AS 2016 1269
Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell'aviazione
Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell’aviazione (OMSA)
Modifica del 20 aprile 2016
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 20 luglio 20091 sulle misure di sicurezza nell’aviazione è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
1 In tutta l’ordinanza, «regolamento (UE) n. 185/2010» e «R (UE) n. 185/2010»
sono sostituiti con «regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998». 2 In tutta l’ordinanza, «regolamento (CE) n. 2096/2005» è sostituito con «regola- mento di esecuzione (UE) n. 1035/2011».
Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d bis 1 La presente ordinanza disciplina, per le misure di sicurezza nell'aviazione secondo il regolamento (CE) n. 300/2008 in combinato disposto con il regolamento di esecu- zione (UE) 2015/1998 e secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e gli articoli 122a–122d ONA: dbis. i compiti degli organismi di formazione esterni in relazione alla formazione dei responsabili della sicurezza o degli istruttori;
Art. 3 cpv. 2 lett. i e j
2 Il comitato è composto di rappresentanti:
i. del Servizio di ricerca scientifica dell’Istituto forense di Zurigo; j. del settore del trasporto aereo.
1 RS 748.122
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Misure di sicurezza nell’aviazione. O del DATEC RU 2016
Art. 4 cpv. 2 lett. c
2 Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 300/2008 e all’arti-
colo 122a ONA, nel suo programma di sicurezza l’esercente dell’aeroporto prevede almeno: c. una descrizione delle procedure applicate per le misure di sicurezza;
Art. 5 cpv. 2 lett. b
2 Conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 300/2008 e all’articolo
122b ONA, nel suo programma di sicurezza l’impresa di trasporto aereo prevede almeno: b. una descrizione delle procedure applicate per le misure di sicurezza;
Art. 6 lett. f e g L’UFAC è competente per l’autorizzazione di: f. coloro che utilizzano apparecchiature a raggi X o sistemi per il rilevamento di esplosivi (sistemi EDS) (n. 11.3.2 dell’all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998); g. istruttori (n. 11.5.1 dell’all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998).
Art. 8 cpv. 1 lett. a e 3 lett. b
1 Gli organismi di controllo indipendenti adempiono i seguenti compiti:
a. verificano i requisiti applicabili e stilano rapporti sulle verifiche svolte all’attenzione dell’UFAC;
3 L’UFAC incarica solo organismi di controllo che:
b. in quanto organismi di controllo dei fornitori conosciuti di provviste di bor- do o di forniture per l’aeroporto, sono indipendenti dai fornitori conosciuti e regolamentati di provviste di bordo o forniture per l’aeroporto;
Art. 9a Attribuzione dell’incarico L’UFAC può incaricare organismi di formazione esterni di formare i responsabili della sicurezza (n. 11.2.5 dell’all. del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998) o gli istruttori.
Art. 9b cpv. 1 1 Gli organismi di formazione esterni possono adempiere in particolare i seguenti compiti: a. preparano una propria documentazione destinata alla formazione dei respon- sabili della sicurezza o degli istruttori e la sottopongono per approvazione all’UFAC;
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b. istruiscono i responsabili della sicurezza o gli istruttori secondo le disposi- zioni dell’UFAC; c. esaminano i responsabili della sicurezza o gli istruttori al termine della for- mazione; d. presentano all’UFAC la richiesta di autorizzazione per i responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati per merci o posta o per gli istrut- tori.
Art. 13a lett. a, frase introduttiva, nonché n. 4 e 4 bis In virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre
19482 sulla navigazione aerea, è punito chiunque:
a. in quanto collaboratore di un esercente di aeroporto, di un’impresa di tra- sporto aereo, di un’impresa terza incaricata da un esercente di aeroporto o da un’impresa di trasporto aereo, di un fornitore di servizi della sicurezza aerea, di un agente regolamentato, di un mittente conosciuto o responsabile di mer- ci o di posta, di un fornitore regolamentato o conosciuto di provviste di bordo, di un fornitore conosciuto di forniture per l’aeroporto, di un organi- smo di controllo indipendente o di un organismo di formazione esterno:
4. disattende l’obbligo di formare personale,
4bis. disattende l’obbligo di impiegare soltanto personale formato e, se necessario, certificato,
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2016.
20 aprile 2016 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
2 RS 748.0
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