AS 2016 1003
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Aiuto costruttrice di modelli e stampi/Aiuto costruttore di modelli e stampi con certificato federale di formazione pratica
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Aiuto costruttrice di modelli e stampi/Aiuto costruttore di modelli e stampi con certificato federale di formazione pratica (CFP)
Modifica del 22 febbraio 2016
30906 Aiuto costruttrice di modelli e stampi CFP/
Aiuto costruttore di modelli e stampi CFP Formenpraktikerin EBA/Formenpraktiker EBA Aide-mouleuse AFP/Aide-mouleur AFP
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), di concerto con la Segreteria di Stato dell’economia, ordina:
I L’ordinanza della SEFRI del 30 ottobre 20091 sulla formazione professionale di base Aiuto costruttrice di modelli e stampi/Aiuto costruttore di modelli e stampi con certificato federale di formazione pratica (CFP) è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 4 4 Tale deroga presuppone una formazione, istruzioni e sorveglianza maggiori, ade- guate al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate nel piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
Art. 7 Piano di formazione 1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.
1 RS 412.101.221.24
2016-0523 1003
Formazione professionale di base Aiuto costruttrice di modelli e stampi/ RU 2016 Aiuto costruttore di modelli e stampi con CFP. O della SEFRI
2 Il piano di formazione:
a. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determi- na quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione; b. riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale; c. designa l’ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l’organiz- zazione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione profes- sionale di base; d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualifica- zione, di cui precisa le modalità.
3 Al piano di formazione sono allegati:
a. l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione; b. le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la prote- zione della salute.
Art. 10 cpv. 1–4 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certifi- cato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda
persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della forma- zione professionale di base.
Art. 11, rubrica, nonché cpv. 2 e 3 Documentazione dell’apprendimento in azienda
2 e 3 Abrogati
Art. 11a Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.
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2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor- date e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della forma- zione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità can- tonale.
Art. 12, rubrica Documentazione delle prestazioni nella formazione scolastica e nella formazione di base organizzata dalla scuola
Art. 16 cpv. 3 3 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle quattro note semestrali relative all’insegnamento professionale.
Art. 19 cpv. 2 2 Il certificato federale di formazione pratica conferisce al titolare il diritto di avva- lersi del titolo legalmente protetto di «aiuto costruttrice di modelli e stampi CFP»/«aiuto costruttore di modelli e stampi CFP».
Art. 20 cpv. 4
4 La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:
a. verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla for- mazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli svi- luppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base; b. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione pro- fessionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario; c. chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario; d. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli appren- dimenti acquisiti; e. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni ese- cutive concernenti le procedure di qualificazione.
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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016.
22 febbraio 2016 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente
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