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AS 2016 157

Ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria

Ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF)

Modifica del 4 dicembre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 19981 concernente l’accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 3 lett. g 3 Il prezzo di base per traccia viene differenziato applicando i seguenti fattori di prezzo, supplementi e sconti: g. uno sconto di 10 centesimi per asse a partire dal quinto asse motore per trac- ce di treni merci transalpini sulle seguenti tratte:

1. Brig–Iselle,

2. Altdorf–Bellinzona.

Art. 19a cpv. 3 3 Alle tracce della tratta di base del Lötschberg si applica il fattore 1 per la catego- ria C e il fattore 0,7 per la categoria D.

1 RS 742.122

2015-2407 157

Accesso alla rete ferroviaria. O RU 2016

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2 Ha effetto sino al 31 dicembre 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa

contenute decadono.

4 dicembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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