AS 2015 779
Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP
Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP
del 26 settembre 2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 20121, decreta:
I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta
(LIFD)
Art. 146 Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale federale. Anche l’amministrazione cantonale dell’imposta fede- rale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico.
Art. 182 cpv. 1 1 L’autorità cantonale competente, terminata l’istruttoria, emana una decisione che è notificata per scritto all’interessato.
Art. 184
1 L’azione penale si prescrive:
a. nel caso di violazione di obblighi procedurali, in tre anni, e nel caso di tenta- tivo di sottrazione d’imposta, in sei anni dopo la chiusura definitiva del pro- cedimento durante il quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione; b. nel caso di sottrazione consumata d’imposta, in dieci anni dalla fine:
1. del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è
stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d’imposta
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Adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP. LF RU 2015
alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge (art. 175 cpv. 1), oppure
2. dell’anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione
indebita d’imposta o un condono ingiustificato d’imposta (art. 175 cpv. 1) oppure sono stati dissimulati o distratti beni successori nella procedura d’inventario (art. 178 cpv. 1–3). 2 La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dell’autorità cantonale competente (art. 182 cpv. 1).
Art. 185 1 Le multe e le spese stabilite nella procedura fiscale penale sono riscosse secondo gli articoli 160 e 163–172. 2 Le multe e le spese si prescrivono in cinque anni dal momento in cui la tassazione è passata in giudicato. 3 La sospensione e l’interruzione della prescrizione sono disciplinate dall’arti- colo 120 capoversi 2 e 3. 4 Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell’anno in cui la tassazione è passata in giudicato.
Art. 186 cpv. 1 1 Chiunque, per commettere una sottrazione d’imposta ai sensi degli articoli 175– 177, fa uso, a scopo d’inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.
Art. 187 cpv. 1 1 Chiunque, tenuto a trattenere un’imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può inflig- gere una multa sino a 10 000 franchi.
Art. 189 Prescrizione dell’azione penale 1 L’azione penale per delitti fiscali si prescrive in 15 anni dall’ultima attività delit- tuosa. 2 L’azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di pre- scrizione è pronunciata una sentenza di primo grado.
Art. 205c Abrogato
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Art. 205f 4 Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2014 Il nuovo diritto si applica al giudizio dei reati commessi in un periodo fiscale prece- dente l’entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2014, per quanto esso sia più favorevole del diritto vigente nel periodo fiscale in cui il reato è stato commesso.
Art. 206 Abrogato
2. Legge federale del 14 dicembre 19905 sull’armonizzazione
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
Art. 24 cpv. 1 lett. c
1 L’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto complessivo, compresi:
c. gli interessi sul capitale proprio occulto (art. 29a).
Art. 57bis cpv. 1 1 L’autorità cantonale competente, terminata l’istruttoria, emana una decisione che è notificata per scritto all’interessato.
Art. 58 Prescrizione dell’azione penale 1 L’azione penale per violazione di obblighi procedurali si prescrive in tre anni e quella per tentativo di sottrazione d’imposta in sei anni dopo la chiusura definitiva della procedura nel corso della quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione.
2 L’azione penale per sottrazione consumata d’imposta si prescrive in dieci anni
dalla fine: a. del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d’imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge (art. 56 cpv. 1); oppure b. dell’anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione inde- bita d’imposta o un condono ingiustificato (art. 56 cpv. 1), oppure sono stati dissimulati o distratti beni successori nella procedura d’inventario (art. 56 cpv. 4). 3 La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dell’autorità cantonale competente (art. 57bis cpv. 1).
4 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 5 RS 642.14
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Art. 59 cpv. 1 1 Chiunque, per commettere una sottrazione d’imposta, fa uso, a scopo d’inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, oppure, tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo le ritenute d’imposta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a
10 000 franchi.
Art. 60 Prescrizione dell’azione penale 1 L’azione penale per delitti fiscali si prescrive in 15 anni dall’ultima attività delit- tuosa. 2 L’azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di pre- scrizione è pronunciata una sentenza di primo grado.
Art. 72s Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 26 settembre 2014 1 I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica degli articoli 57bis capo- verso 1, 58, 59 capoverso 1 e 60 per la data d’entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2014. 2 Dall’entrata in vigore della modifica, le disposizioni menzionate nel capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti loro contrario.
Art. 73 cpv. 3 Abrogato
Art. 78 Sequestro I Cantoni possono assimilare le richieste di garanzia delle autorità fiscali cantonali competenti ai decreti di sequestro giusta l’articolo 274 della legge federale dell’11 aprile 18896 sull’esecuzione e il fallimento (LEF). Il sequestro è operato dal competente ufficio di esecuzione. L’opposizione al decreto di sequestro prevista dal- l’articolo 278 LEF non è ammessa.
Art. 78f Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2014 Il nuovo diritto si applica al giudizio dei reati commessi in un periodo fiscale prece- dente l’entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2014, per quanto esso sia più favorevole del diritto vigente nel periodo fiscale in cui il reato è stato commesso.
6 RS 281.1
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II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014 Consiglio nazionale, 26 settembre 2014 Il presidente: Hannes Germann Il presidente: Ruedi Lustenberger La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
15 gennaio 20157.
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 20178.
25 febbraio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
7 FF 2014 6301 8 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 20 feb. 2015.
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