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AS 2015 799

Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia

Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITEAc)

Modifica del 3 marzo 2015

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l’articolo 36 dell’ordinanza del 28 novembre 20141 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITEAc), ordina:

I L’allegato 3 dell’OITEAc è modificato come segue:

Let. a n. 1.4 e let. b n. 8, 25 e 38 Si applica l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/20132 che prevede la seguente suddivisione degli Stati e dei territori: a. i seguenti Stati:

1. gli Stati membri dell’UE, inclusi:

1.4 Guyana Francese, Guadalupa, Martinica, Mayotte e Riunione

b. i seguenti Stati e territori con situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia:

8. Concerne soltanto il testo francese

25. Abrogato

38. Sint Maarten

1 RS 916.443.14 2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non com- merciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109; modificato dal regolamento di esecu- zione (UE) n. 1219/2014, GU L 329 del 14.11.2014, pag. 23.

2015-0223 799

Importazione, transito e esportazione di animali da compagnia. O RU 2015

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2015.

3 marzo 2015 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

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