AS 2016 143
Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (OASAE)
del 25 novembre 2015
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 55 capoverso 3 della legge del 24 giugno 1902 1 sugli impianti elettrici (LIE); in esecuzione della legge federale del 12 giugno 20092 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica ai seguenti prodotti, ai sensi della direttiva 2014/34/UE4 (direttiva ATEX 2014/34/UE): a. apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; b. dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati a essere utiliz- zati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezione, rispetto ai rischi di esplosione; c. componenti destinati ad essere inseriti nei prodotti e sistemi di protezione di cui alla lettera a.
RS 734.6 4 Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli appa- recchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione), testo secondo GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309.
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2 Non si applica ai prodotti di cui all’articolo 1 paragrafo 2 della direttiva ATEX 2014/34/UE.
Art. 2 Definizioni
1 Nella presente ordinanza si intende per:
a. messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto per la distribu- zione, il consumo o l’uso sul mercato svizzero nel corso di un’attività com- merciale, a titolo oneroso o gratuito; b. immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto; c. operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’impor- tatore e il distributore. 2 La messa in servizio di prodotti a scopi professionali nella propria impresa è equi- parata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato. 3 Per il resto, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I, in esso citato, della direttiva ATEX 2014/34/UE5. Invece delle definizioni di cui all’arti- colo 2 numeri 18–20 della direttiva ATEX 2014/34/UE, si applicano le corrispon- denti definizioni della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti e di accre- ditamento. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all’allegato della presente ordinanza.
Art. 3 Sicurezza Se installati e ispezionati in modo corretto e utilizzati in modo conforme, i prodotti non devono mettere in pericolo persone o cose.
Sezione 2: Messa a disposizione sul mercato di nuovi prodotti
Art. 4 Obblighi 1 Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6–9 e gli alle- gati II-IX, in essi citati, della direttiva ATEX 2014/34/UE6, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. Le autorità competenti ai sensi di questi articoli sono gli organi esecutivi di cui all’articolo 17 capoverso 2.
2 L’obbligo di apporre la marcatura CE non si applica. Se è già stata apposta in
conformità alle disposizioni dell’UE, la marcatura CE può essere mantenuta. 3 Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente ordi- nanza ed è soggetto agli obblighi del fabbricante quando:
5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
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a. immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commer- ciale; oppure b. modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne con- dizionare la conformità alla presente ordinanza.
Art. 5 Requisiti essenziali
1 I prodotti possono essere messi a disposizione sul mercato solo se conformi ai
requisiti essenziali ai sensi dell’allegato II della direttiva ATEX 2014/34/UE7. Per determinare i gruppi e le categorie di apparecchi, si applica l’allegato I di tale diret- tiva. 2 Sui prodotti stessi o, se ciò non dovesse essere possibile, sugli imballaggi o nella documentazione allegata, devono essere riportate le seguenti informazioni: a. numero di tipo, lotto o serie o altri elementi che ne consentano l’identifi- cazione; b. nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fab- bricante ed eventualmente dell’importatore; c. indirizzo della persona di cui alla lettera b;
3 Per i prodotti che non sono componenti devono essere riportate, nei medesimi
posti, le altre indicazioni e informazioni ai sensi dell’allegato II numero 1.0.5 della direttiva ATEX 2014/34/UE.
Art. 6 Norme tecniche 1 La designazione delle norme tecniche8 atte a concretizzare i requisiti essenziali è effettuata conformemente all’articolo 6 LSPro. 2 La designazione è di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE), d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
Art. 7 Dichiarazione di conformità 1 Chi, in qualità di operatore economico, mette a disposizione sul mercato un prodot- to ai sensi dell’articolo 1 deve essere in grado di presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulti che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e che le procedure di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 12 sono state eseguite.
2 Se il prodotto a bassa tensione è assoggettato a diverse regolamentazioni che
esigono una dichiarazione di conformità, deve essere rilasciata una sola dichiara-
7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
8 L’elenco dei titoli di tali norme e il loro testo possono essere ottenuti presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.
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zione. Essa deve contenere tutte le informazioni determinanti relative alle regola- mentazioni interessate. 3 La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e deve comprendere le indicazioni seguenti: a. prodotto o modello di prodotto con numero di prodotto, tipo, lotto o serie; b. nome o designazione e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; c. descrizione del prodotto e indicazioni sulla sua identificazione; d. prescrizioni tecniche, norme con indicazione dell’edizione (EN, IEC) o altre specifiche tecniche applicate; e. se del caso, nome e indirizzo dell’organo di controllo e di valutazione della conformità (organismo notificato), con indicazione della valutazione da esso effettuata e dell’attestato da esso emesso; f. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o per il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.
4 Per i componenti ai sensi dell’articolo 2 numero 3 della direttiva ATEX
2014/34/UE9 è sufficiente un attestato scritto di conformità del fabbricante. Esso deve attestare che i componenti sono conformi alle prescrizioni della presente ordi- nanza. Deve inoltre indicare le caratteristiche dei componenti e le condizioni per il montaggio che permettono agli apparecchi o ai sistemi di protezione di soddisfare i requisiti essenziali.
Art. 8 Conservazione della dichiarazione di conformità e dell’attestato di conformità La dichiarazione di conformità o l’attestato di conformità del fabbricante deve poter essere presentato durante dieci anni a partire dall’immissione sul mercato svizzero del prodotto.
Art. 9 Adempimento dei requisiti 1 Se i prodotti sono fabbricati conformemente alle norme tecniche ai sensi dell’arti- colo 6, si presuppone che i requisiti essenziali siano adempiuti. 2 Se tali norme non sono applicate o lo sono solo parzialmente, l’operatore economi- co deve poter provare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo. 3 L’operatore economico deve essere in grado di fornire la documentazione tecnica che permetta agli organi esecutivi ai sensi dell’articolo 17 di verificare la conformità con i requisiti essenziali.
9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
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Art. 10 Informazioni da allegare al prodotto
1 Gli operatori economici allegano al prodotto le seguenti informazioni:
a. le istruzioni e le necessarie informazioni sulla sicurezza almeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto viene messo a disposizione sul mercato; b. una copia della dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 7 capover- so 1 o dell’attestato di conformità ai sensi dell’articolo 7 capoverso 4. 2 In caso di lotti ciascuno con più prodotti uguali, è sufficiente una copia della dichiarazione di conformità o dell’attestato di conformità per ciascun lotto.
Art. 11 Documentazione tecnica 1 La documentazione tecnica deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e deve comprendere le indicazioni seguenti: a. una descrizione generale del prodotto; b. informazioni riguardanti i provvedimenti che garantiscono che il prodotto corrisponde ai requisiti essenziali di cui all’articolo 5; c. la documentazione necessaria alla procedura di valutazione della conformità, in particolare:
1. il certificato di esame del tipo rilasciato dall’organismo notificato o
l’attestato di conformità, in caso di esame singolo,
2. i disegni e i piani di progettazione e fabbricazione in particolare schemi
di componenti, sottounità e circuiti,
3. le descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni
e schemi e del funzionamento del prodotto,
4. un elenco delle norme applicate completamente o in parte e, nella misu-
ra in cui non siano state applicate tali norme, una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali,
5. i risultati dei calcoli di progetto e degli esami effettuati, inclusa una
valutazione dei rischi,
6. le relazioni sulle prove effettuate dal fabbricante o da terzi.
2 La documentazione tecnica può essere redatta in un’altra lingua purché le informa- zioni necessarie alla sua valutazione siano fornite in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. 3 La documentazione tecnica deve poter essere presentata durante dieci anni a decor- rere dall’immissione sul mercato svizzero del prodotto. Per le produzioni in serie, il termine decorre dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare.
Art. 12 Procedure di valutazione della conformità 1 Per valutare la conformità di apparecchi, compresi, se necessario, i dispositivi secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera b, si procede come segue:
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a. per le categorie di apparecchi M 1 e 1 dei gruppi di apparecchi I e II, si applica la procedura di esame del tipo di cui all’allegato III della direttiva ATEX 2014/34/UE10, unitamente alla procedura di cui all’allegato IV o alla procedura di cui all’allegato V di tale direttiva; b. per le categorie di apparecchi M 2 e 2 dei gruppi di apparecchi I e II si pro- cede come segue:
1. in caso di motori a combustione interna e di apparecchi elettrici appar-
tenenti ai suddetti gruppi e categorie, si applica la procedura di esame del tipo di cui all’allegato III della direttiva ATEX 2014/34/UE, unita- mente alla procedura di cui all’allegato V o alla procedura di cui all’allegato VI di tale direttiva,
2. in caso di altri apparecchi appartenenti ai suddetti gruppi e categorie, si
applica il controllo interno della produzione previsto dall’allegato VIII della direttiva ATEX 2014/34/UE. La documentazione tecnica indicata all’allegato VIII punto 2 della direttiva ATEX 2014/34/UE deve essere trasmessa a un organismo notificato, che ne accusa quanto prima rice- vuta e la conserva; c. per la categoria 3 del gruppo di apparecchi II, si applica il controllo interno della produzione di cui all’allegato VIII della direttiva ATEX 2014/34/UE. 2 Per i gruppi di apparecchi I e II, oltre alle procedure di cui al capoverso 1 è possi- bile seguire la procedura di valutazione della conformità basata sulla verifica dell’unità di cui all’allegato IX della direttiva ATEX 2014/34/UE. 3 Per i sistemi di protezione si applica la procedura di cui al capoverso 1 lettera a o al capoverso 2. 4 Riguardo agli aspetti di sicurezza di cui all’allegato II, numero 1.2.7 della direttiva ATEX 2014/34/UE, oltre alle procedure di valutazione della conformità di cui ai capoversi 1–3, si può applicare la procedura di cui all’allegato VIII della direttiva ATEX 2014/34/UE. 5 In casi giustificati, gli organi esecutivi possono autorizzare l’immissione sul mer- cato o la messa in servizio di prodotti anche se le procedure ai sensi del presente articolo non sono state eseguite.
Art. 13 Procedure di valutazione della conformità per componenti
1 Ai componenti si applicano le procedure di valutazione della conformità di cui
all’articolo 12, capoversi 1 e 2. 2 Invece della dichiarazione di conformità, il fabbricante deve rilasciare un attestato scritto di conformità. Esso contiene: a. la dichiarazione che i componenti in questione sono conformi alle disposi- zioni della presente ordinanza; b. la descrizione delle caratteristiche di tali componenti;
10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
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c. le modalità con cui devono essere incorporati in apparecchi o sistemi di pro- tezione per contribuire al rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicu- rezza di cui all’allegato II della direttiva ATEX 2014/34/UE11.
Art. 14 Organismi di controllo e di valutazione della conformità 1 Gli organismi di controllo e di valutazione della conformità che rilasciano rapporti o certificati ai sensi degli articoli 12 e 13 devono: a. essere accreditati conformemente all’ordinanza del 17 giugno 1996 12 sull’accreditamento e sulla designazione; b. essere riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di convenzioni internazionali; oppure c. essere autorizzati in altro modo dal diritto svizzero. 2 Chi si riferisce alla documentazione di organismi non menzionati dal capoverso 1 deve dimostrare con verosimiglianza che le procedure applicate e le qualifiche di tale organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).
Sezione 3: Messa a disposizione sul mercato di prodotti usati
Art. 15 1 I prodotti usati possono essere messi a disposizione sul mercato solo se adempiono i requisiti in vigore al momento della loro immissione sul mercato. 2 I prodotti usati immessi per la prima volta sul mercato svizzero sottostanno alle disposizioni sull’immissione sul mercato di prodotti nuovi. 3 I prodotti che subiscono trasformazioni o rinnovamenti concernenti essenzialmente la sicurezza soggiacciono, per quanto riguarda tali trasformazioni e rinnovamenti, alle disposizioni relative all’immissione sul mercato di prodotti nuovi.
Sezione 4: Esposizione e presentazione
Art. 16 I prodotti che non adempiono i requisiti per la messa a disposizione sul mercato possono essere esposti o presentati se: a. è chiaramente indicato che l’adempimento dei requisiti legali non è provato e i prodotti non possono perciò ancora essere immessi sul mercato; b. sono stati presi i provvedimenti necessari per proteggere persone e cose.
11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
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Sezione 5: Sorveglianza e monitoraggio del mercato
Art. 17 Sorveglianza del mercato da parte degli organi esecutivi 1 Gli organi esecutivi controllano che i prodotti messi a disposizione sul mercato corrispondano alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo effettuano verifiche tramite campionatura e procedono a controlli qualora indizi fondati indi- chino che un prodotto non è conforme alle prescrizioni.
2 Gli organi esecutivi sono:
a. per prodotti con fonti di ignizione elettriche come pure per installazioni elettriche in atmosfera potenzialmente esplosiva, l’organo di controllo di cui all’articolo 21 LIE; b. per gli altri prodotti, gli organi di cui all’articolo 20 dell’ordinanza del 19 maggio 201013 sulla sicurezza dei prodotti (OSPr). 3 Per un periodo definito gli organi esecutivi possono richiedere all’Amministra- zione delle dogane informazioni sull’importazione di prodotti designati con preci- sione. 4 Gli operatori economici sono tenuti a mettere a disposizione degli organi esecutivi, entro un termine utile, tutte le informazioni necessarie ai fini della sorveglianza del mercato. In particolare sono tenuti, su richiesta, a indicare gli operatori economici dai quali hanno ricevuto o ai quali hanno ceduto un prodotto.
Art. 18 Monitoraggio del mercato da parte degli operatori economici 1 Gli operatori economici svolgono un’attività di monitoraggio per verificare che i prodotti da loro messi a disposizione sul mercato rispettino le prescrizioni della presente ordinanza, nella misura in cui ciò appaia necessario in considerazione dei rischi per la salute e per la sicurezza derivanti dai prodotti stessi. 2 Effettuano a questo scopo controlli per campionatura, procedono a una verifica se vi sono indizi fondati di non conformità alle prescrizioni di prodotti e li documen- tano all’attenzione degli organi esecutivi e degli altri operatori economici. 3 Se constatano che un prodotto non è conforme alle prescrizioni, adottano le misure necessarie e, se risulta necessario in considerazione dei rischi, informano senza indugio gli organi esecutivi in merito alle carenze riscontrate e alle misure adottate.
Art. 19 Competenze degli organi esecutivi
1 Nell’ambito della sorveglianza del mercato gli organi esecutivi possono
a. per provare la conformità di prodotti:
1. esigere la documentazione e le informazioni necessarie e fissare un
termine per la loro presentazione,
2. prelevare campioni;
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b. accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro; c. ordinare una verifica qualora:
1. la documentazione richiesta non venga presentata entro il termine stabi-
lito o sia incompleta,
2. dalla dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7 non risulti abba-
stanza chiaramente che un prodotto è conforme ai requisiti,
3. esista il dubbio che un prodotto non corrisponda alla documentazione
presentata. 2 Prima di ordinare una verifica, l’organo esecutivo dà all’operatore economico la possibilità di esprimersi.
3 Per la verifica l’operatore economico mette gratuitamente a disposizione
dell’organo esecutivo un prodotto scelto da quest’ultimo. 4 L’operatore economico sostiene inoltre i costi della verifica di cui al capoverso 1 lettera c se la documentazione non è stata presentata entro il termine o risulta in- completa, oppure se dalla verifica risulta che il prodotto non è conforme ai requisiti.
Art. 20 Misure 1 Se dal controllo o dalla verifica risulta che le prescrizioni della presente ordinanza sono state violate, gli organi esecutivi dispongono misure secondo l’articolo 10 capoversi 2–5 LSPro. 2 Conformemente alle disposizioni del regolamento applicabile, gli organi esecutivi riscuotono un emolumento e addebitano i costi agli interessati per: a. i controlli, se risulta che il prodotto non è conforme alle prescrizioni; b. le decisioni emanate nell’ambito del controllo di prodotti destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. 3 Gli organi esecutivi hanno la competenza di accordare assistenza amministrativa internazionale conformemente all’articolo 22 LOTC.
Art. 21 Coordinamento Gli organi esecutivi si informano vicendevolmente sui risultati della loro attività di controllo e indicano in particolare i difetti riscontrati sui prodotti.
Sezione 6: Rimedi giuridici
Art. 22 La tutela giurisdizionale contro le decisioni degli organi esecutivi secondo l’arti- colo 17 capoverso 2 lettera a è retta dall’articolo 23 LIE e quella contro le decisioni degli organi esecutivi secondo l’articolo 17 capoverso 2 lettera b dall’articolo 15 LSPro.
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Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 23 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 2 marzo 199814 sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi è abrogata.
Art. 24 Disposizioni transitorie
1 I prodotti messi a disposizione sul mercato conformemente al diritto anteriore
possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato se rispettano i requisiti essenziali dell’ordinanza previgente e se sono stati immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
2 Gli attestati emessi conformemente all’ordinanza previgente mantengono la loro
validità nel quadro della presente ordinanza.
Art. 25 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.
25 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
14 RU 1998 963, 2007 4477, 2010 2583 2749, 2013 3509
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Allegato (art. 2)
Equivalenze di espressioni
Ai fini della corretta interpretazione della direttiva ATEX 2014/34/UE alla quale la presente ordinanza fa riferimento, vanno applicate le seguenti equivalenze di espres- sioni: a. espressioni in tedesco
EU Schweiz
Mitgliedstaat Schweiz Einzelstaatlich schweizerisch EU-Konformitätserklärung Konformitätserklärung EU-Baumusterprüfbescheinigung Baumusterprüfbescheinigung EU-Baumusterprüfung Baumusterprüfung Unionsmarkt Schweizerischer Markt Union Schweiz in der Union ansässige Person in der Schweiz niedergelassene Person Einführer Importeur Amtsblatt der Europäischen Union Bundesblatt
b. espressioni in francese
UE Suisse
État membre Suisse national suisse déclaration UE de conformité déclaration de conformité attestation d’examen UE de type attestation d’examen de type examen UE de type examen de type marché de l’Union marché suisse Union Suisse personne établie dans l’Union personne établie en Suisse importateur importateur Journal officiel de l’Union européenne Feuille fédérale
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c. espressioni in italiano
UE Svizzera
Certificato di esame UE del tipo Certificato di esame del tipo Dichiarazione di conformità UE Dichiarazione di conformità Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Foglio Federale Esame UE del tipo Esame del tipo Immissione sul mercato nell’Unione Immissione sul mercato in Svizzera Mercato dell’Unione Mercato svizzero Messa in servizio nell’Unione Messa in servizio in Svizzera nazionale svizzero Persona stabilita nell’Unione Persona domiciliata in Svizzera Stato membro Svizzera Unione Svizzera
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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