

Art. 12 Organismi di valutazione della conformità 1 Gli organismi di valutazione della conformità che partecipano a valutazioni della conformità nel quadro di un trattato internazionale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità devono dimostrare di soddisfare le condi- zioni di cui all’articolo 25 dell’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD). 2 Gli organismi di valutazione della conformità che partecipano a valutazioni della conformità rette esclusivamente dal diritto svizzero devono dimostrare di soddisfare le condizioni di cui all’allegato 5 OAccD.

Art. 12a Organismi interni accreditati

1 Un organismo interno può svolgere, per l’impresa di cui fa parte, procedure di

valutazione della conformità di cui all’allegato 2 cifra I modulo A2 e C2, purché soddisfi i criteri seguenti: a. è accreditato conformemente all’OAccD3; b. esso e il suo personale si distinguono, sotto il profilo organizzativo, dall’impresa di cui fanno parte e dispongono di una procedura di rapporto che ne garantisce l’imparzialità; c. né esso né il suo personale sono responsabili della concezione, della fabbri- cazione, della fornitura, dell’installazione, del funzionamento o della manu- tenzione degli strumenti di misurazione che valutano o partecipano ad atti- vità che possano pregiudicare la loro indipendenza di giudizio o la loro inte- grità nelle attività di valutazione che svolgono; d. fornisce i suoi servizi esclusivamente all’impresa di cui fa parte. 2 L’organismo interno deve dimostrare al servizio di accreditamento l’imparzialità di cui al capoverso 1 lettera b. 3 L’impresa di cui fa parte l’organismo interno accreditato e il servizio di accredita- mento devono fornire informazioni sull’accreditamento all’autorità responsabile della nomina degli organismi di valutazione della conformità di cui all’articolo 12 se quest’ultima ne fa richiesta.

Art. 13 cpv. 3 lett. a (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e 4

4 Abrogato

Art. 14 cpv. 1 e 2

1 Abrogato

2 La documentazione tecnica di cui all’allegato 2 cifra II deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Può essere redatta in un’altra lingua a condi-

2 RS 946.512 3 RS 946.512

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Strumenti di misurazione. O RU 2015

zione che le informazioni necessarie alla sua valutazione siano trasmesse in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Art. 15a Obblighi degli operatori economici Gli obblighi degli operatori economici in relazione agli strumenti di misurazione immessi sul mercato sulla base di una procedura di valutazione della conformità sono retti in particolare dall’allegato 3.

Art. 33 Dipartimento Il Dipartimento federale di giustizia e polizia stabilisce i requisiti specifici relativi all’immissione sul mercato e all’utilizzazione di strumenti di misurazione. Può derogare alla presente ordinanza nella misura in cui sia necessario ad adempiere obblighi derivanti da trattati internazionali sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

Art. 37a Disposizione transitoria della modifica del 25 novembre 2015 I certificati rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 novembre 2015, come i certificati di esame del tipo e i certificati di esame del progetto, restano validi fino alla loro scadenza.

II

1 L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore come segue: a. l’articolo 12, il 1° gennaio 2016; b. le altre disposizioni, il 20 aprile 2016.

25 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 2

Rimandi sotto il numero dell’allegato (art. 11 cpv. 1, 12a cpv. 1, 14 cpv. 2 e 19 cpv. 2)

Valutazione della conformità di strumenti di misurazione

N. I Modulo A n. 2

2 Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta nella cifra II. La

documentazione deve consentire di valutare la conformità dello strumento di misurazione ai pertinenti requisiti della presente ordinanza; deve compren- dere un’adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa specifica i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il proget- to, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento.

Modulo A1 Abrogato

Inserire prima del modulo B Modulo A2 Dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e con- trolli ufficiali del prodotto a intervalli irregolari

1 La dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e

su controlli ufficiali del prodotto a intervalli irregolari è la procedura di valu- tazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obbli- ghi definiti nel presente modulo e garantisce e dichiara che gli strumenti di misurazione in questione soddisfano i requisiti essenziali della presente ordinanza.

Documentazione tecnica 2 Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta nella cifra II. Tale documentazione deve consentire di valutare la conformità dello strumento di misurazione ai pertinenti requisiti della presente ordinanza; deve compren- dere un’adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa specifica i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il proget- to, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento.

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Fabbricazione 3 Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbri- cazione e il relativo controllo garantiscano la conformità degli strumenti di misurazione fabbricati alla documentazione tecnica di cui al numero 2 e ai pertinenti requisiti della presente ordinanza.

Controlli del prodotto

4 A scelta del fabbricante, un organismo accreditato interno all’organizzazione

del fabbricante o un organismo di valutazione della conformità scelto dal fabbricante esegue, o fa eseguire, controlli del prodotto a intervalli irregolari, determinati dall’organismo, al fine di verificare la qualità dei controlli inter- ni del prodotto, tenendo conto tra le altre cose della complessità tecnologica degli strumenti di misurazione e del quantitativo prodotto. Prima dell’immis- sione sul mercato, l’organismo preleva in loco un campione adeguato dei prodotti finali e lo esamina; effettua inoltre gli esami appropriati previsti dal- le pertinenti sezioni delle norme tecniche e dei documenti normativi secondo l’articolo 7 o esami equivalenti previsti da altre pertinenti specifiche tecni- che per verificare la conformità degli strumenti ai pertinenti requisiti della presente ordinanza. In assenza di norme tecniche o di documenti normativi pertinenti secondo l’articolo 7, l’organismo accreditato interno o l’orga- nismo di valutazione della conformità decide quali esami sia opportuno ese- guire. Nei casi in cui un elevato numero di strumenti del campione non risulti conforme a un livello qualitativo accettabile, l’organismo accreditato interno o l’organismo di valutazione della conformità adotta misure appropriate. Se le prove sono effettuate da un organismo di valutazione della conformità, durante il processo di fabbricazione il fabbricante appone, sotto la responsa- bilità di tale organismo, il numero d’identificazione di quest’ultimo.

Marcature

5 Il fabbricante appone su ciascuno strumento di misurazione che soddisfa i

pertinenti requisiti della presente ordinanza la marcatura di conformità e la marcatura metrologica supplementare.

Dichiarazione scritta di conformità

6 Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni

modello di strumento e, unitamente alla documentazione tecnica, la tiene a disposizione delle autorità competenti per dieci anni dalla data in cui lo strumento è stato immesso sul mercato. Tale dichiarazione identifica il modello di strumento per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta. Una copia della dichiarazione è fornita unitamente a ciascuno strumento di misurazione immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere interpretato come applicabile a un lotto o a una partita, anziché ai singoli

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Strumenti di misurazione. O RU 2015

strumenti, nei casi in cui un gran numero di strumenti sia fornito a un unico utilizzatore.

Mandatario del fabbricante

7 Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti ai numeri 5 e 6 possono essere

adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo man- datario, purché siano specificati nel mandato.

Modulo B n. 3 terzo trattino

3 La domanda di esame del tipo è presentata dal fabbricante a un organismo di

valutazione della conformità di sua scelta. La domanda include: – la documentazione tecnica descritta alla cifra II. La documentazione deve consentire di valutare la conformità dello strumento di misurazio- ne ai pertinenti requisiti della presente ordinanza; deve comprendere un’adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa specifica i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento;

Modulo C1 Abrogato

Inserire prima del modulo D Modulo C2 Dichiarazione di conformità al tipo basata sul controllo di produzione interno e su controlli ufficiali del prodotto a intervalli irregolari

1 La dichiarazione di conformità al tipo basata sul controllo di produzione

interno e su controlli ufficiali del prodotto a intervalli irregolari è la parte della procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbri- cante adempie gli obblighi definiti nel presente modulo e garantisce e dichia- ra che gli strumenti di misurazione in questione sono conformi al tipo de- scritto nel certificato di esame del tipo e soddisfano i requisiti della presente ordinanza ad essi applicabili.

Fabbricazione 2 Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbri- cazione e il relativo controllo garantiscano la conformità degli strumenti di misurazione fabbricati al tipo descritto nel certificato di esame del tipo e ai requisiti della presente ordinanza ad essi applicabili.

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Controlli del prodotto

3 A scelta del fabbricante, un organismo accreditato interno all’organizzazione

del fabbricante o un organismo di valutazione della conformità scelto dal fabbricante esegue, o fa eseguire, controlli del prodotto a intervalli irregolari, determinati dall’organismo, al fine di verificare la qualità dei controlli inter- ni del prodotto, tenendo conto tra l’altro della complessità tecnologica degli strumenti di misurazione e del quantitativo prodotto. Prima dell’immissione sul mercato, l’organismo preleva in loco un campione adeguato dei prodotti finali e lo esamina; effettua inoltre gli esami appropriati previsti dalle perti- nenti sezioni delle norme tecniche e dei documenti normativi secondo l’articolo 7 o esami equivalenti previsti da altre pertinenti specifiche tecni- che per verificare la conformità degli strumenti al tipo descritto nel certifica- to di esame del tipo ai pertinenti requisiti della presente ordinanza. Nei casi in cui il campione non risulti conforme a un livello qualitativo accettabile, l’organismo accreditato interno o l’organismo di valutazione della conformità adotta misure appropriate. La procedura di campionatura da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione dello strumento di misurazione rimane entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformità dello strumento. Se gli esami sono effettuati da un organismo di valutazione della conformità, durante il processo di fabbricazione il fab-bricante appone, sotto la respon- sabilità di tale organismo, il numero d’identificazione di quest’ultimo.

Marcature

4 Il fabbricante appone su ciascuno strumento di misurazione che risulta

conforme al tipo descritto nel certificato di esame del tipo e soddisfa i perti- nenti requisiti della presente ordinanza la marcatura di conformità e la mar- catura metrologica supplementare.

Dichiarazione scritta di conformità

5 Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni

modello di strumento e la tiene a disposizione delle autorità competenti per dieci anni dalla data in cui lo strumento è stato immesso sul mercato. Tale dichiarazione identifica il modello di strumento per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta. Una copia della dichiarazione è fornita unitamente a ciascuno strumento di misurazione immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere interpretato come applicabile a un lotto o a una partita, anziché ai singoli strumenti, nei casi in cui un gran numero di strumenti sia fornito a un unico utilizzatore.

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Strumenti di misurazione. O RU 2015

Mandatario del fabbricante

6 Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti ai numeri 5 e 6 possono essere

adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo man- datario, purché siano specificati nel mandato.

Modulo D1 n. 2

2 Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta nella cifra II. La

documentazione deve consentire di valutare la conformità dello strumento di misurazione ai pertinenti requisiti della presente ordinanza; deve compren- dere un’adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa specifica i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il proget- to, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento.

Modulo E1 n. 2

2 Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta nella cifra II. La

documentazione deve consentire di valutare la conformità dello strumento di misurazione ai pertinenti requisiti della presente ordinanza; deve compren- dere un’adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa specifica i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il proget- to, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento.

Modulo F1 n. 2

2 Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta nella cifra II. La

documentazione deve consentire di valutare la conformità dello strumento di misurazione ai pertinenti requisiti della presente ordinanza; deve compren- dere un’adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa specifica i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il proget- to, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento.

Modulo G n. 2

2 Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta nella cifra II e la

mette a disposizione dell’organismo di valutazione della conformità di cui al numero 4. La documentazione deve consentire di valutare la conformità del- lo strumento di misurazione ai pertinenti requisiti della presente ordinanza; deve comprendere un’adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa specifi- ca i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valuta- zione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità competenti per un periodo di dieci anni.

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Strumenti di misurazione. O RU 2015

Modulo H n. 3.1

3.1 Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di

gestione della qualità a un organismo di valutazione della conformità di sua scelta. La domanda contiene: – la documentazione tecnica descritta nella cifra II per un modello di cia- scuna categoria di strumenti di misurazione che si intende fabbricare. La documentazione deve consentire di valutare la conformità dello strumento di misurazione ai pertinenti requisiti della presente ordinan- za; deve comprendere un’adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa specifica i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento; – la documentazione relativa al sistema di gestione della qualità.

Modulo H1 n. 4.2 terzo trattino

3 La domanda deve consentire di comprendere il progetto, il processo di

fabbricazione e il funzionamento dello strumento di misurazione, nonché di valutarne la conformità ai pertinenti requisiti della presente ordinanza. La domanda contiene: – la documentazione tecnica descritta nella cifra II. La documentazione deve consentire di valutare la conformità dello strumento di misurazio- ne ai pertinenti requisiti della presente ordinanza; deve comprendere un’adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa specifica i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento;

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Allegato 3 (art. 15a)

Obblighi degli operatori economici

1 Obblighi del fabbricante

1.1 All’atto dell’immissione sul mercato o della messa in servizio dei propri

strumenti di misurazione, il fabbricante garantisce che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di cui all’allegato 1 e alle ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione. 1.2 1.2.1 Il fabbricante prepara la documentazione tecnica di cui all’articolo 14 ed esegue o fa eseguire l’appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 11. 1.2.2 Qualora la conformità di uno strumento di misurazione ai requisiti applicabi- li sia stata dimostrata mediante tale procedura di valutazione della conformi- tà, il fabbricante redige la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 13 e appone la marcatura di conformità di cui all’articolo 15 e la marcatura me- trologica supplementare.

1.3 Il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione di

conformità di cui all’articolo 13 per un periodo di dieci anni dalla data in cui lo strumento di misurazione è stato immesso sul mercato. 1.4 1.4.1 Il fabbricante garantisce che siano predisposte le procedure necessarie affin- ché la produzione in serie continui a essere conforme alla presente ordinan- za. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle ca- ratteristiche degli strumenti di misurazione, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, dei documenti normativi o di altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità di uno strumento di mi- surazione.

1.4.2 Laddove ritenuto necessario in considerazione delle prestazioni di uno

strumento di misurazione, il fabbricante esegue una prova a campione sullo strumento di misurazione messo a disposizione sul mercato, esamina i re- clami, gli strumenti di misurazione non conformi e i richiami degli strumenti di misurazione, mantiene, se del caso, un registro degli stessi e informa i di- stributori di tale sorveglianza.

1.5 Il fabbricante garantisce che sugli strumenti di misurazione che ha immesso

sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dello strumento di misurazione non lo consentano, che le informa- zioni prescritte siano fornite in un documento di accompagnamento dello strumento di misurazione ed eventualmente sull’imballaggio, conformemen- te all’allegato 1 numero 9.2.

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1.6 Il fabbricante indica sullo strumento di misurazione il proprio nome, la

propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registra- to e l’indirizzo postale al quale può essere contattato, oppure, ove ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento dello strumento di misura- zione ed eventualmente sull’imballaggio, conformemente all’allegato 1 nu- mero 9.2. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità di sorveglianza del mercato.

1.7 Il fabbricante garantisce che lo strumento di misurazione che ha immesso sul

mercato sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 13 e da istruzioni per l’uso e informazioni conformemente all’allegato 1 numero 9.3, in una delle lingue di cui all’articolo 10. Tali istruzioni per l’uso e informazioni, al pari di qualunque marcatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. 1.8 Il fabbricante che ritiene o ha motivo di ritenere che uno strumento di misu- razione che ha immesso sul mercato non sia conforme alla presente ordinan- za prende immediatamente le misure correttive necessarie per rendere con- forme tale strumento di misurazione, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora lo strumento di misurazione presenti un rischio, il fabbricante ne informa immediatamente il METAS, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

1.9 Il fabbricante, a seguito di una richiesta motivata del METAS, fornisce a

quest’ultimo tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dello strumento di mi- surazione alla presente ordinanza, in una lingua che può essere facilmente compresa dal METAS. Coopera con il METAS, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli strumenti di misura- zione che ha immesso sul mercato.

2 Obblighi del mandatario

2.1

2.1.1 Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario.

2.1.2 Gli obblighi di cui al numero 1.1 e l’obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui al numero 1.2 non possono essere traferiti al mandatario.

2.2 Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbri-

cante. Il mandato consente al mandatario di eseguire almeno i seguenti com- piti: a. mantenere a disposizione delle autorità di sorveglianza del mercato la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 13 e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui lo strumento di misurazione è stato immesso sul mercato;

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b. a seguito di una richiesta motivata del METAS, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di uno strumento di misurazione; c. cooperare con il METAS, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli strumenti di misurazione che rien- trano nel proprio mandato.

3 Obblighi dell’importatore

3.1 L’importatore immette sul mercato solo gli strumenti di misurazione con-

formi. 3.2 3.2.1 Prima di immettere uno strumento di misurazione sul mercato o metterlo in servizio, l’importatore assicura che il fabbricante abbia eseguito l’appro- priata procedura di valutazione della conformità. Assicura che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sullo strumento di misura- zione sia apposta la marcatura di conformità di cui all’articolo 15 e la marca- tura metrologica supplementare, che lo strumento di misurazione sia accom- pagnato dalla dichiarazione di conformità di cui all’articolo 13 e dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui ai numeri 1.5 e 1.6.

3.2.2 L’importatore che ritiene o ha motivo di ritenere che uno strumento di

misurazione non sia conforme ai requisiti essenziali di cui all’allegato 1 e alle ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione non im- mette lo strumento di misurazione sul mercato né lo mette in servizio fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando lo strumento di misura- zione presenta un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e il METAS.

3.3 L’importatore indica sullo strumento di misurazione il proprio nome, la

propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registra- to e l’indirizzo postale al quale può essere contattato, oppure, ove ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento dello strumento di misura- zione ed eventualmente sull’imballaggio, conformemente all’allegato 1 numero 9.2. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facil- mente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità di sorveglianza del mer- cato.

3.4 L’importatore garantisce che lo strumento di misurazione sia accompagnato

da istruzioni per l’uso e informazioni conformemente all’allegato 1 nume- ro 9.3, in una delle lingue di cui all’articolo 10.

3.5 L’importatore garantisce che, mentre uno strumento di misurazione è sotto la

sua responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato 1 e alle ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione.

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3.6 Laddove ritenuto necessario in considerazione delle prestazioni di uno

strumento di misurazione, l’importatore esegue una prova a campione sugli strumenti di misurazione messi a disposizione sul mercato, esamina i recla- mi, gli strumenti di misurazione non conformi e i richiami degli strumenti di misurazione, mantiene, se del caso, un registro degli stessi e informa i distri- butori di tale monitoraggio.

3.7 L’importatore che ritiene o ha motivo di ritenere che uno strumento di

misurazione che ha immesso sul mercato non sia conforme alla presente ordinanza prende immediatamente le misure correttive necessarie per rende- re conforme tale strumento di misurazione, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora lo strumento di misurazione presenti un rischio, l’importatore ne informa immediatamente il METAS, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

3.8 Per un periodo di dieci anni dalla data in cui lo strumento di misurazione è

stato immesso sul mercato l’importatore mantiene una copia della dichiara- zione di conformità di cui all’articolo 13 a disposizione delle autorità di sor- veglianza del mercato; garantisce inoltre che, su richiesta, la documentazio- ne tecnica sarà messa a disposizione di tali autorità.

3.9 L’importatore, a seguito di una richiesta motivata del METAS, fornisce a

quest’ultimo tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dello strumento di mi- surazione, in una lingua che può essere facilmente compresa dal METAS. Coopera con il METAS, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli strumenti di misurazione che ha immesso sul mercato.

4 Obblighi del distributore

4.1 Il distributore applica la presente ordinanza con la dovuta diligenza.

4.2 4.2.1 Prima di mettere uno strumento di misurazione a disposizione sul mercato o in servizio, il distributore verifica che esso rechi la marcatura di conformità di cui all’articolo 15 e la marcatura metrologica supplementare, che sia ac- compagnato dalla dichiarazione di conformità di cui all’articolo 13 e dai do- cumenti prescritti e dalle istruzioni per l’uso e informazioni conformemente all’allegato 1 numero 9.3, in una delle lingue di cui all’articolo 10, e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati ai requisiti di cui ai nume- ri 1.5, 1.6 e 3.3.

4.2.2 Il distributore che ritenga o ha motivo di ritenere che uno strumento di

misurazione non sia conforme ai requisiti essenziali di cui all’allegato 1 e al- le ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione non mette lo strumento di misurazione a disposizione sul mercato o in servizio fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, se lo strumento di misurazione

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presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e il METAS. 4.3 Il distributore garantisce che, mentre uno strumento di misurazione è sotto la sua responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettono a rischio la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato 1 e alle ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione. 4.4 Il distributore che ritiene o ha motivo di ritenere che uno strumento di misu- razione da lui messo a disposizione sul mercato o in servizio non sia con- forme alla presente ordinanza si assicura che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale strumento di misurazione, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora lo strumento di misurazio- ne presenti un rischio, il distributore ne informa immediatamente il METAS, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

4.5 Il distributore, a seguito di una richiesta motivata del METAS, fornisce a

quest’ultimo tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dello strumento di misurazione. Coopera con il METAS, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli strumenti di misurazione che ha immesso sul mercato.

5 Casi in cui gli obblighi del fabbricante si applicano

all’importatore e al distributore L’importatore o il distributore è soggetto agli obblighi dei fabbricanti di cui al numero 1 quando immette sul mercato uno strumento di misurazione con il proprio nome o marchio commerciale o modifica uno strumento di misu- razione già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente ordinanza.

6 Identificazione degli operatori economici

6.1 Un operatore economico indica alle autorità di sorveglianza che ne facciano

richiesta qualsiasi operatore economico: a. che abbia fornito loro strumenti di misurazione; b. cui abbia fornito strumenti di misurazione.

6.2 Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni

di cui al numero 6.1 per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti strumenti di misurazione e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito strumenti di misurazione.

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