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AS 2015 719

Ordinanza dell'UFSP sull'importo della riduzione di premio annua per il 2015

Ordinanza dell’UFSP sull’importo della riduzione di premio annua per il 2015

del 26 febbraio 2015

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), visto l’articolo 106c capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicurazione malattie, ordina:

Art. 1 Importo della riduzione di premio La riduzione di premio annua per il 2015 corrisponde ai seguenti importi:

Cantone Importo per assicurato in franchi

ZH 33.10 ZG 11.95 FR 14.60 AI 18.55 GR 0.45 TG 42.95 TI 54.05 VD 78.05 GE 51.50

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 26 febbraio 2015 alle ore 18.00 con effetto sino al 31 dicembre 20152.

26 febbraio 2015 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

RS 832.107.23 1 RS 832.10 2 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 26 feb. 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

2015-0218 719

Importo della riduzione di premio annua per il 2015. O dell’UFSP RU 2015

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