AS 2016 1317
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del 20 aprile 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 135 Hbis. Certificato di assicurazione e conto individuale
Art. 136 Abrogato
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2016.
20 aprile 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 831.101
2016-0551 1317
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O RU 2016
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