AS 2015 5967
Decisione n. 2/15 del comitato congiunto UE-EFTA che modifica l'appendice III della Convenzione relativa ad un regime comune di transito
Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito Decisione n. 2/2015 del comitato congiunto UE-EFTA che modifica l’appendice III della Convenzione
Accettata il 17 giugno 2015 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2015
Il comitato congiunto, vista la Convenzione del 20 maggio 19871 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a,
considerando quanto segue: (1) L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha espresso il desiderio di aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito («la convenzione») ed è stata invitata ad aderirvi a seguito della decisione n. 1/2015 dell’11 maggio 2015 dal comitato congiunto istituito ai sensi di tale convenzione. (2) Pertanto, è opportuno inserire nella convenzione, nell’ordine opportuno, le ver- sioni nella lingua ufficiale dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei riferi- menti utilizzati nella convenzione. (3) L’applicazione della presente decisione dovrebbe essere collegata alla data di adesione dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia alla convenzione. (4) Per consentire l’utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione dell’ex Repubblica iugoslava di Mace- donia alla convenzione, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale tali stampati potranno continuare a essere utilizzati con alcuni adattamenti. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la convenzione, ha adottato la presente decisione:
Art. 1 L’appendice III della Convenzione relativa ad un regime comune di transito è modi- ficata conformemente all’allegato della presente decisione.
1 RS 0.631.242.04 La Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito concerneva originariamente le seguenti parti contraenti: Comunità economica europea, Repubblica d’Austria, Repubblica di Finlandia, Repubblica d’Islanda, Regno di Norvegia, Regno di Svezia e Confederazione Svizzera. Il 1° gennaio 1995, la Repubblica d’Austria, la Repub- blica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito alla Comunità economica europea e da tale data non sono più parti contraenti autonome della Convenzione. Sono anche parti contraenti la Repubblica di Croazia dal 1° luglio 2012, la Repubblica di Turchia dal 1° dicembre 2012 e dal 1° luglio 2015 l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
2015-2926 5967
Regime comune di transito. Decisione n. 2/2015 RU 2015
Art. 2
1. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2015.
2. I formulari basati sui modelli di cui agli allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6
dell’appendice III in vigore il 1° dicembre 2012 possono continuare a essere utiliz- zati, con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario, fino al 1° maggio 2016.
Fatto ad Ankara, il 17 giugno 2015
Per il comitato congiunto Il presidente: Neşet Akkoç
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Regime comune di transito. Decisione n. 2/2015 RU 2015
Allegato
1. Nella casella 51 dell’allegato B1 è aggiunto il seguente trattino tra la Lettonia e Malta: «MK2 Ex Repubblica jugoslava di Macedonia»
2. Nell’allegato B6, il titolo III è modificato come segue:
2.1. Nella prima parte della tabella «Validità limitata – 99200» è aggiunto il seguen- te trattino prima di MT: «– MK Ограничено важење»
2.2 Nella seconda parte della tabella «Dispensa – 99201» è aggiunto il seguente
trattino prima di MT: «– MK Изземање» 2.3 Nella terza parte della tabella «Prova alternativa – 99202» è aggiunto il seguente trattino prima di MT: «– MK Алтернативен доказ» 2.4 Nella quarta parte della tabella «Differenze: ufficio al quale sono state presen- tate le merci (nome e Paese) – 99203» è aggiunto il seguente trattino prima di MT: «– MK Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид …… (назив и земја) » 2.5 Nella quinta parte della tabella «Uscita da … soggetta a restrizioni o ad imposi- zioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ... – 99204 » è aggiunto il seguente trattino prima di MT: «– MK Излез од …………предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № …….» 2.6 Nella sesta parte della tabella «Dispensa dall’itinerario vincolante – 99205» è aggiunto il seguente trattino prima di MT: «– MK Изземање од пропишан правец на движење» 2.7 Nella settima parte della tabella «Speditore autorizzato – 99206» è aggiunto il seguente trattino prima di MT: «– MK Овластен испраќач»
2.8 Nell’ottava parte della tabella «Dispensa dalla firma – 99207» è aggiunto il
seguente trattino prima di MT: «– MK Изземање од потпис » 2.9 Nella nona parte della tabella «Garanzia globale vietata – 99208» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:
2 Codice provvisorio che non anticipa la denominazione definitiva del Paese, che verrà assegnata dopo la conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite.
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«– MK ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА»
2.10 Nella decima parte della tabella «Utilizzazione non limitata – 99209» è
aggiunto il seguente trattino prima di MT: «– MK УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ
2.11 Nell’undicesima parte della tabella «Rilasciato a posteriori – 99210» è
aggiunto il seguente trattino prima di MT: «– MK Дополнително издадено»
2.12 Nella dodicesima parte della tabella «Vari – 99211» è aggiunto il seguente
trattino prima di MT: «– MK Различни»
2.13 Nella tredicesima parte della tabella «Alla rinfusa – 99212» è aggiunto il
seguente trattino prima di MT: «– MK Рефус»
2.14 Nella quattordicesima parte della tabella «Speditore – 99213» è aggiunto il
seguente trattino prima di MT: «– MK Испраќач»
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3. L’allegato C1 è sostituito dal seguente:
«Allegato C1
Regime di transito comune/transito comunitario
Atto costitutivo della garanzia Garanzia isolata I. Impegno del garante 1. Il(la) sottoscritto(a)3 ................................................................................................ residente a4 .................................................................................................................. si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di ..................................... a concorrenza di un importo massimo di ..................................................................... nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croa- zia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Letto- nia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedo- nia, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino5, per tutte le somme di cui l’obbligato principale6 ...................................................................................................................................... è o diventi debitore nei confronti di detti Paesi, sia per il debito principale e addizio- nale, sia per spese e accessori, a esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci descritte di seguito vincolate al regime di transito comune/comunitario presso l’ufficio di partenza di ........................................ ...................................................................................................................................... a destinazione dell’ufficio di ....................................................................................... ...................................................................................................................................... Designazione delle merci: ...........................................................................................
3 Cognome e nome o ragione sociale.
4 Indirizzo completo.
5 Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. Il riferimento al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguarda soltanto l’operazione di transito comunitario. 6 Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo dell’obbligato principale.
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2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei Paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richie- ste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) od ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione si è conclusa. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.
3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato
dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell’operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. 4. Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio 7 in ciascuno degli altri Paesi di cui al paragrafo 1, presso:
Paese Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo
............................................... .................................................................................
Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più gene- ralmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garan- zia.
7 Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Paesi, il garante designa, in questo Paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati di conseguenza. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari hanno competenza per le liti riguardanti la presente garanzia.
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Fatto a .................................................... , addì ........................................................
(firma)8 ........................................................................................................................
II. Accettazione dell’ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di ................................................................................................... Impegno del garante accettato il ........................................ a copertura dell’operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla dichiarazione di transito n. rilasciata ....................................... 9
...................................................................................................................................... (Timbro e firma)»
8 Il firmatario deve fare precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l’importo di ...................................», indicando l’importo in lettere.
9 Da completare a cura dell’ufficio di partenza»
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4. L’allegato C2 è sostituito dal seguente:
«Allegato C2
Regime di transito comune/transito comunitario
Atto costitutivo della garanzia Garanzia isolata a mezzo di certificati I. Impegno del garante 1. Il(la) sottoscritto(a)10 .............................................................................................. residente a11 .................................................................................................................. si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di ..................................... nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croa- zia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Letto- nia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedo- nia, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino12, per tutte le somme di cui un obbligato principale è o diventi debitore nei confronti di detti Paesi, sia per il debito principale e addizionale, sia per spese e accessori, a esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accetta- to di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 7000 EUR per certificato. 2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei Paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richie- ste, fino a concorrenza di 7000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poter- lo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) od ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione si è conclusa. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a
10 Cognome e nome o ragione sociale.
11 Indirizzo completo.
12 Unicamente per le operazioni di transito comunitario.
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effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.
3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato
dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione di operazioni di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di paga- mento successiva. 4. Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio13 in ciascuno degli altri Paesi di cui al paragrafo 1, presso:
Paese Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo
............................................... .................................................................................
Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più gene- ralmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garan- zia.
Fatto a .................................................... , il .............................................................
(firma)14 ........................................................................................................................
II. Accettazione dell’ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di ................................................................................................... Impegno del garante accettato il ..................................................................................
.......................................................................................................................... (Timbro e firma)»
13 Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Paesi, il garante designa, in questo Paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati di conseguenza. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari hanno competenza per le liti riguardanti la presente garanzia. 14 Il firmatario deve fare precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia».
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5. L’allegato C4 è sostituito dal seguente:
«Allegato C 4
Regime di transito comune/transito comunitario
Atto costitutivo della garanzia Garanzia globale I. Impegno del garante 1. Il(la) sottoscritto(a)15 .............................................................................................. residente a16 ................................................................................................................. si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di ..................................... a concorrenza di un importo massimo di ..................................................................... che rappresenta il 100 %/50 %/30 %17 dell’importo di riferimento nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Ger- mania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repub- blica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino18, per tutte le somme di cui l’obbligato principale19 ........................................................................................... è o diventi debitore nei confronti di detti Paesi sia per il debito principale e addizio- nale, sia per spese e accessori, a esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comu- ne/comunitario. 2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei Paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richie- ste, fino a concorrenza dell’importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) od
15 Cognome e nome o ragione sociale.
16 Indirizzo completo.
17 Cancellare le menzioni inutili.
18 Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. Il riferimento al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguarda soltanto le operazioni di transito comunitario. 19 Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo dell’obbligato principale.
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ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione si è conclusa. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un’operazione di transito comune/comunitario che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.
3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato
dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione di operazioni di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di paga- mento successiva. 4. Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio 20 in ciascuno degli altri Paesi di cui al paragrafo 1, presso:
Paese Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo
............................................... .................................................................................
Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più gene- ralmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.
20 Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Paesi, il garante designa, in questo Paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati di conseguenza. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari hanno competenza per le liti riguardanti la presente garanzia.
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Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garan- zia.
Fatto a .................................................... , il .............................................................
(firma)21........................................................................................................................
II. Accettazione dell’ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di .................................................................................................... Impegno del garante accettato il ..................................................................................
...................................................................................................................................... (Timbro e firma)»
6. Nella casella 7 dell’allegato C5, i termini «ex Repubblica iugoslava di Macedo- nia» sono inseriti tra i termini «Islanda» e «Norvegia». 7. Nella casella 6 dell’allegato C6, i termini «ex Repubblica iugoslava di Macedo- nia» sono inseriti tra i termini «Islanda» e «Norvegia».
21 Il firmatario deve fare precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l’importo di …», indicando l’importo in lettere.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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