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AS 2016 1275

Convenzione del 7 maggio 1965 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza

Convenzione del 7 maggio 1965 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza

RS 0.672.971.41; RU 1967 92

Protocollo del 28 febbraio 2011 che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, firmata a Stoccolma il 7 maggio 1965, modificata dal Protocollo firmato a Stoccolma il 10 marzo 1992

RU 2012 4155

Comunicazione della Svezia concernente l’applicazione dell’articolo 26 paragrafo 5 della Convenzione del 7 maggio 1965 come emendata da questo Protocollo

Cifra 3 ad art. 26 (Procedura di amichevole composizione) della Convenzione Mediante nota del 19 gennaio 2016 e secondo la cifra 3 del Protocollo del 28 feb- braio 2011, il Ministero degli affari esteri della Svezia ha comunicato che l’arti- colo 26 paragrafo 5 della Convenzione come emendata da questo Protocollo è appli- cabile dal 12 ottobre 2014.

2016-0300 1275

Doppia imposizione nel campo delle imposte RU 2016 sul reddito e sulla sostanza. Conv. con la Svezia

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