AS 2016 1171
Ordinanza concernente l'esecuzione della legislazione sui trapianti
Ordinanza concernente l’esecuzione della legislazione sui trapianti
del 23 marzo 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I I seguenti atti normativi sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 16 marzo 20071 sui trapianti
Art. 1 cpv. 3 3 L’impiego di organi, tessuti o cellule utilizzati nella fabbricazione di espianti standardizzati autogeni è retto dagli articoli 2, 48 e 49; l’impiego di organi, tessuti o cellule utilizzati nella fabbricazione di espianti standardizzati allogeni è retto inoltre dagli articoli 2–12.
Art. 2 cpv. 1 lett. c e d
1 Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
c. espianti standardizzati:
1. i prodotti costituiti da o contenenti organi, tessuti o cellule di origine
umana, laddove questi organi, tessuti o cellule: – sono stati sottoposti a una manipolazione rilevante, oppure – non sono destinati a svolgere nel ricevente la stessa funzione come nel donatore,
2. i prodotti costituiti da o contenenti organi, tessuti o cellule di origine
animale; d. manipolazione rilevante:
1. la moltiplicazione di cellule mediante coltura cellulare,
2. la modificazione genetica di cellule,
3. la differenziazione o l’attivazione di cellule.
1 RS 810.211
2016-0054 1171
Esecuzione della legislazione sui trapianti. O RU 2016
2. Ordinanza del 16 marzo 20072 sull’attribuzione di organi
Art. 4 frase introduttiva Le persone non domiciliate in Svizzera, che non rientrano nei gruppi di persone di cui all’articolo 17 capoverso 2 lettere b e c della legge dell’8 ottobre 2004 3 sui trapianti, sono iscritte nella lista d’attesa se adempiono le condizioni di cui all’arti- colo 3 e se:
Art. 37 cpv. 2 2 Per i pazienti di cui all’articolo 18 capoverso 2 della legge dell’8 ottobre 2004 4 sui trapianti, gli accordi secondo il capoverso 1 possono essere conclusi per tutti gli organi per i quali in Svizzera non è possibile selezionare un ricevente con un grado di priorità uguale o superiore a quello del ricevente estero.
3. Ordinanza del 17 ottobre 20015 sull’autorizzazione dei medicamenti
Art. 1 cpv. 2 e 3 2 Fatta eccezione per gli articoli 15, 16 e 35, la presente ordinanza si applica per analogia anche al trattamento di espianti standardizzati di cui all’articolo 2 capo- verso 1 lettera c dell’ordinanza del 16 marzo 20076 sui trapianti. 3 Gli articoli 17–26 non si applicano agli espianti standardizzati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c numero 2 dell’ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti.
4. Ordinanza del 17 ottobre 20017 sui medicamenti
Art. 1 cpv. 1bis e 1ter 1bis Essa si applica per analogia anche agli espianti standardizzati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 16 marzo 20078 sui trapianti. 1ter L’articolo
19 non si applica agli espianti standardizzati di cui all’articolo 2
capoverso 1 lettera c numero 2 dell’ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti.
2 RS 810.212.4 3 RS 810.21 4 RS 810.21 5 RS 812.212.1 6 RS 810.211 7 RS 812.212.21 8 RS 810.211
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5. Ordinanza del 17 ottobre 20019 sulla pubblicità dei medicamenti
Art. 1 cpv. 1bis 1bis Essa si applica per analogia anche alla pubblicità professionale e alla pubblicità destinata al pubblico di espianti standardizzati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 16 marzo 200710 sui trapianti.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2016.
23 marzo 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
9 RS 812.212.5 10 RS 810.211
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