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AS 2015 9

Legge federale concernente la nuova disciplina del condono dell'imposta

Legge federale concernente la nuova disciplina del condono dell’imposta (Legge sul condono dell’imposta)

del 20 giugno 2014

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 20131, decreta:

I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 20052 sul Tribunale federale

Art. 42 cpv. 2, secondo periodo 2 … Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.

Art. 83 lett. m Il ricorso è inammissibile contro: m. le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta cantonale o comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolar- mente importante;

Art. 132a Disposizione transitoria della modifica del 20 giugno 2014 La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 è retta dal diritto anteriore.

2010-1024 9

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2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta

Sostituzione di termini 1 In tutta la legge «Dipartimento federale delle finanze» è sostituito con «DFF».

2 In tutta la legge «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituito con «AFC».

Art. 28 cpv. 1

1 Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall’uso commerciale, sono ammessi

nella misura in cui sono allibrati o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO)4, figurano in speciali tabelle di ammortamento.

Art. 32 cpv. 2, secondo periodo

2 … Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) stabilisce in quale misura gli

investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione.

Art. 62 cpv. 1

1 Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall’uso commerciale, sono ammessi

nella misura in cui sono allibrati o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 CO5, figurano in speciali tabelle di ammorta- mento.

Art. 85 cpv. 1 1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) allestisce la tariffa delle trattenute secondo le aliquote d’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 102 cpv. 4 Abrogato

Art. 103 cpv. 1 lett. e

1 L’AFC può in particolare:

e. esigere che le siano notificate le decisioni, comprese quelle su reclamo e su ricorso, concernenti domande di condono dell’imposta federale diretta.

3 RS 642.11 4 RS 220 5 RS 220

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Art. 125 cpv. 2 2 Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuri- diche devono allegare alla dichiarazione: a. i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale; o b. in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capo- verso 2 CO6, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.

Art. 126 cpv. 3, secondo periodo 3 … Le modalità secondo cui devono essere tenuti e conservati tali documenti sono disciplinate dagli articoli 957–958f CO7.

Art. 167 Condizioni

1 Qualora per il contribuente caduto nel bisogno il pagamento dell’imposta, del-

l’interesse o della multa per contravvenzione costituisca un grave rigore, gli importi dovuti possono, su domanda, essere in tutto o in parte condonati. 2 Il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente. Deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori. 3 Le multe e gli importi oggetto di ricupero d’imposta sono condonati soltanto in casi eccezionali particolarmente fondati. 4 L’autorità di condono entra nel merito soltanto delle domande di condono presen- tate prima della notificazione del precetto esecutivo (art. 38 cpv. 2 della LF dell’11 apr. 18898 sulla esecuzione e sul fallimento; LEF). 5 In caso di imposizione alla fonte, può presentare una domanda di condono soltanto il contribuente o il rappresentante contrattuale da lui designato.

Art. 167a Motivi di diniego Il condono dell’imposta può essere negato in tutto o in parte segnatamente se il con- tribuente: a. ha violato gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tas- sazione, rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria nel periodo fiscale in questione; b. a partire dal periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito riserve nonostante ne avesse i mezzi; c. alla scadenza del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;

6 RS 220 7 RS 220 8 RS 281.1

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d. ha causato la propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente; e. durante il periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.

Art. 167b Autorità di condono 1 I Cantoni designano l’autorità cantonale competente per il condono dell’imposta federale diretta (autorità di condono). 2 I Cantoni definiscono la procedura, nella misura in cui non sia disciplinata dal diritto federale. Ciò vale anche per la procedura di condono dell’imposta alla fonte.

Art. 167c Contenuto della domanda di condono La domanda di condono dev’essere scritta, motivata e corredata dei mezzi di prova necessari. Dev’esservi esposta la situazione di bisogno a causa della quale il paga- mento dell’imposta, dell’interesse o della multa costituirebbe un grave rigore.

Art. 167d Diritti e obblighi procedurali del richiedente 1 I diritti e gli obblighi procedurali del richiedente sono retti dalla presente legge. Il richiedente deve informare in modo esaustivo l’autorità di condono sulla propria situazione economica. 2 Se, nonostante ingiunzione e diffida, il richiedente rifiuta di prestare la collabora- zione necessaria e ragionevolmente esigibile, l’autorità di condono può decidere di non entrare nel merito della domanda. 3 La procedura amministrativa e la procedura di reclamo davanti all’autorità di con- dono sono gratuite. Le spese possono tuttavia essere addossate in tutto o in parte al richiedente se ha presentato una domanda manifestamente infondata.

Art. 167e Mezzi d’indagine dell’autorità di condono L’autorità di condono dispone di tutti i mezzi d’indagine previsti dalla presente legge.

Art. 167f Disposizioni d’esecuzione Il DFF precisa mediante ordinanza segnatamente le condizioni per il condono del- l’imposta, i motivi di diniego e la procedura di condono.

Art. 167g Rimedi giuridici

1 Il richiedente può impugnare la decisione concernente il condono dell’imposta

federale diretta con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione concer- nente il condono dell’imposta cantonale sul reddito e sull’utile.

2 L’AFC può avvalersi degli stessi rimedi giuridici riconosciuti al richiedente.

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3 L’autorità di condono può impugnare la decisione su ricorso amministrativo o la decisione di un’autorità indipendente dall’amministrazione con gli stessi rimedi giu- ridici ammessi contro la decisione su ricorso concernente il condono dell’imposta cantonale sul reddito e sull’utile.

4 Gli articoli 132–135 e 140–145 sono applicabili per analogia.

5 Il richiedente, l’autorità di condono e l’AFC possono impugnare la decisione del- l’autorità cantonale di ultima istanza con ricorso in materia di diritto pubblico al Tri- bunale federale secondo la legge del 17 giugno 20059 sul Tribunale federale.

Art. 170 Sequestro 1 La decisione di richiesta di garanzie è parificata al decreto di sequestro secondo l’articolo 274 LEF10. Il sequestro è eseguito dal competente ufficio d’esecuzione.

2 Non è ammessa l’opposizione al decreto di sequestro prevista nell’articolo 278

LEF.

Art. 205e Disposizione transitoria della modifica del 20 giugno 2014

1 L’autorità cantonale di condono decide sulle domande di condono dell’imposta

federale diretta che all’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 sono pendenti presso la Commissione federale di condono dell’imposta federale diretta o presso la competente autorità cantonale per proposta a tale commissione. 2 La procedura di reclamo e la procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 sono rette dal diritto anteriore.

Art. 207b Disposizione transitoria della modifica del 20 giugno 2014

1 L’autorità cantonale di condono decide sulle domande di condono dell’imposta

federale diretta che all’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 sono pendenti presso la Commissione federale di condono dell’imposta federale diretta o presso la competente autorità cantonale per proposta a tale commissione. 2 La procedura di reclamo e la procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 sono rette dal diritto anteriore.

9 RS 173.110 10 RS 281.1

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3. Legge federale del 14 dicembre 199011 sull’armonizzazione

delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 42 cpv. 3 e 4 3 Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuri- diche devono allegare alla dichiarazione: a. i conti annuali firmati (bilanci, conti profitti e perdite) del periodo fiscale; o b. in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capo- verso 2 del Codice delle obbligazioni (CO)12, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale. 4 Le modalità secondo cui devono essere tenuti e conservati i documenti di cui al capoverso 3 sono disciplinate dagli articoli 957–958f CO.

Art. 73 cpv. 1 1 Le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti una materia disciplinata nei titoli da secondo a quinto e sesto, capitolo 1, o concernenti il condono dell’imposta cantonale o comunale sul reddito e sull’utile, possono essere impugnate con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno

200513 sul Tribunale federale.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2014 Consiglio degli Stati, 20 giugno 2014 Il presidente: Ruedi Lustenberger Il presidente: Hannes Germann Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

11 RS 642.14 12 RS 220 13 RS 173.110

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Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

9 ottobre 201414.

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 201615.

29 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

14 FF 2014 4497 15 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 3 nov. 2014.

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