AS 2015 661
Legge federale concernente il Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (Legge sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria, LFIF)
Legge federale concernente il Fondo per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria1 (Legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, LFIF)
del 21 giugno 2013
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 87a della Costituzione federale2 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20123, decreta:
Art. 1 Fondo 1 Il Fondo per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (Fondo) è un fondo giu- ridicamente non autonomo con contabilità propria. 2 La legge federale del 7 ottobre 20054 sulle finanze della Confederazione è applica- bile a titolo sussidiario.
Art. 2 Contabilità del Fondo
1 La contabilità del Fondo si compone di un conto economico e di un bilancio.
2 Il conto economico contempla almeno:
a. come ricavi:
1. i conferimenti sotto forma di entrate a destinazione vincolata,
2. l’attivazione di mutui,
3. gli interessi attivi sui mutui;
b. come spese:
1. i prelievi per l’esercizio, il mantenimento della qualità e l’ampliamento
dell’infrastruttura ferroviaria nonché per i corrispondenti mandati di ricerca,
2. i rimborsi dell’anticipo,
3. gli interessi passivi sugli impegni del Fondo,
4. gli ammortamenti degli attivi.
3 Il bilancio comprende l’insieme degli attivi e degli impegni.
RS 742.140 1 Allegato alla LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (RU 2015 651). 2 RS 101; RU 2015 645 3 FF 2012 1283 4 RS 611.0
2015-0425 661
L sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria RU 2015
Art. 3 Conferimenti 1 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei singoli versamenti attribuiti al Fondo.
2 Gli importi di cui agli articoli 87a capoverso 2 lettera d e 196 numero 3 capo- verso 2 Cost. si basano sui prezzi del 2014. Sono adeguati all’evoluzione del prodot- to interno lordo reale e seguono l’indice di rincaro delle opere ferroviarie. Il Dipar- timento federale delle finanze disciplina i dettagli d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.
Art. 4 Prelievi 1 L’Assemblea federale stabilisce con un decreto federale semplice, contemporane- amente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi prelevati annualmente dal Fondo. Tali prelievi sono suddivisi sui seguenti ambiti: a. esercizio e mantenimento della qualità; b. ampliamento; c. mandati di ricerca. 2 I prelievi devono garantire prioritariamente il fabbisogno per l’esercizio e il man- tenimento della qualità. 3 Se i lavori avanzano più rapidamente del previsto e il livello dei costi è conforme alla pianificazione, il Consiglio federale può aumentare del 15 per cento al massimo il credito a preventivo annuale stanziato per l’ampliamento di cui al capoverso 1 let- tera b.
Art. 5 Limite di spesa 1 Per i prelievi di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a, l’Assemblea federale stabi- lisce di volta in volta un limite di spesa quadriennale. 2 Nell’ambito del messaggio concernente il limite di spesa, il Consiglio federale informa l’Assemblea federale sullo stato degli impianti e sul grado di utilizzo del- l’infrastruttura.
Art. 6 Crediti d’impegno I crediti d’impegno per le fasi di ampliamento sono retti dall’articolo 58 della legge federale del 20 dicembre 19575 sulle ferrovie.
Art. 7 Indebitamento, riserva e remunerazione
1 Il Fondo non può indebitarsi oltre l’ammontare dell’anticipo.
2 Il Fondo costituisce una riserva adeguata.
3 L’avere non è remunerato.
5 RS 742.101
L sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria RU 2015
Art. 8 Approvazione dei conti e pianificazione finanziaria 1 Il Consiglio federale sottopone annualmente per approvazione la contabilità del Fondo all’Assemblea federale.
2 Stabilisce per il Fondo una pianificazione finanziaria su tre anni. Ne informa
l’Assemblea federale, in margine al preventivo del Fondo.
Art. 9 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza dell’Assemblea federale del 9 ottobre 19986 relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari è abrogata.
Art. 10 Scioglimento del fondo per i grandi progetti ferroviari 1 Con l’entrata in vigore del decreto federale del 20 giugno 20137 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»), il Fondo si assume tutti gli attivi e i passivi del fondo per i grandi progetti ferroviari.
2 Contemporaneamente il Fondo si assume i mutui concessi a carico del bilancio
ordinario della Confederazione per investimenti nell’infrastruttura ferroviaria.
Art. 11 Estinzione dell’anticipo 1 A partire al più tardi dal 1° gennaio 2019 e sino alla completa estinzione del- l’anticipo, nel preventivo e nella pianificazione finanziaria del Fondo sono destinati alla rimunerazione e al rimborso dell’anticipo almeno il 50 per cento dei conferi- menti di cui all’articolo 87a capoverso 2 lettera a Cost. nonché i conferimenti di cui all’articolo 196 numero 3 capoverso 2 Cost. 2 Sull’anticipo sono prelevati tassi di interesse conformi al mercato. L’Amministra- zione federale delle finanze stabilisce i dettagli.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20168
6 RU 1999 775, 2005 2517, 2009 1169, 2010 5017 7 RU 2015 645
8 DCF del 2 giu. 2014 (FF 2014 3507).
L sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria RU 2015