Lexipedia

AS 2016 1411

Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base

Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base

Modifica del 2 maggio 2016

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I L’ordinanza del DEFR del 21 aprile 20111 sulle deroghe al divieto del lavoro not- turno e domenicale durante la formazione professionale di base è modificata come segue:

Art. 11c Logistica

1 Nelle seguenti formazioni professionali di base le persone in formazione sono

autorizzate, a partire dai 16 anni compiuti, a lavorare di notte al massimo due volte alla settimana e al massimo 10 volte all’anno: a. impiegata in logistica AFC / impiegato in logistica AFC con gli indirizzi professionali «Distribuzione» e «Magazzino»; b. addetta alla logistica CFP / addetto alla logistica CFP.

2 Le persone che svolgono la formazione professionale di base quale impiegata in

logistica AFC / impiegato in logistica AFC con indirizzo professionale «Trasporto» sono autorizzate, a partire dai 17 anni compiuti, a lavorare di notte al massimo due volte alla settimana e al massimo 10 volte all’anno.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

2 maggio 2016 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

1 RS 822.115.4

2016-0488 1411

Deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione RU 2016 professionale di base. O del DEFR

1412