AS 2016 1417
Accordo del 5 marzo 2001 tra il Consiglio federale svizzero e l'Agenzia mondiale antidoping per disciplinare lo statuto fiscale dell'Agenzia e del suo personale in Svizzera
Accordo del 5 marzo 2001 tra il Consiglio federale svizzero e l’Agenzia mondiale antidoping per disciplinare lo statuto fiscale dell’Agenzia e del suo personale in Svizzera
RS 0.192.120.240; RU 2003 2624
Modifica dell’Accordo Accettata mediante scambio di note del 12/15 aprile 2016 Entrata in vigore il 25 aprile 2016
L’articolo 6a seguente è aggiunto all’Accordo: Traduzione1
I membri del personale dell’Agenzia mondiale antidoping che non sono cittadini svizzeri sono esentati dalle disposizioni in materia di soggiorno in Svizzera.
1 Dal testo originale francese (RO 2016 1417).
2016-1162 1417
Statuto fiscale dell’Agenzia e del suo personale in Svizzera. RU 2016 Acc. con l’Agenzia mondiale antidoping