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AS 2015 861

Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta (Ordinanza sulle spese professionali)

Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (Ordinanza sulle spese professionali)

Modifica del 6 marzo 2015

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordina:

I L’ordinanza del 10 febbraio 19931 sulle spese professionali è modificata come segue:

Titolo Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 3 Fissazione delle deduzioni forfettarie e della deduzione per l’uso di un veicolo privato Il Dipartimento federale delle finanze fissa in appendice le deduzioni forfettarie (art. 6 cpv. 1 e 2, art. 7 cpv. 1, art. 9 cpv. 2 e art. 10) e la deduzione per l’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 lett. b).

Art. 4 Giustificazione delle spese che superano le deduzioni forfettarie Il contribuente che, in luogo di una deduzione forfettaria giusta l’articolo 7 capo- verso 1 e l’articolo 10, fa valere spese più elevate deve giustificare la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale.

Art. 5 Spese di trasporto 1 A titolo di spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro il contribuente può dedurre un importo massimo di 3000 franchi (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD).

1 RS 642.118.1

2014-2680 861

O sulle spese professionali RU 2015

2 Sono considerati costi deducibili:

a. le spese necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o b. i costi necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l’uso di un vei- colo privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.

Art. 9 cpv. 4 4 Sono considerate spese di trasporto necessarie le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale nonché quelle per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro. Esse sono deducibili fino all’importo massimo di cui all’articolo 5 capo- verso 1.

II L’appendice è sostituita dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

6 marzo 2015 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf

O sulle spese professionali RU 2015

Appendice (art. 3)

1. Deduzioni forfettarie a partire dall’anno fiscale 2016

Fr.

Spese supplementari per pasti a. Per i pasti presi fuori casa, rispettivamente in caso di lavoro a turni o notturno (art. 6 cpv. 1 e 2) – deduzione per ogni pasto principale intera rispettivamente al giorno 15.— all’anno 3200.— – mezza dedu- per ogni pasto principale zione rispettivamente al giorno 7.50 all’anno 1600.— b. Per soggiorno fuori domicilio (art. 9 cpv. 2) – deduzione al giorno 30.— intera all’anno 6400.— – deduzione al giorno 22.50 parziale 2 all’anno 4800.— Altre spese professionali (art. 7 cpv. 1)

3 % del salario netto,

minimo all’anno 2000.— massimo all’anno 4000.— Professione accessoria (art. 10)

20 % del reddito netto,

minimo all’anno 800.— massimo all’anno 2400.—

2 La deduzione parziale dev’essere applicata se, conformemente all’art. 6 cpv. 2, per uno dei pasti principali è concessa soltanto la mezza deduzione.

O sulle spese professionali RU 2015

2. Deduzione per l’uso di un veicolo privato a partire

dall’anno fiscale 2016 L’importo massimo della deduzione ammonta a 3000 franchi all‘anno.

Fr.

Deduzione per l’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 lett. b) – bicicletta, ciclomotore e motocicletta con targa di controllo su fondo giallo all’anno 700.— – motocicletta con targa di –.40 controllo su fondo bianco il km – automobile il km –.70

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