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AS 2016 1287

Codice penale svizzero

Codice penale svizzero (Disposizioni penali sulla corruzione)

Modifica del 25 settembre 2015

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 aprile 20141, decreta:

I Il Codice penale2 è modificato come segue:

Art. 102 cpv. 2 2 Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260 ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies capoverso 1 o 322octies, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragione- voli e indispensabili per impedire un simile reato.

Art. 322quinquies Concessione Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un mem- di vantaggi bro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, in considerazione dell’espleta- mento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322sexies Accettazione di Chiunque, in qualità di membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra vantaggi autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, in considerazione dell’esple- tamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2014-0414 1287

Codice penale svizzero (Disposizioni penali sulla corruzione) RU 2016

Art. 322octies

3. Corruzione 1 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un

di privati Corruzione attiva lavoratore, a un socio, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a com- mettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte.

Art. 322novies Corruzione 1 Chiunque, in qualità di lavoratore, socio, mandatario o altro ausilia- passiva rio di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprez- zamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte.

Art. 322decies

4. Disposizioni 1 Non sono indebiti vantaggi:

comuni a. i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servi- zio o accettati contrattualmente dal terzo; b. i vantaggi di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.

2 Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti

pubblici.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 19863 contro la concorrenza sleale

Art. 23 cpv. 1 1 Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

3 RS 241

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2. Codice penale militare del 13 giugno 19274

Art. 141a cpv. 1

1 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un

militare, a favore di lui o di terzi, in considerazione dell’espletamento della sua attività di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 143 cpv. 1

1 Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio,

per sé o per terzi, in considerazione dell’espletamento della sua attività di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015 Consiglio nazionale, 25 settembre 2015 Il presidente: Claude Hêche Il presidente: Stéphane Rossini La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

14 gennaio 2016.5

2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2016.6

20 aprile 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 RS 321.0 5 FF 2015 5879 6 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 15 aprile 2016.

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