AS 2015 799
Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia
Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITEAc)
Modifica del 3 marzo 2015
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l’articolo 36 dell’ordinanza del 28 novembre 20141 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITEAc), ordina:
I L’allegato 3 dell’OITEAc è modificato come segue:
Let. a n. 1.4 e let. b n. 8, 25 e 38 Si applica l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/20132 che prevede la seguente suddivisione degli Stati e dei territori: a. i seguenti Stati:
1. gli Stati membri dell’UE, inclusi:
1.4 Guyana Francese, Guadalupa, Martinica, Mayotte e Riunione
b. i seguenti Stati e territori con situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia:
8. Concerne soltanto il testo francese
25. Abrogato
38. Sint Maarten
1 RS 916.443.14 2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non com- merciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109; modificato dal regolamento di esecu- zione (UE) n. 1219/2014, GU L 329 del 14.11.2014, pag. 23.
2015-0223 799
Importazione, transito e esportazione di animali da compagnia. O RU 2015
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2015.
3 marzo 2015 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
800