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AS 2016 1135

Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti

Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)

Modifica del 23 marzo 2016

Il Consiglio federale svizzero, ordina:

I L’ordinanza del 23 dicembre 19991 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «corrente indotta attraverso il corpo» è sostituita con «corrente attraverso il corpo».

Art. 3 cpv. 1 e 2 1 Gli impianti sono considerati vecchi se, all’entrata in vigore della presente ordi- nanza, la decisione che autorizza i lavori di costruzione o l’inizio dell’esercizio era già passata in giudicato. Gli impianti di cui all’allegato 1 numero 1 comprendenti più linee sono considerati vecchi se, all’entrata in vigore della presente ordinanza, l’autorizzazione di almeno una linea era già passata in giudicato.

2 Gli impianti sono considerati nuovi se:

a. non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1; b. sono trasferiti in un altro sito; oppure c. sono sostituiti nel medesimo sito; fanno eccezione le ferrovie (all. 1 n. 5).

Art. 7 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese

1 RS 814.710

2014-0959 1135

Protezione dalle radiazioni non ionizzanti. O RU 2016

Art. 9 Modifica di vecchi impianti Se si modifica un vecchio impianto ai sensi dell’allegato 1, si applicano le prescri- zioni concernenti la limitazione delle emissioni per i nuovi impianti, a meno che l’allegato 1 non preveda prescrizioni derogatorie.

II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

23 marzo 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Protezione dalle radiazioni non ionizzanti. O RU 2016

Allegato 1 (art. 4, 6, 8 cpv. 1, 9, 11, 12 e 16)

Limitazioni preventive delle emissioni

N. 12 cpv. 2–8 2 Un tratto di linea comprende tutti i conduttori di fase appartenenti al medesimo circuito. Nel caso di sistemi trifase si tratta dei tre conduttori di fase L1, L2 e L3; nel caso di sistemi monofase di entrambi i conduttori di fase U e V. 3 Una linea è costituita dalla totalità di tutti i conduttori di fase e dei conduttori di terra inclusi i tralicci per le linee aeree o gli involucri edili per le linee sotterranee. Essa può comprendere uno o più tratti di linea. 4 Un impianto comprende tutte le linee aeree o tutte le linee sotterranee della sezione sottoposta a valutazione situate in uno spazio ristretto, indipendentemente dall’ordine in cui vengono realizzate o modificate. 5 Due linee aeree o due linee sotterranee sono situate in uno spazio ristretto se le loro zone di prossimità si toccano o si sovrappongono. 6 La zona di prossimità di una linea è lo spazio in cui la densità del flusso magnetico generato dalla sola linea supera il valore limite dell’impianto. Sono determinanti le correnti giusta il numero 13 capoversi 2 e 3 e l’occupazione di fase ottimizzata per la direzione di carico parallela.

7 Sono considerate modifiche di un impianto:

a. gli adeguamenti edili che riducono la distanza dal suolo dei conduttori di fa- se di una linea aerea o la profondità dei conduttori di fase di una linea sotter- ranea; b. gli adeguamenti edili che aumentano la distanza tra i conduttori di fase con la stessa frequenza di una linea; c. la realizzazione di una nuova linea in uno spazio ristretto con una linea esi- stente; d. lo smantellamento di una linea situata in uno spazio ristretto con un’altra li- nea; e. la modifica del numero di tratti di linea in esercizio permanente; f. la conversione di tratti di linea esistenti verso sistemi elettrici con un’altra frequenza; o g. la modifica permanente della corrente determinante di cui al numero 13 ca- poversi 2 e 3. 8 Per i vecchi impianti comprendenti più linee, la sostituzione di una linea con una linea della stessa tecnologia o lo smantellamento di una linea sono considerati modi- fiche dell’impianto se viene mantenuta almeno una linea la cui autorizzazione era già passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

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Protezione dalle radiazioni non ionizzanti. O RU 2016

N. 13, rubrica e cpv. 3

13 Stato di esercizio determinante e corrente determinante

3 Nella decisione relativa all’approvazione del piano l’autorità può fissare per la corrente determinante un valore inferiore a quello di cui al capoverso 2. Tale valore va rispettato per almeno il 98 per cento dell’anno.

N. 15 cpv. 2 e 3

2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:

a. l’occupazione di fase è ottimizzata, nella misura in cui la tecnica e l’esercizio lo consentono; e b. sono adottate tutte le altre misure per limitare la densità del flusso magneti- co, quali la realizzazione in un altro sito, un’altra disposizione dei condutto- ri, cablaggi o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche. 3 Le misure di cui al capoverso 2 devono essere eseguite in modo tale che nello stato di esercizio determinante l’entità del superamento del valore limite dell’impianto sia ridotto al minimo.

N. 16 cpv. 1 1 Se, nei luoghi a utilizzazione sensibile, la densità del flusso magnetico prodotto da un vecchio impianto nello stato di esercizio determinante supera il valore limite dell’impianto, l’occupazione di fase, nella misura in cui la tecnica e l’esercizio lo consentono, deve essere ottimizzata in modo da ridurre al minimo il superamento.

N. 17

17 Modifica di vecchi impianti

1 Nello stato di esercizio determinante, i vecchi impianti modificati devono rispettare il valore limite dell’impianto nei luoghi a utilizzazione sensibile. 2 Il valore limite dell’impianto può essere superato se il titolare dell’impianto dimo- stra che: a. l’occupazione di fase, nella misura in cui la tecnica e l’esercizio lo consen- tono, è ottimizzata; e b. sono adottate tutte le misure di cui al numero 15 capoverso 2 lettera b, a me- no che non rientrino nelle riserve del capoverso 3.

3 Non devono essere adottate le misure seguenti:

a. il cablaggio di tratti di linea con una tensione nominale di 220 kV o supe- riore; b. il cablaggio di tratti di linea con una frequenza di 16,7 Hz;

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Protezione dalle radiazioni non ionizzanti. O RU 2016

c. il trasferimento in un altro sito di linee con tratti di linea con una tensione nominale di 220 kV o superiore; oppure d. il trasferimento in un altro sito di linee sotterranee. 4 Le misure di cui al capoverso 2 devono essere eseguite in modo tale che nello stato di esercizio determinante l’entità del superamento del valore limite dell’impianto sia ridotto al minimo.

N. 25 cpv. 2 2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che sono adottate tutte le misure per limitare la densità del flusso magnetico, quali la realizzazione in un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.

N. 26 Abrogato

N. 32 cpv. 1

1 Un impianto comprende:

a. tutte le parti di una sottostazione o di un impianto di distribuzione che sono sotto alta tensione; b. per le sottostazioni o gli impianti di distribuzione che alimentano impianti della linea di contatto giusta l’allegato 4 lettera c dell’ordinanza del 23 no- vembre 19832 sulle ferrovie (Oferr) anche le parti che conducono corrente di ritorno.

N. 33

33 Stato di esercizio determinante

1 È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio alla potenza nominale.

2 È considerato stato di esercizio determinante degli impianti che alimentano im- pianti della linea di contatto giusta l’allegato 4 lettera c Oferr la combinazione dello stato di esercizio secondo il capoverso 1 per il lato della tensione superiore con lo stato di esercizio secondo il numero 53 per il lato della tensione inferiore.

N. 35 cpv. 2 2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che sono adottate tutte le misure per limitare la densità del flusso magnetico, quali la realizzazione in un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.

2 RS 742.141.1

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Protezione dalle radiazioni non ionizzanti. O RU 2016

N. 36 Abrogato

N. 4

4 Installazioni elettriche domestiche

1 Le disposizioni del presente numero si applicano alle installazioni domestiche

giusta l’articolo 14 della legge del 24 giugno 19023 sugli impianti elettrici, ad esclu- sione degli apparecchi allacciati in modo fisso come pure di quelli fissi inseriti. 2 Le installazioni domestiche devono essere eseguite secondo lo stato della tecnica riconosciuto in modo da ridurre al minimo la densità del flusso magnetico nei luoghi a utilizzazione sensibile. 3 Per stato della tecnica riconosciuto s’intendono in particolare le prescrizioni della norma per le installazioni a bassa tensione (NIBT)4.

N. 5 Titolo

5 Ferrovie

N. 51

51 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente numero si applicano alle ferrovie che funzionano a corrente alternata.

N. 52

52 Definizioni

1 Un impianto comprende, nella sezione sottoposta a valutazione, l’impianto della linea di contatto e l’impianto di corrente di ritorno e di messa a terra giusta l’allegato

4 lettere c e d Oferr.

2 È considerata modifica di un impianto l’aumento del numero di binari elettrificati.

N. 53

53 Stato di esercizio determinante

È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio previsto di treni passeggeri e treni merci con la corrente necessaria immessa nell’impianto della linea di contat- to, ossia il valore medio sull’arco di 24 ore.

3 RS 734.0 4 SN 411:2015. Le norme tecniche menzionate nella presente ordinanza possono essere consultate gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’ambiente, 3003 Berna o acquistate presso l’Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch).

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Protezione dalle radiazioni non ionizzanti. O RU 2016

N. 54

54 Valore limite dell’impianto

Il valore limite dell’impianto per il valore efficace medio della densità del flusso magnetico sull’arco di 24 ore è di 1 T.

N. 55 cpv. 2

2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:

a. l’impianto è equipaggiato con un conduttore di ritorno il più vicino possibile ai conduttori d’alimentazione che conducono le correnti più intense; e b. sono adottate tutte le altre misure per limitare la densità del flusso magne- tico, quali la realizzazione in un altro sito o schermature, consentite dal pro- gresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.

N. 56

56 Vecchi impianti

Se, nei luoghi a utilizzazione sensibile, la densità del flusso magnetico prodotta da un vecchio impianto nello stato di esercizio determinante supera il valore limite dell’impianto, occorre equipaggiare l’impianto con un conduttore di ritorno.

N. 57

57 Modifica di vecchi impianti

1 Nello stato di esercizio determinante, i vecchi impianti modificati devono rispettare le seguenti esigenze: a. la densità del flusso magnetico non può aumentare nei luoghi a utilizzazione sensibile in cui il valore limite dell’impianto veniva superato prima della modifica; e b. il valore limite dell’impianto non può essere superato negli altri luoghi a uti- lizzazione sensibile. 2 L’autorità accorda deroghe se sono soddisfatte le condizioni di cui al numero 55 capoverso 2.

N. 75 cpv. 2 lett. b

2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:

b. sono adottate tutte le altre misure per limitare l’intensità del campo elettrico, quali la realizzazione in un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.

N. 76 Abrogato

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Protezione dalle radiazioni non ionizzanti. O RU 2016

N. 85 cpv. 2 lett. b

2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:

b. sono adottate tutte le altre misure per limitare l’intensità del campo elettrico, quali la realizzazione in un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.

N. 86 Abrogato

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