AS 2015 977
AS 2015 977
Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)
Modifica del 6 marzo 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 30a Fornitori di servizi postali 1 Ai fornitori di servizi postali e ai lavoratori in essi occupati per il trattamento degli invii postali si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e per tutta la domenica nonché l’articolo 13. Ciò vale unicamente se in media nel corso dell’anno civile gli invii postali corrispondenti a un’offerta del servizio universale ai sensi dell’articolo 29 dell’ordinanza del 29 agosto 20122 sulle poste rappresentano la parte principale degli invii trattati di notte e la domenica. 2 Il capoverso 1 non è applicabile ai lavoratori impiegati agli sportelli o che forni- scono informazioni alla clientela. 3 Per fornitori di servizi postali si intendono le aziende che propongono ai clienti a titolo professionale l’accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali e che si assumono la responsabilità nei confronti dei clienti senza tuttavia dover fornire personalmente la totalità di questi servizi.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.
6 marzo 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova