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AS 2016 1373

Regolamento del Tribunale amministrativo federale

Regolamento del Tribunale amministrativo federale (RTAF)

Modifica del 17 novembre 2015

Il Tribunale amministrativo federale decreta:

I Il regolamento del 17 aprile 20081 del Tribunale amministrativo federale è modifi- cato come segue:

Art. 2 Abrogato

Titolo prima dell’art. 14a Sezione 4a: Presidenza di corte

Art. 14a 1 Il presidente della corte dirige la corte dal punto di vista amministrativo e organiz- zativo.

2 Egli è competente segnatamente per:

a. assicurare il coordinamento della giurisprudenza in seno alla corte; b. vegliare all’adempimento degli obiettivi della corte; c. vigilare affinché gli affari siano trattati in modo sollecito; d. provvedere a una ripartizione equilibrata del carico di lavoro in seno alla corte; e. convocare e presiedere le sedute dei membri della corte; f. esercitare la funzione di superiore gerarchico del capo della cancelleria della corte;

1 RS 173.320.1

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g. svolgere tutte le altre mansioni amministrative e organizzative, sempreché esse non siano di competenza dell’insieme dei membri della corte. 3 Il presidente della corte è sgravato dall’attività giurisprudenziale nella misura in cui le attività presidenziali lo richiedono.

Art. 18 cpv. 1

1 Il Tribunale amministrativo federale consta di sei corti.

Art. 22 cpv. 6 6 Le corti IV, V e VI regolano la procedura delle corti IV, V e VI riunite. A questa procedura non si applica il capoverso 1.

Art. 23 cpv. 3 – 6

3 La terza corte giudica le cause che riguardano principalmente le assicurazioni

sociali e la sanità. 4 La quarta e la quinta corte giudicano le cause che riguardano principalmente il diritto d’asilo. 5 La sesta corte giudica le cause che riguardano principalmente il diritto degli strani- eri e la cittadinanza.

6 La ripartizione delle cause è regolata dettagliatamente nell’allegato.

II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2016.

17 novembre 2015 In nome del Tribunale amministrativo federale: Il presidente, Jean-Luc Baechler Il segretario generale, Urs Janett

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Allegato (art. 23 cpv. 6)

Ripartizione delle cause

1 Prima corte

La prima corte giudica le cause in materia di: – responsabilità dello Stato e regresso; – personale federale (inclusi i controlli di sicurezza delle persone e l’auto- rizzazione a perseguire penalmente il personale federale); – protezione dei dati; – politecnici federali; – ginnastica e sport; – protezione della natura e del paesaggio; – affari militari; – materiale bellico; – protezione della popolazione e protezione civile; – dogane; – tributi; – imposte; – alcol; – previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; – progetti riguardanti infrastrutture; – pianificazione del territorio; – percorsi pedestri ed escursionistici; – espropriazioni; – acque; – strade nazionali; – energia; – circolazione e trasporti; – protezione dell’ambiente e delle acque; – poste e telecomunicazioni; – radio e televisione; – foreste; – caccia;

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– assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto sia di competenza della prima corte); – rapporti di lavoro dei giudici e del personale del Tribunale penale federale.

2 Seconda corte

1 La seconda corte giudica le cause in materia di:

– acquisti pubblici; – vigilanza sulle fondazioni; – registro di commercio e ragioni sociali; – proprietà intellettuale; – cartelli e sorveglianza dei prezzi; – formazione professionale; – formazione e perfezionamento delle professioni mediche; – esami svizzeri di maturità; – promovimento delle scuole universitarie; – fondazione Pro Helvetia; – lingue, arti, cultura; – promovimento della ricerca; – protezione degli animali; – approvvigionamento economico del Paese; – società d’investimento in capitale di rischio; – legislazione sul lavoro; – assicurazione contro la disoccupazione; – promozione dell’alloggio, della costruzione di abitazioni e dell’accesso alla proprietà; – aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia; – agricoltura, regioni montane; – epizoozie; – materiale edilizio; – turismo e aiuto agli investimenti; – lotterie, giochi d’azzardo e case da gioco, sempre che non si tratti di tributi; – accreditamento e designazione di laboratori di prova e di organismi di valu- tazione della conformità, di registrazione e d’omologazione; – controllo dei metalli preziosi; – esplosivi;

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– prodotti chimici; – commercio con l’estero (inclusa la promozione delle esportazioni); – Banca nazionale svizzera; – vigilanza sugli istituti di credito e sulle borse; – riciclaggio di denaro; – sorveglianza delle assicurazioni private; – assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto sia di competenza della seconda corte). 2 Alla seconda corte sono inoltre attribuite tutte le cause che secondo il presente alle- gato non possono essere affidate a un’altra corte.

3 Terza corte

La terza corte giudica le cause in materia di: – sostanze terapeutiche; – stupefacenti, protezione contro le radiazioni, procreazione medicalmente as- sistita, derrate alimentari, lotta contro le malattie e le epidemie; – AVS/AI per persone domiciliate all’estero; – prestazioni collettive dell’AVS/AI; – assicurazione contro le malattie (incluso l’elenco delle specialità); – assicurazione contro gli infortuni; – archiviazione; – protezione dei monumenti; – assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto sia di competenza della terza corte).

4 Quarta e quinta corte

1 La quarta e quinta corte giudicano le cause nell’ambito della legislazione in mate- ria d’asilo, in quanto non sia competente la sesta corte.

2 La quarta e la quinta corte sono inoltre competenti per:

– la revoca di un’ammissione provvisoria pronunciata nell’ambito della proce- dura d’asilo; – il diniego provvisorio d’entrata in Svizzera e l’assegnazione di un luogo di soggiorno all’aeroporto (diritto d’asilo); – l’assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto di competenza della quarta e quinta corte).

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3 Le cause sono ripartite, di norma, in egual numero tra le due corti secondo il prin- cipio della casualità, fatti salvi determinate esigenze linguistiche e accordi speciali tra le due corti.

5 Sesta corte

1 La sesta corte giudica tutte le cause in materia di diritto degli stranieri e di cittadi- nanza, in quanto non siano competenti la quarta o la quinta corte.

2 La sesta corte giudica inoltre le cause in materia di:

– riconoscimento dell’apolidia; – documenti d’identità; – costi dell’asilo; – funzionamento dei centri di registrazione; – assegnazione dei richiedenti l’asilo ai Cantoni; – collocamento in vista d’adozione; – prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure; – aiuto finanziario ai cittadini svizzeri che soggiornano temporaneamente all’estero; – aiuto sociale giusta la legge federale del 26 settembre 20142 concernente persone e istituzioni svizzere all’estero; – rifiuto provvisorio dell’entrata in Svizzera e assegnazione di un luogo di soggiorno all’aeroporto (diritto degli stranieri); – divieto di lasciare la Svizzera giusta la legge federale del 21 marzo 1997 3 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; – ripartizione dei valori patrimoniali confiscati; – legislazione sulle armi; – assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto di competenza della sesta corte). 3 La sesta corte può giudicare altre cause nell’ambito della legislazione in materia d’asilo.

2 RS 195.1 3 RS 120

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