AS 2015 831
Convenzione doganale del 4 giugno 1954 concernente l'importazione temporanea dei veicoli stradali privati
Convenzione doganale del 4 giugno 1954 concernente l’importazione temporanea dei veicoli stradali privati
RS 0.631.251.4; RU 1958 719
Traduzione1 Modifica del 1° luglio 2014 dell’allegato 1 Approvata dagli Stati aderenti alla Convenzione il 1° gennaio 2015 Entrata in vigore il 1° aprile 2015
Allegato 1 Il paragrafo 1 è modificato come segue: «Il libretto di passaggi in dogana utilizzato in un territorio può essere redatto in tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite, ma una di queste deve essere l’inglese o il francese.» I paragrafi «2» e «3» rimangono invariati.
1 Dal testo originale francese (RO 2015 831).
2014-2369 831
Importazione temporanea dei veicoli stradali privati. Conv. doganale RU 2015