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AS 2015 5965

Convenzione internazionale concernente l'esenzione delle navi-ospedale dalle tasse portuarie

Convenzione internazionale del 21 dicembre 1904 concernente l’esenzione delle navi-ospedale dalle tasse portuarie

RS 0.518.221; CS 11 503

Campo d’applicazione il 13 novembre 2015, complemento 1

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Austria 27 luglio 1927 S 12 novembre 1918 Norvegia 8 gennaio 1907 A 26 marzo 1907 Paesi Bassi Arubaa 26 marzo 1907 26 marzo 1907 Curaçaoa 26 marzo 1907 26 marzo 1907 Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)a 26 marzo 1907 26 marzo 1907 Sint Maartena 26 marzo 1907 26 marzo 1907 Ungheria 24 giugno 1922 S 16 novembre 1918 a Le relazioni di diritto costituzionale interne al Regno dei Paesi Bassi sono state modificate.

1 Modifica e completa quelli in CS 11 503 e RU 1972 2198.

Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

2015-3115 5965

Esenzione delle navi-ospedale dalle tasse portuarie. Conv. internazionale RU 2015

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