Lexipedia

AS 2015 833

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Popolare Cinese concernente il traffico aereo (con All.)

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Popolare Cinese concernente il traffico aereo

Concluso il 1° marzo 2011 Entrato in vigore mediante scambio di note il 10 giugno 2011

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Popolare Cinese (di seguito chiamati «Parti»): in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442; animati dal desiderio di contribuire al progresso dell’aviazione civile internazionale; animati dal desiderio di concludere un accordo per stabilire ed esercitare servizi aerei tra i loro territori e oltre, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni 1. Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti: a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione conformemente agli arti- coli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti; b. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio fede- rale dell’aviazione civile e, per la Repubblica Popolare Cinese, l’Amministrazione dell’aviazione civile di Cina o, in ambedue i casi, qual- siasi persona o organo autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attri- buite a dette autorità; c. la locuzione «imprese designate» indica una o più imprese di trasporto aereo che una Parte ha designato conformemente all’articolo 5 del presente Accor- do per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;

RS 0.748.127.192.49

1 Dal testo originale tedesco (AS 2015 833).

2 RS 0.748.0

2009-1942 833

Traffico aereo. Acc. con la Cina RU 2015

d. la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combina- zione fra loro; e. le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di trasporto aereo» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito nell’articolo 96 della Convenzione; f. il termine «territorio» in relazione a uno Stato indica il territorio terrestre e le acque territoriali limitrofe, nonché lo spazio aereo sovrastante che sottostan- no alla sovranità di questo Stato; g. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei baga- gli e delle merci e le relative condizioni d’applicazione, comprese le provvi- gioni e altre rimunerazioni supplementari per l’intermediazione o la vendita di titoli di trasporto, tuttavia senza rimunerazione né condizioni inerenti al trasporto degli invii postali; 2. L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti 1. Le Parti si accordano reciprocamente i diritti specificati nel presente Accordo per l’esercizio di servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Alle- gato. Detti servizi e linee sono di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate». 2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei internazionali le imprese designate di ciascuna Parte fruiscono: a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte seguendo l’aerovia o le aerovie pubblicate e prescritte dall’autorità aeronautica dell’altra Parte; b. del diritto di effettuare scali non commerciali sul territorio dell’altra Parte, con riserva dell’approvazione dell’autorità aeronautica dell’altra Parte; c. del diritto di imbarcare e sbarcare sul territorio dell’altra Parte e nei punti specificati nell’Allegato al presente Accordo passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio della prima Parte; d. del diritto di imbarcare e sbarcare sul territorio di Stati terzi e nei punti spe- cificati nell’Allegato al presente Accordo passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte specificati nell’Allegato al presente Accordo. 3. Nessun disposto del presente articolo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra Parte, dietro rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Traffico aereo. Acc. con la Cina RU 2015

4. Se, in seguito a conflitti armati, disordini politici o circostanze speciali e incon- suete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segnatamente accordando, durante il periodo reputato necessario, i diritti per facilitare un esercizio duraturo.

Art. 3 Disposizioni sul trasporto 1. Le imprese designate di ciascuna Parte fruiscono di pari ed eque possibilità per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate. 2. Nell’esercizio dei servizi convenuti le imprese designate di ciascuna Parte devo- no tenere conto degli interessi delle imprese designate dell’altra Parte al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi convenuti di queste ultime imprese serventi le stesse linee o parti di esse. 3. I servizi convenuti, esercitati dalle imprese designate delle Parti, garantiscono un’offerta di trasporto con un coefficiente di carico ragionevole per soddisfare la domanda di traffico relativa al trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali tra i territori delle Parti. 4. Le disposizioni sul trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali imbarca- ti o sbarcati dalle imprese designate di una Parte in punti indicati sulle linee conve- nute, situati sul territorio di Stati terzi, devono essere conformi ai principi generali secondo cui l’offerta di trasporto deve essere adeguata: a. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato le imprese; b. alla domanda di traffico dei territori attraverso cui passano i servizi convenu- ti, considerati i servizi locali e regionali; c. alle esigenze d’esercizio delle linee di lungo raggio. 5. La frequenza e la capacità di trasporto offerte nell’ambito dei servizi convenuti tra i rispettivi territori e oltre devono essere convenute tra le autorità aeronautiche delle due Parti.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti 1. Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o l’esercizio e la navigazione di questi aeromobili mentre si trovano all’interno del suo territorio, sono applicabili alle imprese designate dell’altra Parte. 2. Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le formalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immi- grazione, nonché le prescrizioni doganali e sanitarie – sono applicabili ai passeggeri, agli equipaggi, ai bagagli, alle merci o agli invii postali trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dell’altra Parte durante l’entrata, la permanenza e l’uscita da detto territorio.

Traffico aereo. Acc. con la Cina RU 2015

Art. 5 Designazione e autorizzazione d’esercizio 1. Il Governo della Repubblica Popolare Cinese ha il diritto di designare, per via diplomatica, tante imprese di trasporto aereo quante ne desidera per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate nell’Allegato al presente Accordo, nonché di revocare o di modificare tali designazioni. Il Governo della Confederazione Svizzera ha il diritto di designare, per via diplomatica, un’impresa di trasporto aereo per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate nell’Allegato al presente Accor- do, nonché di revocare o di modificare tali designazioni. Dal 1° gennaio 2012, il Governo della Confederazione Svizzera ha il diritto di designare, per via diplomati- ca, due imprese di trasporto aereo per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate nell’Allegato al presente Accordo, nonché di revocare o di modificare tali designazioni. 2. Al ricevimento della designazione, l’altra Parte accorda le autorizzazioni e i permessi necessari contenendo al massimo eventuali ritardi procedurali, a condizio- ne che: a. in caso di imprese designate dalla Svizzera:

1. l’impresa abbia la sede principale delle proprie attività sul territorio del-

la Svizzera, da cui ha ricevuto un’autorizzazione d’esercizio valida, e

2. il controllo effettivo delle autorità sull’impresa sia esercitato e mante-

nuto dalla Svizzera,

3. l’impresa sia titolare di un certificato di operatore aereo valido, rila-

sciato dalla Svizzera; b. in caso di imprese designate dalla Repubblica Popolare Cinese: le parti sostanziali di proprietà e il controllo effettivo dell’impresa designata dalla Repubblica Popolare Cinese siano detenuti dalla Repubblica Popolare Cinese o da un suo cittadino. 3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che le imprese designate dell’altra Parte provino di essere in grado di adempiere alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti applicati abitualmente da dette autorità per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione. 4. Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le imprese designate possono, in ogni momento, esercitare i servizi conve- nuti.

Art. 6 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere l’autorizzazione per

l’esercizio, a opera delle imprese designate dell’altra Parte, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di imporre le condizioni che reputa necessarie per l’esercizio di questi diritti se: a. in caso di imprese designate dalla Svizzera:

1. l’impresa non ha la sede principale delle proprie attività sul territorio

della Svizzera, da cui ha ricevuto un’autorizzazione d’esercizio valida, e

Traffico aereo. Acc. con la Cina RU 2015

2. il controllo effettivo delle autorità sull’impresa non è esercitato né man-

tenuto dalla Svizzera,

3. l’impresa non è titolare di un certificato di operatore aereo valido, rila-

sciato dalla Svizzera,

4. può essere dimostrato che, esercitando i diritti di traffico conformemen-

te al presente Accordo su una linea che include un punto in un altro Stato, compreso l’esercizio di un servizio commercializzato come ser- vizio diretto o che costituisce in altro modo un tale servizio, l’impresa può di fatto aggirare le restrizioni del diritto di traffico imposte da un accordo tra la Repubblica Popolare Cinese e un altro Stato; b. in caso di imprese designate dalla Repubblica Popolare Cinese: le parti sostanziali di proprietà e il controllo effettivo dell’impresa non sono detenuti dalla Repubblica Popolare Cinese né da un suo cittadino; c. le suddette imprese hanno disatteso o gravemente infranto le leggi e i rego- lamenti della Parte che ha accordato i diritti; oppure se d. le suddette imprese non esercitano i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

2. Questo diritto può essere esercitato solamente dopo consultazioni con l’altra

Parte sempre che la revoca, la sospensione o l’imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano immediatamente necessarie per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti.

Art. 7 Sicurezza dell’aviazione 1. Conformemente ai diritti e agli obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che l’obbligo reciproco di proteggere l’aviazione civile dagli atti d’intervento illeciti per garantire la sicurezza è parte integrante del presente Accor- do. Senza limitare il carattere generale dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aero- mobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 19633, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 19704, della Con- venzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa a Montreal il 23 settembre 19715, del Protocollo aggiuntivo per la repres- sione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile inter- nazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 19886 e di ogni altra convenzione e di ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile al quale le Parti aderiscono. 2. Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti

3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.710.31

Traffico aereo. Acc. con la Cina RU 2015

contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aero- porti e delle installazioni di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile. 3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile interna- zionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, che hanno la sede principale delle proprie attività o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione. 4. Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano tenuti a osservare le disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione, contenute nel paragrafo 3 del presente articolo, che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché sul suo territorio vengano applicati in modo efficace provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l’imbarco o il carico. Ciascuna Parte prende favorevolmente in considerazione qualsiasi richiesta proveniente dall’altra Parte di adottare misure speciali di sicurezza per far fronte ad una minaccia specifica. 5. In caso di cattura illecita o di minaccia di cattura illecita di aeromobili civili oppure di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro pas- seggeri ed equipaggi, degli aeroporti o delle installazioni per la navigazione aerea, le Parti si aiutano reciprocamente facilitando la comunicazione e altre misure appro- priate per porre fine con rapidità e sicurezza a un simile incidente o a una simile minaccia di incidente. 6. Se una Parte ha motivi fondati di credere che l’altra Parte non rispetti le disposi- zioni di sicurezza nell’aviazione di cui al presente articolo, le autorità aeronautiche di questa Parte possono richiedere consultazioni immediate con le autorità aero-

nautiche dell’altra Parte. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro trenta (30) giorni da tale domanda, è dato un motivo per differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio e l’omologazione tecnica delle imprese di quest’altra Parte o di vincolarle a oneri. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti provvisori prima che siano trascorsi trenta (30) giorni.

Art. 8 Sicurezza tecnica 1. Per l’esercizio dei servizi convenuti previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte riconosce come validi i certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti come validi dall’altra Parte e tuttora in corso di validità, a condizione che i requisiti per l’ottenimento di questi documenti corrispondano almeno alle norme minime stabilite in base alla Convenzione. 2. Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati ai propri cittadini o ricono- sciuti validi dall’altra Parte o da uno Stato terzo.

Traffico aereo. Acc. con la Cina RU 2015

3. Ciascuna Parte può chiedere in ogni momento consultazioni sugli standard di

sicurezza adottati dall’altra Parte nei settori concernenti gli impianti aeroportuali, l’equipaggio, gli aeromobili o il loro esercizio. Simili consultazioni si svolgono entro trenta (30) giorni dalla ricezione della domanda. 4. Se, dopo siffatte consultazioni, una Parte constata che l’altra Parte di fatto non mantiene né applica gli standard di sicurezza nei settori di cui al paragrafo 3 del presente articolo e corrispondenti agli standard vigenti conformemente alla Conven- zione, l’altra Parte è informata di tali constatazioni e dei passi ritenuti necessari per adempiere agli standard dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale. L’altra Parte adotta entro il periodo concordato adeguate misure per rimediarvi. 5. In virtù dell’articolo 16 della Convenzione, è inoltre convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato da un’impresa designata di una Parte, oppure a suo nome, per servizi da e verso il territorio dell’altra Parte, durante il soggiorno su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti competenti dell’altra Parte, a condizione che l’ispezione non causi ritardi indebiti all’esercizio dell’aeromobile. A prescindere dagli obblighi di cui all’articolo 33 della Convenzione, l’ispezione deve servire ad appurare la validità dei documenti necessari, a verificare le licenze degli equipaggi e a garantire che le attrezzature dell’aeromobile e il relativo stato corrispondano agli standard previsti dalla Convenzione. 6. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere o di modificare immediatamente l’autorizzazione d’esercizio di un’impresa designata o di imprese dell’altra Parte se sono necessarie misure urgenti per garantire la sicurezza di un’operazione di volo. 7. Tutte le misure adottate da una Parte in conformità al paragrafo 6 del presente articolo sono revocate non appena vengono a cadere le ragioni di tali misure.

Art. 9 Esenzione da dazi e tasse 1. All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati nei servizi convenuti dalle imprese designate di una Parte nonché le usuali attrezzature, i pezzi di ricambio (inclusi i motori), le riserve di carburante, gli oli (inclusi i fluidi idraulici e i lubrificanti), le provviste di bordo, inclusi le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi trasportati a bordo di siffatti aeromobili sono esentati da ogni dazio, tassa, tassa d’ispezione o tasse analoghe a condizione che dette attrezzature, prodotti, pezzi di ricambio, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino alla loro riesportazione. 2. In base alla reciprocità sono inoltre esentati da dazi e tasse, fatte salve le tasse per i servizi resi: a. le usuali attrezzature, i pezzi di ricambio (inclusi i motori), il carburante, gli oli (inclusi i fluidi idraulici e i lubrificanti) e le provviste di bordo (in parti- colare le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi) importati nel territorio dell’altra Parte e destinati ad essere utilizzati a bordo degli aeromobili impiegati nei servizi convenuti dalle imprese designate anche se le attrezza- ture e i prodotti sono consumati durante la parte del volo sopra il territorio dell’altra Parte;

Traffico aereo. Acc. con la Cina RU 2015

b. i pezzi di ricambio (inclusi i motori) importati nel territorio dell’altra Parte per la manutenzione o la riparazione di un aeromobile impiegato nei servizi convenuti di un’impresa designata; c. lo stock dei titoli di trasporto stampati, le lettere di trasporto aereo e il mate- riale stampato che riporta l’emblema dell’impresa di trasporto aereo, desti- nati al trasporto diretto di passeggeri e merci nonché il materiale pubblicita- rio turistico distribuito gratuitamente dalle imprese designate; d. i veicoli (ad eccezione delle automobili), il materiale e le attrezzature utiliz- zati dalle imprese designate per fini commerciali e operativi all’interno dell’aeroporto, a condizione che detto materiale e dette attrezzature siano finalizzati al trasporto dei passeggeri e delle merci. 3. Le attrezzature e i prodotti menzionati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di detto territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o non sia disposto altri- menti, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.

4. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando le

imprese designate di una Parte hanno concluso accordi con altre imprese per la locazione o il trasferimento, nel territorio dell’altra Parte, di prodotti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che anche suddette imprese bene- ficino di tali esenzioni di quest’altra Parte.

Art. 10 Imposizione Il reddito conseguito dall’impresa designata di ciascuna Parte sul territorio dell’altra Parte è esentato dall’imposta sul reddito nel territorio dell’altra Parte.

Art. 11 Transito diretto I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte che rimangono nella zona dell’aeroporto loro riservata saranno sottoposti solamente a un controllo molto semplificato, a condizione che misure di sicurezza contro le azioni violente, le violazioni di confine, la pirateria aerea, il contrabbando di sostanze stupefacenti e i provvedimenti per il controllo dell’immigrazione non esigano diver- samente. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e altre tasse analoghe.

Art. 12 Tasse di utilizzazione 1. Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o ammesse all’imposizione dalle sue autorità competenti alle imprese designate dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia. 2. Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni per la navi- gazione aerea e dei servizi offerti da una delle Parti alle imprese designate dell’altra

Traffico aereo. Acc. con la Cina RU 2015

Parte non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dalle imprese di trasporto aereo di altri Stati che esercitano servizi aerei internazionali. 3. Ciascuna Parte incoraggia consultazioni tra le autorità o gli organi competenti in materia di tasse sul proprio territorio e le imprese designate che utilizzano i servizi e le installazioni e incoraggia tali autorità od organi e le imprese designate a scambiar- si le informazioni necessarie per consentire una verifica precisa dell’adeguatezza delle tasse in conformità ai principi contenuti nei paragrafi 1 e 2 del presente arti- colo. Ciascuna Parte incoraggia le autorità competenti in materia a informare gli utenti, entro un termine ragionevole, su proposte intese a modificare le tasse di utilizzazione, affinché gli stessi possano esprimere il loro parere prima dell’applica- zione delle modifiche.

Art. 13 Attività commerciali 1. Le imprese designate di una Parte hanno il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte succursali adeguate, che, con riserva delle leggi e dei regolamenti dell’altra Parte, possono comprendere personale specializzato amministrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto. 2. Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte prendono tutti i provvedimenti del caso per assicurare il buon funzionamento delle rappresentanze delle imprese designate dell’altra Parte. 3. Ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell’altra Parte il diritto di vendere prestazioni di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente e, a discrezione dell’impresa, per il tramite di agenti autorizzati. Le imprese hanno il diritto di vende- re prestazioni di trasporto di questo tipo e ognuno è libero di acquistarle in moneta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati, con riserva delle leggi e dei regolamenti dell’altra Parte.

4. Le imprese designate di ciascuna Parte hanno il diritto di concludere con le

imprese di ciascuna Parte accordi di cooperazione per la commercializzazione, come accordi di prenotazione di capacità («blocked space»), accordi di ripartizione di codici («code sharing») o altri accordi commerciali. 5. I membri d’equipaggio delle imprese designate di una Parte impiegati nei servizi convenuti devono essere cittadini di questa Parte. Se un’impresa designata di una Parte desidera impiegare membri d’equipaggio di un’altra nazionalità nei servizi convenuti, deve ottenere in via preliminare il consenso dell’altra Parte.

Art. 14 Conversione e trasferimento degli introiti Le imprese designate hanno il diritto di convertire e di trasferire nel loro Paese, al tasso ufficiale in vigore alla data del trasferimento, gli introiti eccedenti realizzati sulle spese locali in ragione del trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il traffico dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Traffico aereo. Acc. con la Cina RU 2015

Art. 15 Tariffe 1. Ciascuna Parte può esigere che le tariffe per i servizi aerei internazionali, eserci- tati conformemente al presente Accordo, siano notificate o sottoposte alle sue autori- tà aeronautiche. 2. Le tariffe applicate dalle imprese designate di una Parte per i servizi contemplati nel presente Accordo vanno fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, inclusi gli interessi degli utenti, le spese d’esercizio, le parti- colarità dei servizi, i tassi di commissione, un utile ragionevole, le tariffe riscosse da altre imprese di trasporto aereo e altre considerazioni di ordine economico sugli avvenimenti di mercato. 3. Le autorità aeronautiche prestano particolare attenzione alle tariffe contro le quali possono essere sollevate opposizioni per il fatto che possono apparire irragionevol- mente discriminanti, troppo elevate o restrittive in seguito ad abuso di posizione dominante, artificiosamente basse in conseguenza di aiuti diretti o indiretti oppure esagerate. 4. Le tariffe sono sottoposte all’approvazione sessanta (60) giorni prima della data prevista per la loro introduzione. Le autorità aeronautiche hanno il diritto di appro- vare o di respingere le tariffe sottoposte per il trasporto di sola andata o di andata e ritorno fra i territori delle due Parti che inizia nel proprio territorio. Se respingono le tariffe, notificano la mancata approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il prima possibile o al più tardi entro trenta (30) giorni dalla ricezione delle tariffe. 5. Nessuna delle autorità aeronautiche intraprende passi unilaterali atti a impedire l’introduzione delle tariffe proposte o il mantenimento di quelle esistenti per il trasporto fra i territori delle due Parti che inizia nel territorio dell’altra Parte. 6. A prescindere dal paragrafo 4, se ritengono che una tariffa per il trasporto verso il loro territorio rientri nelle categorie menzionate a tale scopo nel paragrafo 3, le autorità aeronautiche di ciascuna Parte devono notificare la loro mancata approva- zione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il prima possibile o al più tardi entro trenta (30) giorni dalla ricezione delle tariffe. 7. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono esigere consultazioni su ogni tariffa oggetto della mancata approvazione. Tali consultazioni devono svolgersi

entro un termine di sessanta (60) giorni dopo la ricezione della relativa domanda. Se le Parti giungono a un’intesa, ciascuna Parte si adopera al meglio per attuarla. Se non si giunge a un’intesa, prevale la decisione della Parte dal cui territorio inizia il trasporto.

Art. 16 Misure di sicurezza 1. Le Parti convengono che le seguenti pratiche da parte delle imprese di trasporto aereo possono eventualmente essere considerate come pratiche di concorrenza sleale che meritano di essere esaminate più attentamente: a) l’imposizione di tariffe su linee a livelli complessivamente insufficienti per coprire i costi associati alla prestazione dei servizi ai quali si riferiscono; b) l’aggiunta di capacità o di frequenze dei servizi eccessive;

Traffico aereo. Acc. con la Cina RU 2015

c) le pratiche in oggetto sono applicate durevolmente e non solo temporanea- mente; d) le pratiche in oggetto hanno un’incidenza economica negativa importante per le imprese designate dell’altra Parte oppure causano loro gravi pregiu- dizi; e) le pratiche in oggetto rispecchiano un obiettivo palese oppure hanno il pre- sumibile effetto di paralizzare le imprese designate dell’altra Parte, di esclu- derle o di allontanarle dal mercato; e f) il comportamento indica un abuso di posizione dominante su una linea indi- cata. 2. Se ritengono che una o più attività previste o condotte da un’impresa designata dell’altra Parte rappresentino una pratica di concorrenza sleale secondo quanto previsto al paragrafo 1, le autorità aeronautiche di una Parte possono chiedere una consultazione conformemente all’articolo 19 del presente Accordo con lo scopo di risolvere il problema. Una simile domanda è corredata delle relative motivazioni e le consultazioni devono iniziare entro trenta (30) giorni dalla stessa. 3. Se le Parti contraenti non pervengono alla soluzione del problema per via consul- tiva, per risolvere la controversia, ciascuna Parte può adire il meccanismo della composizione delle controversie previsto dall’articolo 20 del presente Accordo.

Art. 17 Approvazione degli orari 1. Ciascuna Parte può esigere che gli orari previsti dalle imprese designate dell’altra Parte siano notificati alle proprie autorità aeronautiche al più tardi sessanta (60) giorni prima dell’esercizio dei servizi convenuti. Lo stesso disciplinamento si appli- ca a qualsiasi modifica significativa di orario. 2. Per i voli supplementari al di fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, le imprese designate di una Parte chiedono previamente l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Di regola, la domanda è presentata almeno cinque (5) giorni lavorativi prima del volo.

Art. 18 Statistiche Le autorità aeronautiche di entrambe le Parti si comunicano reciprocamente, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico relativo ai servizi convenuti.

Art. 19 Consultazioni Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito all’attua- zione, interpretazione, applicazione o modifica del presente Accordo. Dette consul- tazioni, che possono svolgersi tra autorità aeronautiche, iniziano il prima possibile, al più tardi però sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda scritta dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente. Ciascuna Parte si prepara per questi negoziati, nel corso dei quali presenta prove utili a sostenere la

Traffico aereo. Acc. con la Cina RU 2015

sua posizione, al fine di facilitare decisioni appropriate e realizzabili dal profilo economico, avendo piena conoscenza della situazione.

Art. 20 Composizione delle vertenze 1. Se fra le Parti sorge una vertenza in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, le autorità aeronautiche delle due Parti appianano la vertenza, in primo luogo, attraverso negoziati. 2. Se le autorità aeronautiche delle Parti non riescono a trovare un accordo per via negoziale, le Parti possono appianare la vertenza per via diplomatica.

Art. 21 Modifiche 1. Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica entra in vigore non appena le due Parti si sono notificate reciprocamente l’adempimento delle formalità giuridiche.

2. Modifiche dell’Allegato al presente Accordo possono essere convenute diretta-

mente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche sono applicate provviso- riamente dal giorno in cui sono state convenute ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.

3. In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al

traffico aereo che vincola ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 22 Denuncia 1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra Parte la sua decisione di denunciare il presente Accordo; la notifica va inviata simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale. 2. La denuncia ha effetto alla fine di un periodo d’orario, dopo un termine di dodici (12) mesi dalla sua ricezione. Tale denuncia può tuttavia essere revocata di comune accordo prima della scadenza di detto termine. 3. Qualora l’altra Parte non attestasse di averla ricevuta, la notifica si reputa perve- nuta quattordici (14) giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile interna- zionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 23 Registrazione Il presente accordo e ogni ulteriore emendamento sono registrati presso l’Organiz- zazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 24 Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore il giorno dell’ultima notifica scritta per via diplomatica con cui le Parti si comunicano reciprocamente l’adempimento delle formalità giuridiche interne necessarie per l’entrata in vigore dell’Accordo.

Traffico aereo. Acc. con la Cina RU 2015

Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 12 novembre 19737 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare di Cina concernente i trasporti aerei civili.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Pechino il 1° marzo 2011, in doppio esemplare nelle lingue tedesca, cinese e inglese, i tre testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica Popolare Cinese: Blaise Godet Li Jiaxiang

7 RU 1975 567, 1994 120

Traffico aereo. Acc. con la Cina RU 2015

Allegato

Tavole delle linee

Tavola delle linee I Linee sulle quali le imprese designate della Svizzera possono esercitare servizi aerei nelle due direzioni:

Punti di partenza Punti di scalo Punti in Cina Punti oltre la Cina intermedi

Punti in Svizzera 1 punto 3 punti 1 punto

Tavola delle linee II Linee sulle quali le imprese designate della Cina possono esercitare servizi aerei nelle due direzioni:

Punti di partenza Punti di scalo Punti in Svizzera Punti oltre la Svizzera intermedi

Punti in Cina Tutti i punti Tutti i punti Tutti i punti

Note 1. I punti di scalo intermedi e i punti oltre sulle linee indicate possono, a discrezione delle imprese designate, non essere serviti in occasione di tutti o taluni voli, a condi- zione che i servizi convenuti inizino o terminino nel territorio della Parte che ha designato l’impresa. 2 I diritti di traffico in 5a libertà sono convenuti tra le autorità aeronautiche delle Parti.

Traffico aereo. Acc. con la Cina RU 2015

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Traffico aereo. Acc. con la Cina RU 2015

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Popolare Cinese concernente il traffico aereo (con All.) | Lexipedia | Lexipedia