AS 2015 777
Ordinanza concernente l'appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari
Ordinanza concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari (OAMM)
Modifica del 25 febbraio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 21 agosto 20131 concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari è modificata come segue:
Titolo Ordinanza concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari (OAAM)
Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva, 3, 4 e 5 1 Le domande di appoggio di privati devono essere indirizzate alla regione territo- riale competente per la località in cui è fornito l’appoggio come segue:
3 Le domande di autorità cantonali e comunali devono essere indirizzate il prima
possibile alla regione territoriale competente per la località in cui è fornito l’appog- gio. 4 Le domande di autorità federali devono essere indirizzate il prima possibile diretta- mente allo Stato maggiore di condotta dell’esercito. 5 Le domande urgenti di autorità per un appoggio da parte delle Forze aeree devono essere indirizzate il prima possibile direttamente alle Forze aeree, se la domanda persegue uno degli scopi seguenti: a. la prevenzione e la lotta contro gravi atti di violenza; b. la difesa da pericoli al confine nazionale; c. lo svolgimento di impieghi di ricerca e salvataggio.
1 RS 513.74
2014-2254 777
Appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante RU 2015 mezzi militari. O
Art. 5 cpv. 3 e 4
3 La decisione d’autorizzazione delle domande compete:
a. al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) su proposta dello Stato maggiore di condotta dell’eser- cito: per manifestazioni di particolare rilevanza politica; in particolare se sono impiegati mezzi di sorveglianza aerotrasportati in occasione di manife- stazioni e dimostrazioni oppure agenti della Sicurezza militare; b. alle Forze aeree: in caso di domande urgenti secondo l’articolo 4 capo- verso 5, sempre che l’oggetto della domanda non rivesta un’importanza poli- tica particolare; c. allo Stato maggiore di condotta dell’esercito: in tutti gli altri casi. 4 Il DDPS e le Forze aeree informano immediatamente lo Stato maggiore di condotta dell’esercito delle decisioni prese.
Art. 7 cpv. 1 e 2 Abrogati
Art. 8, rubrica e cpv. 2 Materiale dell’esercito 2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito può ordinare l’impiego di materiale supplementare dell’esercito, sempre che ciò sia richiesto nella domanda oppure sia necessario per la prestazione di appoggio.
Art. 9 cpv. 3, 4 e 6
3 Abrogato
4 Il materiale supplementare dell’esercito di cui all’articolo 8 capoverso 2 deve esse- re noleggiato dal richiedente. Il DDPS disciplina i prezzi di noleggio nelle istruzioni concernenti le attività commerciali nel DDPS. Il materiale dell’esercito per le attività fuori del servizio è consegnato gratuitamente.
6 Abrogato
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2015.
25 febbraio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova