AS 2016 157
Ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria
Ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF)
Modifica del 4 dicembre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 novembre 19981 concernente l’accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:
Art. 19 cpv. 3 lett. g 3 Il prezzo di base per traccia viene differenziato applicando i seguenti fattori di prezzo, supplementi e sconti: g. uno sconto di 10 centesimi per asse a partire dal quinto asse motore per trac- ce di treni merci transalpini sulle seguenti tratte:
1. Brig–Iselle,
2. Altdorf–Bellinzona.
Art. 19a cpv. 3 3 Alle tracce della tratta di base del Lötschberg si applica il fattore 1 per la catego- ria C e il fattore 0,7 per la categoria D.
1 RS 742.122
2015-2407 157
Accesso alla rete ferroviaria. O RU 2016
II
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
2 Ha effetto sino al 31 dicembre 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa
contenute decadono.
4 dicembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
158