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AS 2015 5877

Decisione n. 5/2015 del Consiglio concernente l'emendamento dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione (Coordinamento dei regimi di sicurezza sociale) del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 5/2015 del Consiglio recante emendamento dell’appendice 2 dell’allegato k della Convenzione (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale)

Adottata il 12 novembre 2015 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2016

Traduzione1 Il Consiglio, visti gli sforzi intrapresi dagli Stati membri per aggiornare regolarmente la Convenzione2 in modo da adeguarla all'evoluzione dell’Accordo sullo spazio economico europeo3 e degli Accordi bilaterali del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra; visto l’articolo 53 paragrafo 3 della Convenzione, che autorizza il Consiglio a emendare le appendici dell’allegato K della Convenzione; vista la raccomandazione del Comitato sulla circolazione delle persone, nel suo rapporto al Consiglio, di emendare l’appendice 2 dell’allegato K (libera circolazione delle persone) della Convenzione (rif. 14-66051), decide:

1. L’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione è modificata come segue:

(1) Il testo dell’articolo 1 paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «Gli Stati membri convengono di applicare fra di loro, nell’ambito del coor- dinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto rife- rimento nella sezione A della presente appendice, o come da essa modificati, o norme ad essi equivalenti.» (2) Il testo dell’articolo 2 è sostituito dal testo seguente: «1. Ai fini dell’applicazione della presente appendice, gli Stati membri prendono in considerazione gli atti comunitari cui è fatto riferimento nella sezione B della presente appendice, o come da essa modificati.

1 Dal testo originale inglese.

2 RS 0.632.31 3 FF 1992 VI 1

4 RS 0.142.112.681; 0.172.052.68; 0.740.72; 0.748.127.192.68; 0.916.026.81 e

0.946.526.81

2015-2584 5877

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2. Ai fini dell’applicazione della presente appendice, gli Stati membri

prendono atto degli atti comunitari cui è fatto riferimento nella sezione C della presente appendice, o come da essa modificati.» (3) Il testo dell’articolo 3 è sostituito dal testo seguente: «1. Il regime relativo agli assegni per grandi invalidi della Svizzera e del Liechtenstein e all’assicurazione disoccupazione svizzera è previsto nel protocollo 1 della presente appendice.

2. Le sezioni A e B si applicano alle relazioni tra il Liechtenstein e la

Svizzera, fatte salve le condizioni previste dal protocollo 2 della pre- sente appendice.» (4) Il testo della sezione A (Atti ai quali è fatto riferimento) è sostituito dal testo seguente: «1. 32004 R 0883: Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1), rettificato dalla GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1 e dalla GU L 204 del 4.8.2007, pag. 30, quale modificato da: – 32009 R 0988: Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il rego- lamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43); – 32010 R 1244: Regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissio- ne, del 9 dicembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coor- dinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce la modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35); – 32012 R 0465: Regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il rego- lamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU L 149 dell’8.6.2012, pag. 4); – 32012 R 1224: Regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissio- ne, del 18 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che sta- bilisce la modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45). Ai fini della presente convenzione, le disposizioni del regolamento sono così adattate:

1. Per l’applicazione dell’articolo 87bis paragrafo 1, il periodo transi-

torio di dieci anni inizia a decorrere a partire dalla data di entrata

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in vigore del regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento euro- peo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, nelle relazioni tra gli Sta- ti AELS. Le date menzionate all’articolo 87bis paragrafo 1 sono adeguate di conseguenza.

2. All’allegato I, sezione I, è aggiunto quanto segue:

«Islanda Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi della legge sulla sicurez- za sociale n. 100/2007.

Liechtenstein Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi della legge sulla conces- sione di anticipi sugli assegni alimentari del 21 giugno 1989, come modificata.

Norvegia Anticipi sulle spese per il mantenimento dei figli ai sensi della legge sugli anticipi sulle spese per il mantenimento dei figli n. 2 del 17 febbraio 1989.

Svizzera Legislazione cantonale riguardante gli anticipi sugli assegni ali- mentari basata sull’articolo 131 capoverso 2 e sull’articolo 293 capoverso 2 del Codice civile svizzero.»

3. All’allegato I, sezione II, è aggiunto quanto segue:

«Islanda Assegni forfettari destinati a compensare il costo dell’adozione in- ternazionale ai sensi della legge sugli assegni di adozione n. 152/2006.

Norvegia Assegni forfettari di nascita conformemente alla legge nazionale sulla previdenza. Assegni forfettari di adozione conformemente alla legge nazionale sulla previdenza.

Svizzera Gli assegni di nascita e di adozione in applicazione della legislazi- one cantonale pertinente sulla base dell'articolo 3 capoverso 2 del- la legge federale sugli assegni familiari.»

4. All’allegato II è aggiunto quanto segue:

«Islanda–Norvegia Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 12 giugno 2012 (riguardante la copertura delle spese supplementa-

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ri necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

Liechtenstein–Svizzera (a) L'articolo 14 paragrafo 1 della convenzione di sicurezza sociale dell’8 marzo 1989 modificata dalle convenzioni com- plementari n. 1 del 9 febbraio 1996 e n. 2 del 29 novembre 2000, con la seguente riserva: i provvedimenti di integrazione accordati conformemente alla legislazione dello Stato dell’ultima occupazione sono concessi solo per tre anni. In seguito, l’assicurazione dello Stato di residenza applica i pro- vvedimenti come se il diritto a tali provvedimenti fosse sorto conformemente alla propria normativa. L'articolo 14 paragrafi 3 e 4 della convenzione summenzio- nata. Gli articoli 20–22 della convenzione summenzionata. Il numero 20 del protocollo finale alla convenzione summen- zionata e l'articolo 3 paragrafo 3 della convenzione comple- mentare n. 2 summenzionata. (b) L'articolo 6 della convenzione del 15 gennaio 1979 sull'assi- curazione contro la disoccupazione.

Norvegia–Svizzera Articolo 6 della convenzione di sicurezza sociale del 21 febbraio 1979.»

5. All’allegato III è aggiunto quanto segue:

«Islanda

Norvegia»

6. All’allegato IV è aggiunto quanto segue:

«Islanda

Liechtenstein

Svizzera»

7. All’allegato VIII, parte 1, è aggiunto quanto segue:

«Islanda Tutte le domande presentate nell’ambito del regime di base per le pensioni di vecchiaia e del regime a prestazione definita dei funzi- onari statali.

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Liechtenstein Tutte le domande di pensioni ordinarie di vecchiaia, reversibilità e invalidità nonché di pensioni di vecchiaia, reversibilità e invalidità del regime professionale purché i regolamenti del rispettivo fondo pensioni non contengano disposizioni in materia di riduzione.

Norvegia Tutte le domande di pensioni di vecchiaia, tranne quelle indicate all’allegato IX.

Svizzera Tutte le domande di rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità del regime di base (legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e legge federale sull’assicu- razione per l’invalidità) e di rendite di vecchiaia del regime di pre- videnza professionale (legge federale sulla previdenza professiona- le per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).»

8. All’allegato VIII, parte 2, è aggiunto quanto segue:

«Islanda Regime di pensioni di vecchiaia dei dipendenti.

Liechtenstein Pensioni di vecchiaia, reversibilità e invalidità del regime profes- sionale.

Norvegia Pensioni di vecchiaia secondo la legge nazionale sulla previdenza (cap. 20) e dei regimi pensionistici a contribuzione definita secondo la legge sulla previdenza professionale obbligatoria.

Svizzera Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professi- onale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).»

9. All’allegato IX, sezione I, è aggiunto quanto segue:

«Islanda Pensione per i minori ai sensi della legge sulla sicurezza sociale n. 100/2007 e pensione per i minori ai sensi della legge sull’assicu- razione pensionistica obbligatoria e sulle attività dei fondi pensioni n. 129/1997.»

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10. All’allegato IX, sezione II, è aggiunto quanto segue:

«Islanda Pensione di invalidità sotto forma di pensione di base, complemen- to di pensione e complemento di pensione legato all’età ai sensi della legge sulla sicurezza sociale n. 100/2007. Pensione di invalidità ai sensi della legge sull’assicurazione pensi- onistica obbligatoria e sulle attività dei fondi pensioni n. 129/1997.

Norvegia Pensioni norvegesi di invalidità, anche quando convertite in pensi- oni di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile e tutte le pensioni (di reversibilità e di vecchiaia) proporzionali al reddito di una persona deceduta.

Svizzera Rendite per i superstiti e d’invalidità del regime di previdenza pro- fessionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).»

11. All’allegato X è aggiunto quanto segue:

«Liechtenstein (a) assegni per i non vedenti (legge sull’erogazione di assegni per i non vedenti del 17 dicembre 1970, come modificata); (b) assegni di maternità (legge sull’erogazione di assegni di ma- ternità del 25 novembre 1981, come modificata); (c) prestazioni complementari all’assicurazione vecchiaia, super- stiti e invalidità del Liechtenstein (legge sulle prestazioni complementari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invali- dità del Liechtenstein del 10 dicembre 1965, come modifica- ta).

Norvegia (a) pensione complementare minima garantita ai disabili dalla nascita o dai primi anni di vita ai sensi della legge nazionale sulla previdenza; (b) sussidi speciali in conformità con la legge n. 21, del 29 aprile 2005, relativa all’indennità supplementare per le persone che risiedono per brevi periodi in Norvegia.

Svizzera (a) Le prestazioni complementari (legge federale del 6 ottobre

2006 sulle prestazioni complementari) e le prestazioni analo-

ghe previste dalle legislazioni cantonali. (b) Le rendite per casi di rigore ai sensi dell’assicurazione per l’invalidità (articolo 28 capoverso 1bis), della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità, così come modificata il 7 ottobre 1994).

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(c) Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoc- cupazione previste dalle legislazioni cantonali. (d) Le rendite di invalidità straordinarie non contributive per le persone invalide (articolo 39 della legge federale del 19 giug- no 1959 sull’assicurazione per l’invalidità) che non sono state soggette, prima della loro incapacità al lavoro, alla legislazio- ne svizzera sulla base di un’attività come lavoratore subordi- nato o lavoratore autonomo.»

12. l’allegato XI è completato nel modo seguente:

«Islanda

1. (a) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, le persone che

non hanno esercitato un’attività subordinata in uno o più Stati membri CE o Stati AELS hanno diritto a una pensione sociale islandese solo qualora risiedano in Islanda da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti d’età previsti dalla legislazione islande- se. (b) Le disposizioni di cui sopra non sono applicabili al diritto alla pensione sociale islandese dei familiari di una persona che esercita o ha esercitato un’attività subordinata in Islanda, né agli studenti o ai loro familiari.

2. Qualora l’attività autonoma o subordinata in Islanda sia

giunta a termine e l’evento pensionabile si verifichi durante l’espletamento di un’attività subordinata o autonoma in un altro Stato cui si applica il presente regolamento e nel caso in cui la pensione di invalidità, sia del regime della sicurezza sociale sia dei regimi pensionistici complementari (fondi pen- sione) in Islanda, non comprenda più il periodo intercorrente tra l’evento pensionabile e l’età pensionabile (periodi futuri), si tiene conto dei periodi assicurativi sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica il presente regolamento ai fini dei periodi futuri come se si trattasse di periodi assicurativi in Islanda.

Norvegia

1. Le disposizioni transitorie della legislazione norvegese che

comportano una riduzione del periodo assicurativo necessario per avere diritto a una pensione complementare piena per le persone nate prima del 1937 si applicano alle persone che ri- entrano nell’ambito di applicazione del regolamento a patto che abbiano risieduto in Norvegia o abbiano svolto un’attività lavorativa retribuita in qualità di lavoratori subordinati o au- tonomi in Norvegia per il numero di anni che è richiesto dopo il loro sedicesimo compleanno e anteriormente al 1° gennaio

1967. Tale requisito è di un anno per ciascun anno che inter-

corre tra l’anno di nascita della persona interessata e il 1937.

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2. Una persona assicurata in base alla legge nazionale sulla pre-

videnza che assiste persone assicurate bisognose di cure quali anziani, invalidi o malati matura, alle condizioni prescritte, punti di pensionamento per tali periodi. Analogamente, fatto salvo l’articolo 44 del regolamento (CE) n. 987/2009, una persona che si prenda cura di bambini in tenera età matura punti di pensionamento anche durante i periodi di residenza in un altro Stato cui si applica il presente regolamento, a patto che tale persona si trovi in congedo parentale ai sensi della legislazione norvegese sul lavoro.

3. (a) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, le persone che

non hanno esercitato un’attività subordinata in uno o più Stati membri CE o Stati AELS hanno diritto a una pensione sociale norvegese solo qualora risiedano in Norvegia da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti d’età previsti dalla legislazione norvegese. (b) Le disposizioni di cui sopra non sono applicabili al diritto alla pensione sociale norvegese dei familiari di una persona che esercita o ha esercitato un’attività subordinata in Norve- gia, né agli studenti o ai loro familiari.

Svizzera

1. L’articolo 2 della legge federale sull’assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti come anche l’articolo 1 della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, che disciplinano l’assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi, si applicano alle persone che sono cittadini degli altri Stati membri e che risiedono fuori dalla Svizzera, dal territorio degli altri Stati membri e da quello degli Stati membri dell’Unione europea, allorché tali persone dichiarino la loro adesione all’assicurazione facoltativa entro e non oltre un an- no a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicura- tivo ininterrotto di almeno cinque anni.

2. Quando una persona cessa di essere assicurata nell’ambito

dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di al- meno cinque anni, essa ha diritto a continuare l’assicurazione con l’accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui la presente convenzione non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera, e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.

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3. Assicurazione obbligatoria nell’ambito dell’assicurazione ma-

lattie svizzera e possibilità di esenzione. Le disposizioni giuridiche svizzere che disciplinano l’assi- curazione malattie obbligatoria si applicano alle seguenti per- sone non residenti in Svizzera: (i) le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del titolo II del regolamento; (ii) le persone per le quali la Svizzera si fa carico dei costi delle prestazioni ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regola- mento; (iii) le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccu- pazione dell’assicurazione svizzera; (iv) i familiari delle persone di cui ai punti i), (ii) e (iii) o di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo che ri- siede in Svizzera ed è assicurato nell’ambito dell’assicu- razione malattie svizzera. Sono considerati familiari le persone che sono definite famili- ari ai sensi della legislazione dello Stato di residenza.

4. Ai fini dell’applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 27 del re-

golamento in Svizzera, l’assicuratore competente prende a suo carico la totalità dei costi fatturati.

5. I periodi di assicurazione d’indennità giornaliera compiuti

presso l’assicurazione di un altro Stato cui si applica la presente convenzione sono conteggiati per ridurre o togliere un’eventuale riserva sull’assicurazione di indennità giornalie- ra in caso di maternità o di malattia, allorché la persona si as- sicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione straniera.

6. Quando una persona che esercita in Svizzera un’attività lucra-

tiva autonoma o dipendente che copre i fabbisogni vitali, ha dovuto cessare la sua attività in seguito a infortunio o malattia e non è più sottoposta alla legislazione svizzera sull’assicura- zione invalidità, si considera assicurata da tale assicurazione per la concessione di provvedimenti d’integrazione fino all’erogazione di una rendita di invalidità e nel periodo duran- te il quale essa beneficia di tali provvedimenti, purché non abbia ripreso una nuova attività al di fuori della Svizzera.

7. (a) Se, in applicazione degli articoli 12 e 16, una persona ri-

mane assoggettata alle disposizioni legali di uno Stato memb- ro mentre esercita un’attività lucrativa sul territorio di un altro Stato membro, lo stesso vale per il coniuge o i figli che sog- giornano con essa sul territorio di tale Stato e che non eserci- tano un’attività lucrativa. (b) Se, conformemente alla lettera a), le disposizioni legali svizzere sono applicabili ai coniugi e ai figli, questi sono assi- curati nell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.»

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2. 32009 R 0987: Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di ap- plicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1) quale modificato da:

32010 R 1244: Regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione,

del 9 dicembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordina- mento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce la modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35).

32012 R 0465: Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applica- zione del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU L 149 dell’8.6.2012, pag. 4).

32012 R 1224: Regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione,

del 18 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordina- mento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce la modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45). Ai fini della presente convenzione, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

1. All’allegato 1 è aggiunto quanto segue:

«Islanda–Norvegia (b) Articolo 15 della convenzione nordica di sicurezza sociale del 12 giugno 2012: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 41 e 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell’articolo 87 del regolamento (CE) n. 987/2009 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medi- ci).»

2. All’allegato 3 è aggiunto quanto segue:

«Norvegia»

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3. All’allegato 5 è aggiunto quanto segue:

«Liechtenstein

Norvegia»

3. 31971 R 1408: Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del

14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 17 giugno 2008 (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 1), quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.

4. 31972 R 0574: Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del

21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regola- mento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurez- za sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009 (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 29), quando vi si fa rife- rimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.

5. 31998 L 0049: Direttiva n. 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno

1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).’ (5) Il testo della sezione B (Atti che gli Stati membri prendono in considerazio- ne) è sostituito dal testo seguente: «6.1 32010 D 0424(01): Decisione A1, del 12 giugno 2009, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguar- dante la validità di documenti, la determinazione della legislazione ap- plicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1).

6.2 32010 D 0424(02): Decisione A2, del 12 giugno 2009, riguardante

l’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai la- voratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporanea- mente al di fuori dello Stato di competenza (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5).

6.3 32010 D 0608(01): Decisione A3, del 17 dicembre 2009, relativa alla

totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 149 dell’8.6.2010, pag. 3).

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7.1 32010 D 0424(03): Decisione E1, del 12 giugno 2009, riguardante le

disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 9).

7.2 32010 D 0710(01): Decisione E2, del 3 marzo 2010, relativa

all’instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche appli- cabile alle coordinate degli organismi quali definiti dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell'elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI (GU C 187 del 10.7.2010, pag. 5).

7.3 32012 D 0114(01): Decisione E3, del 19 ottobre 2011, concernente il

periodo transitorio quale definito all’articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 12 del 14.1.2012, pag. 6).

8.1 32010 D 0424(04): Decisione F1 della Commissione amministrativa

per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle rego- le di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 11).

9.1 32010 D 0424(05): Decisione H1, del 12 giugno 2009, riguardante la

transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordi- namento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13).

9.2 32010 D 0424(06): Decisione H2, del 12 giugno 2009, riguardante le

modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecni- ca per l’elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione ammi- nistrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C

106 del 24.4.2010, pag. 17).

9.3 32010 D 0424(16): Decisione H3, del 15 ottobre 2009, riguardante la

data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56). Ai fini della presente convenzione, le disposizioni della decisione si in- tendono adattate come segue: In mancanza di un tasso di conversione per la corona islandese (ISK) pubblicato dalla Banca centrale europea, il tasso di conversione di cui all’articolo 1 della decisione H3 è il tasso di conversione giornaliero pubblicato dalla Banca centrale d’Islanda durante il mese di riferi- mento.

9.4 32010 D 0427(01): Decisione H4, del 22 dicembre 2009, relativa alla

composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei

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conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3).

9.5 32010 D 0608(02): Decisione H5, del 18 marzo 2010, concernente la

cooperazione nella lotta alla frode e agli errori nel quadro del regola- mento (CE) n. 883/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordina- mento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 149 dell’8.6.2010, pag. 5).

9.6 32011 D 0212(01): Decisione H6, del 16 dicembre 2010, concernente

l’applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordina- mento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 45 del 12.2.2011, pag. 5).

10.1 32010 D 0424(07): Decisione P1, del 12 giugno 2009, relativa

all’interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 4, dell’articolo 58 e dell’articolo 87, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Par- lamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidi- tà, di vecchiaia e ai superstiti (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21).

11.1 32010 D 0424(08): Decisione S1, del 12 giugno 2009, riguardante la

tessera europea di assicurazione malattia (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23).

11.2 32010 D 0424(09): Decisione S2, del 12 giugno 2009, riguardante le

caratteristiche tecniche della tessera europea di assicurazione malattia (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26). Ai fini della presente convenzione, le disposizioni della decisione si in- tendono adattate come segue: fatto salvo il punto 3.3.2 dell’allegato della decisione, gli Stati AELS possono comunque inserire le stelle europee nelle tessere europee di as- sicurazione malattie da essi rilasciate5.

11.3 32010 D 0424(10): Decisione S3, del 12 giugno 2009, che definisce le

prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragra- fo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamen- to (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40).

11.4 32010 D 0424(14): Decisione S4, del 2 ottobre 2009, riguardante le

procedure di rimborso relative all’applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 52).

11.5 32010 D 0424(15): Decisione S5, del 2 ottobre 2009, relativa

all’interpretazione della nozione di «prestazioni in natura» definita all’articolo 1, lettera v bis), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Par- lamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all’articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all’articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e

5 GU L 262 del 6.10.2011, pag. 33 e Supplemento SEE n. 54 del 6.10.2011, pag. 46.

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all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 non- ché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli arti- coli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio (GU C 106, 24.4.2010, pag. 52).

11.6 32010 D 0427(02): Decisione S6, del 22 dicembre 2009, concernente

l’iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C

107 del 27.4.2010, pag. 6).

11.7 32010 D 0427(03): Decisione S7, del 22 dicembre 2009, relativa al pas-

saggio dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regola- menti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e all’applicazione delle procedure di rimborso (GU C 107 del 27.4.2010, pag. 8).

11.8 32011 D 0906(01): Decisione S8, del 15 giugno 2011, relativa alla con-

cessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 262 del 6.9.2011, pag. 6).

12.1 32010 D 0424(11): Decisione U1, del 12 giugno 2009, riguardante

l’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parla- mento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42).

12.2 32010 D 0424(12): Decisione U2, del 12 giugno 2009, riguardante il

campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all’indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato memb- ro diverso da quello competente (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43).

12.3 32010 D 0424(13): Decisione U3, del 12 giugno 2009, riguardante la

portata del concetto di «disoccupazione parziale» applicabile ai disoc- cupati di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45).

12.4 32012 D 0225(01): Decisione U4, del 13 dicembre 2011, relativa alle

procedure di rimborso di cui all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regola- mento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C 57 del 25.2.2012, pag. 4).» (6) Il testo della sezione C (Atti di cui gli Stati membri prendono atto) è sosti- tuito dal testo seguente: «13.1 32010 H 0424(02): Raccomandazione U1 della Commissione ammi- nistrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un’attività professionale o commerciale a tempo parziale in

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uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49).

13.2 32010 H 0424(03): Raccomandazione U2 della Commissione ammi-

nistrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un’attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51).

14.1 32012 H 0810(01): Raccomandazione S1 della Commissione amminist-

rativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 mar- zo 2012, concernente gli aspetti finanziari delle donazioni transfronta- liere di organi da viventi (GU C 240 del 10.8.2012, pag. 3).» (7) Il testo del protocollo 1 all’appendice 2 è sostituito dal testo seguente:

«Assegni per grandi invalidi della Svizzera Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale del 19 giugno

1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e dalla legge federale del 20

dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), modificate l’8 ottobre 1999, sono concessi esclusivamente se la persona inte- ressata risiede in Svizzera.

Assegni per grandi invalidi del Liechtenstein Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge del 10 dicembre 1965 sul- le prestazioni complementari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invali- dità, come modificata, sono concessi esclusivamente se la persona assicurata risiede in Islanda, in Norvegia o nel Liechtenstein.

Previdenza professionale svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, la prestazione di uscita prevista dalla legge federale svizzera sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, del 17 dicembre 1993, è versata a richiesta a un lavoratore dipendente o autonomo che intenda lasciare definitivamente la Svizzera e che non sarà più soggetto alla legislazione svizzera in forza del titolo II del regolamento, a condizione che detta persona lasci la Svizzera entro cinque anni dall’entrata in vigore dell’allegato K6.»

6 L’allegato K alla convenzione AELS è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

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(8) Il testo del protocollo 2 all’appendice 2 è sostituito dal testo seguente: «Le sezioni A e B dell’appendice 2 sono applicabili alle relazioni fra il Liechtenstein e la Svizzera, fatte salve le disposizioni del presente proto- collo:

1. Assoggettamento obbligatorio all’assicurazione malattie

1.1 Le persone residenti in uno dei due Stati sono assoggettate alle disposi-

zioni legali concernenti l’assicurazione malattie obbligatoria dello Stato di residenza se: (a) esercitano un’attività lucrativa e sono assoggettate in uno dei due Stati alla legislazione relativa alle altre assicurazioni sociali; (b) sono assoggettate alla legislazione di uno dei due Stati in quanto beneficiari o richiedenti di rendite, conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento; (c) percepiscono prestazioni dell'assicurazione disoccupazione in uno dei due Stati; (d) sono familiari di una persona assoggettata, in virtù delle lettere a)– c), alle disposizioni concernenti l'assicurazione malattie obbligato- ria in uno dei due Stati.

1.2 L'assoggettamento all’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di

malattia è disciplinato conformemente alla legislazione applicabile alla persona interessata in base alla sua attività lucrativa.

1.3 I lavoratori assoggettati alle disposizioni legali svizzere in virtù del nu-

mero 1.1 lettera a) e che sono assoggettati alle disposizioni del Liech- tenstein in virtù del numero 1.2 hanno diritto a un sussidio del datore di lavoro nel Liechtenstein corrispondente al contributo al pagamento dei premi all'assicurazione malattie a carico del datore di lavoro nel Liech- tenstein per i lavoratori affiliati al sistema obbligatorio di questo Stato.

1.4 Per analogia con quanto disposto dall’articolo 17 del regolamento, i la-

voratori frontalieri e i loro familiari assoggettati alle disposizioni legali in materia di assicurazione malattie obbligatoria nel loro Stato di resi- denza in virtù del numero 1.1 lettere a) e d) beneficiano nello Stato in cui lavorano delle prestazioni in natura come se risiedessero in tale Stato.

2. Assicurazione disoccupazione

Un lavoratore subordinato o autonomo in disoccupazione completa che soddisfa, conformemente all'articolo 64 paragrafo 1 del regolamento, le condizioni per accedere al diritto alle prestazioni secondo la legislazio- ne di uno Stato e che si reca nell'altro Stato per cercare un impiego ri- ceve prestazioni dalla competente istituzione del primo Stato e deve assoggettarli alle relative prescrizioni di controllo.» (9) Il protocollo 3 è abrogato.

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2. La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2016 per l’Islanda, la Norve- gia e la Svizzera. Nelle relazioni con il Liechtenstein, le presenti modifiche entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui il Liechtenstein ha notificato al Depositario la conclusione della procedura di approvazione interna, ma al più presto il 1° gennaio 2016. 3. Il Segretario generale dell’Associazione europea di libero scambio è incaricato di depositare il testo della presente decisione presso il Depositario.

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Decisione n. 5/2015 del Consiglio concernente l'emendamento dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione (Coordinamento dei regimi di sicurezza sociale) del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) | Lexipedia | Lexipedia