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AS 2016 1283

Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del 4 maggio 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modi- ficata come segue:

Art. 2 Condizioni d’entrata 1 Le condizioni d’entrata per un soggiorno non superiore a 90 giorni o per un tran- sito sono rette dall’articolo 6 del codice frontiere Schengen2. 2 I mezzi finanziari di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettera c del codice frontiere Schengen sono considerati sufficienti segnatamente se è garantito che durante il soggiorno in Svizzera non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale. A dimo- strazione della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti sono ammessi denaro contante o depositi in banca, una dichiarazione di garanzia, un’assicurazione sanita- ria di viaggio o altre garanzie (art. 7–11). 3 Gli stranieri che intendono soggiornare in Svizzera per più di 90 giorni devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettere a, d ed e del codice frontiere Schengen, anche le seguenti condizioni d’entrata: a. devono, all’occorrenza, essere in possesso di un visto nazionale secondo l’articolo 5; b. devono adempiere le condizioni d’ammissione per lo scopo dichiarato del soggiorno.

4 Nei

limiti delle loro competenze, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) possono, in determinati

1 RS 142.204 2 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (versione codificata), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

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Entrata e il rilascio del visto. O RU 2016

casi, autorizzare l’entrata per un soggiorno non superiore a 90 giorni per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 6 par. 5 lett. c del codice frontiere Schengen).

Art. 4 cpv. 2 lett. a 2 In deroga al capoverso 1, le persone seguenti sono esentate dall’obbligo del visto:

a. i titolari di un documento di viaggio valido e riconosciuto, corredato da un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen3 (Stato Schengen) (art. 6 par. 1 lett. b e 39 par. 1 lett. a del codice frontiere Schengen4);

Art. 14 lett. c La procedura per il rilascio del visto e la determinazione della competenza per il rilascio del visto sono rette: c. dall’articolo 6 paragrafo 5 lettera b del codice frontiere Schengen5;

Art. 17 Durata del soggiorno Conformemente all’articolo 6 paragrafi 1 e 2 del codice frontiere Schengen6, i titolari di un visto Schengen sono autorizzati a soggiornare al massimo 90 giorni su un arco di 180 giorni nel territorio degli Stati Schengen.

Art. 22 cpv. 1 1 Se sono adempiute le condizioni previste all’articolo 25 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen7, il Consiglio federale decide in merito alla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne.

Art. 29 cpv. 1 lett. a 1 In via eccezionale, le autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata possono rilasciare un visto a uno straniero alla frontiera esterna Schengen se: a. adempie le condizioni d’entrata di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettere a, c–e del codice frontiere Schengen8;

3 Tali accordi sono elencati nell’all. 1.

4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1.

5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1.

6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1.

7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1.

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1.

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II L’ordinanza del 24 ottobre 20079 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 83a cpv. 1 1 Le autorità cantonali degli stranieri impongono senza formalità, in base alla diret- tiva 2001/40/CE10, la partenza dalla Svizzera, e se necessario il rinvio coatto, agli stranieri che sono già stati allontanati da uno Stato vincolato dagli Accordi di asso- ciazione alla normativa di Schengen11 perché non adempievano le condizioni d’entrata secondo l’articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen12.

III La presente modifica entra in vigore il 16 maggio 2016.

4 maggio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

9 RS 142.201 10 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34. 11 Gli Acc. di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell’all. 3. 12 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (versione codificata), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

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