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AS 2015 777

Ordinanza concernente l'appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari

Ordinanza concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari (OAMM)

Modifica del 25 febbraio 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 21 agosto 20131 concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari è modificata come segue:

Titolo Ordinanza concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari (OAAM)

Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva, 3, 4 e 5 1 Le domande di appoggio di privati devono essere indirizzate alla regione territo- riale competente per la località in cui è fornito l’appoggio come segue:

3 Le domande di autorità cantonali e comunali devono essere indirizzate il prima

possibile alla regione territoriale competente per la località in cui è fornito l’appog- gio. 4 Le domande di autorità federali devono essere indirizzate il prima possibile diretta- mente allo Stato maggiore di condotta dell’esercito. 5 Le domande urgenti di autorità per un appoggio da parte delle Forze aeree devono essere indirizzate il prima possibile direttamente alle Forze aeree, se la domanda persegue uno degli scopi seguenti: a. la prevenzione e la lotta contro gravi atti di violenza; b. la difesa da pericoli al confine nazionale; c. lo svolgimento di impieghi di ricerca e salvataggio.

1 RS 513.74

2014-2254 777

Appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante RU 2015 mezzi militari. O

Art. 5 cpv. 3 e 4

3 La decisione d’autorizzazione delle domande compete:

a. al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) su proposta dello Stato maggiore di condotta dell’eser- cito: per manifestazioni di particolare rilevanza politica; in particolare se sono impiegati mezzi di sorveglianza aerotrasportati in occasione di manife- stazioni e dimostrazioni oppure agenti della Sicurezza militare; b. alle Forze aeree: in caso di domande urgenti secondo l’articolo 4 capo- verso 5, sempre che l’oggetto della domanda non rivesta un’importanza poli- tica particolare; c. allo Stato maggiore di condotta dell’esercito: in tutti gli altri casi. 4 Il DDPS e le Forze aeree informano immediatamente lo Stato maggiore di condotta dell’esercito delle decisioni prese.

Art. 7 cpv. 1 e 2 Abrogati

Art. 8, rubrica e cpv. 2 Materiale dell’esercito 2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito può ordinare l’impiego di materiale supplementare dell’esercito, sempre che ciò sia richiesto nella domanda oppure sia necessario per la prestazione di appoggio.

Art. 9 cpv. 3, 4 e 6

3 Abrogato

4 Il materiale supplementare dell’esercito di cui all’articolo 8 capoverso 2 deve esse- re noleggiato dal richiedente. Il DDPS disciplina i prezzi di noleggio nelle istruzioni concernenti le attività commerciali nel DDPS. Il materiale dell’esercito per le attività fuori del servizio è consegnato gratuitamente.

6 Abrogato

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2015.

25 febbraio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova