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AS 2016 1479

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran

Modifica del 18 maggio 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’11 novembre 20151 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3–3ter 3 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) rilascia l’autorizzazione per i beni di cui al capoverso 2 e all’allegato 2 parte 1 e per i servizi connessi procedendo secondo l’articolo 16 dell’ordinanza del 25 giugno 19972 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI), se: a. sono soddisfatti i requisiti previsti dalle direttive del 13 novembre 2013, rispettivamente di giugno 2013 del Gruppo dei fornitori nucleari (NSG) 3; b. l’Iran ha concesso per ogni bene fornito i diritti per la verifica dell’impiego finale e del luogo dell’impiego finale e tali diritti possono essere esercitati in modo efficace; c. le attività sono conciliabili con il JCPOA. 3bis La SECO rilascia l’autorizzazione per i beni di cui all’allegato 2 parte 2 e per i servizi connessi se non vi è motivo di ritenere che l’attività possa contribuire total- mente o in parte alle attività dell’Iran nel campo dell’arricchimento di uranio, del ritrattamento di combustibili nucleari e dell’acqua pesante o ad altre attività in ambito nucleare non conciliabili con il JCPOA. 3ter L’obbligo di autorizzazione di cui al capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi relativi a beni per i quali la SECO ha rilasciato un’autorizzazione secondo il capoverso 3bis.