AS 2016 1151
Ordinanza sulla sicurezza dei lavoratori nei lavori in condizioni di sovrappressione
Ordinanza sulla sicurezza dei lavoratori nei lavori in condizioni di sovrappressione
Modifica del 13 aprile 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 aprile 20151 sulla sicurezza dei lavoratori nei lavori in condizioni di sovrappressione è modificata come segue:
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 61a Disposizioni transitorie Fino al loro adeguamento le seguenti disposizioni non sono applicabili ai lavoratori subacquei della polizia e di salvataggio nel quadro dei loro interventi professionali conformemente alla loro destinazione come anche agli istruttori subacquei nel quadro della loro attività di formazione professionale: a. art. 12 (compiti dei tecnici); b. art. 15 (condizioni per l’esecuzione dei lavori); c. art. 21 cpv. 1 lett. b (camera di decompressione); d. art. 22 (camera di decompressione); e. art. 47 cpv. 2 (garanzia di respirazione in caso di perdita di coscienza); f. art. 52 cpv. 1 e 2 (profondità di immersione massima); g. art. 54 (impiego di tecnici); h. art. 55 (numero minimo di tecnici).
1 RS 832.311.12
2016-0822 1151
Sicurezza dei lavoratori nei lavori in condizioni di sovrappressione. O RU 2016
II La presente ordinanza entra in vigore il 14 aprile 2016.2
13 aprile 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 Pubblicazione urgente ai sensi dell’art 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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