Lexipedia

AS 2016 105

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT)

del 25 novembre 2015

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 55 capoverso 3 della legge del 24 giugno 19021 sugli impianti elettrici (LIE); in esecuzione della legge federale del 12 giugno 20092 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica ai prodotti elettrici a bassa tensione utilizzati con una tensione nominale compresa fra 50 V e 1000 V in corrente alternata o fra 75 V e 1500 V in corrente continua (prodotti a bassa tensione), nel senso dei prodotti ogget- to della direttiva 2014/35/UE4 (direttiva UE «bassa tensione»).

2 Si applica anche ai prodotti a bassa tensione:

a. con una tensione d’esercizio inferiore a 50 V in corrente alternata o a 75 V in corrente continua; b. elencati nell’allegato II della direttiva UE «bassa tensione», eccettuato il caso in cui la loro sicurezza elettrica è disciplinata in atti normativi speciali. 3 Per la compatibilità elettromagnetica sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 25 novembre 20155 sulla compatibilità elettromagnetica.

RS 734.26 4 Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione), testo secondo GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357. 5 RS 734.5

2015-0386 105

Prodotti elettrici a bassa tensione. O RU 2016

Art. 2 Definizioni

1 Nella presente ordinanza si intende per:

a. messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bas- sa tensione per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato svizzero nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; b. immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione; c. operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’impor- tatore e il distributore; d. norme armonizzate: le norme armonizzate ai sensi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti. 2 La messa in servizio di prodotti a scopi professionali nella propria impresa è equi- parata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato. 3 Per il resto, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»6 ad eccezione dell’articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all’allegato della presente ordinanza.

Art. 3 Sicurezza I prodotti a bassa tensione possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi alle regole tecniche riconosciute e se in condizioni di esercizio, manutenzione e impiego conformi alle disposizioni non mettono in pericolo la salute o la sicurezza di persone, animali domestici o cose.

Capitolo 2: Messa a disposizione sul mercato di nuovi prodotti a bassa tensione Sezione 1: Prodotti a bassa tensione in generale

Art. 4 Obblighi 1 Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6–9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»7, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l’autorità competente secondo questi articoli.

2 L’obbligo di apporre la marcatura CE non si applica. Se è già stata apposta in

conformità alle disposizioni dell’UE, la marcatura CE sui prodotti di cui all’articolo

1 capoverso 1 può essere mantenuta.

3 Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente ordi- nanza ed è soggetto agli obblighi del fabbricante quando:

6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

106

Prodotti elettrici a bassa tensione. O RU 2016

a. immette sul mercato un prodotto a bassa tensione con il proprio nome o marchio commerciale; oppure b. modifica un prodotto a bassa tensione già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente ordinanza.

Art. 5 Requisiti essenziali 1 I prodotti a bassa tensione secondo l’articolo 1 capoverso 1 possono essere messi a disposizione sul mercato solo se conformi agli obiettivi di sicurezza di cui all’alle- gato I della direttiva UE «bassa tensione»8. 2 Per i prodotti a bassa tensione secondo l’articolo 1 capoverso 2 o per i prodotti e i fenomeni non indicati nell’allegato II della direttiva UE «bassa tensione» valgono i requisiti essenziali di cui all’articolo 13.

Art. 6 Identificazione dei prodotti Sui prodotti a bassa tensione stessi o, se ciò non dovesse essere possibile, sugli imballaggi o nella documentazione allegata, devono essere riportate le seguenti informazioni: a. numero di tipo, lotto o serie o altri elementi che ne consentano l’identifica- zione; b. nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fab- bricante ed eventualmente dell’importatore; c. indirizzo della persona di cui alla lettera b.

Art. 7 Norme tecniche 1 La designazione delle norme tecniche9 atte a concretizzare i requisiti essenziali è effettuata conformemente all’articolo 6 LSPro. 2 L’Ufficio federale dell’energia (UFE) e, qualora si tratti di prodotti a bassa tensio- ne per scopi militari, i servizi competenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), sono competenti per la designazione delle norme.

Art. 8 Dichiarazione di conformità 1 Chi, in qualità di operatore economico, mette a disposizione sul mercato un prodot- to a bassa tensione deve poter presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulti che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali.

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

9 L’elenco dei titoli di tali norme e il loro testo possono essere ottenuti presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

107

Prodotti elettrici a bassa tensione. O RU 2016

2 Per i prodotti secondo l’articolo 1 capoverso 1 deve essere eseguita la procedura di valutazione della conformità di cui all’allegato III della direttiva UE «bassa tensio- ne»10.

3 Se il prodotto a bassa tensione è assoggettato a diverse regolamentazioni che

esigono una dichiarazione di conformità, deve essere rilasciata una sola dichiarazio- ne. Essa deve contenere tutte le informazioni determinanti relative alle regolamenta- zioni interessate.

4 La dichiarazione di conformità deve:

a. essere redatta in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese, oppure tra- dotta in una di queste lingue; b. attestare la conformità del prodotto con le norme applicabili; per i prodotti secondo l’articolo 1 capoverso 1 la conformità al diritto UE può essere dichiarata secondo l’allegato IV della direttiva UE «bassa tensione»; c. in ogni caso, contenere almeno le seguenti informazioni:

1. prodotto o modello di prodotto con numero di prodotto, tipo, lotto o

serie,

2. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in

Svizzera,

3. descrizione del prodotto a bassa tensione e indicazioni sulla sua identi-

ficazione,

4. prescrizioni tecniche, norme con indicazione dell’edizione (EN, IEC) o

altre specifiche tecniche applicate,

5. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità

per il fabbricante o per il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 La dichiarazione di conformità deve essere mantenuta costantemente aggiornata.

Art. 9 Conservazione della dichiarazione di conformità La dichiarazione di conformità deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dall’immissione sul mercato svizzero del prodotto a bassa tensione.

Art. 10 Adempimento dei requisiti 1 Se i prodotti a bassa tensione sono fabbricati conformemente alle norme tecniche di cui all’articolo 7, si presume che siano adempiuti gli obiettivi di sicurezza consi- derati nelle norme o in parti di esse. 2 Se tali norme non sono applicate o lo sono solo parzialmente, l’operatore economi- co deve poter provare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo.

10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

108

Prodotti elettrici a bassa tensione. O RU 2016

Art. 11 Informazioni da allegare al prodotto 1 Gli operatori economici allegano al prodotto le istruzioni e le necessarie informa- zioni sulla sicurezza almeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto viene immesso sul mercato. 2 Possono essere utilizzati simboli, a condizione che sia assicurata un’informazione sufficiente.

Art. 12 Documentazione tecnica 1 L’operatore economico deve tenere a disposizione una documentazione tecnica che permetta all’organo di controllo (art. 21 LIE) di verificare il rispetto dei requisiti essenziali. 2 La documentazione tecnica deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in lingua inglese e deve comprendere le indicazioni seguenti: a. una descrizione generale del prodotto; b. i disegni e i piani di progettazione e fabbricazione in particolare schemi di componenti, sottounità e circuiti; c. le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione dei disegni e dei piani citati nonché del funzionamento dei prodotti; d. un elenco delle norme applicate completamente o in parte e, nella misura in cui non siano state applicate tali norme, una descrizione delle soluzioni adot- tate per soddisfare gli obiettivi di sicurezza; e. i risultati dei calcoli di costruzione e degli esami, inclusa un’idonea valuta- zione dei rischi; f. le relazioni interne o di terzi sulle prove effettuate. 3 La documentazione tecnica può essere redatta in un’altra lingua purché le informa- zioni necessarie alla sua valutazione siano fornite in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. 4 La documentazione tecnica deve poter essere presentata durante dieci anni a decor- rere dall’immissione sul mercato svizzero del prodotto a bassa tensione. Per le produzioni in serie, il termine decorre dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare.

Sezione 2: Prodotti a bassa tensione particolari

Art. 13 Regole tecniche riconosciute 1 I prodotti a bassa tensione che non rientrano nel campo d’applicazione della diret- tiva UE «bassa tensione»11 o che sono elencati nell’allegato II di tale direttiva pos- sono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi alle regole tecniche riconosciute.

11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

109

Prodotti elettrici a bassa tensione. O RU 2016

2 Per regole tecniche riconosciute si intendono in particolare le norme armonizzate a livello internazionale della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) e del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e, in mancanza di queste, le norme svizzere12. 3 In mancanza di norme tecniche specifiche, devono essere prese in considerazione le norme applicabili per analogia o eventuali istruzioni tecniche.

Art. 14 Rispetto delle regole tecniche riconosciute 1 Chi, in qualità di operatore economico, mette a disposizione sul mercato un prodot- to a bassa tensione secondo l’articolo 13 capoverso 1 deve poter provare che tale prodotto è conforme alle regole tecniche riconosciute. 2 Per i prodotti a bassa tensione con una tensione d’esercizio inferiore a 50 V in corrente alternata o inferiore a 75 V in corrente continua e con corrente d’esercizio inferiore a 2 A, la prova è necessaria soltanto se il loro particolare funzionamento o le loro condizioni particolari di utilizzazione possono mettere in pericolo persone o cose.

Capitolo 3: Contrassegno di sicurezza facoltativo

Art. 15 Principio 1 L’ESTI gestisce il servizio di certificazione per il contrassegno di sicurezza facol- tativo (art. 20). 2 Chi vuole mettere a disposizione sul mercato un prodotto elettrico con il contrasse- gno di sicurezza facoltativo necessita di un’autorizzazione dell’organo di controllo.

Art. 16 Condizioni per l’autorizzazione 1 L’autorizzazione è rilasciata se il fabbricante, il suo rappresentante domiciliato in Svizzera o un altro operatore economico prova che il prodotto è conforme ai requisi- ti definiti dall’articolo 5 o 13.

2 La domanda d’autorizzazione deve contenere:

a. una breve descrizione del prodotto; b. il marchio commerciale registrato, la designazione del tipo e le caratteristi- che tecniche principali; c. la prova della compatibilità elettromagnetica secondo le disposizioni dell’ordinanza del 25 novembre 201513 sulla compatibilità elettromagnetica; d. il rapporto di un laboratorio di prova o l’attestato di conformità di un organo di valutazione della conformità.

12 Il testo di tali norme può essere consultato o ottenuto presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch 13 RS 734.5

110

Prodotti elettrici a bassa tensione. O RU 2016

3 L’organo di controllo può inoltre richiedere la documentazione tecnica e un cam- pione del prodotto.

Art. 17 Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità 1 I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità che stilano rapporti e certificati devono: a. essere accreditati conformemente all’ordinanza del 17 giugno 199614 sul- l’accreditamento e sulla designazione; b. essere riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di convenzioni internazionali; oppure c. essere autorizzati in altro modo dal diritto svizzero. 2 Chi si riferisce alla documentazione di organismi non menzionati dal capoverso 1 deve dimostrare con verosimiglianza che le procedure applicate e le qualifiche di tale organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).

Art. 18 Durata di validità dell’autorizzazione

1 L’autorizzazione è valida per cinque anni al massimo.

2 Se si richiede la modifica o il rinnovo dell’autorizzazione, l’organo di controllo decide se occorre fornire una nuova prova.

Art. 19 Revoca dell’autorizzazione L’autorizzazione è revocata se le condizioni necessarie per il suo rilascio non sono più adempiute.

Art. 20 Contrassegno di sicurezza

1 Il contrassegno di sicurezza facoltativo ha la forma seguente:

c  1,3 d

2 Se tecnicamente non è possibile apporre il contrassegno di cui al capoverso 1,

l’organo di controllo può autorizzare un altro contrassegno.

14 RS 946.512

111

Prodotti elettrici a bassa tensione. O RU 2016

Capitolo 4: Messa a disposizione sul mercato di prodotti a bassa tensione usati

Art. 21 1 I prodotti a bassa tensione usati possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se adempiono i requisiti in vigore al momento della loro immissione sul mercato. 2 I prodotti usati immessi per la prima volta sul mercato svizzero sottostanno alle disposizioni sull’immissione sul mercato di prodotti nuovi. 3 I prodotti a bassa tensione che subiscono trasformazioni o rinnovamenti concernen- ti essenzialmente la sicurezza soggiacciono, per quanto riguarda tali trasformazioni e rinnovamenti, alle disposizioni relative all’immissione sul mercato di prodotti nuovi.

Capitolo 5: Esposizione e presentazione

Art. 22 I prodotti a bassa tensione che non adempiono i requisiti per la messa a disposizione sul mercato possono essere esposti o presentati se: a. è chiaramente indicato che l’adempimento dei requisiti legali non è provato e i prodotti a bassa tensione non possono perciò ancora essere immessi sul mercato; b. sono stati adottati i provvedimenti necessari per proteggere persone e cose.

Capitolo 6: Sorveglianza e monitoraggio del mercato

Art. 23 Sorveglianza del mercato da parte dell’organo di controllo 1 L’organo di controllo verifica se i prodotti a bassa tensione messi a disposizione sul mercato soddisfano le prescrizioni della presente ordinanza. 2 A tal fine, effettua verifiche mediante campionatura e procede a controlli qualora indizi fondati indichino che un prodotto a bassa tensione non è conforme alle pre- scrizioni. 3 Può esigere che l’Amministrazione delle dogane gli fornisca informazioni, durante un periodo determinato, sull’importazione di prodotti a bassa tensione designati in modo preciso. 4 Gli operatori economici sono tenuti a mettere a disposizione dell’organo di control- lo tutte le informazioni necessarie ai fini della sorveglianza del mercato e in partico- lare, su richiesta, a indicare gli operatori economici dai quali hanno ricevuto o ai quali hanno ceduto un prodotto. A tale riguardo l’organo di controllo fissa un termi- ne adeguato.

112

Prodotti elettrici a bassa tensione. O RU 2016

Art. 24 Monitoraggio del mercato da parte degli operatori economici 1 Gli operatori economici svolgono un’attività di monitoraggio per verificare che i prodotti da loro immessi sul mercato o messi a disposizione su di esso rispettino le prescrizioni della presente ordinanza, nella misura in cui ciò appaia necessario in considerazione dei rischi per la salute e per la sicurezza derivanti dai prodotti stessi. 2 Effettuano a questo scopo controlli per campionatura, procedono a una verifica se vi sono indizi fondati di non conformità alle prescrizioni di prodotti a bassa tensione e li documentano all’attenzione dell’organo di controllo e degli altri operatori eco- nomici. 3 Se constatano che un prodotto non è conforme alle prescrizioni, adottano le misure necessarie e, se risulta necessario in considerazione dei rischi, informano senza indugio l’organo di controllo in merito alle carenze riscontrate e alle misure adottate.

Art. 25 Competenze dell’organo di controllo

1 Nell’ambito della sorveglianza del mercato, l’organo di controllo può:

a. per provare la conformità:

1. esigere la documentazione e le informazioni necessarie e fissare un

termine per la loro presentazione,

2. prelevare campioni;

b. accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro; c. ordinare una verifica qualora:

1. la documentazione richiesta non venga presentata entro il termine stabi-

lito o sia incompleta,

2. dalla prova di cui all’articolo 8 o 14 non risulti abbastanza chiaramente

che un prodotto a bassa tensione è conforme ai requisiti,

3. esista il dubbio che un prodotto a bassa tensione non corrisponda alla

documentazione presentata. 2 Prima di ordinare una verifica, l’organo di controllo dà all’operatore economico la possibilità di esprimersi. 3 Per la verifica l’operatore economico mette gratuitamente a disposizione dell’orga- no di controllo un prodotto a bassa tensione scelto da quest’ultimo. 4 I costi della verifica di cui al capoverso 1 lettera c sono a carico dell’operatore economico se la documentazione non è stata presentata entro il termine o è incom- pleta, oppure se dalla verifica risulta che il prodotto a bassa tensione non è conforme ai requisiti.

Art. 26 Misure 1 Se dal controllo o dalla verifica risulta che le prescrizioni della presente ordinanza sono state violate, l’organo di controllo dispone misure secondo l’articolo 10 capo- versi 2–5 LSPro.

113

Prodotti elettrici a bassa tensione. O RU 2016

3 L’organo di controllo ha la competenza di accordare assistenza amministrativa

internazionale conformemente all’articolo 22 LOTC.

Capitolo 7: Emolumenti e disposizioni penali

Art. 27 Emolumenti 1 Conformemente alle disposizioni del regolamento applicabile, gli organi di con- trollo riscuotono un emolumento e addebitano i costi alle persone interessate per: a. i controlli, se risulta che il prodotto non è conforme alle prescrizioni; b. le decisioni emanate nell’ambito del controllo di prodotti a bassa tensione.

2 La presente regolamentazione si applica per analogia anche ai contrassegni di

sicurezza facoltativi.

Art. 28 Disposizione penale Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza il contrassegno di sicurezza facoltativo senza autorizzazione è punito secondo l’articolo 55 LIE.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 29 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 9 aprile 199715 sui prodotti elettrici a bassa tensione è abrogata.

Art. 30 Disposizione transitoria I prodotti a bassa tensione messi a disposizione sul mercato conformemente al diritto anteriore possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato se rispettano i requisiti fondamentali dell’ordinanza previgente e se sono stati immessi sul merca- to prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 31 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.

25 novembre 2015 In nome del Consiglio federale: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

15 RU 1997 1016, 2000 734 762, 2007 4477, 2009 6243, 2010 2583 2749, 2013 3509

114

Prodotti elettrici a bassa tensione. O RU 2016

Allegato (art. 2 cpv. 3)

Equivalenze di espressioni

Ai fini della corretta interpretazione della direttiva UE «bassa tensione»16, alla quale la presente ordinanza fa riferimento, vanno applicate le seguenti equivalenze di espressioni: a. espressioni in tedesco

EU Schweiz

Mitgliedstaat Schweiz EU-Konformitätserklärung Konformitätserklärung Unionsmarkt Schweizerischer Markt Union Schweiz in der Union ansässige Person in der Schweiz niedergelassene Person Einführer Importeur Amtsblatt der Europäischen Union Bundesblatt

b. espressioni in francese

UE Suisse

état membre Suisse déclaration UE de conformité déclaration de conformité Marché de l’Union Marché suisse Union Suisse Personne établie dans l’Union Personne établie en Suisse Importateur Importateur Journal officiel de l’Union européenne Feuille fédérale

16 Cfr. la nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

115

Prodotti elettrici a bassa tensione. O RU 2016

c. espressioni in italiano

UE Svizzera

Dichiarazione di conformità UE Dichiarazione di conformità Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Foglio federale Mercato dell’Unione Mercato svizzero Persona stabilita nell’Unione Persona domiciliata in Svizzera Stato membro Svizzera Unione Svizzera

116

Prodotti elettrici a bassa tensione. O RU 2016

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

117

Prodotti elettrici a bassa tensione. O RU 2016

118