AS 2015 805
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d'Avorio
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d’Avorio
Modifica del 10 marzo 2015
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:
I L’allegato2 dell’ordinanza del 19 gennaio 20053 che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d’Avorio è modificato.
II La presente ordinanza entra in vigore l’11 marzo 2015 alle ore 18.004.
10 marzo 2015 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 3 RS 946.231.13 4 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria l’11 mar. 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
2015-0550 805
Provvedimenti nei confronti della Costa d’Avorio. O RU 2015
806