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AS 2016 1049

Regolamento sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale

Regolamento sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI)

Modifica del 6 novembre 2015 Approvata dal Consiglio federale il 4 marzo 2016

L’Istituto federale della proprietà intellettuale ordina:

I Il regolamento del 28 aprile 19971 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale è modificato come segue:

Art. 4 lett. a Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri: a. mediante pagamento o bonifico su un apposito conto dell’IPI;

Art. 5 cpv. 1 1 Per ogni pagamento devono essere indicati il nome della persona che lo effettua nonché i dati che permettono di determinare facilmente l’oggetto del pagamento. Anziché descrivere la tassa è possibile indicare il codice corrispondente secondo l’allegato.

Art. 6 cpv. 3 Abrogato

Art. 6a Pagamento mediante autorizzazione di addebito 1 In caso di pagamento mediante un modo di pagamento autorizzato dall’IPI in base a un’autorizzazione di addebito, quale una carta di credito o un ordine di addebito, è considerato giorno del pagamento quello in cui l’IPI riceve l’autorizzazione di addebito per la tassa specifica. Qualora l’autorizzazione riguardi una tassa per la

1 RS 232.148

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quale l’IPI non ha ancora emesso una fattura, è considerato giorno del pagamento quello in cui è emessa la fattura. 2 Il pagamento è valido unicamente se la somma, all’occorrenza dedotta la commis- sione riscossa dal fornitore di servizi finanziari, è accreditata su un conto dell’IPI. 3 Se, in seguito a un reclamo della persona che ha effettuato il pagamento, l’IPI è obbligato a rimborsare tutta o parte della tassa al fornitore di servizi finanziari, il pagamento è considerato non avvenuto. Se concede alla persona che deve effettuare il pagamento un nuovo termine per procedere al pagamento della tassa, l’IPI può richiedere una tassa speciale per lavoro amministrativo; quest’ultima ammonta al

10 per cento della somma dovuta, al minimo però a 50 franchi.

4 L’IPI può esigere che le autorizzazioni di addebito siano trasmesse elettronicamen- te. Pubblica i dettagli tecnici in una forma adeguata.

Art. 7 cpv. 1 e 3 1 Se la tassa non è pagata nella sua totalità entro il termine stabilito, il pagamento è considerato non avvenuto. L’IPI non accetta pagamenti parziali; ove l’equità lo richieda, può ignorare somme mancanti di entità esigua senza pregiudicare i diritti della persona debitrice.

3 Abrogato

II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

6 novembre 2015 In nome dell’Istituto federale della proprietà intellettuale: La direttrice, Catherine Chammartin Il presidente del Consiglio d’Istituto, Felix Hunziker-Blum

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Allegato (art. 2 cpv. 1) I. Tasse riscosse in materia di marchi Articolo Oggetto Codice Fr.

Art. 28 cpv. 3 LPM2 Tassa di deposito 1000 550.– Art. 18 cpv. 1 OPM3 Art. 18 cpv. 2 OPM Tassa di classe 1100 100.– Art. 18a OPM Tassa per la procedura d’esame accelerata 1200 400.– Art. 31 cpv. 2 LPM Tassa d’opposizione 1300 800.– Art. 10 cpv. 2 LPM Tassa di proroga 1400 700.– Art. 26 cpv. 4 OPM Art. 26 cpv. 5 OPM – supplemento 1450 50.– Art. 17a OPM Tassa di proseguimento della procedura 1500 100.– Art. 45 cpv. 2 LPM Tassa nazionale per la richiesta di Art. 47 cpv. 4 OPM una registrazione internazionale 1600 100.– Art. 45 cpv. 2 LPM Tassa individuale per la designazione Art. 8 cpv. 7 PM4 della Svizzera – per tre classi 1700 450.– – per ogni classe supplementare 1730 50.– per il rinnovo 1760 500.–

2 RS 232.11

3 O del 23 dic. 1992 sulla protezione dei marchi (RS 232.111).

4 Prot. del 27 giu. 1989 relativo all’Acc. di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4).

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II. Emolumenti riscossi in materia di design Articolo Oggetto Codice Fr.

Art. 17 cpv. 1 ODes5 Emolumento di registrazione Art. 19 cpv. 2 LDes6 – Emolumento di base per il primo Art. 17 cpv. 2 ODes periodo di protezione (1°–5° anno) lett. a – per un design depositato 3000 200.– separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo – per ogni design supplementare 3100 100.– di un deposito cumulativo ma al massimo 3200 700.– Art. 17 cpv. 2 ODes – Emolumento di pubblicazione 3300 20.– lett. b per ogni ulteriore raffigurazione, dalla seconda Art. 21 cpv. 3 ODes Emolumento per il rinnovo della protezione – per il secondo periodo (6°–10° anno), il terzo periodo (11°–15° anno), il quarto periodo (16°–20° anno) e il quinto periodo (21°–25° anno) per ogni periodo di protezione: – per un design depositato 3400 200.– separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo – per ogni design supplementare 3500 100.– di un deposito cumulativo ma al massimo 3600 700.– Art. 21 cpv. 3 ODes – Emolumento supplementare 3650 50.– in caso di pagamento dopo la scadenza del periodo di protezione Art. 31 cpv. 2 LDes Emolumento per il proseguimento 3700 100.– della procedura

5 O dell’8 mar. 2002 sul design (RS 232.121).

6 RS 232.12

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III. Tasse riscosse in materia di brevetti d’invenzione Articolo Oggetto Codice Fr.

Art. 138 cpv. 1 lett. c LBI7 Tassa di deposito 2000 200.– Art. 17a cpv. 1 lett. a OBI8 Art. 49 cpv. 1 OBI Art. 118 cpv. 1 lett. a OBI Art. 124 cpv. 1 lett. c OBI Art. 17a cpv. 1 lett. b OBI Tassa di rivendicazione per ogni 2030 50.– Art. 31a OBI rivendicazione a contare Art. 53a cpv. 1 OBI dall’undicesima Art. 61a cpv. 2 OBI Art. 53 cpv. 1 OBI Tassa di ricerca 2060 500.– Art. 57 cpv. 2 OBI Art. 59 cpv. 2 OBI Art. 17a cpv. 1 lett. c OBI Tassa d’esame 2100 500.– Art. 61a OBI Art. 63 cpv. 2 OBI Tassa per la procedura d’esame 2150 200.– accelerata Art. 73 cpv. 2 OBI Tassa d’opposizione 2200 800.– Art. 17a cpv. 1 lett. e OBI Tassa annuale Art. 18 OBI Art. 18a cpv. 3 OBI Art. 118 cpv. 2 OBI Art. 118a OBI – per il 4° anno a contare 2340 100.– dal deposito – per il 5° anno a contare 2350 150.– dal deposito – per il 6° anno a contare 2360 200.– dal deposito – per il 7° anno a contare 2370 250.– dal deposito – per l’8° anno a contare 2380 300.– dal deposito – per il 9° anno a contare 2390 350.– dal deposito – per il 10° anno a contare 2400 400.– dal deposito – per l’11° anno a contare 2410 450.– dal deposito

7 RS 232.14 8 RS 232.141

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Articolo Oggetto Codice Fr.

– per il 12° anno a contare 2420 500.– dal deposito – per il 13° anno a contare 2430 550.– dal deposito – per il 14° anno a contare 2440 600.– dal deposito – per il 15° anno a contare 2450 650.– dal deposito – per il 16° anno a contare 2460 700.– dal deposito – per il 17° anno a contare 2470 750.– dal deposito – per il 18° anno a contare 2480 800.– dal deposito – per il 19° anno a contare 2490 850.– dal deposito – per il 20° anno a contare 2500 900.– dal deposito Art. 18 cpv. 3 OBI soprattassa 2550 50.– Art. 46a cpv. 2 LBI Tassa di proseguimento 2600 100.– della procedura Art. 15 cpv. 2 OBI Tassa di reintegrazione 2650 500.– Art. 96 cpv. 3 OBI Tassa per il trattamento di una 2700 500.– dichiarazione di rinuncia parziale Art. 133 cpv. 2 LBI Tassa di trasmissione 2800 100.– Art. 121 cpv. 1 OBI Art. 140h cpv. 1 LBI Tassa di deposito per certificati 2900 2500.– di protezione complementari Art. 140h cpv. 1 LBI Tasse annuali per certificati di 2910 Art. 127l OBI protezione complementari – per il 1° anno 950.– – per il 2° anno 1000.– – per il 3° anno 1050.– – per il 4° anno 1100.– – per il 5° anno 1150.– Art. 127l cpv. 3 OBI – soprattassa 2950 50.–

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IIIa. Emolumenti riscossi in virtù della legge sui consulenti in brevetti Articolo Oggetto Codice Fr.

Art. 12 cpv. 1 LCB9 Emolumento per l’iscrizione nel 5000 200.– Art. 19 cpv. 1 LCB registro dei consulenti in brevetti

IV. Tasse per le topografie Articolo Oggetto Codice Fr.

Art. 14 cpv. 2 LTo10 Tassa per il deposito della domanda 4500 450.– d’iscrizione

V. Tassa diverse di cancelleria Oggetto Codice Fr.

Autenticazione da parte della Cancelleria federale 5100 spese Copie, nonché trattazione di richieste speciali e prestazione di servizi giusta l’articolo 2 capoverso 2, secondo il tempo impiegato – inoltre per ogni periodo di cinque minuti già 5200 15.– iniziato Soprattassa per richieste urgenti 5300 fino al 50 % del- la tassa dovuta

Va. Tasse riscosse in materia di diritto d’autore Articolo Oggetto Codice Fr.

Art. 13 cpv. 1 LIPI Tasse per decisioni prese in relazione alla sorveglianza sulle società di gestione – per ogni periodo di 5 minuti già 4000 15.– iniziato Ricorso a esperti esterni 4100 spese

9 RS 935.62 10 RS 231.2

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