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AS 2015 869

AS 2015 869

Ordinanza dell’UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT)

del 13 marzo 2015

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visti gli articoli 12 capoverso 1 e 52 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 ottobre 20101 sulla protezione dei vegetali (OPV), ordina:

Art. 1 Definizioni Ai fini della presente ordinanza, si intende per: a. UE: gli Stati membri dell’Unione europea, tranne le isole Canarie e i dipar- timenti e i territori francesi d’oltremare; b. Stati terzi: tutti gli Stati, tranne la Svizzera, il Principato del Liechtenstein e gli Stati membri dell’Unione europea; le isole Canarie e i dipartimenti e i territori francesi d’oltremare sono considerati Stati terzi; c. SFF: Servizio fitosanitario federale ai sensi dell’articolo 54 OPV.

Art. 2 Esclusione temporanea dal divieto d’importazione Le merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, le condizioni d’im- portazione e la durata dell’esclusione dal divieto d’importazione sono descritte nell’allegato 1.

Art. 3 Misure a carattere temporaneo contro nuovi organismi nocivi Le misure a carattere temporaneo volte a impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano nell’allegato 1 né nell’allegato 2 OPV sono descritte nell’allegato 2.

Art. 4 Misure particolari a carattere temporaneo in caso di rischio fitosanitario elevato Le misure particolari a carattere temporaneo contro organismi nocivi secondo gli allegati 1 e 2 OPV sono descritte nell’allegato 3.

RS 916.202.1 1 RS 916.20

2015-0343 869

Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2015

Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza dell’UFAG del 25 febbraio 20042 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2015.

13 marzo 2015 Ufficio federale dell’agricoltura i.r. Eva Reinhard

2 RU 2004 1599, 2005 1121, 2008 4521, 2010 537, 2011 25 6505, 2012 3669, 2014 3137

Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2015

Allegato 1 (art. 2)

Merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, condizioni d’importazione e durata dell’esclusione dal divieto d’importazione

Sezione 1 Piante di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzate naturalmente o artificialmente, originarie del Giappone

I L’importazione di piante di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originarie del Giappone necessita di un permes- so. Questo viene rilasciato dall’UFAG su presentazione di una domanda, se il richiedente dispone di un locale idoneo alla quarantena di cui al punto 10 dell’appendice della presente sezione.

II Le piante devono soddisfare le condizioni fissate nell’appendice della presente sezione, oltre o in deroga ai requisiti previsti negli allegati 1, 2 e 4 parte A sezione I numero 43 OPV.

III L’esclusione dal divieto d’importazione si applica nei periodi seguenti:

Piante Periodi

Chamaecyparis dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2020 Juniperus dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2020 Pinus dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2020

Appendice della sezione 1 Condizioni relative a piante originarie del Giappone per le quali vige l’obbligo del permesso secondo il paragrafo I

1. Le piante devono essere piante nanizzate naturalmente o artificialmente del

genere Chamaecyparis Spach, del genere Juniperus L. o, nel caso del genere Pinus L., interamente della specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus

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pentaphylla Mayr), oppure di tale specie innestata su un portinnesto della specie Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc. In quest’ultimo caso, il portinnesto non deve presentare germogli. 2. Il numero complessivo di piante non deve superare i quantitativi stabiliti dal SFF, tenuto conto dei locali disponibili per la quarantena. 3. Prima dell’esportazione verso la Svizzera, le piante devono essere coltivate e curate per almeno due anni consecutivi in vivai ufficialmente riconosciuti e sottoposti a un monitoraggio ufficiale. Gli elenchi annuali dei vivai ricono- sciuti devono essere messi a disposizione dell’UFAG entro il 31 ottobre di ogni anno. In detti elenchi deve figurare il numero di piante prodotte in cia- scun vivaio secondo le presenti condizioni nella misura in cui esse siano ritenute adatte alla spedizione verso la Svizzera alle condizioni previste dalla presente sezione.

4. Per quanto concerne le piante di Juniperus, le piante dei generi Chaenomeles

Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. e Pyrus L., prodotte nei suddetti vivai di piante nanizzate naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze, nei due anni precedenti la spedizione devono essere state oggetto di un’ispezione ufficiale almeno sei volte all’anno ad intervalli opportuni, per rilevare l’eventuale presenza degli organismi nocivi considerati. Per quanto concerne le piante di Chamaecypa- ris e di Pinus, le piante dei generi Chamaecyparis Spach e Pinus L. prodotte nei suddetti vivai di piante nanizzate naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze devono essere state oggetto di un’ispezione uffi- ciale almeno sei volte all’anno ad intervalli opportuni, per rilevare l’even- tuale presenza degli organismi nocivi considerati. Gli organismi nocivi considerati sono: a. per le piante di Juniperus: i) Aschistonyx eppoi Inouye, ii) Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada e Gymnosporangium yamadae Miyabe ex Yamada, iii) Oligonychus perditus Pritchard & Baker, iv) Popillia japonica Newman, v) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera; b. per le piante di Chamaecyparis: i) Popillia japonica Newman, ii) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera; c. per le piante di Pinus: i) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buehrer) Nickle et al., ii) Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton, iii) Coleosporium paederiae, iv) Coleosporium phellodendri Komr, v) Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai, vi) Dendrolimus spectabilis Butler,

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vii) Monochamus spp. (specie non europee), viii) Peridermium kurilense Dietel, ix) Popillia japonica Newman, x) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye, xi) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera. Durante queste ispezioni le piante esaminate devono risultare esenti dagli organismi nocivi considerati. Le piante infestate devono essere eliminate. Quelle rimanenti devono essere sottoposte a un trattamento efficace.

5. I casi in cui è stata accertata la presenza di organismi nocivi menzionati al

punto 4 nel corso delle ispezioni effettuate conformemente allo stesso pun- to 4 devono essere ufficialmente registrati e i registri devono essere messi a disposizione dell’UFAG, ove questo ne faccia richiesta. L’accertamento del- la presenza di uno degli organismi indicati al punto 4 implica per il vivaio in causa la perdita del riconoscimento di cui al punto 3. L’UFAG ne deve essere informato immediatamente. In tal caso il riconoscimento può essere rinnovato solo l’anno successivo.

6. Le piante destinate a essere esportate in Svizzera devono, almeno nel

periodo indicato al punto 3: a. essere state poste in vasi collocati su scaffali distanti almeno 50 cm da terra o su di un pavimento in cemento, impenetrabile per i nematodi, in buono stato di manutenzione e privo di residui vegetali; b. essere risultate esenti, nel corso delle ispezioni di cui al punto 4, dagli organismi nocivi indicati allo stesso punto 4 e ad esse non devono essere state applicate le misure di cui al punto 5; c. se appartengono al genere Pinus L. e sono innestate su un portinnesto di una specie di Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & amp; Zucc., avere un portinnesto ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto sano; d. recare tutte un marchio specifico ed esclusivo, notificato all’organismo ufficiale di protezione dei vegetali del Giappone, che consenta di identi- ficare il vivaio riconosciuto, nonché l’anno di invasatura.

7. L’organismo ufficiale di protezione dei vegetali del Giappone garantisce

l’identità delle piante, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l’esportazione, mediante piombatura dei veicoli adi- biti al trasporto o altri metodi idonei.

8. Le piante e il supporto di coltura ad esse aderente o connesso (detto qui di

seguito «materiale») sono scortate da un certificato fitosanitario rilasciato in Giappone conformemente all’allegato 7 e all’articolo 11 OPV, attestante che le condizioni relative all’importazione di cui all’articolo 9 OPV, in particola- re l’assenza degli organismi nocivi considerati, nonché i requisiti di cui ai punti 1–7 sono rispettati.

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Sul certificato fitosanitario devono figurare: a. il nome o i nomi del vivaio o dei vivai riconosciuti; b. i marchi di cui al punto 6, nella misura in cui consentano l’identifi- cazione del vivaio riconosciuto e dell’anno d’invasatura; c. l’indicazione dell’ultimo trattamento effettuato prima della spedizione; d. alla voce «Dichiarazione supplementare» la frase «La presente partita è conforme ai requisiti di cui all’allegato 3 sezione 2 dell’ordinanza dell’UFAG del 13 marzo 2015 concernente le misure fitosanitarie a ca- rattere temporaneo».

9. I permessi d’importazione devono essere richiesti all’UFAG almeno 30

giorni prima dell’importazione, indicando: a. il tipo di materiale; b. il quantitativo; c. la data prevista d’importazione; d. il luogo ufficialmente riconosciuto nel quale le piante saranno sottopo- ste a un periodo di quarantena di cui al punto 10. All’atto del rilascio del permesso d’importazione gli importatori sono uffi- cialmente informati in merito alle condizioni di cui ai punti 1–12.

10. Prima che venga messo in commercio, il materiale deve essere sottoposto,

dopo l’importazione, a un periodo di quarantena ufficiale non inferiore a tre mesi di ripresa vegetativa e comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1° aprile al 30 giugno) nel caso delle piante di Juniperus e risultare, durante tale periodo di quarantena, esente dagli organismi nocivi considerati. Parti- colare attenzione sarà prestata per preservare, per ciascuna pianta, il marchio di cui al punto 6 lettera d.

11. L’ispezione nel quadro della quarantena di cui al punto 10 deve:

a. essere monitorata dal SFF; b. essere effettuata in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, che garantiscano di tenere sotto controllo gli organi- smi nocivi e di trattare il materiale secondo modalità atte a escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi; c. comprendere, per ogni singola pianta: i) esami visivi, effettuati all’arrivo e successivamente a intervalli re- golari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per rilevare l’eventuale presenza di organismi nocivi o di sintomi causati da organismi nocivi, ii) esami idonei, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell’esame visivo, per identificare gli organismi nocivi che li han- no causati.

12. Ogni partita contenente materiale che, durante l’ispezione nel quadro della

quarantena di cui al punto 10, non è risultato esente dagli organismi nocivi considerati, deve essere immediatamente distrutta sotto controllo ufficiale.

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13. Tutti i casi d’infestazione da parte di organismi nocivi confermati durante

l’ispezione nel quadro della quarantena di cui al punto 10 implicano per il vivaio giapponese in questione la perdita del riconoscimento di cui al pun- to 3. L’UFAG ne informa immediatamente le autorità del Giappone. 14. Il materiale che è stato sottoposto all’ispezione nel quadro della quarantena di cui al punto 10, è risultato esente dagli organismi nocivi considerati ed è stato conservato in condizioni idonee, può essere nuovamente messo in commercio solo se è stato rilasciato un passaporto fitosanitario di cui agli ar- ticoli 35 e 36 OPV, conformemente alla pertinenti disposizioni di detta ordi- nanza, e tale passaporto sia stato fissato sul materiale, sull’imballaggio o sul veicolo che trasporta il materiale. Il passaporto fitosanitario deve indicare il nome del Paese d’origine.

Sezione 2 Piante di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzate naturalmente o artificialmente, originarie della Repubblica di Corea

I L’importazione di piante di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originarie della Repubblica di Corea necessita di un permesso. Questo viene rilasciato dall’UFAG su presentazione di una domanda, se il richiedente dispone di un locale idoneo alla quarantena di cui al numero 10 dell’appendice della presente sezione.

II Le piante devono soddisfare le condizioni fissate nell’appendice della presente se- zione, oltre o in deroga ai requisiti previsti negli allegati 1, 2 e 4 parte A sezione I numero 43 OPV.

III L’esclusione dal divieto d’importazione si applica nei periodi seguenti:

Piante Periodi

Chamaecyparis dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2020 Juniperus dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2020 Pinus dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2020

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Appendice della sezione 2 Condizioni relative a piante originarie della Repubblica di Corea per le quali vige l’obbligo del permesso secondo il paragrafo I

1. Le piante devono essere piante nanizzate naturalmente o artificialmente del

genere Chamaecyparis Spach, del genere Juniperus L. o, nel caso del genere Pinus L., interamente della specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr), oppure di tale specie innestata su un portinnesto della specie Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc. In quest’ultimo caso, il portinnesto non deve presentare germogli. 2. Il numero complessivo di piante non deve superare i quantitativi stabiliti dal SFF, tenuto conto dei locali disponibili per la quarantena. 3. Prima dell’esportazione verso la Svizzera, le piante devono essere coltivate e curate per almeno due anni consecutivi in vivai ufficialmente riconosciuti e sottoposti a un monitoraggio ufficiale. Gli elenchi annuali dei vivai ricono- sciuti devono essere messi a disposizione dell’UFAG entro il 31 ottobre di ogni anno. In detti elenchi deve figurare il numero di piante prodotte in cia- scun vivaio secondo le presenti condizioni, nella misura in cui esse siano ri- tenute adatte alla spedizione verso la Svizzera alle condizioni previste dalla presente sezione.

4. Per quanto concerne le piante di Juniperus, le piante dei generi Chaenomeles

Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. et Pyrus L., prodotte nei suddetti vivai di piante nanizzate naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze, nei due anni precedenti la spedizione devono essere state oggetto di un’ispezione ufficiale almeno sei volte all’anno ad intervalli opportuni, per rilevare l’eventuale presenza degli organismi nocivi considerati. Per quanto concerne le piante di Chamaecypa- ris e di Pinus, le piante dei generi Chamaecyparis Spach e Pinus L. prodotte nei suddetti vivai di piante nanizzate naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze devono essere state oggetto di un’ispezione uffi- ciale almeno sei volte all’anno ad intervalli opportuni, per rilevare l’even- tuale presenza degli organismi nocivi considerati. Gli organismi nocivi considerati sono: a. per le piante di Juniperus: i) Aschistonyx eppoi Inouye, ii) Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada e Gymnosporangium yamadae Miyabe ex Yamada, iii) Oligonychus perditus Pritchard & Baker, iv) Popillia japonica Newman, v) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera; b. per le piante di Chamaecyparis: i) Popillia japonica Newman, ii) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera,

Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2015

c. per le piante di Pinus: i) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buehrer) Nickle et al., ii) Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton, iii) Coleosporium phellodendri Komr, iv) Coleosporium asterum (Dietel) Sydow, v) Coleosporium eupatorii Arthur, vi) Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai, vii) Dendrolimus spectabilis Butler, viii) Monochamus spp. (specie non europee), ix) Popillia japonica Newman, x) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye, xi) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera. Durante queste ispezioni le piante esaminate devono risultare esenti dagli organismi nocivi considerati. Le piante infestate devono essere eliminate. Quelle rimanenti devono essere sottoposte a un trattamento efficace.

5. I casi in cui è stata accertata la presenza di organismi nocivi menzionati al

punto 4 nel corso delle ispezioni effettuate conformemente allo stesso pun- to 4 devono essere ufficialmente registrati e i registri devono essere messi a disposizione dell’UFAG, ove questo ne faccia richiesta. L’accertamento della presenza di uno degli organismi indicati al punto 4 implica per il vivaio in causa la perdita del riconoscimento di cui al punto 3. L’UFAG ne deve essere informato immediatamente. In tal caso il riconoscimento può essere rinnovato solo l’anno successivo.

6. Le piante destinate a essere esportate in Svizzera devono, almeno nel

periodo indicato al punto 3: a. essere state poste in vasi collocati su scaffali distanti almeno 50 cm da terra o su di un pavimento in cemento, impenetrabile per i nematodi, in buono stato di manutenzione e privo di residui vegetali; b. essere risultate esenti, nel corso delle ispezioni di cui al punto 4, dagli organismi nocivi indicati allo stesso punto 4 e ad esse non devono essere state applicate le misure di cui al punto 5; c. se appartengono al genere Pinus L. e sono innestate su un portinnesto di una specie di Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc., avere un portinnesto ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto sano; d. recare tutte un marchio specifico ed esclusivo, notificato all’organismo ufficiale di protezione dei vegetali della Repubblica di Corea, che con- senta di identificare il vivaio riconosciuto, nonché l’anno di invasatura.

7. L’organismo ufficiale di protezione dei vegetali della Repubblica di Corea

garantisce l’identità delle piante, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l’esportazione, mediante piombatura dei vei- coli adibiti al trasporto o altri metodi idonei.

8. Le piante e il supporto di coltura ad esse aderente o connesso (detto qui di

seguito «materiale») sono scortate da un certificato fitosanitario rilasciato nella Repubblica di Corea conformemente all’allegato 7 e all’articolo 11

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OPV, attestante che le condizioni relative all’importazione di cui all’artico- lo 9 OPV, in particolare l’assenza degli organismi nocivi considerati, nonché i requisiti di cui ai punti 1–7 sono rispettati. Sul certificato fitosanitario devono figurare: a. il nome o i nomi del vivaio o dei vivai riconosciuti; b. i marchi di cui al punto 6, nella misura in cui consentano l’identifi- cazione del vivaio riconosciuto e dell’anno d’invasatura; c. l’indicazione dell’ultimo trattamento effettuato prima della spedizione; d. alla voce «Dichiarazione supplementare» la frase «La presente partita è conforme ai requisiti di cui all’allegato 3 sezione 2 dell’ordinanza dell’UFAG del 13 marzo 2015 concernente le misure fitosanitarie a ca- rattere temporaneo».

9. I permessi d’importazione devono essere richiesti all’UFAG almeno 30

giorni prima dell’importazione, indicando: a. il tipo di materiale; b. il quantitativo; c. la data prevista d’importazione; d. il luogo ufficialmente riconosciuto nel quale le piante saranno sottopo- ste a un periodo di quarantena giusta il punto 10. All’atto del rilascio del permesso d’importazione gli importatori sono uffi- cialmente informati in merito alle condizioni specificate ai punti 1–12.

10. Prima che venga messo in commercio, il materiale deve essere sottoposto,

dopo l’importazione, a un periodo di quarantena ufficiale non inferiore a tre mesi di ripresa vegetativa e comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1° aprile al 30 giugno) nel caso delle piante di Juniperus e risultare, durante tale periodo di quarantena, esente dagli organismi nocivi considerati. Parti- colare attenzione sarà prestata per preservare, per ciascuna pianta, il marchio di cui al punto 6 lettera d.

11. L’ispezione nel quadro della quarantena di cui al punto 10 deve:

a. essere monitorata dal SFF; b. essere effettuata in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, che garantiscano di tenere sotto controllo gli organi- smi nocivi e di trattare il materiale secondo modalità atte a escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi; c. comprendere, per ogni singola pianta: i) esami visivi, effettuati all’arrivo e successivamente a intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per rilevare l’eventuale presenza di organismi nocivi o di sintomi causati da organismi nocivi, ii) esami idonei, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell’esame visivo, per identificare gli organismi nocivi che li han- no causati.

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12. Ogni partita contenente materiale che, durante l’ispezione nel quadro della

quarantena di cui al punto 10, non è risultato esente dagli organismi nocivi considerati, deve essere immediatamente distrutta sotto controllo ufficiale.

13. Tutti i casi d’infestazione da parte di organismi nocivi confermati durante

l’ispezione nel quadro della quarantena di cui al punto 10 implicano per il vivaio coreano in questione la perdita del riconoscimento di cui al punto 3. L’UFAG ne informa immediatamente le autorità della Repubblica di Corea. 14. Il materiale che è stato sottoposto all’ispezione nel quadro della quarantena di cui al punto 10, è risultato esente dagli organismi nocivi considerati ed è stato conservato in condizioni idonee, può essere nuovamente messo in commercio solo se è stato rilasciato un passaporto fitosanitario di cui agli articoli 35 e 36 OPV, conformemente alla pertinenti disposizioni di detta ordinanza, e tale passaporto sia stato fissato sul materiale, sull’imballaggio o sul veicolo che trasporta il materiale. Il passaporto fitosanitario deve indicare il nome del Paese d’origine

Sezione 3 Patate originarie dell’Egitto

I Ai fini della presente sezione e della sua appendice, si intende per: a. patate: tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo; b. Ralstonia: Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. c. decisione di esecuzione 2011/787/UE: decisione di esecuzione 2011/787/UE della Commissione, del 29 novembre 20113, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell’Egitto; d. direttiva 98/57/CE: direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 19984, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.; e. zona indenne da organismi nocivi: zona indenne da Ralstonia ai sensi della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 45.

II

1 L’importazione di patate originarie dell’Egitto necessita di un permesso.

2 L’UFAG rilascia il permesso su presentazione di una domanda unicamente:

a. per partite superiori a 25 tonnellate;

3 GU L 319 del 2.12.2011, pag. 112.

4 GU L 235 del 21.8.1998, pag. 1.

5 ISPM n. 4 «Requirements for the establishment of pest free areas», FAO.

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b. per patate provenienti da zone iscritte nell’elenco delle zone indenni da organismi nocivi presentato dall’Egitto prima della campagna d’importa- zione e riconosciute come tali dall’UE ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 della decisione di esecuzione 2011/787/UE; e c. se il richiedente s’impegna a rispettare le disposizioni previste nella presente sezione che lo riguardano, in particolare quelle di cui ai punti 3–5 e 7 dell’appendice della presente sezione.

III 1 Possono essere autorizzate per l’utilizzo previsto al paragrafo I lettera a solo le partite: a. costituite da patate che soddisfano tutte le condizioni fissate nel punto 2 dell’appendice della presente sezione; e b. che all’atto dell’importazione in Svizzera sono state oggetto di un controllo fitosanitario approfondito, in seguito al quale le patate esaminate sono risul- tate esenti da organismi nocivi particolarmente pericolosi, segnatamente da Ralstonia. 2 Se in seguito alle ispezioni di cui al punto 4 o 5 dell’appendice della presente sezione, partite di patate risultano infestate da Ralstonia, sono applicabili le misure descritte al punto 4 lettera c o al punto 5 lettera c.

IV Le zone di provenienza delle partite importate in Svizzera o nell’UE nelle quali durante la campagna d’importazione si è riscontrata un’infestazione da Ralstonia vengono escluse dall’elenco delle zone indenni da organismi nocivi di cui al para- grafo II capoverso 2 lettera b, almeno fino a quando non siano disponibili i risultati delle ispezioni condotte in Egitto e venga eventualmente presentato un elenco ag- giornato delle zone indenni da organismi nocivi.

Appendice della sezione 3 Condizioni relative alle patate originarie dell’Egitto per le quali è stato rilasciato un permesso secondo il paragrafo II Oltre ai requisiti previsti per le patate ai sensi degli allegati 1, 2 parte A e 4 parte A sezione I OPV, ad eccezione di quelli previsti ai sensi dell’allegato 4 parte A sezione I numero 25.8, si applicano i seguenti requisiti.

1. Requisiti relativi alle zone indenni da organismi nocivi

Le zone indenni da organismi nocivi di cui al paragrafo II capoverso 2 lettera b comprendono un «settore» (unità amministrativa già costituita com- prendente un gruppo di «bacini») o un «bacino» (unità irrigua) e devono essere identificate da un proprio numero di codice ufficiale.

Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2015

2. Requisiti relativi alle patate destinate all’importazione

a. Le patate da importare in Svizzera sono state oggetto in Egitto di un controllo approfondito teso a garantire l’assenza di Ralstonia. Tale con- trollo verte su condizioni di crescita, ispezioni dei terreni, trasporto, imballaggio, nonché ispezioni prima dell’esportazione e prove di scree- ning. b. Le patate destinate all’importazione nell’UE devono essere: i) preparate in lotti, di cui ciascuno costituito unicamente da patate raccolte in un’unica zona come specificato nel punto 1; ii) chiaramente etichettate su ciascun sacco sigillato sotto il controllo delle competenti autorità egiziane, con un’indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale fornito nell’elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute di cui al paragra- fo II capoverso 2 lettera b, e del numero del lotto corrispondente; iii) corredate del certificato fitosanitario ai sensi dell’allegato 7 e dell’articolo 11 OPV, con indicazione del o dei numeri del lotto al- la voce 8 «Marchi di riconoscimento» nonché del o dei numeri di codice ufficiali di cui al punto 2 lettera b voce 11 «Dichiarazione supplementare»; iv) esportate da un esportatore ufficialmente registrato, il cui nome o marchio è indicato su ciascuna partita.

3. Requisiti relativi all’importazione

L’UFAG e gli organismi incaricati dell’esecuzione del controllo fitosanitario approfondito ai sensi del paragrafo III capoverso 1 lettera b ricevono notifica preventiva della probabile data di arrivo delle partite di patate originarie dell’Egitto nonché della loro quantità.

4. Requisiti relativi alle ispezioni dei tuberi

a. Immediatamente dopo l’importazione le patate sono sottoposte alle ispezioni previste dal paragrafo III capoverso 1 lettera b. Tali ispezioni sono effettuate su campioni di tuberi tagliati, ciascuno composto da almeno 200 tuberi prelevati da ogni lotto della partita o, se il lotto ha una massa superiore a 25 tonnellate, da ogni 25 tonnellate o corrispon- dente frazione dei singoli lotti. b. Ogni lotto della partita rimane sotto controllo ufficiale e non può essere messo in commercio né utilizzato fintanto che non sia accertato che le ispezioni non hanno rivelato né fatto sospettare la presenza di Ralsto- nia. Laddove in un lotto si riscontrino sintomi tipici o si sospetti la pre- senza di Ralstonia, tutti gli altri lotti della partita e i lotti di altre partite provenienti dalla stessa zona restano sotto controllo ufficiale fintanto che la presenza di Ralstonia in tale lotto non sia stata accertata o smen- tita. c. Se durante le ispezioni vengono riscontrati sintomi o si sospetti la pre- senza di Ralstonia, la conferma o la smentita della sua presenza avviene

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sulla base di ispezioni in conformità del metodo di prova definito nella direttiva 98/57/CE6. d. Se la presenza di Ralstonia è accertata, il lotto da cui è stato prelevato il campione va distrutto; tutti gli altri lotti della partita provenienti dalla stessa zona devono essere esaminati con le modalità di cui al punto 5. 5. Requisiti relativi alle ispezioni per l’individuazione di infestazioni latenti a. Oltre alle ispezioni di cui al punto 4, vengono effettuate ispezioni volte a individuare infestazioni latenti in conformità del metodo di prova descritto nella direttiva UE su campioni prelevati da ciascuna zona di cui al punto 1. Durante la campagna d’importazione va prelevato alme- no un campione di ogni settore o bacino per zona di cui al punto 1 su una quantità di 200 tuberi per campione da un singolo lotto. Il cam- pione selezionato per l’ispezione per l’individuazione di infestazioni la- tenti deve essere sottoposto anche a un’ispezione dei tuberi tagliati. Per ciascun campione analizzato e confermato positivo si deve trattenere e conservare ogni residuo estratto di patata in condizioni idonee. b. Ogni lotto della partita da cui sono stati prelevati campioni resta sotto controllo ufficiale e non può essere messo in commercio né utilizzato fintanto che non sia accertato che le ispezioni non hanno confermato la presenza di Ralstonia. c. Se la presenza di Ralstonia è accertata, il lotto da cui è stato prelevato il campione va distrutto.

6. Requisiti relativi alle notifiche

Qualora i risultati facciano sospettare o confermino la presenza di Ralstonia ne viene data immediata comunicazione all’Egitto e alla Commissione euro- pea. La notifica di una presenza sospetta si effettua in base al risultato posi- tivo di una prova di screening rapido, secondo quanto stabilito nell’allegato II sezione I punto 1 e sezione II della direttiva 98/57/CE7 o di una prova di screening secondo quanto stabilito nell’allegato II sezione I punto 2 e sezio- ne III della direttiva 98/57/CE.

7. Requisiti relativi all’etichettatura e allo smaltimento di rifiuti

Nel rilasciare permessi ai sensi del paragrafo II capoverso 2, l’UFAG fissa norme per l’etichettatura delle partite di patate, segnatamente l’obbligo di indicare l’origine egiziana così da impedire che le patate vengano piantate, nonché norme per lo smaltimento dei rifiuti in seguito all’imballaggio o alla lavorazione delle patate per impedire la diffusione di Ralstonia a causa di una possibile infestazione latente.

6 Vedi la nota relativa alla sezione 3 paragrafo I.

7 Vedi la nota relativa alla sezione 3 paragrafo I.

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Allegato 2 (art. 3)

Misure a carattere temporaneo volte a impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano nell’allegato 1 né nell’allegato 2 OPV

Sezione 1 Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov.

I Ai fini della presente sezione, si intende per: a. organismo nocivo: Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov; b. piante sensibili: piante, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Acer macrophyllum Pursh., Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursh., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lind- ley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus hete- rophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L. – ad eccezione di Rhododendron simsii Planch. –, Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia semper- virens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trienta- lis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vacci- nium ovatum Pursh. e Viburnum spp. L.; c. legname sensibile: legname di Acer macrophyllum Pursh., Aesculus califor- nica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. e Taxus brevifolia Nutt.; d. cortecce sensibili: cortecce isolate di Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. e Taxus brevifolia Nutt.

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II Sono vietate l’introduzione e la diffusione di isolati non europei o europei dell’organismo nocivo.

III 1 Le piante sensibili e il legname sensibile originari di Stati terzi possono essere importati in Svizzera solo se soddisfano i requisiti previsti dalle misure fitosanitarie di cui ai punti 1A e 2 dell’appendice della presente sezione. All’atto dell’impor- tazione devono essere oggetto di un’ispezione per rilevare l’eventuale presenza di isolati non europei dell’organismo nocivo, conformemente all’articolo 18 OPV, e risultare esenti da tale organismo.

2 Le disposizioni di cui ai punti 1A e 2 dell’appendice della presente sezione

si applicano unicamente alle piante sensibili e al legname sensibile originari degli Stati Uniti d’America e destinati alla Svizzera che lasciano il territorio americano dal 1° aprile 2004.

3 Le misure stabilite nell’allegato 4 parte A sezione 1 punto 3 OPV per quanto

riguarda il legname di Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d’America, non si applicano al legname sensibile di Quercus L. conforme ai requisiti del punto 2 lettera b dell’appendice della presente sezione. 4 A decorrere dal 1° marzo 2005, le piante destinate alla coltivazione di Viburnum spp., Camellia spp. e Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., tranne le sementi, originarie di Stati terzi diversi dagli Stati Uniti d’America possono essere messe in commercio solo se scortate dal passaporto fitosanitario di cui all’allegato 9 OPV rilasciato conformemente agli articoli 34–36 OPV. Gli arti- coli 25 e 28–33 OPV si applicano per analogia.

IV È vietata l’importazione di cortecce sensibili originarie degli Stati Uniti d’America.

V Le piante destinate alla coltivazione di Viburnum spp., Camellia spp. e Rhododen- dron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., tranne le sementi, prodotte in Svizzera o originarie dell’UE possono essere messe in commercio solo se soddi- sfano le condizioni fissate nel punto 3 dell’appendice della presente sezione. I pro- duttori di queste piante devono essere omologati conformemente all’articolo 29 OPV.

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VI L’UFAG può incaricare i Cantoni interessati di effettuare indagini ufficiali volte a rilevare la presenza dell’organismo nocivo sul loro territorio o a determinare even- tuali indizi della sua presenza. La presenza, sospetta o accertata, dell’organismo nocivo deve essere notificata immediatamente all’UFAG da parte dei servizi compe- tenti dei Cantoni interessati.

Appendice della sezione 1 1A. Ferme restando le disposizioni dell’allegato 3 parte A punto 2 e dell’allegato

4 parte A sezione 1 numeri 11.1, 39 e 40 OPV, le piante sensibili originarie

degli Stati Uniti d’America devono essere scortate dal certificato fitosanita- rio di cui all’allegato 7 e all’articolo 11 OPV. Tale certificato: a. attesta che le piante provengono da zone in cui non è nota la presenza di isolati non europei dell’organismo nocivo; il nome della zona deve essere indicato nel certificato alla voce «Luogo di origine»; oppure b. è rilasciato a seguito di un’ispezione ufficiale attestante che non è stato rilevato alcun indizio della presenza di isolati non europei dell’organi- smo nocivo sulle piante sensibili nel luogo di produzione nel corso di ispezioni ufficiali, inclusi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati a partire dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. Il certificato può essere rilasciato solo dopo che campioni rappresentativi delle piante prelevati prima della spedizione siano stati esaminati e ricono- sciuti esenti da isolati non europei dell’organismo nocivo nel corso delle ispezioni. La menzione «Riconosciuto esente da isolati non europei di Phy- tophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.» deve figu- rare nel suddetto certificato alla voce «Dichiarazione supplementare». 1B. Le piante sensibili importate di cui al punto 1A possono essere messe in commercio solo se scortate dal passaporto fitosanitario di cui all’allegato 9 OPV rilasciato conformemente agli articoli 35 e 36 OPV attestante che le ispezioni di cui al paragrafo III capoverso 1 della presente sezione sono state effettuate.

2. Il legname sensibile originario degli Stati Uniti d’America può essere impor-

tato solo se scortato dal certificato fitosanitario di cui all’allegato 7 e all’arti- colo 11 OPV, il quale: a. attesta che il legname sensibile proviene da zone in cui non è nota la presenza di isolati non europei dell’organismo nocivo; il nome della zona deve essere indicato nel certificato alla voce «Luogo d’origine»; oppure b. è rilasciato a seguito di un’ispezione ufficiale attestante che il legname è stato privato della corteccia e che: i) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superfi- cie arrotondata, oppure

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ii) il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 per cento, oppure iii) il legname è stato disinfettato mediante un idoneo trattamento ter- mico ad aria o ad acqua; oppure c. è rilasciato, nel caso di legname segato con o senza residui di corteccia attaccati, se è attestato da un marchio «Kiln-dried», «KD» o un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sul suo imballaggio conformemente all’uso commerciale attuale, che tale legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 per cento nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura.

3. Le piante destinate alla coltivazione di Viburnum spp., Camellia spp. e

Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., ad ecce- zione delle sementi, prodotte in Svizzera o originarie dell’UE possono essere messe in commercio solo se scortate dal passaporto fitosanitario di cui all’allegato 9 OPV rilasciato conformemente all’articolo 34 OPV e se: a. provengono da zone in cui non è nota la presenza dell’organismo noci- vo; oppure b. nessun indizio della presenza dell’organismo nocivo è stato rilevato nelle piante nel luogo di produzione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo nel corso delle ispezioni ufficiali, inclusi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati almeno una volta al momento oppor- tuno durante il periodo di crescita attiva delle piante, e, a decorrere dal 1° maggio 2009, effettuati almeno due volte al momento opportuno du- rante il periodo di crescita attiva delle piante; il grado di approfondi- mento di tali ispezioni dovrebbe tener conto del particolare sistema di produzione delle piante; oppure c. qualora siano stati rilevati indizi della presenza dell’organismo nocivo nelle piante nel luogo di produzione, sono state applicate adeguate pro- cedure di eradicazione del suddetto organismo, ossia almeno: i) distruzione delle piante infestate e di tutte le piante sensibili in un raggio di 2 metri dalle piante infestate compresi i substrati di colti- vazione e i residui di piante, e ii) per tutte le piante sensibili in un raggio di 10 metri dalle piante infestate e tutte le altre piante della partita infestata; le seguenti condizioni sono adempiute: – le piante sono rimaste nel luogo di produzione, – sono state effettuate ispezioni ufficiali complementari almeno due volte nei tre mesi successivi all’adozione delle misure di eradicazione durante il periodo di crescita attiva delle piante, – nel corso del summenzionato periodo trimestrale non sono stati svolti trattamenti che potrebbero eliminare i sintomi dell’organismo nocivo, – le piante sono state riconosciute esenti dall’organismo nocivo in occasione di tali ispezioni ufficiali,

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iii) per tutte le altre piante sensibili presenti nel luogo di produzione, esse sono state oggetto di una nuova ispezione ufficiale approfon- dita a seguito della constatazione e in occasione di tali ispezioni sono state riconosciute esenti dall’organismo nocivo, iv) sono state adottate le misure fitosanitarie idonee sulla superficie di vegetazione in un raggio di 2 metri dalle piante infestate. 4. Qualora siano stati rilevati indizi della presenza dell’organismo nocivo nelle piante in luoghi diversi da quelli di produzione, sono adottate le misure ido- nee almeno a tenere sotto controllo la diffusione dell’organismo nocivo. Es- se possono comprendere la delimitazione della zona interessata in cui sono adottate le misure.

Sezione 2 Virus del mosaico del pepino

I Sono vietate l’importazione e la messa in commercio di sementi di pomodoro (Sola- num lycopersicum [L.]) infestate dal virus del mosaico del pepino.

II Le sementi di pomodoro originarie di Stati terzi possono essere importate solo se soddisfano le condizioni fissate nel punto 1 dell’appendice della presente sezione. All’atto dell’importazione esse sono ispezionate e, se necessario, sottoposte ad analisi per rilevare la presenza del virus del mosaico del pepino, conformemente alle disposizioni dell’articolo 18 OPV.

III 1 Le sementi di pomodoro prodotte in Svizzera o originarie dell’UE possono essere messe in commercio solo se soddisfano le condizioni fissate nel punto 2 dell’appendice della presente sezione. 2 Il capoverso 1 non si applica ai trasferimenti di sementi destinate alla vendita a consumatori finali che non si occupano della produzione di piante a titolo professio- nale, purché l’imballaggio delle stesse o altre indicazioni mostrino chiaramente tale destinazione.

IV Il SFF garantisce che vengano effettuate indagini ufficiali per rilevare la presenza del virus del mosaico del pepino negli impianti adibiti alla produzione di pomodori e di piante di pomodoro.

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Appendice della sezione 2 Condizioni di cui ai paragrafi II e III 1. Le sementi di pomodoro originarie di Stati terzi sono scortate dal certificato fitosanitario di cui all’allegato 7 e all’articolo 11 OPV attestante che esse sono state ottenute con un idoneo metodo di estrazione mediante acido e che: a. provengono da zone in cui non è nota la presenza del virus del mosaico del pepino; oppure b. nessun indizio della presenza del virus del mosaico del pepino è stato rilevato sulle piante nel luogo di produzione durante il ciclo vegetativo completo; oppure c. sono state oggetto di un controllo ufficiale per rilevare la presenza del virus del mosaico del pepino, effettuato su campioni rappresentativi con metodi idonei, e sono risultate esenti dal virus suddetto.

2. Le sementi di pomodoro prodotte in Svizzera o originarie dell’UE possono

essere messe in commercio solo se sono state ottenute con un idoneo metodo di estrazione mediante acido e se: a. provengono da zone in cui non è nota la presenza del virus del mosaico del pepino; oppure b. nessun indizio della presenza del virus del mosaico del pepino è stato rilevato sulle piante nel luogo di produzione durante il ciclo vegetativo completo; oppure c. sono state oggetto di un controllo ufficiale per rilevare la presenza del virus del mosaico del pepino, effettuato su campioni rappresentativi con metodi idonei, e sono risultate esenti dal virus suddetto.

Sezione 3 Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

I Ai fini della presente sezione, si intende per: a. organismo nocivo: Rhynchophorus ferrugineus (Olivier); b. piante sensibili: piante, ad eccezione dei frutti e delle sementi, il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di Areca catechu, Arecastrum romanzoffianum (Cham) Becc, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumin- gii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbra- culifera, Trachycarpus fortunei e Washingtonia spp.;

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c. luogo di produzione: luogo di produzione definito dalla norma internazio- nale per le misure fitosanitarie n. 58.

II Sono vietate l’introduzione e la diffusione dell’organismo nocivo.

III Possono essere importate da Stati terzi solo le piante sensibili che: a. soddisfano le esigenze particolari di cui al punto 1 dell’appendice I della presente sezione; e b. all’atto dell’importazione in Svizzera o nell’UE sono oggetto di un controllo fitosanitario ufficiale per rilevare la presenza dell’organismo specificato e ne sono dichiarate esenti.

IV Le piante sensibili prodotte in Svizzera o nell’UE o importate da Stati terzi confor- memente al paragrafo III possono essere trasferite dal loro luogo di produzione, compresi, se necessario, i centri di giardinaggio, solo se soddisfano le condizioni fissate nel punto 2 dell’appendice I della presente sezione.

V L’UFAG può incaricare i Cantoni di effettuare indagini ufficiali volte a rilevare la presenza dell’organismo specificato sulle piante di Palmae o a determinare eventuali indizi della sua presenza sul loro territorio. La presenza, sospetta o accertata, dell’organismo specificato è notificata immedia- tamente all’UFAG da parte dei servizi cantonali competenti. L’UFAG notifica alla Commissione europea, entro cinque giorni, l’effettiva rilevazione dell’organismo specificato in una zona in cui la sua presenza non era precedentemente nota. Alla fine di ogni anno, i Cantoni interessati trasmettono all’UFAG la lista aggiornata delle zone delimitate definite conformemente al paragrafo VI, corredata della loro descrizione e posizione sulla mappa.

8 La norma ISPM n. 5 «Glossary of phytosanitary terms» (versione del 17.08.2012) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards.

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VI Qualora dai risultati delle indagini di cui al paragrafo V, dalle notifiche alla Com- missione europea o da informazioni da altra fonte emergano indizi della presenza dell’organismo specificato, sono immediatamente prese le seguenti misure: a. definizione di una zona delimitata conformemente al punto 1 dell’appen- dice II; b. elaborazione e attuazione di un piano d’azione in tale zona delimitata con- formemente al punto 3 dell’appendice II, comprese le misure ufficiali di cui al punto 2 dell’appendice II. Una volta definita una zona delimitata ed elaborato un piano d’azione, l’UFAG ne informa la Commissione europea entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo V. In tale contesto esso trasmette una descrizione della zona delimitata interessata, corredata di una mappa, nonché il suddetto piano d’azione. Il piano d’azione e le misure tecniche sono attuati da operatori abilitati e in possesso delle competenze tecniche richieste, oppure almeno sotto la diretta supervisione dei servizi ufficiali competenti.

VII Non è necessario definire una zona delimitata conformemente al paragrafo VI lettera a qualora dalle indagini di cui al paragrafo V, dalle notifiche alla Commissione europea o da informazioni da altra fonte sia comprovato: a. che le piante risultate infestate fanno parte unicamente di una partita di piante sensibili e sono ubicate al centro di una zona con un raggio di 10 km nella quale l’organismo nocivo non era precedentemente noto; b. la partita è stata introdotta all’interno della zona interessata da non più di cinque mesi ed era già infestata al momento dell’introduzione; e c. sulla base di principi scientifici validi, della biologia dell’organismo nocivo, del livello d’infestazione, del periodo dell’anno e della particolare distribu- zione delle piante sensibili nel Cantone interessato, non si è manifestato alcun rischio di diffusione dell’organismo nocivo dal momento dell’intro- duzione della partita infestata nella zona in questione. In tali casi viene elaborato un piano d’azione conformemente al punto 3 dell’appendice II, ma senza definire una zona delimitata e limitando le misure uffi- ciali di cui al punto 3 dell’appendice II alla distruzione del materiale infestato, alla realizzazione di un’indagine approfondita nel raggio di almeno 10 km dalla zona infestata nonché a misure volte a rintracciare il relativo materiale vegetale.

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Appendice I della sezione 3

1. Esigenze particolari relative all’importazione

Le piante sensibili originarie di Stati terzi devono essere scortate dal certifi- cato fitosanitario di cui all’allegato 7 e all’articolo 11 OPV, attestante alla voce «Dichiarazione supplementare» che le piante sensibili, comprese quelle raccolte in habitat naturali: a. sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un Paese in cui non è nota la presenza dell’organismo nocivo; oppure b. sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che l’organismo nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenni conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie9; il nome della zona indenne è menzionato alla voce «Luogo d’origine»; oppure c. sono state coltivate, durante un periodo di almeno un anno prima dell’esportazione, in un luogo di produzione: i) registrato e controllato dall’organismo nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine, ii) in cui le piante erano situate in un sito a protezione fisica totale per impedire l’introduzione dell’organismo nocivo oppure sottoposte a trattamenti preventivi adeguati, iii) in cui non è stato rilevato alcun indizio della presenza dell’orga- nismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi e immediatamente prima dell’esportazione.

2. Condizioni relative alla messa in commercio

Tutte le piante sensibili originarie della Svizzera, dell’UE o importate con- formemente al paragrafo III possono essere messe in commercio sul territo- rio svizzero solo se scortate dal passaporto fitosanitario di cui all’allegato 9 OPV rilasciato conformemente agli articoli 34–36 OPV e se: a. sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in Svizzera, nell’UE o in uno Stato terzo in cui non è nota la presenza dell’organismo nocivo; oppure b. sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che l’organismo nazionale per la protezione dei vegetali di uno Stato membro dell’UE o di uno Stato terzo ha riconosciuto indenni confor- memente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanita- rie10; oppure

9 La norma ISPM n. 4 «Requirements for the establishment of pest free areas» (versione del 15.11.2011) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards. 10 La norma ISPM n. 10 « Requirements for the establishment of pest free places of produc- tion and pest free production sites» (versione del 15.12.2011) può essere consultata gra- tuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards.

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c. sono state coltivate in un luogo di produzione in Svizzera o nell’UE durante un periodo di due anni prima di essere nuovamente messe in commercio durante i quali: i) le piante sensibili erano situate in un sito a protezione fisica totale per impedire l’introduzione dell’organismo nocivo oppure sottopo- ste a trattamenti preventivi adeguati, e ii) non è stato rilevato alcun indizio della presenza dell’organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi; oppure d. qualora importate conformemente al numero 1 lettera c della presente appendice, sono state coltivate dal momento dell’importazione in Sviz- zera o dell’introduzione nell’UE in un luogo di produzione durante un periodo di almeno un anno prima di essere nuovamente messe in com- mercio, durante il quale: i) le piante sensibili erano situate in un sito a protezione fisica totale per impedire l’introduzione e la diffusione dell’organismo nocivo, e ii) non è stato rilevato alcun indizio della presenza dell’organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi.

Appendice II della sezione 3

1. Definizione delle zone delimitate

Procedura: a. le zone delimitate di cui al paragrafo VI sono costituite da: i) una zona infestata dove la presenza dell’organismo nocivo è stata accertata e comprendente tutte le piante che presentano sintomi causati dall’organismo nocivo e, se necessario, tutte le piante appartenenti alla stessa partita destinata alla coltivazione, ii) una zona cuscinetto che si estende almeno 10 km al di là del con- fine della zona infestata; nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongono o sono geogra- ficamente prossime, occorre definire una zona delimitata più ampia che includa le varie zone delimitate in questione; b. la delimitazione esatta delle zone di cui alla lettera a è basata su principi scientifici validi, sulla biologia dell’organismo nocivo, sul livello d’infestazione, sul periodo dell’anno e sulla distribuzione delle piante sensibili nel Cantone interessato; c. se la presenza dell’organismo nocivo è accertata al di fuori della zona infestata, i confini delle zone vanno modificati di conseguenza; d. qualora, in base alle ispezioni annuali di cui al paragrafo V, l’orga- nismo nocivo non sia rilevato in una zona delimitata per un periodo di tre anni, tale zona è revocata e le misure previste al punto 2 della pre- sente appendice non sono più necessarie.

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2. Misure ufficiali nelle zone delimitate

Le misure ufficiali nelle zone delimitate conformemente al paragrafo VI comprendono almeno: a. misure idonee volte all’eradicazione dell’organismo nocivo, in partico- lare: i) distruzione, oppure, se del caso, risanamento meccanico completo delle piante sensibili infestate, ii) misure volte a prevenire la diffusione dell’organismo nocivo du- rante gli interventi di distruzione o risanamento mediante l’applicazione di trattamenti chimici nelle immediate vicinanze, iii) trattamento idoneo delle piante sensibili infestate, iv) se del caso, impiego di tecniche di cattura massale con trappole a feromone nelle zone infestate, v) se del caso, sostituzione delle piante sensibili con piante resistenti, vi) qualsiasi altra misura che possa contribuire all’eradicazione dell’organismo nocivo; b. misure relative al monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell’organismo nocivo tramite ispezioni e metodi idonei, comprese le trappole a feromone almeno nelle zone infestate; c. se del caso, misure specifiche per affrontare qualsiasi particolarità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di pregiudicare, impedire o ritardare l’attuazione delle misure, in partico- lare quelle relative all’accessibilità e all’eliminazione di tutte le piante sensibili, infestate o sospette, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile.

3. Elaborazione e attuazione dei piani d’azione

Il piano d’azione di cui al paragrafo VI lettera b contiene una descrizione dettagliata delle misure ufficiali che sono state o saranno adottate allo scopo di eradicare l’organismo nocivo. Comprende inoltre un termine entro cui attuare ciascuna di esse. Il piano d’azione tiene conto della norma interna- zionale per le misure fitosanitarie numero 911 e si basa su un approccio inte- grato conformemente ai principi fissati dalla norma internazionale per le misure fitosanitarie numero 1412. Nelle zone delimitate di cui al paragrafo VI lettera a, per le quali i risultati delle ispezioni annuali degli ultimi tre anni evidenziano che l’eradicazione dell’organismo nocivo entro il periodo supplementare di un anno non è pos-

11 La norma ISPM n. 9 «Guidelines for pest eradication programmes» (versione del 15.11.2011) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards. 12 La norma ISPM n. 14 «The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management» (versione dell’8.01.2014) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards.

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sibile, il piano d’azione e la relativa attuazione si concentrano innanzitutto sul contenimento e sulla soppressione dell’organismo nocivo nella zona infestata, mantenendo l’eradicazione come obiettivo più a lungo termine. Il piano d’azione comprende almeno le misure ufficiali di cui al punto 2. Nell’ambito del piano d’azione occorre esaminare tutte le misure di cui al punto 2 lettera a e illustrare i motivi che hanno portato alla selezione delle misure da attuare, descrivendo la situazione, i dati scientifici e i criteri alla base della scelta di tali misure.

Sezione 4 Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell

I Ai fini della presente sezione, si intende per: a. organismo nocivo: Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell; b. piante: piante del genere Pinus L. e Pseudotsuga menziesii, destinate alla coltivazione, comprese le sementi; c. luogo di produzione: terreno o insieme di campi gestito come singola unità di produzione di piante; un luogo di produzione può comprendere siti di produzione gestiti separatamente a fini fitosanitari o un’estensione forestale delimitata.

II Sono vietate l’introduzione e la diffusione dell’organismo nocivo.

III Possono essere importate solo le piante che: a. soddisfano le esigenze particolari di cui al punto 1 dell’appendice della pre- sente sezione; e b. all’atto dell’importazione in Svizzera o nell’ UE sono oggetto di un controllo fitosanitario ufficiale per rilevare la presenza dell’organismo nocivo e ne sono dichiarate esenti.

IV Le piante prodotte in Svizzera, nell’UE o importate da Stati terzi conformemente al paragrafo III possono essere messe in commercio solo se soddisfano le condizioni fissate nel punto 2 dell’appendice della presente sezione.

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V L’UFAG può incaricare i Cantoni interessati di effettuare indagini ufficiali volte a rilevare la presenza dell’organismo nocivo sul loro territorio o a rilevare eventuali indizi della sua presenza. La presenza, sospetta o accertata, dell’organismo nocivo deve essere notificata immediatamente all’UFAG da parte dei servizi competenti dei Cantoni interessati.

Appendice della sezione 4

1. Esigenze particolari relative all’importazione

Ferme restando le disposizioni dell’allegato 3 parte A numero 1 e dall’alle- gato 4 parte A sezione I numeri 8.1, 8.2, 9 e 10 OPV, le piante originarie di Stati terzi devono essere scortate dal certificato fitosanitario di cui all’alle- gato 7 e all’articolo 11 OPV attestante alla voce «Dichiarazione supplemen- tare» che le piante provengono da un luogo di produzione registrato e con- trollato dal servizio fitosanitario nazionale nel Paese d’origine e: a. sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un Paese in cui non è nota la presenza dell’organismo nocivo; o b. sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in una zona indenne da organismi nocivi stabilita dall’organismo nazionale per la protezione dei vegetali del Paese d’origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; il nome della zona indenne da organismi nocivi è menzionato alla voce «Luogo d’origine»; o c. sono originarie di un luogo di produzione in cui non è stato rilevato alcun indizio della presenza dell’organismo nocivo nel corso delle ispe- zioni ufficiali effettuate nei due anni precedenti l’esportazione o imme- diatamente prima dell’esportazione.

2. Condizioni relative alla messa in commercio

Ferme restando le disposizioni dell’allegato 4 parte A sezione II numeri 4 e

5 e dall’allegato 5 parte A sezione I numero 2.1 OPV, tutte le piante origina-

rie della Svizzera, dell’UE o importate conformemente al paragrafo III della presente sezione, escluse piccole quantità di piante usate personalmente dal proprietario o dal destinatario a scopo non commerciale purché non esistano rischi di diffusione dell’organismo nocivo, possono essere messe in com- mercio solo se scortate dal passaporto fitosanitario di cui all’allegato 9 OPV rilasciato conformemente agli articoli 34–36 OPV e se: a. sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita o dal momento dell’importazione in Svizzera o nell’UE in un luogo di produzione di uno Stato membro in cui non è nota la presenza dell’organismo nocivo; o b. sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita o dal momento dell’importazione in Svizzera o nell’UE in un luogo di produzione

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situato in una zona indenne da organismi nocivi definita dall’organismo nazionale per la protezione dei vegetali del Paese d’origine conforme- mente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; o c. sono originarie di un luogo di produzione in cui non è stato rilevato alcun indizio della presenza dell’organismo nocivo nel corso delle ispe- zioni ufficiali effettuate nei due anni precedenti la messa in commercio o immediatamente prima dell’esportazione.

Sezione 5 Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) e Epitrix tuberis (Gentner)

I Ai fini della presente sezione, si intende per: a. tuberi di patate: tuberi di Solanum tuberosum L.; b. organismi specificati: Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gent- ner), Epitrix subcrinita (Lec.) e Epitrix tuberis (Gentner)

II Sono vietate l’introduzione e la diffusione degli organismi specificati.

III 1 I tuberi di patate provenienti da Stati terzi, nei quali sia nota la presenza di uno o più organismi specificati, possono essere importati in Svizzera solo se conformi alle prescrizioni specifiche per l’importazione di cui al paragrafo I parte A punto 1 dell’appendice della presente sezione. 2 Se non sono scortati da uno dei documenti di cui all’articolo 9 capoverso 1 OPV, dal quale risulti che le merci sono state oggetto di un controllo fitosanitario completo in uno Stato membro dell’UE, all’atto dell’importazione in Svizzera i tuberi di patate provenienti da Stati terzi devono essere controllati e autorizzati dal SFF, conforme- mente al paragrafo I parte A punto 5 dell’appendice della presente sezione.

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IV 1 I tuberi di patate originari delle zone delimitate in Svizzera, conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo VII, o delle zone delimitate all’interno dell’UE, conformemente alla decisione di esecuzione 2012/270/UE13, imballati in tali zone o negli impianti di cui al paragrafo IV, possono essere messi in commercio solo se soddisfano le condizioni fissate nel paragrafo I parte B punto 1 dell’appendice della presente sezione. 2 I tuberi di patate originari di una zona delimitata possono essere trasportati da tale zona delimitata verso un impianto di imballaggio che soddisfa le prescrizioni fissate nel paragrafo VI e ubicato nelle vicinanze di tale zona delimitata, purché siano soddisfatte le condizioni fissate nel paragrafo I parte B punto 2 dell’appendice della presente sezione. I tuberi di patate possono essere immagazzinati in detto impianto se il servizio fitosanitario cantonale svolge: a. un monitoraggio intensivo della presenza degli organismi specificati me- diante ispezioni idonee delle piante di patate e, se del caso, di altre piante ospiti, compresi i campi in cui tali piante sono coltivate, entro un raggio di almeno 100 metri dall’impianto di imballaggio; b. attività di sensibilizzazione, nelle vicinanze dell’impianto di imballaggio, sulla minaccia rappresentata dagli organismi specificati nonché sulle misure adottate per impedirne l’introduzione e la diffusione. 3 I tuberi di patate importati conformemente al paragrafo III da Stati terzi in cui uno o più degli organismi specificati sono notoriamente presenti possono essere messi in commercio solo se soddisfano le condizioni fissate nel paragrafo I parte B punto 3 dell’appendice della presente sezione.

V 1 I servizi fitosanitari cantonali garantiscono che tutti i veicoli e gli imballaggi utilizzati per il trasporto dei tuberi di patate originari di una zona delimitata, prima dell’adempimento delle prescrizioni di cui al paragrafo I parte B punto 1 lettera b, siano disinfettati e puliti in modo adeguato, segnatamente: a. prima che siano trasportati fuori della zona delimitata; e b. prima che lascino un impianto di imballaggio di cui al paragrafo IV capo- verso 2. 2 I servizi fitosanitari cantonali garantiscono che i macchinari utilizzati per la movi- mentazione dei tuberi di patate, di cui al capoverso 1, in un impianto di imballaggio di cui al paragrafo IV capoverso 2, siano disinfettati e puliti in modo adeguato dopo ogni utilizzo.

13 Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gent- ner), GU L 132 del 23.5.2012, pag. 18.

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3 I servizi fitosanitari cantonali garantiscono che i residui di terra o altri materiali di scarto derivanti dall’adempimento delle prescrizioni di cui al paragrafo IV capover- so 1 e ai capoversi 1 e 2 del presente paragrafo, siano smaltiti in modo da garantire che gli organismi specificati non possano introdursi o diffondersi al di fuori di una zona delimitata.

VI Gli impianti di imballaggio situati al di fuori delle zone delimitate in questione di cui al paragrafo IV capoverso 2 che movimentano tuberi di patate originari di tali zone devono soddisfare le seguenti condizioni: a. sono autorizzati dal servizio fitosanitario cantonale a imballare tuberi di pa- tate originari di una zona delimitata; e b. tengono registrazioni sulla movimentazione dei tuberi di patate originari del- le zone delimitate e le conservano per un anno a decorrere dalla data in cui i tuberi di patate sono arrivati nell’impianto.

VII 1 I servizi fitosanitari cantonali effettuano indagini ufficiali annuali sul proprio territorio per verificare la presenza degli organismi specificati sui tuberi di patate e, se del caso, su altre piante ospiti, compresi i campi destinati alla coltivazione di tuberi di patate e notificano i risultati di tali indagini al SFF entro il 31 marzo di ogni anno.

2 La presenza sospetta o accertata di un organismo specificato va immediatamente

notificata al SFF.

VIII 1 Qualora a seguito delle indagini di cui al paragrafo VII capoverso 1, o in base ad altre prove, è accertata la presenza di un organismo specificato in una parte del territorio di un Cantone, il servizio fitosanitario cantonale delimita immediatamente un’area comprendente la zona infestata e una zona cuscinetto conformemente al paragrafo II parte A punto 1 dell’appendice della presente sezione. 2 Laddove in un Cantone il servizio fitosanitario cantonale adotti le misure di cui al capoverso 1, esso trasmette immediatamente al SFF tutti i dati rilevanti sulle zone delimitate, indicazioni di carattere geografico e materiale cartografico nonché una descrizione delle misure adottate in tali zone delimitate.

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Appendice della sezione 5 I. Importazione da Stati terzi e messa in commercio Parte A Esigenze particolari relative all’importazione di tuberi di patate originari di Stati terzi 1. Ferme restando le disposizioni degli articoli 7 capoversi 1, 2 e 3, 9 capover- si 1, 2 e 4 e 16 capoverso 1 OPV, i tuberi di patate originari di Stati terzi nei quali uno o più organismi specificati siano notoriamente presenti devono es- sere scortati dal certificato fitosanitario di cui all’allegato 7 e all’articolo 11 OPV (detto qui di seguito «certificato»), che include le informazioni di cui ai punti 2 e 3.

2. Il certificato deve includere, alla voce «Dichiarazione supplementare», le

informazioni di cui alla lettera a o b: a. i tuberi di patate sono originari di una zona che l’organismo nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne da organismi no- civi conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; o b. i tuberi di patate sono stati sottoposti a lavaggio o spazzolatura in modo che la terra residua non sia superiore allo 0,1 per cento, oppure a un trattamento equivalente specifico volto a ottenere lo stesso risultato, rimuovendo gli organismi specificati ed escludendo ogni rischio di dif- fusione.

3. Il certificato deve inoltre includere, alla voce «Dichiarazione supplemen-

tare», le informazioni di cui alle lettere a e b: a. l’ispezione ufficiale effettuata immediatamente prima dell’esportazione ha rivelato che i tuberi di patate sono esenti dagli organismi specificati e privi di qualsiasi sintomo e che la terra residua non è superiore allo 0,1 per cento; b. l’imballaggio nel quale i tuberi di patate sono importati è pulito. 4. Se il certificato contiene l’informazione di cui al punto 2 lettera a, il nome della zona indenne deve essere indicato alla voce «Luogo d’origine». 5. I tuberi di patate sono oggetto di un controllo fitosanitario al punto d’entrata in Svizzera o, d’intesa con il SFF, presso il luogo di destinazione al fine di attestarne la conformità alle prescrizioni di cui ai punti 1-4.

Parte B Condizioni relative alla messa in commercio

1. I tuberi di patate originari di zone delimitate possono essere messi in com-

mercio da tali zone verso zone non delimitate solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

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a. i tuberi di patate: i) se prodotti in Svizzera: sono stati coltivati da un produttore uffi- cialmente omologato conformemente all’allegato 4 parte A sezio- ne II numero 18.5 OPV o provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione ufficialmente omologati conformemente all’allegato 4 parte A sezione II numero 18.5 OPV, ii) se provenienti dall’UE: sono stati coltivati in un luogo di produ- zione registrato conformemente alla direttiva 92/90/CEE14 della Commissione o da un produttore registrato conformemente alla di- rettiva 93/50/CEE15 della Commissione oppure sono stati trasferiti da un magazzino o centro di spedizione registrato conformemente alla direttiva 93/50/CEE; e b. i tuberi di patate sono stati sottoposti a lavaggio o spazzolatura in modo che i residui di terra non siano superiori allo 0,1 per cento oppure a un trattamento equivalente specifico volto a ottenere lo stesso risultato ri- muovendo gli organismi specificati ed escludendo ogni rischio di diffu- sione; e c. il materiale d’imballaggio utilizzato per il trasporto dei tuberi è pulito; e d. i tuberi di patate sono scortati: i) da un passaporto fitosanitario svizzero, redatto e rilasciato con- formemente alle disposizioni dell’articolo 34 OPV, qualora le zone delimitate dalle quali provengono i tuberi di patate si trovino in Svizzera, ii) da un passaporto fitosanitario UE redatto e rilasciato conforme- mente alla direttiva 92/105/CEE16, qualora le zone delimitate dalle quali provengono i tuberi di patate si trovino nell’UE. 2. Per il trasporto dei tuberi di patate verso l’impianto di imballaggio di cui al paragrafo IV capoverso 2, in aggiunta al punto 1 lettera a, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a. i tuberi di patate sono stati coltivati in campi sottoposti a trattamenti in- setticidi contro gli organismi specificati durante la stagione vegetativa, in periodi idonei;

14 Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione, GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38. 15 Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produt- tori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale, GU L 205 del 17.8.1993, pag. 22. 16 Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vege- tali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzio- ne, GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22.

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b. in tali campi sono state effettuate ispezioni ufficiali prima della raccol- ta, in periodi idonei, e non è stata rilevata la presenza di organismi spe- cificati; c. il produttore ha preventivamente notificato agli organismi ufficiali competenti la sua intenzione di trasferire i tuberi di patate conforme- mente al presente punto nonché la data del trasferimento previsto; d. i tuberi di patate sono trasportati verso l’impianto di imballaggio in vei- coli chiusi o in imballaggi puliti e chiusi, in modo da garantire che gli organismi specificati non possano fuoriuscire o diffondersi; e. durante il trasporto verso l’impianto di imballaggio i tuberi di patate sono scortati da un documento che ne attesta l’origine e la destinazione; e f. immediatamente dopo il loro arrivo nell’impianto di imballaggio, i tu- beri di patate sono sottoposti al trattamento di cui al punto 1 lettera b della presente sezione. 3. I tuberi di patate importati conformemente al paragrafo I da Stati terzi in cui gli organismi specificati sono notoriamente presenti possono essere messi in commercio solo se scortati dal passaporto fitosanitario di cui al punto 1 let- tera d della presente sezione.

II. Definizione delle zone delimitate e misure ufficiali Parte A Definizione delle zone delimitate

1. Le zone delimitate sono costituite da:

a. una zona infestata comprendente almeno i campi in cui è stata accertata la presenza di un organismo specificato nonché quelli in cui sono stati coltivati tuberi di patate infestati; e b. una zona cuscinetto che si estende almeno 100 m al di là del confine della zona infestata; laddove una parte di un campo rientri in tale esten- sione, l’intero campo entrerà a far parte della zona cuscinetto.

2. Nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongono o sono geografica-

mente prossime, occorre definire una zona delimitata più ampia che includa le varie zone delimitate in questione e le zone tra di esse. 3. Per definire la zona infestata e la zona cuscinetto i servizi fitosanitari canto- nali si basano su fondati principi scientifici e tengono conto della biologia degli organismi specificati, del livello d’infestazione, della distribuzione del- le piante ospiti, delle indicazioni sulla presenza degli organismi specificati e sulla loro capacità di diffusione spontanea.

4. Se è accertata la presenza di un organismo specificato al di fuori della zona

infestata, i confini della zona infestata e della zona cuscinetto vanno modifi- cati di conseguenza.

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5. Qualora in base alle indagini di cui al paragrafo VII capoverso 1, l’organi-

smo specificato non sia rilevato in una zona delimitata per un periodo di due anni, il Cantone interessato conferma che tale organismo non è più presente in tale zona e che la stessa non è più una zona delimitata. Il SFF è tenuto a informare la Commissione europea.

Parte B Misure ufficiali nelle zone delimitate Le misure adottate dai servizi fitosanitari cantonali nelle zone delimitate devono includere almeno: a. misure volte all’eradicazione o al contenimento degli organismi specificati, compresi trattamenti e disinfestazioni, nonché il divieto, all’occorrenza, di piantare piante ospiti; b. monitoraggio intensivo della presenza degli organismi specificati mediante ispezioni idonee; c. sorveglianza della messa in commercio dei tuberi di patate al di fuori delle zone delimitate.

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Allegato 3 (art. 4)

Misure particolari a carattere temporaneo in caso di rischio fitosanitario elevato

Sezione 1 Misure contro Thrips palmi Karny, nei confronti della Thailandia I fiori recisi di Orchidaceae originari della Thailandia possono essere importati solo a condizione che siano rispettate le misure fissate nell’appendice della presente sezione.

Appendice della sezione 1 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo I, devono essere rispettate le seguenti misure fitosanitarie

1. I fiori recisi di Orchidaceae devono:

a. provenire da un luogo di produzione risultato indenne da Thrips palmi Karny nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l’esportazione; oppure b. essere stati sottoposti, come partita destinata all’esportazione e prima della stessa, ad un idoneo trattamento di fumigazione inteso a garantire l’assenza di Thysanoptera. 2. I fiori recisi di Orchidaceae devono essere scortati da un certificato fitosani- tario rilasciato in Thailandia conformemente all’allegato 7 e all’articolo 11 OPV, sulla base delle condizioni di cui al punto 1. Il certificato fitosanitario precisa alla voce «Dichiarazione supplementare» se è stata seguita la procedura del punto 1 lettera a oppure quella del punto 1 lettera b; nei casi in cui si sia optato per la seconda procedura, viene indicato alla voce «Disinfestazione e/o trattamento di disinfestazione» il trattamento di fumigazione effettuato prima dell’esportazione.

3. Le ispezioni sui fiori recisi di Orchidaceae sono effettuate conformemente

alle disposizioni di cui all’articolo 18 OPV.

Sezione 2 Viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata (Potato spindle tuber viroid)

I Ai fini della presente sezione, si intende per piante: piante del genere Brugmansia Pers. spp. e della specie Solanum jasminoides Paxton destinate alla coltivazione, comprese le sementi.

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II Possono essere importate in Svizzera solo le piante che: a. soddisfano le esigenze particolari di cui al punto 1 dell’appendice della pre- sente sezione; e b. all’atto dell’importazione in Svizzera o nell’UE sono oggetto di un controllo fitosanitario ufficiale per rilevare la presenza del potato spindle tuber viroid e ne sono dichiarati esenti.

III Le piante prodotte in Svizzera, nell’UE o importate da Stati terzi conformemente al paragrafo II possono essere messe in commercio solo se soddisfano le condizioni di cui al punto 2 dell’appendice della presente sezione.

IV L’UFAG può incaricare i Cantoni interessati di effettuare indagini ufficiali volte a rilevare la presenza dell’organismo nocivo sul loro territorio o a rilevare eventuali indizi della sua presenza. La presenza, sospetta o accertata, dell’organismo nocivo deve essere notificata immediatamente all’UFAG da parte dei servizi competenti dei Cantoni interessati.

Appendice della sezione 2

1. Esigenze particolari relative all’importazione

Ferme restando le disposizioni dell’allegato 3 parte A numero 13 OPV, le piante originarie di Stati terzi devono essere scortate dal certificato fitosani- tario di cui all’allegato 7 e all’articolo 11 OPV attestante alla voce «Dichia- razione supplementare» che le piante provengono e sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione tra quelli definiti dalla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 5 della FAO (detto qui di seguito «luogo di produzione»), registrato e sorvegliato dall’organismo nazionale per la protezione dei vegetali del Paese d’origine; a. in un Paese in cui il potato spindle tuber viroid non è notoriamente pre- sente; o b. in una zona riconosciuta indenne dall’organismo nazionale per la prote- zione dei vegetali del Paese d’origine ai sensi delle norme internaziona- li per le misure fitosanitarie. Il nome della zona indenne va indicato alla voce «Luogo d’origine»; oppure c. in cui tutte le partite delle piante specificate sono state controllate risul- tando esenti dal potato spindle tuber viroid prima della messa in com- mercio; oppure

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d. in cui tutte le piante madri delle piante specificate sono state controllate risultando esenti dal potato spindle tuber viroid prima della messa in commercio. Dopo l’ispezione, le condizioni di crescita sono tali che le piante madri e le piante specificate resteranno esenti dal potato spindle tuber viroid prima della messa in commercio.

2. Condizioni relative alla messa in commercio

Tutte le piante originarie della Svizzera o dell’UE oppure importate confor- memente al paragrafo II della presente sezione, escluse piccole quantità di piante usate personalmente dal proprietario o dal destinatario a scopo non commerciale purché non esistano rischi di diffusione del potato spindle tuber viroid, possono essere messe in commercio solo se scortate dal passaporto fitosanitario di cui all’allegato 9 OPV rilasciato conformemente agli arti- coli 34–36 OPV e se sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita o dal momento dell’importazione in Svizzera in un luogo di produzione: a. in un Paese in cui il potato spindle tuber viroid non è notoriamente pre- sente; o b. che l’organismo nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure c. in cui tutte le partite delle piante specificate sono state controllate risul- tando esenti dal potato spindle tuber viroid, prima della messa in com- mercio; oppure d. in cui tutte le piante madri delle piante specificate sono state controllate risultando esenti dal potato spindle tuber viroid prima della messa in commercio. Dopo l’ispezione, le condizioni di crescita sono tali che le piante madri e le piante specificate resteranno esenti dal potato spindle tuber viroid prima della messa in commercio.

Sezione 3 Anoplophora chinensis (Forster)

I Ai fini della presente sezione, si intende per: a. piante specificate: piante destinate all’impianto, il cui fusto o il colletto della cui radice ha un diametro uguale o superiore a 1 cm, nel punto più spesso, diverse dalle sementi, di Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. e Ulmus spp.;

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b. luogo di produzione: luogo di produzione definito dalla norma internaziona- le per le misure fitosanitarie numero 517 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) (ISPM n. 5); c. A. chinensis: Anoplophora chinensis (Forster).

II Ferme restando le disposizioni degli articoli 9 capoversi 1 e 4 e 16 capoverso 1 OPV, le piante specificate importate da Stati terzi, diversi dalla Cina, dove A. chi- nensis è notoriamente presente possono essere importate in Svizzera solo se: a. soddisfano le esigenze particolari relative all’importazione di cui al para- grafo I parte A punto 1 dell’appendice della presente sezione; e b. all’atto dell’importazione sono state oggetto di un controllo fitosanitario ufficiale per rilevare l’eventuale presenza di A. chinensis conformemente al paragrafo I parte A punto 2 dell’appendice e non ne è stata riscontrata alcuna traccia.

III 1 Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 capoversi 1 e 4 e 16 capo- verso 1 OPV, le piante specificate originarie della Cina possono essere importate in Svizzera solo se: a. soddisfano le esigenze particolari relative all’importazione di cui al para- grafo I parte B punto 1 dell’appendice della presente sezione; b. all’atto dell’importazione sono state oggetto di un controllo fitosanitario ufficiale per rilevare l’eventuale presenza di A. chinensis conformemente al paragrafo I parte B punto 2 dell’appendice e non ne è stata riscontrata alcuna traccia; e c. il luogo di produzione di dette piante: i) è identificato da un unico numero di registrazione assegnato dall’orga- nismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali, ii) è iscritto nella versione più recente del registro tenuto dal SFF confor- memente al capoverso 2, iii) non è stato oggetto, nei due anni precedenti, di una contestazione del SFF o di uno Stato membro dell’UE, perché A. chinensis è stato riscon- trato su piante specificate di questo luogo di produzione, iv) non è stato oggetto, nei due anni precedenti, di una comunicazione del SFF o della Commissione europea conformemente al capoverso 3.

17 La norma ISPM n. 5 «Glossary of phytosanitary terms» (versione del 17.08.2012) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards.

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2 Il SFF esamina il registro dei luoghi di produzione in Cina redatto dall’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali conformemente al paragrafo I parte B punto 1 dell’appendice e lo pubblica sul suo sito Internet. 3 Qualora il SFF abbia riscontro, da fonti diverse da quelle citate al capoverso 1, che un luogo di produzione iscritto nel registro non rispetta più le esigenze di cui al paragrafo I parte B punto 1 lettera b dell’appendice o A. chinensis è presente su piante specificate importate da detto luogo di produzione, esso lo radia dal registro e ne informa l’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali.

IV 1 Le piante specificate originarie di zone delimitate all’interno della Svizzera o dell’UE ai sensi del paragrafo VI possono essere messe in commercio solo se soddi- sfano le condizioni fissate nel paragrafo II punto 1 dell’appendice. 2 Le piante specificate coltivate al di fuori di zone delimitate, ma introdotte in dette zone, possono essere messe in commercio solo se soddisfano le condizioni fissate nel paragrafo II punto 2 dell’appendice. 3 Le piante specificate importate conformemente ai paragrafi II e III da Stati terzi dove A. chinensis è notoriamente presente possono essere messe in commercio solo se soddisfano le condizioni fissate nel paragrafo II punto 3 dell’appendice.

V 1I Cantoni effettuano indagini ufficiali annuali per rilevare la presenza di A. chinensis e individuare eventuali indizi d’infestazione da parte di detto organismo sulle piante ospiti nel loro territorio; notificano i risultati di dette ispezioni al SFF entro il 15 aprile dell’anno seguente.

2 I Cantoni notificano immediatamente al SFF la presenza di A. chinensis in una

zona in cui questa non era precedentemente nota, o dove si riteneva che tale organi- smo fosse stato eradicato, o dove l’infestazione è stata rilevata su una specie vegeta- le non nota come pianta ospite.

VI 1 Se i risultati delle indagini di cui al paragrafo V capoverso 1 confermano la pre- senza di A. chinensis in una determinata zona, o se si rilevano indizi della sua pre- senza con altri mezzi, i Cantoni definiscono senza indugio una zona delimitata, che comprende la zona infestata e una zona cuscinetto, conformemente al paragrafo III parte A dell’appendice della presente sezione. 2 Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo III parte B punto 1 dell’appendice, non si devono stabilire zone delimitate conformemente al capover- so 1; in questo caso i Cantoni adottano le misure conformemente al punto 2 dell’appendice.

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3 Nelle zone delimitate i Cantoni adottano le misure stabilite al paragrafo III parte C dell’appendice; stabiliscono le tempistiche per l’attuazione delle misure di cui ai capoversi 1 e 2.

VII 1 Entro 14 giorni dalla notifica di cui al paragrafo V capoverso 2, i Cantoni inviano al SFF un rapporto sulle misure che hanno adottato o che intendono adottare con- formemente al paragrafo VI; il rapporto contiene in particolare: a. una descrizione della zona delimitata, qualora definita, con informazioni circa la sua posizione e una mappa che ne indica i confini; b. informazioni sull’infestazione attuale e sulle misure adottate per conformarsi alle disposizioni relative alla messa in commercio delle piante specificate di cui al paragrafo IV; c. le prove e i criteri alla base delle misure.

2 Qualora un Cantone decida di non definire una zona delimitata conformemente al

paragrafo VI capoverso 2, il rapporto deve specificare i dati e i motivi che giustifi- cano tale decisione. 3 Entro il 15 aprile di ogni anno i Cantoni trasmettono al SFF un rapporto contenente un elenco aggiornato di tutte le zone delimitate definite conformemente al paragrafo VI, la loro descrizione, informazioni circa la loro posizione, mappe che ne indicano i confini nonché le misure che hanno adottato o intendono adottare.

Appendice della sezione 3 I. Esigenze particolari relative all’importazione di piante specificate originarie di Stati terzi Parte A Importazioni da Stati terzi, diversi dalla Cina

1. Ferme restando le disposizioni dell’allegato 3 parte A numeri 9, 9.2 e 18

OPV e all’allegato 4 parte A sezione I numeri 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 e 46 OPV, le piante specificate originarie di Stati terzi diversi dalla Cina, dove A. chinensis è notoriamente presente devono essere scortate dal certificato fitosanitario di cui all’allegato 7 e all’articolo 11 OPV attestante alla voce «Dichiarazione supplementare» che: a. le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organismo nazionale per la pro- tezione dei vegetali del Paese di origine e situato in una zona ritenuta indenne da A. chinensis definita da detto organismo conformemente alle

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norme internazionali per le misure fitosanitarie ISPM n. 418 e n. 1019. Il nome della zona indenne va indicato alla voce «Luogo d’origine»; oppure b. le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione esente da A. chinensis ai sensi delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) che è registrato e controllato dall’organismo nazionale per la pro- tezione dei vegetali nel Paese di origine, e ii) che è stato sottoposto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali approfondite per rilevare eventuali tracce di A. chinensis, effettuate a intervalli opportuni, nelle quali non ne è stata rilevata la pre- senza, e iii) dove le piante sono state coltivate in un sito: – in cui esiste una protezione fisica totale per impedire l’introduzione di A. chinensis, oppure – in cui si applicano adeguati trattamenti preventivi e che è cir- condato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km sottoposta annualmente a ispezioni ufficiali per il rilevamento di A. chinensis, effettuate a intervalli opportuni. Nel caso in cui si riscontrino tracce di A. chinensis, vengono immedia- tamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne, e iv) in cui, immediatamente prima dell’esportazione, le piante sono sta- te oggetto di un’ispezione ufficiale approfondita per rilevare l’eventuale presenza di A. chinensis, in particolare nelle radici e nel fusto delle piante. Detta ispezione comprende un campiona- mento distruttivo mirato. Le dimensioni del campione sottoposto a ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell’1 per cento dell’infestazione con un livello di affidabilità del

99 per cento; oppure

c. le piante sono state coltivate a partire da portinnesti che soddisfano i requisiti di cui alla lettera b, innestati con marze che: i) all’atto dell’esportazione avevano un diametro inferiore o uguale a

1 cm nel loro punto di massimo spessore, e

ii) sono oggetto di un’ispezione conformemente alla lettera b punto iv.

2. Le piante specificate importate conformemente al punto 1 sono oggetto di

un’ispezione approfondita al punto d’entrata o in un altro luogo idoneo ai sensi dell’articolo 15 OPV. I metodi di controllo applicati assicurano il rile-

18 La norma ISPM n. 4 « Requirements for the establishment of pest free areas» (versione del 15.12.2011) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards. 19 La norma ISPM n. 10 «Requirements for the establishment of pest free places of produc- tion and pest free production sites» (versione del 15.12.2011) può essere consultata gratu- itamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards.

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vamento di eventuali tracce di A. chinensis, in particolare nelle radici e nel fusto delle piante. Detta ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato. Le dimensioni del campione sottoposto a ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell’1 per cento dell’infestazione con un livello di affidabilità del 99 per cento. Parte B Importazioni dalla Cina

1. Ferme restando le disposizioni dell’allegato 3 parte A numeri 9, 9.2 e 18 e

all’allegato 4 parte A sezione I numeri 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 e 46 OPV, le piante speci- ficate originarie della Cina devono essere scortate dal certificato fitosanitario di cui all’allegato 7 e all’articolo 11 OPV attestante alla voce «Dichiarazione supplementare» che: a. le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali e situato in una zona ritenuta esente da A. chi- nensis definita da detto organismo conformemente alle norme ISPM n. 420 e n. 1021. Il nome della zona indenne va indicato alla voce «Luo- go d’origine»; oppure b. le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione esente da A. chinensis ai sensi delle norme ISPM n. 422 e n. 1023: i) che è registrato e controllato dall’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali, e ii) che è stato oggetto di almeno due ispezioni ufficiali annuali appro- fondite per rilevare eventuali tracce di A. chinensis, effettuate a in- tervalli opportuni, nelle quali non ne è stata rilevata la presenza, e iii) dove le piante sono state coltivate in un sito: – in cui esiste una protezione fisica totale per impedire l’introduzione di A. chinensis, oppure – in cui si applicano adeguati trattamenti preventivi e che è cir- condato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km sottoposta annualmente a ispezioni ufficiali per il rilevamento di A. chinensis, effettuate a intervalli opportuni. Nel caso in

20 La norma ISPM n. 4 « Requirements for the establishment of pest free areas» (versione del 15.12.2011) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards. 21 La norma ISPM n. 10 «Requirements for the establishment of pest free places of produc- tion and pest free production sites» (versione del 15.12.2011) può essere consultata gratu- itamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards. 22 La norma ISPM n. 4 «Requirements for the establishment of pest free areas» (versione del 15.12.2011) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards. 23 La norma ISPM n. 10 «Requirements for the establishment of pest free places of produc- tion and pest free production sites» (versione del 15.12.2011) può essere consultata gra- tuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards.

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cui si riscontrino tracce di A. chinensis, vengono immediata- mente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne, e iv) in cui, immediatamente prima dell’esportazione, le piante sono sta- te oggetto di un’ispezione ufficiale approfondita comprendente un campionamento distruttivo mirato su ciascuna partita per rilevare l’eventuale presenza di A. chinensis, in particolare nelle radici e nel fusto. Le dimensioni del campione oggetto dell’ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell’1 per cento dell’infestazione con un livello di affidabilità del 99 per cento; oppure c. le piante sono state coltivate a partire da portinnesti che soddisfano i requisiti di cui alla lettera b, innestati con marze che: i) all’atto dell’esportazione avevano un diametro inferiore o uguale a

1 cm nel loro punto di massimo spessore, e

ii) sono state oggetto di un’ispezione conformemente alla lettera b punto iv; d. il numero di registrazione del luogo di produzione.

2. Le piante specificate importate conformemente al punto 1 sono oggetto di

un’ispezione approfondita al punto d’entrata o in un altro luogo idoneo ai sensi dell’articolo 15 OPV. I metodi di controllo applicati, compreso il cam- pionamento distruttivo mirato su ciascuna partita, assicurano il rilevamento di eventuali tracce di A. chinensis, in particolare nelle radici e nel fusto delle piante. Le dimensioni del campione sottoposto a ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell’1 per cento dell’infestazione con un livello di affidabilità del 99 per cento. Il campionamento distruttivo summenzionato va effettuato al livello definito nella tabella seguente:

Numero di piante nella partita Livello di campionamento distruttivo (numero di piante da tagliare)

1–4500 10 % delle dimensioni della partita

II. Condizioni relative alla messa in commercio delle piante specificate 1. Le piante specificate originarie di zone delimitate all’interno della Svizzera e dell’UE possono essere messe in commercio solo se: a. sono scortate: i) da un passaporto fitosanitario svizzero redatto e rilasciato confor- memente alle disposizioni dell’articolo 34 OPV, se si tratta di piante coltivate in Svizzera, o

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ii) da un passaporto fitosanitario CE redatto e rilasciato conforme- mente alle disposizioni della direttiva 92/105/CEE24, se si tratta di piante importate dall’UE; e b. prima di essere messe in commercio se sono state coltivate per un pe- riodo di almeno due anni o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, se sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione: i) registrato conformemente all’articolo 29 OPV o alle disposizioni della direttiva 92/90/CEE25, e ii) oggetto di almeno due ispezioni ufficiali annuali approfondite per rilevare eventuali tracce di A. chinensis, effettuate a intervalli opportuni, nelle quali non ne è stata rilevata la presenza; ove opportuno, detta ispezione comprende un campionamento distrut- tivo mirato delle radici e del fusto delle piante. Le dimensioni del campione oggetto d’ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell’1 per cento dell’infestazione con un livello di affidabilità del 99 per cento, e iii) situato in una zona delimitata in cui le piante sono state coltivate in un sito: – in cui esiste una protezione fisica totale per impedire l’intro- duzione di A. chinensis, oppure – in cui si applicano adeguati trattamenti preventivi o in cui il campionamento distruttivo mirato è effettuato su ciascuna partita di piante specificate al livello stabilito nella tabella di cui al paragrafo I parte B punto 2 e, in ogni caso, che è sotto- posto annualmente a ispezioni ufficiali per il rilevamento di A. chinensis in un raggio di almeno 1 km intorno al sito, effet- tuate a intervalli opportuni, nelle quali non sono stati rilevati né la presenza di A. chinensis né i suoi sintomi; oppure c. le piante consistono in portinnesti che soddisfano i requisiti di cui alle lettere a e b e sono state innestate con marze non coltivate in queste condizioni, purché il loro diametro non superi 1 cm nel suo punto di massimo spessore.

2. Le piante specificate non originarie delle zone delimitate, ma introdotte in

un luogo di produzione situato in una di queste zone, possono essere messe in commercio a condizione che detto luogo di produzione sia conforme ai requisiti di cui al numero 1 lettera b punto iii, e solo se scortate da un passa-

24 Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vege- tali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzio- ne, GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22; modificata da ultimo dalla direttiva 2005/17/CE, GU L 57, del 3.3.2005, pag. 23. 25 Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione, GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.

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porto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente all’articolo 34 OPV oppure alle disposizioni della direttiva 92/105/CEE26.

3. Le piante specificate importate da Stati terzi in cui A. chinensis è notoria-

mente presente, conformemente al paragrafo I della presente appendice, pos- sono essere messe in commercio solo se scortate dal passaporto fitosanitario di cui al punto 1 lettera a.

III. Definizione delle zone delimitate e misure ufficiali Parte A Definizione delle zone delimitate

1. Le zone delimitate sono costituite da:

a. una zona infestata dove la presenza di A. chinensis è stata accertata e comprendente tutte le piante che presentano sintomi causati da A. chi- nensis e, se necessario, tutte le piante appartenenti alla stessa partita de- stinata alla coltivazione; e b. una zona cuscinetto che si estende per almeno 2 km al di là del confine della zona infestata. 2. La delimitazione esatta delle zone è basata su principi scientifici validi, che tengono conto della biologia di A. chinensis, del livello d’infestazione, della particolare distribuzione delle piante ospiti nell’area interessata e delle indi- cazioni sulla presenza di A. chinensis. Nei casi in cui l’organismo ufficiale competente conclude che è possibile eradicare A. chinensis, tenendo conto delle circostanze in cui si è verificato il focolaio, dei risultati di un’indagine specifica o dell’applicazione immediata di misure di eradicazione, è possibi- le ridurre il raggio della zona cuscinetto a una distanza non inferiore a 1 km oltre i confini della zona infestata. Qualora l’eradicazione di A. chinensis non sia più possibile, il raggio non può essere ridotto al di sotto di 2 km. 3. Se la presenza di A. chinensis è accertata al di fuori della zona infestata, i confini della zona infestata e della zona cuscinetto devono essere verificati e modificati di conseguenza. 4. Se, in base alle ispezioni di cui al paragrafo V capoverso 1 e al monitoraggio di cui al paragrafo III parte C punto 1 lettera h, in una zona delimitata non è rilevata la presenza di A. chinensis per un periodo pari ad almeno un ciclo di vita, più un altro anno, ma in ogni caso non inferiore a quattro anni consecu- tivi, è possibile revocare la delimitazione della zona. La durata esatta di un ciclo di vita dipende dalle prove a disposizione per la zona in questione o per un’area dal clima simile. È possibile revocare la delimitazione della zona

26 Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vege- tali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzio- ne, GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22; modificata da ultimo dalla direttiva 2005/17/CE, GU L 57, del 3.3.2005, pag. 23.

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anche nei casi in cui, a seguito di ulteriori ispezioni, le condizioni di cui al paragrafo III parte B punto 1 sono soddisfatte. Parte B Condizioni in cui non è necessaria la definizione di zone delimitate

1. Conformemente al paragrafo VI capoverso 2, non si deve definire una zona

delimitata, conformemente al paragrafo VI capoverso 1 se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. vi sono prove che A. chinensis è stato introdotto nella zona dove si tro- vano le piante su cui è stato rilevato e che queste piante fossero infesta- te prima di essere introdotte nella zona in questione, o che si tratti di un rilevamento isolato, immediatamente associato a una pianta specificata o no, o che presumibilmente non porterà ad un insediamento; e b. è stato accertato che non vi è alcun insediamento di A. chinensis e che la diffusione e la riproduzione di A. chinensis non è possibile data la sua biologia e in base ai risultati di un’indagine specifica e di misure di era- dicazione che possono comprendere l’abbattimento e la distruzione pre- cauzionale di piante specificate, comprese le loro radici, dopo che que- ste sono state esaminate. 2. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al punto 1, non si deve definire una zona delimitata, a condizione che il Cantone adotti le misure seguenti: a. misure immediate per garantire la rapida eradicazione di A. chinensis ed escludere la possibilità che esso si diffonda; b. monitoraggio per un periodo di tempo pari ad almeno un ciclo di vita di A. chinensis, più un anno, ovvero almeno quattro anni consecutivi, nel raggio di almeno 1 km intorno alle piante infestate o al luogo dove è stato rilevato l’organismo specificato; almeno per il primo anno il monitoraggio deve essere regolare e intensivo; c. distruzione di tutto il materiale vegetale infestato; d. individuazione dell’origine dell’infestazione e, per quanto possibile, delle piante a essa associate, esaminando, anche tramite campionamen- to distruttivo mirato, ciascun sintomo d’infestazione; e. attività di sensibilizzazione sulla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo; f. qualunque altra misura in grado di contribuire all’eradicazione di A. chinensis, tenendo conto della norma ISPM n. 927 e adottando un ap- proccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 1428. Le misure di cui al punto 2 lettere a–f sono descritte nel rapporto conforme- mente al paragrafo VII.

27 La norma ISPM n. 9 «Guidelines for pest eradication programmes» (versione del

15.12.2011) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards. 28 La norma ISPM n. 14 «The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management» (versione dell’8.01.2014) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards.

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Parte C Misure ufficiali nelle zone delimitate

1. Nelle zone delimitate devono essere adottate le seguenti misure al fine di

eradicare A. chinensis: a. abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante che presen- tano sintomi causati da A. chinensis, nonché rimozione completa delle radici; nei casi in cui le piante infestate siano trovate al di fuori del periodo in cui A. chinensis è volatile, l’abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell’inizio del successivo periodo di volatilità; in casi eccezionali in cui l’organismo ufficiale competente stabilisca che non è opportuno procedere agli abbattimenti sopra citati, è consen- tita l’applicazione di misure di eradicazione alternative in grado di garantire lo stesso livello di protezione dalla diffusione di A. chinensis; le ragioni che hanno portato a una tale decisione e la descrizione delle misure vanno notificate al SFF nel rapporto di cui al paragrafo VII; b. abbattimento di tutte le piante specificate nel raggio di 100 m intorno alle piante infestate, nonché esame delle piante specificate in questione per verificare se presentano segni d’infestazione; in casi eccezionali in cui l’organismo ufficiale competente stabilisca che non è opportuno procedere agli abbattimenti sopra citati, si procede all’esame individua- le e dettagliato di tutte le piante specificate che si trovano nel raggio in questione, ma che non devono essere abbattute, per verificare se presen- tano segni d’infestazione, nonché all’applicazione, ove opportuno, di misure volte a impedire la diffusione di A. chinensis a partire da queste piante; c. rimozione, esame e distruzione delle piante abbattute, conformemente alle lettere a e b, nonché delle loro radici, prendendo tutte le precau- zioni necessarie per evitare la diffusione di A. chinensis durante e dopo l’abbattimento; d. prevenzione di qualunque trasferimento di materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata; e. individuazione della fonte d’infestazione e, per quanto possibile, delle piante a essa associate, esaminando, anche tramite campionamento distruttivo mirato, ciascun sintomo d’infestazione; f. ove opportuno, sostituzione delle piante specificate con altre piante; g. divieto di piantare nuove piante specificate all’aria aperta in una zona di cui al paragrafo III parte C punto 1 lettera b della presente appendice, eccetto che per i luoghi di produzione di cui al paragrafo II punto 2; h. monitoraggio intensivo della presenza di A. chinensis tramite ispezioni

annuali, effettuate in momenti opportuni sulle piante ospiti, facendo particolare attenzione alla zona cuscinetto, compreso, ove opportuno, un campionamento distruttivo mirato; il numero di campioni va indi- cato nel rapporto di cui al paragrafo VII; i. attività di sensibilizzazione sulla minaccia rappresentata da A. chinen- sis, nonché sulle misure adottate per impedirne l’introduzione e la dif-

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fusione, comprese le condizioni relative alla messa in commercio di piante specificate dalla zona delimitata conformemente al paragrafo VI; j. se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di pregiudicare, impedire o ritardare l’eradicazione, in particolare l’attua- zione delle misure relative all’accessibilità e all’eliminazione adeguata di tutte le piante infestate o sospette, indipendentemente dalla loro ubi- cazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla per- sona o ente che ne è responsabile; k. qualunque altra misura in grado di contribuire all’eradicazione di A. chinensis, tenendo conto della norma ISPM n. 929 e adottando un ap- proccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 1430. Le misure di cui alle lettere a–k sono descritte nel rapporto conformemente al paragrafo VII. 2. Qualora i risultati delle indagini di cui al paragrafo V, svolte in un periodo di tempo superiore a quattro anni consecutivi, confermino la presenza di A. chinensis in una zona e qualora vi siano prove che A. chinensis non può più essere eradicato, l’organismo ufficiale competente, d’intesa con il SFF, può limitarsi ad adottare misure volte al contenimento di A. chinensis nella zona in questione. Dette misure includono almeno i seguenti interventi: a. abbattimento delle piante infestate e di quelle che presentano sintomi causati da A. chinensis, nonché rimozione completa delle radici. Le attività di abbattimento devono iniziare immediatamente, tuttavia qua- lora le piante infestate siano trovate al di fuori del periodo in cui A. chinensis è volatile, l’abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell’inizio del successivo periodo di volatilità; in casi eccezionali in cui l’organismo ufficiale competente stabilisca che non è opportuno procedere agli abbattimenti sopra citati, è consentita l’applicazione di misure di eradicazione alternative in grado di garantire lo stesso livello di protezione dalla diffusione di A. chinensis; le ragioni che hanno por- tato a una tale decisione e la descrizione delle misure vanno notificate al SFF nel rapporto di cui al paragrafo VII; b. rimozione, esame e distruzione delle piante abbattute e delle loro radici, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione di

A. chinensis dopo l’abbattimento; c. prevenzione di qualunque trasferimento di materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata; d. ove opportuno, sostituzione delle piante specificate con altre piante;

29 La norma ISPM n. 9 «Guidelines for pest eradication programmes» (versione del

15.12.2011) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards. 30 La norma ISPM n. 14 «The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management» (versione dell’8.01.2014) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards.

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e. divieto di piantare nuove piante specificate all’aria aperta in una zona infestata di cui al paragrafo III parte A punto 1 lettera a della presente appendice, eccetto che per i luoghi di produzione di cui al paragrafo II punto 2; f. monitoraggio intensivo della presenza di A. chinensis tramite ispezioni annuali, effettuate in momenti opportuni sulle piante ospiti, compreso, ove opportuno, un campionamento distruttivo mirato; il numero di campioni va indicato nel rapporto di cui al paragrafo VII; g. attività di sensibilizzazione sulla minaccia rappresentata da A. chinen- sis, nonché sulle misure adottate per impedirne l’introduzione e la dif- fusione, comprese le condizioni relative alla messa in commercio di piante specificate dalla zona delimitata conformemente al paragrafo VI; h. se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che può essere ragionevolmente ritenuta in grado di pre- giudicare, impedire o ritardare il contenimento, in particolare l’attua- zione delle misure relative all’accessibilità e all’eliminazione di tutte le piante infestate o sospette di essere infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile; i. qualunque altra misura in grado di contribuire al contenimento di A. chinensis. Le misure di cui alle lettere a–i sono descritte nel rapporto conformemente al para- grafo VII.

Sezione 4 Xylella fastidiosa (Well et Raju)

I Ai fini della presente sezione, si intende per: a. piante specificate: piante destinate alla coltivazione, ad eccezione delle se- menti, di Catharanthus G.Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. e Sorghum L.; b. X. fastidiosa: Xylella fastidiosa (Well et Raju)

II Ferme restando le disposizioni degli articoli 9 capoversi 1 e 4 e 16 capoverso 1 OPV, le piante specificate originarie di Stati terzi nei quali X. Fastidiosa è notoria- mente presente possono essere importate in Svizzera solo se: a. soddisfano le esigenze particolari relative all’importazione di cui al paragra- fo I parte A punto 1 dell’appendice della presente sezione; e

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b. all’atto dell’importazione sono state sottoposte a un controllo fitosanitario ufficiale per verificare l’eventuale presenza di X. Fastidiosa conformemente al paragrafo I parte A punto 2 dell’appendice della presente sezione; e c. durante l’ispezione svolta conformemente al paragrafo I parte A numero 2 dell’appendice della presente sezione non sono stati riscontrati né la presen- za di X. fastidiosa né suoi sintomi.

III Le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata in Svizzera conformemente al paragrafo VII o in una zona delimitata all’interno dell’UE secondo le disposizioni della decisione di esecuzione 2014/497/UE31, o che sono state trasferite in una di queste zone possono essere trasferite in zone diverse da quelle infestate solo se adempiono le condizioni di cui al paragrafo II dell’appendice della presente sezione.

IV 1I servizi fitosanitari cantonali effettuano indagini annuali ufficiali per rilevare l’eventuale presenza di X. fastidiosa nel loro territorio sulle piante specificate e su altre piante potenzialmente ospiti. 2 Le indagini sono effettuate secondo le direttive del SFF; comprendono esami visivi e, qualora si sospetti la presenza di X. fastidiosa, il prelievo di campioni da sottopor- re ad analisi di laboratorio presso Agroscope. 3 I servizi fitosanitari cantonali notificano al SFF i risultati di tali indagini entro il 15 dicembre di ogni anno.

V 1 Chiunque è a conoscenza o ha motivo di sospettare della presenza di X. fastidiosa in Svizzera è tenuto a segnalarlo immediatamente al servizio fitosanitario cantonale. 2 Il servizio fitosanitario cantonale registra immediatamente tali segnalazioni e su sua richiesta, la persona di cui al capoverso 1 è tenuta a fornirgli tutte le informazio- ni in suo possesso relative alla presenza di X. fastidiosa.

VI 1 Se il servizio fitosanitario cantonale è stato informato della presenza effettiva o sospetta di X. fastidiosa, in base alle indagini di cui al paragrafo IV capoverso 1, o

31 Decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione del 23 luglio 2014 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well et Raju), GU L 219 del 26.7.2014, pag. 56

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come disposto dal paragrafo V, esso prende tutte le misure necessarie per verificare tale presenza e, se è il caso, informa immediatamente il SFF. 2 Se la presenza di X. fastidiosa è accertata in una zona dove in precedenza non era notoriamente presente, il SFF lo notifica alla Commissione europea entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto la conferma. La stessa disposizione si applica in caso di conferma della presenza di X. fastidiosa su una specie vegetale precedentemente non identificata come pianta ospite. 3 Il SFF garantisce che gli operatori professionali le cui piante specificate possono essere colpite da X. fastidiosa siano immediatamente informati della presenza di X. fastidiosa sul territorio svizzero, dei rischi e delle misure da prendere di conse- guenza.

VII 1 Se i risultati delle ispezioni di cui al paragrafo IV capoverso 1 indicano la presenza di X. fastidiosa o se tale presenza è accertata conformemente al paragrafo VI, il servizio fitosanitario cantonale definisce senza indugio una zona (detta qui di seguito «zona delimitata»).

2 La zone delimitata comprende:

a. una zona infestata: zona in cui la presenza di X. fastidiosa è stata accertata; b. una zona cuscinetto: zona attorno alla zona infestata. Le suddette zone sono definite conformemente al paragrafo III parte A dell’appen- dice della presente sezione. 3 I servizi fitosanitari cantonali adottano misure nelle zone delimitate conformemen- te al paragrafo III parte B dell’appendice della presente sezione. 4 In deroga al capoverso 1, è possibile non definire immediatamente una zona deli- mitata, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. vi sono prove che X. fastidiosa sia stata introdotta di recente nella zona in- sieme alle piante su cui è stata rilevata; e b. vi è motivo di credere che tali piante fossero infestate prima della loro intro- duzione nella zona in questione; e c. non sono stati rilevati vettori pertinenti in prossimità di tali piante, e quindi non vi è stata alcuna diffusione ulteriore di X. fastidiosa. In tal caso il servizio fitosanitario cantonale effettua un’indagine al fine di accertare se sono state infestate altre piante oltre a quelle sulle quali è stata rilevata inizial- mente la presenza di X. fastidiosa. In base a tale indagine il servizio fitosanitario cantonale decide, d’intesa con il SFF, se è necessario definire una zona delimitata. Il SFF notifica alla Commissione europea i risultati di tali indagini e, se del caso, il motivo per cui non si procede alla definizione di una zona delimitata. 5 Il SFF fissa la tempistica per l’attuazione delle misure previste al capoverso 3 e, se del caso, per l’esecuzione delle indagini di cui al capoverso 4.

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VIII 1 Entro 30 giorni dalla notifica di cui al paragrafo VI capoverso 2, il SFF invia alla Commissione europea una relazione sulle misure che sono state adottate o che si intende adottare conformemente al paragrafo VII capoverso 3, nonché sulla tempi- stica di cui al paragrafo VII capoverso 5; la relazione comprende anche gli elementi seguenti: a. le informazioni sull’ubicazione della zona delimitata e la descrizione delle sue caratteristiche potenzialmente rilevanti per l’eradicazione e la preven- zione della diffusione di X. fastidiosa; b. una mappa che indichi i confini della zona delimitata; c. le informazioni sulla presenza di X. fastidiosa e dei suoi vettori; d. le misure adottate per conformarsi alle prescrizioni relative alla messa in commercio delle piante specificate di cui al paragrafo III. Tale relazione illustra anche gli elementi e i criteri alla base delle misure. 2 Entro il 31 dicembre di ogni anno il SFF trasmette alla Commissione europea una relazione contenente una versione aggiornata delle informazioni di cui al capo- verso 1.

Appendice della sezione 4 I. Esigenze particolari relative all’importazione di piante specificate originarie di Stati terzi Parte A Dichiarazioni da includere nel certificato fitosanitario 1. Le piante specificate originarie di Stati terzi nei quali è nota la presenza di X. fastidiosa possono essere importate solo se scortate dal certificato fitosanita- rio di cui all’allegato 7 e all’articolo 11 OPV che soddisfi le condizioni di cui al punto 2 o 3. 2. Il certificato fitosanitario riporta alla voce «Dichiarazione supplementare» la dichiarazione che le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione registrato e sorvegliato dall’organismo nazionale per la protezione dei vegetali nel Paese di origine, e situato in una zona in- denne da organismi nocivi stabilita da detto organismo conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie numero 4 dell’Organiz- zazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) (ISPM n. 4)32 e ISPM n. 1033. Il nome della zona indenne da organismi nocivi va indicato alla voce «Luogo d’origine».

32 La norma ISPM n. 4 «Requirements for the establishment of pest free areas» (versione del 15.12.2011) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards.

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3. Le dichiarazioni seguenti vanno riportate alla voce «Dichiarazione supple-

mentare» del certificato fitosanitario: a. le piante specificate sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione che soddisfa le seguenti condizioni: i) risulta indenne dall’organismo specificato e dai suoi vettori con- formemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fito- sanitarie, e ii) è registrato e sorvegliato dall’organismo nazionale per la protezio- ne dei vegetali nel Paese di origine, e iii) è dotato di protezione fisica contro l’introduzione di X. fastidiosa da parte dei suoi vettori, e iv) è sottoposto agli adeguati trattamenti fitosanitari per prevenire la presenza di vettori di X. fastidiosa, e v) è sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effet- tuate in periodi opportuni. Durante le precedenti ispezioni non sono stati riscontrati sintomi di X. fastidiosa né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate ispe- zioni che hanno confermato l’assenza di X. fastidiosa; b. i trattamenti fitosanitari contro i vettori di X. fastidiosa sono stati appli- cati in prossimità del luogo di produzione; c. i lotti di piante specificate sono stati oggetto di analisi annuali su base campionaria e la presenza asintomatica di X. fastidiosa è stata esclusa; d. le piante specificate sono state trasportate al di fuori della stagione di volo dei vettori noti dell’organismo specificato oppure in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l’infestazione da parte dell’organismo specificato o dei suoi vettori noti; e. immediatamente prima dell’esportazione i lotti di piante specificate so- no stati oggetto di un’ispezione visiva, a campionamento e analisi uffi- ciali, utilizzando uno schema di campionamento atto a confermare con un’affidabilità del 99 per cento che il livello di presenza dell’organismo specificato in tali piante è inferiore all’1 per cento, nonché specifica- mente mirato alle piante che presentino sintomi sospetti dell’organismo specificato. 4. I punti 2 e 3 si applicano mutatis mutandis alle piante specificate, coltivate sia all’interno che all’esterno di una zona indenne da organismi nocivi.

Parte B Ispezione Le piante specificate sono oggetto di un’ispezione approfondita al punto d’entrata o in un altro luogo idoneo conformemente all’articolo 15 OPV. L’ispezione ha luogo sotto forma di ispezioni visive e, qualora si sospetti la presenza di X. fastidiosa, di

33 La ISPM n. 10 «Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites» (versione del 15.12.2011) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards.

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campionamento e analisi di ogni lotto delle piante specificate. Le dimensioni dei campioni saranno tali da permettere di confermare con un livello di affidabilità del 99 per cento che la presenza dell’organismo specificato su tali piante è ad un livello inferiore all’1 per cento.

II. Condizioni particolari relative alla messa in commercio delle piante specificate 1. Le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata in Svizzera o nell’UE possono essere trasferite verso aree diverse dalle zone infestate solo se scortate: a. da un passaporto fitosanitario svizzero redatto e rilasciato conforme- mente all’articolo 34 OPV, se si tratta di piante coltivate in Svizzera; o b. da un passaporto fitosanitario CE redatto e rilasciato conformemente al- la direttiva 92/105/CEE34, se si tratta di piante importate dall’UE. 2. Le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata possono essere trasferite verso aree diverse dalle zone infestate, o all’interno di tali aree, solo se per tutto il periodo tra- scorso entro una zona delimitata sono rispettate le prescrizioni seguenti oltre a quanto stabilito al punto 1: a. il luogo di produzione in cui sono state coltivate all’interno di una zona delimitata soddisfa le condizioni seguenti: i) risulta indenne da X. fastidiosa, e ii) è registrato conformemente all’articolo 29 OPV o alle diposizioni della direttiva 92/90/CEE35, e iii) è dotato di protezione fisica contro l’introduzione di X. fastidiosa da parte dei suoi vettori, e iv) è sottoposto agli opportuni trattamenti fitosanitari per prevenire la presenza di vettori di X. fastidiosa, e v) è sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effet- tuate in periodi opportuni. Durante le precedenti ispezioni non sono stati riscontrati sintomi di X. fastidiosa né dei suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettua- te analisi che hanno confermato l’assenza di X. fastidiosa;

34 Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vege- tali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzio- ne, GU L 4 del 8.1.1993, pag. 22; modificata da ultimo dalla direttiva 2005/17/CE, GU L

57 del 3.3.2005, pag. 23.

35 Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione, GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.

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b. i campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate prove- nienti da ogni luogo di produzione sono oggetto di analisi annuali e la presenza asintomatica di X. fastidiosa è stata esclusa; c. nelle immediate vicinanze del luogo di produzione sono effettuati trat- tamenti fitosanitari contro i vettori di X. fastidiosa. 3. Le piante specificate trasferite attraversando zone delimitate, o all’interno di queste, sono trasportate al di fuori dell’orario di volo dei vettori noti di X. fa- stidiosa oppure in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l’infestazione da parte di X. fastidiosa o dei suoi vettori noti.

III. Definizione delle zone delimitate e misure ufficiali Parte A Definizione delle zone delimitate

1. La zona infestata comprende tutte le piante la cui infestazione è accertata,

tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infestazio- ne da parte di X. fastidiosa e tutte le altre piante che possono essere infestate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante infestate o perché provenienti da un luogo di produzione comune a quello delle piante infesta- te, o perché trattasi di piante ottenute da queste ultime.

2. La zona cuscinetto si estende ad almeno 2000 m; il raggio della zona cusci-

netto può essere ridotto ad almeno 1000 m se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. le piante infestate sono state rimosse unitamente a tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infestazione da X. fasti- diosa e a tutte le piante la cui infestazione è ritenuta probabile. La ri- mozione avviene in modo da impedire che rimanga materiale apparte- nente alle piante rimosse; e b. è stata condotta un’indagine sulla portata dell’infestazione che com- prende lo svolgimento di ispezioni con l’utilizzo di uno schema di cam- pionamento atto a confermare con un’affidabilità del 99 per cento che il livello di presenza di X. fastidiosa in piante collocate entro 2000 m dal confine della zona infestata è inferiore allo 0,1 per cento. 3. La delimitazione esatta delle zone si basa su validi principi scientifici, sulla biologia di X. fastidiosa e dei suoi vettori, sul livello di infestazione, sulla presenza dei vettori e sulla distribuzione delle piante potenzialmente ospiti nell’area interessata. 4. Se la presenza di X. fastidiosa è accertata al di fuori della zona infestata, la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto è rivista e modifi- cata di conseguenza.

5. Se, in base alle indagini di cui al paragrafo IV punto 1 e al monitoraggio di

cui al paragrafo III parte B lettera h dell’appendice della presente sezione, in una zona delimitata non viene rilevata la presenza di X. fastidiosa per un periodo di cinque anni, è possibile revocare la delimitazione della zona.

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Parte B Misure ufficiali nelle zone delimitate Nelle zone delimitate il servizio fitosanitario cantonale è tenuto ad adottare le se- guenti misure al fine di eradicare X. fastidiosa: a. rimuove al più presto tutte le piante infestate da X. fastidiosa unitamente a tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infestazio- ne da parte di tale organismo e a tutte le piante che sono state individuate come probabilmente infestate. Tale rimozione si effettua in modo da impedi- re che rimanga materiale appartenente alle piante rimosse e prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione di X. fastidiosa durante e dopo la rimozione; b. effettua il campionamento e l’analisi delle piante specificate, delle piante appartenenti allo stesso genere delle piante infestate, nonché di tutte le altre piante che presentino sintomi d’infestazione da X. fastidiosa entro il raggio di 200 m intorno alle piante infestate, utilizzando uno schema di campiona- mento atto a confermare con un’affidabilità del 99 per cento che il livello di presenza di X. fastidiosa in tali piante è inferiore allo 0,1 per cento; c. distrugge, in situ o in un luogo vicino situato all’interno della zona delimita- ta e appositamente designato, le piante intere, le parti di piante o il legname che potrebbero favorire la diffusione di X. fastidiosa. La distruzione va effet- tuata in modo adeguato a prevenire la diffusione di X. fastidiosa; d. distrugge, in situ o in un luogo vicino, qualsiasi materiale vegetale derivante dalla potatura delle piante specificate e di piante appartenenti allo stesso ge- nere delle piante infestate. La distruzione va effettuata in modo adeguato a prevenire la diffusione di X. fastidiosa ad opera dei suoi vettori; e. sottopone agli adeguati trattamenti fitosanitari le piante specificate e le pian- te potenzialmente ospiti dei vettori di X. fastidiosa al fine di prevenire che questi possano diffondere X. fastidiosa; f. individua l’origine dell’infestazione e rintraccia le piante specificate associa- te ai casi di infestazione in questione che siano state eventualmente trasferite prima della definizione della zona delimitata. Alle autorità competenti della zona di destinazione di tali piante sono comunicate tutte le informazioni del caso relative a tali trasferimenti in modo da consentire che le piante siano

esaminate e ove opportuno siano attuate le misure adeguate; g. vieta la coltivazione di piante specificate e piante appartenenti allo stesso genere delle piante infestate in siti che non sono a prova di vettore; h. effettua un monitoraggio intensivo per accertare la presenza di X. fastidiosa svolgendo almeno ispezioni annuali nei periodi opportuni, prestando partico- lare attenzione alla zona cuscinetto e alle piante specificate, nonché alle piante appartenenti allo stesso genere delle piante infestate, svolgendo anche analisi in particolare sulle piante che presentano sintomi. Fornisce il numero di campioni al SFF che lo menziona nel paragrafo VIII della relazione;

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i. svolge attività di sensibilizzazione sulla minaccia rappresentata da X. fasti- diosa e informa sulle misure adottate per impedirne l’introduzione e la diffu- sione, comprese le condizioni relative al trasferimento di piante specificate dalla zona delimitata ai sensi del paragrafo VII; j. se necessario, prende misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di pregiu- dicare, impedire o ritardare l’eradicazione, in particolare l’attuazione delle misure relative all’accessibilità e all’eliminazione adeguata di tutte le piante infestate o sospette di esserlo, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile; k. prende ogni altra misura in grado di contribuire all’eradicazione di X. fasti- diosa, tenendo conto della norma ISPM n. 936 e adottando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 1437.

36 La norma ISPM n. 9 «Guidelines for pest eradication programmes» (versione del

15.12.2011) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards. 37 La norma ISPM n. 14 «The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management» (versione dell’8.01.2014) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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