AS 2016 1613
Trattato del 15 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell'ambito dei sistemi d'informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA
Trattato del 15 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell’ambito dei sistemi d’informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA
RS 0.360.514.1; RU 2006 2031
Traduzione1
Modifica del Trattato Adottata mediante scambio di note del 20 maggio 2016 Entrata in vigore il 20 maggio 2016
Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein hanno convenuto le seguenti modifiche:
Art. 8 cpv. 1 (1) Ognuno ha il diritto di domandare se nei sistemi d’informazione sono memoriz- zati sotto il suo nome il profilo del DNA oppure dati segnaletici di natura biometri- ca.
Art. 13 Per quanto concerne i campioni prelevati dalle autorità del Liechtenstein e trasmessi per essere trattati nei sistemi d’informazione svizzeri, devono essere adempiute le condizioni per il prelievo dei campioni e l’allestimento di profili previste dalle pertinenti disposizioni della legislazione federale svizzera menzionate nell’Allegato e deve essere garantita la possibilità di confrontare i profili del DNA.
Titolo intermedio B B. Dati segnaletici di natura biometrica (AFIS)
Art. 14 Il prelievo da parte delle autorità del Liechtenstein di dati segnaletici di natura biometrica di richiedenti l’asilo e di persone bisognose di protezione, trasmessi per il
1 Dal testo originale tedesco (AS 2016 1613)
2016-0553 1613
Cooperazione nell’ambito dei sistemi d’informazione svizzeri RU 2016 per le impronte digitali e per i profili del DNA. Tratt. con il Liechtenstein
trattamento nei sistemi d’informazione svizzeri, è disciplinato dalle pertinenti dispo- sizioni della legislazione federale svizzera.
Allegato Lista delle disposizioni della legislazione federale svizzera applicabili nel Principato del Liechtenstein in virtù dell’articolo 2 del presente Trattato:
n. RS Testo RU
312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 2010 1881
5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) 2014 2055 Sono applicabili gli art. 255–259 concernenti l’analisi del DNA, in particolare il prelievo di campioni e l’allestimento di profili nel contesto di un procedimento penale al fine della trasmissio- ne alle autorità svizzere per l’ulteriore trattamento
363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull’utilizzo di profili 2004 5269
del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di 2010 1573 persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) 2014 2055 Sono applicabili gli art. 1a, 2, 6, 8, 9, 11 cpv. 1, 2 e 4, l’art. 13 cpv. 2, gli art. 14 e 15 cpv. 1, l’art. 16 cpv. 1 lett. a–f e cpv. 2–4, l’art. 17 cpv. 1, gli art. 18, 19, 20 cpv. 2 e l’art. 23 cpv. 1
363.1 Ordinanza del 3 dicembre 2004 sull’utilizzo di profili del 2004 5279
DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di perso- 2005 3337 ne sconosciute o scomparse (Ordinanza sui profili 2008 4943 del DNA) 2014 3467 Sono applicabili gli art. 1, 2 cpv. 1, gli art. 6, 6a, 8, 9, 10, 11, 12
361.3 Ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati 2014 4479
segnaletici di natura biometrica Sono applicabili gli art. 2, 8 cpv. 1 lett. a–c ed e, gli art. 9, 10, 14, 16 cpv. 1, gli art. 17–22 e l’art. 26