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AS 2016 1019

Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla circolazione stradale

Convenzione dell’8 novembre 1968 sulla circolazione stradale

RS 0.741.10; RU 1993 402

Emendamenti alla Convenzione Adottati dal Gruppo di lavoro per la sicurezza e la circolazione stradale il 26 marzo 2014 Notifica d’accettazione depositata dalla Svizzera il 17 settembre 2015 Entrati in vigore il 23 marzo 2016

Traduzione1

A. Emendamento al testo principale della Convenzione

Art. 8 Inserire un nuovo paragrafo 5bis formulato come segue: 5bis. I sistemi di bordo che influiscono sulla guida del veicolo sono considerati conformi al paragrafo 5 del presente articolo e al primo paragrafo dell’articolo 13 se sono conformi alle disposizioni in materia di costruzione, montaggio e utilizzo previste negli strumenti giuridici internazionali riguardanti i veicoli a ruote e gli equipaggiamenti e componenti montati e/o utilizzati sugli stessi2. I sistemi di bordo che influiscono sulla guida del veicolo e non conformi alle dispo- sizioni in materia di costruzione, montaggio e utilizzo summenzionate sono conside- rati conformi al paragrafo 5 del presente articolo e al primo paragrafo dell’arti- colo 13 se possono essere neutralizzati o disattivati dal conducente.

1 Dal testo originale francese (RO 2016 1019)

2 I regolamenti dell’ONU allegati all’Accordo conchiuso a Ginevra il 20 marzo 1958 concernente l’accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equi- paggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (RS 0.741.411). I regolamenti tecnici dell’ONU elaborati nel quadro dell’Accordo concluso a Ginevra il 25 giugno 1998 sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore.

2015-1641 1019

Circolazione stradale. Conv. RU 2016

Art. 39 par. 1 Modificare come segue:

1. Ogni autoveicolo, ogni rimorchio e ogni complesso di veicoli in circolazione

internazionale deve soddisfare le disposizioni dell’allegato 5 della presente Conven- zione. Deve inoltre essere in buono stato di marcia. Tali veicoli sono considerati conformi all’allegato 5 se sono dotati di sistemi, componenti o equipaggiamenti conformi alle disposizioni tecniche di costruzione, montaggio e utilizzo previste negli strumenti giuridici internazionali di cui al paragrafo 5 bis dell’articolo 8 della presente Convenzione.

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