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Statuto dell'ERIC «Fonte di spallazione europea» (ESS)

Statuto dell’ERIC «Fonte di spallazione europea» (ESS)

Concluso il 19 agosto 20151 Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 20152 Domanda di adesione quale membro fondatore depositata dalla Svizzera il 13 luglio 2015 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° settembre 2015

Testo originale

Preambolo La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l’Ungheria, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, il Regno di Svezia, la Confederazione svizzera, in appresso i «membri fondatori», e il Regno del Belgio, il Regno di Spagna, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in appresso gli «osservatori fondatori», desiderosi di rafforzare ulteriormente la posizione dell’Europa e dei paesi membri fondatori nella ricerca mondiale e di intensificare la cooperazione scientifica al di là delle frontiere disciplinari e nazionali; considerando il parere espresso nel 2003 dal Forum strategico europeo sulle infra- strutture di ricerca (ESFRI), istituito dal Consiglio dei ministri della ricerca dell’UE, che riteneva che un dispositivo di stazione ad obiettivo unico e impulso lungo di

5 MW, composto da 22 strumenti costituiva l’assetto tecnico ottimale in grado di

soddisfare le esigenze della comunità scientifica europea nella prima metà di questo secolo; tenendo conto dell’esistenza della Fonte di spallazione europea ESS AB e del proto- collo d’intesa firmato il 3 febbraio 2011 (prorogato nel 2012 e 2014) sulla partecipa- zione alla fase di aggiornamento della progettazione e dell’intenzione di partecipare alla costruzione e al funzionamento della Fonte di spallazione europea (European Spallation Source – ESS);

RS 0.423.131 1 Conformemente alla Decisione di esecuzione (UE) 2015/1478 della Commissione, del 19 agosto 2015, che istituisce la «Fonte di spallazione europea» come consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC «Fonte di spallazione europea»), GU L 225 del 28.8.2015, pag. 16. 2 RU 2016 1615

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riconoscendo che la costruzione dell’ESS è un elemento fondamentale nell’impegno dell’Europa per sviluppare ulteriormente infrastrutture di ricerca di livello mondiale e che l’ESS è un impianto scientifico multidisciplinare al servizio delle scienze della vita, delle scienze dei materiali, dell’energia e del clima e che corrisponde all’impo- stazione di base delle raccomandazioni dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) relative agli impianti di neutroni su vasta scala a livello mondiale; in attesa che altri paesi partecipino alle attività intraprese congiuntamente in forza dello statuto di seguito riportato, hanno convenuto quanto segue:

Capo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione, sede e lingua di lavoro 1. È istituita un’infrastruttura di ricerca europea denominata «Fonte di spallazione europea (ESS)». 2. La Fonte di spallazione europea (ESS) assume la forma giuridica di un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (European Research Infrastructure Consor- tium — ERIC), ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009, denominato ERIC «Fon- te di spallazione europea» (in appresso «l’organizzazione»).

3. L’organizzazione ha la sua sede legale a Lund, Svezia.

4. La lingua di lavoro dell’organizzazione è l’inglese.

Art. 2 Compiti e attività 1. Il compito dell’organizzazione è costruire una fonte di neutroni lenti ad alta intensità conformemente alla descrizione di cui alla relazione di progettazione tecnica dell’ESS, un documento di sintesi elaborato sulla base della relazione di progettazione tecnica dell’ESS del 22 aprile 2013, qui accluso come allegato 1, per un costo massimo di 1843 milioni di EUR (prezzi del gennaio 2013) e, successiva- mente, utilizzare, sviluppare e disattivare questo impianto. I costi di costruzione sono stabiliti nella stima contabile del 13 marzo 2013 (ai prezzi del 2013) che copre l’insieme delle spese. Questa stima costituisce il documento di riferimento per i contributi in denaro e in natura dei membri. 2. A tal fine l’organizzazione intraprende e coordina varie attività, che mirano tra l’altro a: a) contribuire alla ricerca di alto livello, allo sviluppo tecnologico, all’innova- zione e alle sfide per la società, apportando un valore aggiunto anche (ma non solo) allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca (SER); b) garantire la piena valorizzazione scientifica dell’ESS e dell’insieme dei suoi strumenti;

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c) garantire un accesso effettivo agli utilizzatori conformemente alla politica di accesso di cui all’articolo 17; d) contribuire alla diffusione dei risultati scientifici; e) assicurare un uso ottimale delle risorse e delle conoscenze, e qualsiasi altra azione connessa necessaria per svolgere questo compito.

3. L’organizzazione costruisce e utilizza l’ESS su base non economica. Per pro-

muovere ulteriormente l’innovazione e il trasferimento tecnologico e di conoscenze, può svolgere attività economiche limitate, a condizione che queste non rimettano in discussione le attività principali. Le entrate derivanti da queste attività sono utilizza- te in linea con i compiti dell’organizzazione.

4. L’organizzazione esercita le sue attività esclusivamente per fini pacifici.

Capo 2: Composizione

Art. 3 Composizione e soggetto rappresentante 1. I seguenti soggetti possono diventare membri dell’organizzazione o osservatori senza diritto di voto: a) gli Stati membri dell’UE; b) i paesi associati; c) i paesi terzi diversi dai paesi associati; d) le organizzazioni intergovernative. Le condizioni di ammissione dei membri e degli osservatori sono precisate all’articolo 4 del presente statuto.

2. Tra i suoi membri l’organizzazione deve accogliere uno Stato membro e almeno

due altri Stati membri o paesi associati in qualità di membri.

3. Gli Stati membri o i paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza

dei diritti di voto nel consiglio.

4. I membri e gli osservatori possono farsi rappresentare da uno o più soggetti

pubblici, o da soggetti privati con una missione di servizio pubblico, di loro scelta, nominati secondo le proprie regole e procedure. 5. I membri e gli osservatori dell’organizzazione e i soggetti che li rappresentano sono elencati nell’allegato 7. Il presidente del consiglio tiene aggiornato l’allegato 7.

Art. 4 Ammissione di membri e osservatori 1. Le condizioni per l’ammissione di nuovi membri sono specificate qui di seguito: a) l’ammissione di nuovi membri presuppone l’approvazione del consiglio; b) i richiedenti presentano una domanda scritta al presidente del consiglio;

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c) nella domanda il richiedente spiega in che modo contribuirà ai compiti e alle attività dell’organizzazione di cui all’articolo 2, e come soddisferà gli obbli- ghi di cui all’articolo 6; d) i nuovi membri che aderiscono al presente statuto entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore possono farlo alle stesse condizioni dei membri fondatori; e) le condizioni di adesione dei nuovi membri sono oggetto di un accordo tra l’organizzazione e il membro aderente e sono approvate dal consiglio; f) i nuovi membri che diventano membri dell’organizzazione più di un anno dopo l’entrata in vigore del presente statuto sono tenuti a versare un contri- buto speciale a favore delle spese in conto capitale già sostenute dell’orga- nizzazione, in aggiunta al loro normale contributo ai futuri investimenti di capitale, agli attuali costi operativi e ai costi di disattivazione. 2. I soggetti elencati all’articolo 3, paragrafo 1, che desiderano contribuire all’orga- nizzazione, ma che non possiedono ancora i requisiti per aderirvi in qualità di mem- bri, possono chiedere al consiglio lo statuto di osservatori. Le condizioni per l’ammissione degli osservatori sono specificate qui di seguito: a) di norma gli osservatori sono ammessi per un periodo di tre anni; eccezio- nalmente il consiglio può prorogare il mandato di osservatore; b) i richiedenti presentano una richiesta scritta al presidente del consiglio. Nella domanda il richiedente spiega in che modo contribuirà all’organizzazione e alle sue attività descritte all’articolo 2.

Art. 5 Ritiro di un membro o di un osservatore/Revoca di un membro o di un osservatore 1. Un membro può ritirarsi dall’organizzazione al termine di un esercizio finanzia- rio, previa richiesta trasmessa al consiglio 3 anni prima del ritiro. Il ritiro non può avere effetto prima del 31 dicembre 2026. 2. Gli osservatori possono ritirarsi in qualsiasi momento, previa richiesta trasmessa, sei mesi prima del ritiro, al consiglio. 3. Le condizioni e gli effetti del ritiro dall’organizzazione da parte di un membro, in particolare la sua quota a favore dei costi di costruzione, di attività e di disattiva- zione dell’ESS e le compensazioni delle perdite, sono stabiliti dal consiglio prima che il ritiro di un membro abbia effetto. La decisione specifica la quota dei costi di disattivazione del membro in questione. 4. Il consiglio è abilitato a porre termine all’adesione di un membro o allo statuto di osservatore di un osservatore: a) nel caso di grave violazione, da parte del membro o dell’osservatore, di uno o più obblighi sanciti dallo statuto; b) il membro o l’osservatore non abbiano posto rimedio a questa inadempienza entro un termine di sei mesi dal momento in cui hanno ricevuto notifica scritta della violazione.

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Prima che il consiglio adotti una decisione di revoca di un membro o di un osserva- tore, al membro o all’osservatore sarà data la possibilità di contestare tale decisione e presentare la propria difesa al consiglio.

Capo 3: diritti e obblighi dei membri e degli osservatori

Art. 6 Membri

1. I membri godono dei seguenti diritti:

a) il diritto di accesso all’ESS per la loro comunità scientifica alle condizioni di cui all’articolo 17; b) il diritto di assistere alle riunioni del consiglio e partecipare al voto. Tutta- via, un membro non ha diritto di voto su questioni concernenti la revoca del- la sua adesione. 2. I membri fondatori si impegnano ad apportare i seguenti contributi, in denaro o in natura, a favore dei costi di costruzione, inclusi i contributi per la fase di precostru- zione di cui all’allegato 4 e i contributi in denaro per la fase di precostruzione e la fase di costruzione di cui all’allegato 5: Repubblica ceca 5,52 milioni di EUR Regno di Danimarca 230 milioni di EUR Repubblica federale di Germania 202,5 milioni di EUR Repubblica di Estonia 4,61 milioni di EUR Repubblica francese 147 milioni di EUR Repubblica italiana 110,6 milioni di EUR Ungheria 17,6 milioni di EUR Regno di Norvegia 46,07 milioni di EUR Repubblica di Polonia 33,2 milioni di EUR Regno di Svezia 645 milioni di EUR Confederazione svizzera 64,5 milioni di EUR Tutti gli importi si riferiscono ai prezzi del gennaio 2013. Il contributo dei membri diversi dai membri fondatori è conforme alla pertinente tabella dei contributi per l’adesione di cui all’allegato 6. I costi di precostruzione e costruzione comprendono l’insieme delle spese (persona- le, costi, spese ricorrenti e spese in conto capitale) per la costruzione dell’ESS, come specificato nell’allegato 2. Un elenco dei contributi in natura approvati per la fase di precostruzione è accluso come allegato 4. Una figura che illustra l’incidenza annuale stimata delle spese per la costruzione, l’attività e la disattivazione è riportata nell’allegato 2. Le norme e i principi di base dei contributi in natura sono stabiliti nell’allegato 3.

3. Ciascun membro è tenuto a:

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a) versare il proprio contributo a favore dei costi di costruzione ripartiti (impor- ti previsti e calendario dei pagamenti) nel bilancio annuale stabilito a norma dell’articolo 9, paragrafo 10, lettera d); b) contribuire ai costi di funzionamento di cui all’articolo 18 e ai costi di disat- tivazione di cui all’articolo 19; c) se del caso, nominare uno o più soggetti rappresentanti, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, e delegare il proprio soggetto rappresentante a votare a suo nome su tutte le questioni affrontate nell’ambito del consiglio e iscritte all’ordine del giorno. 4. Tutte le risorse dell’organizzazione, in denaro o in natura, sono utilizzate esclusi- vamente per promuovere i compiti dell’organizzazione a norma dell’articolo 2.

Art. 7 Osservatori

1. Gli osservatori godono dei seguenti diritti:

a) il diritto di partecipare al consiglio senza diritto di voto; b) in funzione delle disponibilità, il diritto di incentivare la propria comunità di ricerca a partecipare a tariffe preferenziali ad eventi ESS tra cui corsi estivi, seminari, conferenze e corsi di formazione. 2. Ogni osservatore, se del caso, nomina uno o più soggetti rappresentanti, in con- formità dell’articolo 3, paragrafo 4.

Capo 4: Governance

Art. 8 Organi dell’organizzazione Gli organi dell’organizzazione sono il consiglio e il direttore generale.

Art. 9 Consiglio 1. Il consiglio è l’organo direttivo dell’organizzazione ed è composto da un massi- mo di due delegati per ogni membro dell’organizzazione. I delegati possono farsi assistere da esperti.

2. I delegati in seno al consiglio sono nominati e revocati secondo le modalità

stabilite da ciascun membro. Ciascun membro informa immediatamente per iscritto il presidente del consiglio circa la nomina o la revoca dei propri delegati in seno al consiglio. 3. Il consiglio si riunisce almeno due volte l’anno ed è responsabile, in conformità alle disposizioni del presente statuto, della direzione e supervisione generali dell’organizzazione in relazione alle questioni scientifiche, tecniche e amministrati- ve. Il consiglio può impartire istruzioni al direttore generale. 4. Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente del consiglio. Una riu- nione del consiglio può essere convocata su richiesta di almeno due membri.

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5. Il consiglio elegge un presidente e un vicepresidente, scelti fra i delegati dei membri. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza di quest’ultimo e qualora si configuri un conflitto di interessi. Una volta eletti, il presidente e il vicepresidente diventano super partes e lasciano le proprie delegazioni. Il presidente e il vicepresidente sono eletti per un mandato di al massimo due anni. La rielezione è ammessa una sola volta per un secondo mandato di al massimo due anni. 6. Il consiglio decide il proprio regolamento interno fatte salve le disposizioni del presente statuto. 7. Il consiglio può istituire i comitati ausiliari necessari per svolgere i compiti dell’organizzazione. Il consiglio definisce il mandato di tali comitati. 8. Il personale direttivo, definito dal consiglio, è nominato e può essere revocato dal consiglio.

9. Le seguenti questioni richiedono l’approvazione all’unanimità del consiglio:

a) aumento dei costi di costruzione, di cui all’articolo 2, paragrafo 1; b) modifiche dei contributi ai costi di costruzione, funzionamento e disattiva- zione; c) proposta di modifica dello statuto e modifica dei suoi allegati; d) ammissione e revoca di membri o osservatori. Qualsiasi modifica dello statuto è soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3, e all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009, modificato dal Consiglio il 2 dicembre 2013 (regolamento [UE] n. 1261/2013 del Consiglio 3). 10. Per le decisioni elencate qui di seguito è necessaria la maggioranza qualificata: a) la nomina del direttore generale, nonché la sospensione o la revoca della sua nomina a norma dell’articolo 11; b) l’elezione del presidente e del vicepresidente; c) il programma scientifico di medio termine (cinque anni); d) i bilanci annuali, i piani di bilancio quinquennali e le previsioni finanziarie a medio termine (cinque anni); e) l’adozione del bilancio annuale; f) la politica per l’assegnazione e l’accesso al cosiddetto «beamtime» (tempo di utilizzo del fascio); g) il regolamento finanziario dell’organizzazione; h) la liquidazione dell’organizzazione;

3 Regolamento (UE) n. 1261/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 723/2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1).

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i) le modifiche significative alla relazione di progettazione tecnica dell’ESS e la stima contabile di cui all’articolo 2, paragrafo 1, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 9, lettere a) e b); j) la nomina e la revoca del personale direttivo; k) l’approvazione del mandato e del funzionamento del comitato consultivo scientifico (CCS) e del comitato consultivo tecnico (CCT).

11. Tutte le altre decisioni del consiglio sono prese a maggioranza semplice.

Art. 10 Procedura di votazione 1. Ciascun membro, fino all’avvio iniziale, ha diritto ad un numero di voti corri- spondente al suo contributo ai costi di precostruzione e costruzione di cui all’arti- colo 6, paragrafo 2. Una volta iniziata la fase operativa, la ripartizione dei voti è riesaminata dal consiglio in funzione dei contributi. Ulteriori riesami dovrebbero essere effettuati almeno ogni cinque anni. 2. Per «maggioranza semplice» si intende una maggioranza di oltre il 50 per cento dei voti dei membri rappresentati ad una riunione, purché non più della metà dei membri esprima un voto contrario.

3. Per «maggioranza qualificata» si intende una maggioranza di almeno il 67 per

cento dei voti dei membri rappresentati ad una riunione, purché non più della metà dei membri esprima un voto contrario. 4. Per «voto all’unanimità» si intende almeno il 90 per cento dei voti dei membri rappresentati alla riunione e nessun voto sfavorevole. 5. Ogni riunione del consiglio raggiunge il quorum solo se sono rappresentati alme- no il 67 per cento di tutti i membri.

Art. 11 Direttore generale 1. Il consiglio, in conformità all’articolo 9, paragrafo 10, lettera a), nomina il diret- tore generale dell’organizzazione secondo una procedura adottata dal consiglio. Il direttore generale è il rappresentante giuridico dell’organizzazione. Il direttore generale provvede alla gestione corrente dell’organizzazione con la dovuta diligen- za, in conformità del presente statuto, delle istruzioni e delle risoluzioni del consi- glio e degli obblighi giuridici applicabili. 2. Il direttore generale prepara e trasmette le decisioni strategiche, tecniche, scienti- fiche, giuridiche, di bilancio e amministrative al consiglio. Il direttore generale trasmette al consiglio una relazione annuale di attività e una volta l’anno trasmette al consiglio una dichiarazione finanziaria sottoposta a revisione. 3. Qualora si rendesse vacante il posto del direttore generale il consiglio può desi- gnare per sostituirlo una persona di cui stabilisce i poteri e le responsabilità. 4. Il mandato del direttore generale non supera di norma cinque anni. La modifica o l’estensione di contratti di lavoro o di assegnazione sono soggette all’approvazione del consiglio.

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Art. 12 Comitato amministrativo e finanziario (CAF), comitato consultivo scientifico (CCS) e comitato consultivo tecnico (CCT) 1. Il consiglio istituisce un comitato amministrativo e finanziario (CAF) composto al massimo da due delegati nominati da ciascun membro. Il presidente del CAF è nominato dal consiglio ed è super partes. Il comitato fornisce consulenze al consiglio su tutti gli aspetti di natura giuridica e amministrativa e della gestione finanziaria. Il mandato del comitato e il suo regolamento interno sono adottati dal consiglio e integrati nel regolamento finanziario. 2. Il consiglio istituisce un comitato consultivo scientifico (CCS) e un comitato consultivo tecnico (CCT). Questi comitati sono composti da eminenti scienziati che non lavorano né sono in alcun modo collegati con l’organizzazione e forniscono consulenza in ambito scientifico (CCS) e tecnico (CCT) e in relazione ad altre questioni di rilievo per l’organizzazione. I membri del CCS e del CCT insieme ai loro rispettivi presidenti sono nominati dal consiglio, in conformità del regolamento interno. Il mandato e le procedure del CCS e del CCT sono adottati dal consiglio.

Capo 5: Presentazione di relazioni alla Commissione

Art. 13 Presentazione di relazioni alla Commissione 1. L’organizzazione elabora una relazione di attività annuale incentrata in particola- re sugli aspetti scientifici, operativi e finanziari delle sue attività. Tale relazione è approvata dal consiglio e trasmessa alla Commissione nonché alle autorità pubbliche interessate entro i sei mesi successivi al termine dell’esercizio finanziario corrispon- dente. La relazione è resa pubblica. 2. L’organizzazione informa la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto svolgimento dei suoi compiti o le impe- disca di soddisfare le prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 723/2009.

Capo 6: Politiche

Art. 14 Accordo con terzi Qualora lo ritenga utile, l’organizzazione può concludere accordi con qualsiasi persona fisica o giuridica. Tale accordo precisa tutti i diritti e gli obblighi delle parti.

Art. 15 Politica in materia di appalti pubblici ed esenzioni fiscali 1. Il consiglio stabilisce norme dettagliate sulle procedure e i criteri degli appalti che l’organizzazione è tenuta a rispettare. La politica in materia di appalti deve rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità, reciproco riconoscimento, parità di trattamento e non discriminazione.

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2. Le esenzioni IVA sulla base degli articoli 143, paragrafo 1, lettera g), e 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio4 e in conformità degli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio5 si applicano esclusivamente agli acquisti effettuati dall’organizzazione e dai suoi membri per l’uso ufficiale ed esclusivo dell’organizzazione, a condizione che tali acquisti siano effettuati unicamente per le attività non economiche dell’organizza- zione. Le esenzioni IVA sono limitate agli acquisti il cui valore supera l’importo di

300 EUR. Le esenzioni dalle accise, sulla base dell’articolo 12 della direttiva

2008/118/CE del Consiglio6, si applicano esclusivamente agli acquisti effettuati dall’organizzazione per l’uso ufficiale ed esclusivo dell’organizzazione, a condizio- ne che tali acquisti siano effettuati unicamente per le attività non economiche dell’organizzazione in relazione alle sue attività e che l’acquisto superi il valore di 300 EUR.

Art. 16 Responsabilità

1. L’organizzazione è responsabile dei propri debiti.

2. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell’organizzazione è limita- ta al valore dei contributi annuali rispettivi di ciascun membro convenuti nel bilan- cio annuale.

3. L’organizzazione sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi

inerenti alla costruzione e al funzionamento dell’ESS.

Art. 17 Valutazione scientifica e politica di accesso 1. L’organizzazione garantisce un accesso effettivo ai ricercatori europei e interna- zionali nonché ad altri utenti interessati. L’accesso all’ESS si basa su una valuta- zione inter pares e sui criteri di eccellenza scientifica e fattibilità ed è concesso conformemente alla politica di accesso adottata dal consiglio. La politica di accesso deve riflettere gli impegni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a). 2. Anche soggetti diversi dai membri possono accedere all’ESS. L’accesso è aperto agli utenti europei e internazionali conformemente alla politica di accesso adottata dal consiglio.

Art. 18 Funzionamento 1. I membri contribuiscono alle spese di funzionamento dell’organizzazione propor- zionalmente all’uso dell’ESS. I principi generali applicabili all’utilizzo degli impian- ti e alla ripartizione dei contributi dei membri alle spese di funzionamento sono oggetto di una politica separata stabilita dal consiglio.

4 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1). 5 Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1). 6 Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

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2. Il consiglio stabilisce i requisiti per evitare squilibri duraturi e significativi tra l’uso degli impianti ESS da parte della comunità scientifica di un membro e il con- tributo di tale membro all’organizzazione.

Art. 19 Disattivazione I membri si impegnano a provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti e gli edifici dell’organizzazione di cui all’allegato 1. I membri si ripartiscono i costi della disattivazione. Questo costo non può superare un importo equivalente a tre bilanci di esercizio annuali, sulla base della media degli ultimi cinque anni dei costi di funzio- namento. I costi superiori a questo importo sono a carico dello Stato ospitante dell’organizzazione. Il consiglio elabora e adotta una politica di disattivazione contenente una descrizione organica e completa della procedura di disattivazione.

Art. 20 Politica di diffusione 1. Dato il suo ruolo di «facilitatore» delle attività di ricerca, l’organizzazione inco- raggia di norma la massima libertà di accesso ai dati di ricerca. A prescindere da questo principio, l’organizzazione promuove una ricerca di qualità e sostiene una cultura di «pratiche ottimali» mediante attività di formazione. 2. In linea generale, l’organizzazione incoraggia i ricercatori a mettere a disposizio- ne del pubblico i risultati delle loro ricerche e chiede ai ricercatori dei paesi membri di rendere disponibili i loro risultati a nome dell’organizzazione. 3. La politica di diffusione identifica i vari gruppi di destinatari e, per raggiungere il pubblico interessato, l’organizzazione si avvale di diversi canali, come portali web, bollettini di informazione, seminari, la partecipazione a conferenze, articoli su riviste, pubblicazioni e quotidiani.

Art. 21 Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale e politica in materia di dati 1. Per «proprietà intellettuale» si intende la proprietà intellettuale secondo la defini- zione contenuta nell’articolo 2 della convenzione istitutiva dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata il 14 luglio 19677. 2. L’organizzazione è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell’ESS, ivi compresa, ma non esclusivamente, la proprietà intellettuale prodotta dai dipendenti impiegati dall’organizzazione, tranne laddove tali diritti siano disciplinati da accordi contrattuali separati o una normativa obbligatoria o disposizioni del presente statuto prevedano altrimenti.

3. In generale, si incoraggia l’accesso aperto per i dati ottenuti nell’ambito

dell’utilizzo degli impianti dell’ESS e, nella misura del possibile, per i software e i programmi informatici messi a punto dall’organizzazione si valuterà la possibilità di applicare i principi «open source».

7 RS 0.230

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4. L’organizzazione adotta la propria politica in materia di dati e di diritti di pro- prietà intellettuale.

Art. 22 Invenzioni L’organizzazione è soggetta alla legislazione e ai regolamenti applicabili in materia di invenzioni e adotta la propria politica in materia.

Capo 7: Aspetti finanziari

Art. 23 Esercizio finanziario L’esercizio finanziario dell’organizzazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 di- cembre di ogni anno. Il primo anno di attività costituisce un esercizio finanziario corto che inizia alla data di entrata in vigore della decisione di esecuzione della Commissione che istituisce l’organizzazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 24 Revisione contabile e regolamento finanziario 1. Come specificato nel regolamento finanziario il direttore generale trasmette al comitato amministrativo e finanziario (CAF) i documenti di bilancio che saranno esaminati e successivamente trasmessi al consiglio corredati delle osservazioni e raccomandazioni del CAF. 2. Il consiglio nomina, per un mandato di quattro anni rinnovabile, dei revisori dei conti esterni. I revisori svolgono queste funzioni conformemente a quanto stabilito nel regolamento finanziario. 3. Il direttore generale fornisce ai revisori tutte le informazioni e l’assistenza di cui possono aver bisogno nell’esercizio delle loro funzioni. 4. I conti dell’organizzazione sono corredati di una relazione sulla gestione finan- ziaria e di bilancio dell’esercizio finanziario trascorso. 5. Il regolamento finanziario stabilisce tutte le altre disposizioni relative al bilancio, ai principi contabili e alle sue finanze comprese le regole per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.

Capo 8: Durata, scioglimento, controversie, disposizioni concernenti la costituzione

Art. 25 Durata L’organizzazione è istituita per un periodo indeterminato.

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Art. 26 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’organizzazione avviene per decisione del consiglio in

conformità dell’articolo 9, paragrafo 10, lettera h). 2. L’eventuale decisione di scioglimento è notificata dall’organizzazione alla Com- missione senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni dalla data dell’ado- zione. 3. Gli attivi restanti dopo l’estinzione dei debiti dell’organizzazione sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all’importo cumulato dei rispettivi contributi annuali all’organizzazione. Conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, le passività restanti dopo aver incluso gli attivi dell’organizzazione sono ripartite tra i membri propor- zionalmente ai rispettivi contributi annuali all’organizzazione e si limitano al valore dei rispettivi contributi annuali convenuti nel bilancio annuale.

4. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni dalla conclusione della

procedura di scioglimento, l’organizzazione ne dà notifica alla Commissione. 5. L’organizzazione cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pub- blica l’avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 27 Diritto applicabile La costituzione e il funzionamento interno dell’organizzazione sono disciplinati da: a) il diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario ap- plicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC); b) il diritto dello Stato in cui l’organizzazione ha la sua sede legale per le que- stioni che non sono disciplinate dagli atti di cui alla lettera a), o che lo sono soltanto parzialmente; c) il presente statuto e le relative modalità di attuazione.

Art. 28 Condizioni di assunzione 1. L’organizzazione applica al proprio personale una politica di pari opportunità. Il contratto di lavoro è disciplinato dalla legge del paese in cui il l’addetto svolge abitualmente il proprio lavoro in esecuzione del contratto. 2. Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale, ciascuna parte contraente nell’ambito della propria giurisdizione agevola la circolazione e il soggiorno di cittadini dei paesi membri impegnati nelle attività dell’organizzazione nonché la circolazione e il soggiorno dei familiari di questi cittadini.

Art. 29 Controversie 1. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a statuire sulle vertenze tra i membri riguardo all’organizzazione o tra questi e l’organizzazione, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l’Unione sia parte in causa.

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Statuto dell’ERIC «Fonte di spallazione europea» (ESS) RU 2016

2. Alle controversie tra l’organizzazione e i terzi si applica il diritto dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non coperti da tale diritto, il foro competente a dirimere tali controversie è determinato secondo la legge dello Stato nel quale l’organizzazione ha sede legale.

Art. 30 Disponibilità dello statuto Lo statuto è messo a disposizione del pubblico sul sito web dell’ESS e presso la sue sede legale.

Art. 31 Disposizioni concernenti la costituzione 1. Una riunione costitutiva del consiglio è convocata dal paese ospitante non appena possibile e comunque entro 45 giorni di calendario dall’entrata in vigore della deci- sione della Commissione di istituire l’organizzazione. 2. Lo Stato ospitante notifica ai membri fondatori qualsiasi azione legale urgente specifica che debba essere attuata a nome dell’organizzazione prima della riunione costitutiva. Se nessun membro fondatore solleva obiezioni entro 5 giorni lavorativi dalla data della notifica, l’azione legale è intrapresa da una persona debitamente autorizzata dal paese ospitante.

Capo 9: Allegati e lingue

Art. 32 Allegati Gli allegati elencati qui di seguenti sono acclusi al presente statuto:

1. Ambito tecnico e scientifico dell’ESS;

2. Costi stimati e calendario;

3. Regole e principi di base per i contributi in natura;

4. Elenco dei contributi in natura approvati per la fase di precostruzione;

5. Elenco dei contributi in denaro già ricevuti per le fasi di precostruzione e co- struzione;

6. Tabella relativa ai contributi;

7. Membri, osservatori e soggetti rappresentanti.

Art. 33 Lingue Tutte le versioni del presente statuto fanno fede nelle lingue ufficiali dell’Unione europea. Non prevale alcuna versione linguistica.

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Statuto dell’ERIC «Fonte di spallazione europea» RU 2016

Allegato 1

Ambito tecnico e scientifico dell’ESS

1. Scopo e portata del presente allegato

Scopo del presente allegato allo statuto dell’ERIC «Fonte di spallazione europea» è istituire un quadro di riferimento dell’ambito scientifico e tecnico degli impianti dell’ESS. Si basa sulla relazione di progettazione tecnica (RPT) presentata al comi- tato direttivo dell’ESS nella sua riunione del febbraio 2013. L’RPT è un elemento da fornire previsto dal protocollo di intesa per la fase di precostruzione dell’ESS ed è il risultato del lavoro in collaborazione con organizzazioni di ricerca in tutta Europa e altrove. L’allegato illustra anche il contesto del progetto e descrive il quadro interna- zionale degli impianti. Una sintesi dei costi associati stimati e il calendario sono riportati nell’allegato 2.

2. Contesto

L’ESS è una nuova infrastruttura scientifica internazionale che sarà costruita a Lund, mentre le attività di gestione dei dati si svolgeranno a Copenaghen. Si tratterà di impianti scientifici multidisciplinari al servizio delle scienze della vita, della fisica, della chimica, della scienza dei materiali, nonché delle scienze in materia di energia e di clima. L’ESS si iscrive nell’ottica alla base delle raccomandazioni del Forum «Megascience» dell’OCSE del 1999 relative agli impianti di neutroni di grandi dimensioni a livello mondiale. La costruzione della fonte di neutroni ESS per la scienza dei materiali è un elemento fondamentale nell’impegno dell’Europa per sviluppare ulteriormente il suo insieme di grandi infrastrutture di ricerca d’avanguardia a livello mondiale. Nel 2002 una relazione tecnica, frutto di una collaborazione paneuropea, illustra un modello concettuale e le relative prove scientifiche. Nel 2003 il Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI), istituito dai ministeri della ricerca degli Stati membri e dei paesi associati, ha concluso che un dispositivo di stazione ad obiettivo unico e impulso lungo di 5 MW, composto teoricamente da 22 strumenti «pubblici» costituiva l’assetto tecnico ottimale in grado di soddisfare le esigenze della comunità scientifica europea nel secondo quarto di questo secolo. Costruendo l’ESS, un impianto con prestazioni di fonte senza precedenti che si avvale della nuova tecnologia a impulso lungo, e utilizzandolo secondo la pratica di eccellenza scientifica nell’ambito della rete europea delle fonti, l’Europa potrà mantenere la leadership mondiale nelle attività di ricerca in tutti i grandi settori della scienza che richiedono metodi di diffusione neutronica.

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Statuto dell’ERIC «Fonte di spallazione europea» (ESS) RU 2016

3. Obiettivi fondamentali

L’obiettivo fondamentale degli impianti dell’ESS è fornire alla scienza europea opportunità di ricerca avanzata a livello mondiale in materia di diffusione neutroni- ca, puntando all’eccellenza scientifica e a prestazioni di punta in termini di risultati scientifici. L’impianto è concepito, in tutte le sue parti, per raggiungere questi obiet- tivi e soddisfare la domanda europea di una capacità di ricerca rafforzata, unica e di altissimo livello. Nella realizzazione di questi obiettivi, l’ESS produrrà nuove cono- scenze che non potrebbero essere ottenute con altri sistemi o metodi, rafforzerà l’impatto sociale della scienza e favorirà l’innovazione in Europa.

4. Ambito di applicazione scientifico

L’ESS disporrà di una capacità unica di studiare un’ampia gamma di strutture e di scale temporali grazie ai suoi impulsi neutronici lunghi ad elevata intensità. L’ESS produrrà fasci neutronici di una luminosità senza precedenti, sottoponendo i cam- pioni ad un’intensità di fascio più elevata rispetto a tutte le fonti di spallazione esistenti. L’elevata luminosità permetterà di effettuare numerose analisi che oggi sono irrealizzabili, consentendo di effettuare misure di campioni più piccoli in ambienti soggetti a maggiori vincoli, ampliare l’utilizzo di neutroni polarizzati, individuare i segnali più deboli e procedere a misurazioni cinematiche più rapide in tempo reale. I fasci neutronici brillanti saranno prodotti in una struttura temporale unica, caratterizzata da impulsi neutronici lunghi a bassa frequenza. Questa struttura temporale consente di utilizzare efficacemente i neutroni a grande lunghezza d’onda. Grazie alle tecnologie neutroniche avanzate utilizzate in questa struttura gli strumen- ti dell’ESS beneficeranno di un intervallo dinamico più ampio, grazie in particolare all’uso di fasci bispettro e di risoluzioni modulabili, in funzione delle esigenze, in una gamma molto estesa; ciò amplierà notevolmente le possibilità scientifiche. Metodi avanzati di trattamento dei dati e di analisi rafforzeranno ulteriormente le potenzialità e le capacità. La fonte di spallazione fornirà fasci di neutroni a una serie di strumenti di ricerca. Viste le argomentazioni scientifiche stabilite nel 2002 e le poste scientifiche in gioco in relazione all’ESS, l’RPT illustra una serie di strumenti di riferimento.

5. Ambito di applicazione tecnico

La figura 1 illustra l’assetto di base del sito, a nord est della città di Lund, in Svezia. Le componenti principali degli impianti ESS sono l’acceleratore, la stazione obiet- tivo, l’insieme degli strumenti e i relativi edifici e infrastrutture. Nell’acceleratore i protoni subiscono un’accelerazione acquisendo un’energia ade- guata per provocare efficacemente una reazione di spallazione. L’acceleratore dell’ESS è concepito in modo da avere una potenza elevata e una grande affidabilità e si avvale principalmente di cavità superconduttrici. La stazione obiettivo convertirà il fascio di protoni proveniente dall’acceleratore, mediante il processo di spallazione, in vari fasci intensi di neutroni lenti diretti verso gli strumenti dove si svolgono le ricerche. La tecnologia scelta per il bersaglio

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Statuto dell’ERIC «Fonte di spallazione europea» RU 2016

consiste in una ruota che gira nel fascio di protoni. Un assemblaggio moderatore- riflettore che racchiude il bersaglio trasforma i neutroni veloci prodotti nel processo di spallazione in neutroni lenti. Questi neutroni sono poi instradati verso gli strumen- ti. Negli strumenti, i neutroni sono utilizzati per sondare le proprietà dei materiali in tutta la loro diversità e complessità. La tecnica ad impulso lungo consente di adattare i fasci neutronici a ciascuno strumento e esperimento specifico.

Figura 1 Assetto di base degli impianti dell’ESS

L’assetto di base degli impianti dell’ESS comprende il tunnel dell’acceleratore (arancione), la galleria RF (rosa), l’edificio della stazione a obiettivo (di colore rosso), i capannoni di speri- mentazione 1 & 2 (blu) e 3 (verde). Sono inoltre riportati il perimetro del sito (linea tratteggia- ta), l’autostrada E22 (grigio scuro) e il possibile assetto delle strade e edifici di servizio (grigio chiaro). L’origine dell’obiettivo di spallazione è situato a 55,7344° di latitudine e 13,2482° di longitudine (WGS84).

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Statuto dell’ERIC «Fonte di spallazione europea» (ESS) RU 2016

Il centro di gestione dei dati e software DMSC (Data Management and Software Centre) di Copenhagen fornisce sostegno e servizi per la gestione e l’analisi scienti- fica dei dati. Il DMSC è anche responsabile della conservazione dei dati generati dall’insieme degli strumenti dell’ESS nonché della fornitura di servizi per l’acquisi- zione, la gestione e l’analisi di dati e del sostegno alla simulazione di esperimenti. Il DMSC è parte integrante dell’ESS. Questo centro di livello mondiale, accessibile agli utilizzatori, apporterà il suo sostegno e la sua collaborazione a numerosi utiliz- zatori scientifici e tecnologici nelle università, gli istituti e l’industria.

Figura 2 Funzionalità del DMSC dell’ESS

Centro di gestione dei dati e del software dell’ESS (DMSC dell’ESS)

Software per il Conservazione Sostegno alla Analisi e visualizza- Portale degli controllo degli dei dati simulazione zione di dati utilizzatori strumenti Montecarlo

Software per il Trasmissione dei Sviluppo e Sviluppo e Creazione di un controllo degli dati grezzi verso sostegno di un sostegno di un portale web (e strumenti i principali software di software di relativo suppor- Accesso a server ai fini modellizzazione analisi e visua- to) destinato alla distanza agli dello stoccaggio Montecarlo per lizzazione dei trasmissione e esperimenti Pretrattamento gli strumenti dati all’esame delle dei dati grezzi in neutronici Soluzioni-ponte proposte degli Visualizzazione utilizzatori in tempo reale un formato Supporto alla di aiuto alla dei dati prettrat- utilizzabile modellizzazione modellizzazione Fornitura (e tati nel corso successivamente di aspetti speci- di dati neutronici relativo suppor- dell’esperimento Portale web e fici degli stru- mediante un to) di strumenti per dispositivi menti o dei software avanza- on line destinati Sostegno opera- campioni per to di modellizza- ad aiutare gli tivo in situ (ESS mobili che dà accesso ai dati l’analisi dei dati zione fisica e utilizzatori ad Lund) teorica accedere ai loro degli utilizzatori Sostegno opera- nel rispetto delle tivo in situ (ESS Accesso a dati regole dell’UE Lund) sistemi informa- Sostegno opera- tici ad alte tivo in situ (ESS prestazioni Lund) (HPC) Sostegno opera- tivo in situ (ESS Lund)

In aggiunta a tali componenti, è prevista un’infrastruttura di servizi, con laboratori e officine, uffici e servizi per gli utenti e il personale.

6. Obiettivi di prestazione e concezione

Quando saranno pienamente operativi, gli impianti dell’ESS offriranno capacità scientifiche uniche, di livello mondiale, in quanto fonte di neutroni. La fornitura di neutroni ad impulsi lunghi di vari millesimi di secondo (teoricamente 2,86 ms) a bassa frequenza (teoricamente 14 Hz) all’insieme di strumenti consentirà un uso efficiente dei fasci neutronici termici e freddi ad elevata intensità.

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L’obiettivo è dotare l’ESS di 22 strumenti quando le attività entreranno nella fase di regime stazionario. La potenza del fascio di protoni sarà teoricamente di 5 MW e il funzionamento sarà ottimizzato in linea con gli obiettivi scientifici di base. Rispetto all’ILL (nel 2013), gli strumenti di diffusione neutronica dell’ESS raggiungeranno una sensibilità fino a 100 volte più elevata per l’individuazione dei segnali deboli. Rispetto al SNS e al J-PARC (nel 2013), l’ESS produrrà fasci di un’intensità fino a 30 volte superiore negli esperimenti, con la stessa risoluzione per i neutroni termici e quelli freddi. Gli impianti dell’ESS saranno concepiti in modo da essere altamente affidabili, con un obiettivo di disponibilità del 95 per cento durante i periodi di attività annuali di oltre 4000 ore, una volta che l’ESS sarà pienamente attivo. Per mantenere le sue capacità di livello mondiale, nella progettazione sarà previsto un margine ragionevole di evoluzione tecnica per non precludere futuri migliora- menti e potenziamenti. Gli impianti dell’ESS disporranno di infrastrutture scientifiche e informatiche di punta destinate a sfruttare pienamente la fonte di neutroni, fornendo un servizio scientifico coerente che renda le tecniche neutroniche più accessibili, più potenti e più efficaci in un’ampia gamma di discipline scientifiche. Ai fini della pianificazione e della determinazione dei costi totali lungo l’intero ciclo di vita, è previsto, teoricamente, che l’ESS sia disattivato nel 2065 e che il sito sia risanato per altri usi idonei all’ambiente circostante. Gli impianti dell’ESS saranno progettati in modo da proteggere le persone, il pubbli- co e l’ambiente da eventuali danni nel corso della costruzione, dell’attività e della disattivazione. L’ESS sarà concepito in modo da facilitare l’uso delle energie rinno- vabili, ridurre il consumo energetico e riciclare una notevole quantità di calore di scarto.

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Allegato 2

Costi stimati e calendario

1. Introduzione

Scopo del presente documento, che costituisce l’allegato 2 dello statuto, è descrivere la stima del costo totale, il bilancio e il calendario previsto per il progetto ESS. Si tratta di una sintesi, a grandi linee, dei dati di base sulla prestazione, stabiliti nella primavera del 2014, sulla base dell’RPT e dei documenti connessi trasmessi al comitato direttivo dell’ESS nel 2012, in linea con le possibilità tecniche e scienti- fiche riassunte nell’allegato 1. Tutti gli importi indicati nel presente documento si basano sui prezzi del gennaio 2013.

2. Costo del progetto

Il calcolo dei costi e la pianificazione dell’ESS sono stati realizzati secondo un approccio basato sul ciclo di vita che quindi comprende tutte le diverse fasi della durata di vita degli impianti. Le fasi comprese nel calcolo dei costi e nella pianifica- zione sono le fasi di precostruzione, di costruzione, di attività (che comprende la fase di avvio iniziale e le fasi di regime stazionario) e di disattivazione. Il costo totale per l’insieme del ciclo di vita è illustrato nella figura 1 qui di seguito.

Figura 1 Costo dell’ESS per l’intero ciclo di vita in milioni di EUR

I costi della fase di precostruzione comprendono l’aggiornamento della progetta- zione degli impianti. I costi di precostruzione ammontano a 80 milioni di EUR e comprendono contributi in denaro e in natura.

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Lo stanziamento di bilancio per la fase di costruzione è di 1843 milioni di EUR, e comprende i costi di capitale dall’avvio della fase di costruzione, il 1° gennaio 2013, all’inizio della fase di regime stazionario nel 2026. Il bilancio per la fase di costru- zione comprende gli investimenti in capitale per 16 strumenti. Durante il periodo 2019–2025 si svolgerà la fase di avvio iniziale parallelamente alla fase di costruzione. Il costo della fase di avvio iniziale è di 810 milioni di EUR e comprende i bilanci destinati al funzionamento dell’insieme degli impianti e al conseguimento dell’obiettivo stabilito dalla RPT, ossia un insieme di 22 strumenti. La ripartizione del bilancio a livello del progetto di costruzione è illustrata nella figura 2 e comprende sia i contributi in denaro che in natura.

Figura 2 Ripartizione del bilancio della fase di costruzione. Lo stanziamento di bilancio per il DMSC, 32 milioni di EUR, è compreso nel bilancio dei sistemi di diffusione neutronica (NSS)

La fase di avvio iniziale comincia con la produzione, la consegna e la rilevazione dei primi neutroni. Lo stanziamento di bilancio comprende i costi di avvio delle mac- chine, aumento della potenza del fascio, avvio del programma per gli utilizzatori, prime parti di ricambio e contributo principale alla costruzione dei 6 strumenti rimanenti per completare l’insieme di base di 22 strumenti. La chiusura del bilancio per la fase di avvio iniziale è prevista per la fine del 2025, in modo da garantire una transizione agevole verso il bilancio della fase di regime stazionario. Il bilancio per le operazioni di regime stazionario inizierà nel 2026 e proseguirà fino al 2065, e include tutti i costi previsti per un funzionamento sostenibile conforme- mente all’allegato 1. Comprende un piccolo contributo per completare l’insieme degli strumenti nei primi anni e per garantirne la competitività anche nel corso della fase di regime stazionario. Il bilancio della fase di regime stazionario ammonta a

140 milioni di EUR/anno.

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Statuto dell’ERIC «Fonte di spallazione europea» (ESS) RU 2016

Figura 3 Ripartizione del bilancio della fase di funzionamento. Il bilancio per la gestione degli impianti è incluso nel bilancio dell’amministrazione (Ammin)

Secondo l’approccio basato sul ciclo della vita, si prevede che dopo la fase di fun- zionamento, l’ESS sia disattivato e il sito ripristinato per un uso diverso. I relativi costi sono inclusi nel bilancio per la disattivazione, pari a 177 milioni di EUR.

3. Calendario del progetto

Le grandi linee del calendario per le fasi di precostruzione, di costruzione, di avvio iniziale e di regime stazionario sono riprese nella figura 4 qui di seguito. Il calenda- rio è rigido sotto il profilo tecnico nel senso che in linea di massima le risorse (per- sonale e finanziamenti) non dovrebbero subire ritardi.

Figura 4 Principali tappe delle fasi di costruzione e di avvio iniziale dell’ESS

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Statuto dell’ERIC «Fonte di spallazione europea» RU 2016

4. Profilo di bilancio

Il profilo di bilancio per le fasi di costruzione (2013–2025), di avvio iniziale (2019– 2025), nonché per il primo anno del funzionamento in regime stazionario (2026–) è illustrato nella figura 5 qui di seguito. Comprende sia i contributi in denaro che quelli in natura. Il profilo delle spese previsto si basa sulle migliori stime presuppo- nendo un calendario rigido sotto il profilo tecnico.

Figura 5 Profilo di bilancio per le fasi di costruzione, di avvio iniziale e di regime stazionario

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5. Profilo degli effettivi

Il numero totale dei dipendenti nel corso della fase di regime stazionario è 494. Il profilo del personale previsto per la fase in regime stazionario, espresso in equiva- lenti a tempo pieno (ETP), è illustrato nella figura 6.

Figura 6 Profilo del personale previsto nel corso della fase in regime stazionario

La figura 6 comprende il personale del DMSC con un livello di personale previsto nel corso della fase in regime stazionario di 60–65 ETP. Il personale destinato al DMSC aumenterà progressivamente.

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Allegato 3

Regole e principi di base per i contributi in natura

1. Un contributo in natura è un contributo non in denaro apportato da un membro

dell’organizzazione e può comprendere: – componenti tecnici per gli impianti dell’ESS e il personale necessario per eseguire le prove, il montaggio e/o l’integrazione di tali componenti; – lavori di R&S nonché il personale necessario per eseguirli; – personale messo a disposizione per compiti specifici durante la fase di co- struzione; o – altri prodotti o servizi utili per il completamento degli impianti dell’ESS. 2. I contributi in natura adeguati e il loro valore sono individuati e specificati dall’organizzazione con riferimento alle descrizioni del progetto ESS di cui al pro- getto di programma che sarà reso accessibile a tutti i membri. L’individuazione dei contributi in natura adeguati dovrebbe essere soggetta a riesame e dar luogo a rac- comandazioni del comitato consultivo scientifico o del comitato consultivo tecnico destinate al consiglio. 3. Ciascun contributo in natura è oggetto di un contratto scritto tra l’organizzazione e l’organismo erogatore del contributo in natura. Il contratto relativo al contributo in natura dovrebbe riguardare, come minimo e se del caso, gli aspetti seguenti: – descrizione e specifiche tecniche, comprese le prescrizioni in termini di in- terfacce e integrazione; – piano del progetto, comprendente il calendario, gli elementi da fornire e le principali tappe; – valore totale attribuito; – condizioni di consegna e modalità di trasporto; – controllo di qualità e test di prestazione prima del collaudo e della messa in servizio; – documentazione; manuale operativo, elenco delle parti, manuale di manu- tenzione comprendente un elenco di pezzi di ricambio; – formazione degli addetti; – sistemi di controllo tecnico e finanziario; – designazione del personale responsabile; – ruoli e responsabilità dell’organizzazione e dell’organismo erogatore; – assicurazioni; – proprietà delle conoscenze preesistenti e delle conoscenze acquisite; – utilizzo e diffusione delle conoscenze acquisite; – licenze e diritti;

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– diritti di accesso; – trasferimento di proprietà; – procedure di notifica; – portata e contenuto della valutazione ufficiale effettuata alla consegna del contributo in natura; – valutazione e gestione dei rischi. 4. Il consiglio istituirà un comitato di esame dei contributi in natura (in-kind Review Committee – IKRC) incaricato di valutare le proposte di contributi in natura. Il consiglio approverà tutti i contratti concernenti contributi in natura sulla base delle raccomandazioni di questo comitato. Successivamente a tale approvazione, al mem- bro sarà accreditato il valore del contributo in natura nell’ambito del suo contributo complessivo all’ESS. 5. Le disposizioni interne in materia di contributi in natura sono stabilite dal consi- glio. 6. ll valore menzionato nella stima contabile dell’organizzazione definisce il valore totale di un contributo in natura. I valori che figurano nella stima contabile dell’organizzazione sono espressi, se non diversamente concordato, allivello di prezzo indicato nello statuto e negli allegati. L’organismo erogatore e interamente responsabile del contributo, anche del suo costo. L’euro e l’unita monetaria Standard per tutti i contributi in natura. I rischi di esposizione valutaria sono a carico dell’organismo erogatore.

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Allegato 4

Lista dei contributi in natura approvati per la fase di precostruzione

N. ESS Project ESS WU Name Contract Partner Country Total (kEUR)

1 Accelerator B1 Superconducting Linac is DESY DE 971,4

for DESY

2 Accelerator Backup Study for ESS Proton ESS Bilbao ES 477,08

Source

3 Accelerator Normal conducting linac INFN IT 3 725

4 DMSC SD014DE – HDRI Communication HZG DE 470,2

Platform

5 DMSC Design update for the ESS Data UCPH DK 402,4

Management and Software Centre (DMSC)

6 DMSC Cluster Interim DMSC UCPH DK 1 205,9

7 DMSC MANTID cooperation UCPH DK 123,9

8 Instrument CAMEA DTU DK 480,5

9 Instrument SD017DC/b DK Horizontal Focu- DTU DK 79,5

sing Reflectometer

10 Instrument Compact SANS DTU DK 82,1

11 Neutron Techno- Neutron Optics DTU DK 80,2

logies

12 Instrument Hybrid Diffractometer DTU DK 168,9

13 Instrument SD001DE/b Bispectral Chopper Forschungs- DE 393,7

Spectroscopy zentrum Jülich GmbH

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N. ESS Project ESS WU Name Contract Partner Country Total (kEUR)

14 Instrument SD001DE/a Cold Chopper Spectro- TUM DE 258,7

scopy

15 Instrument SD002DE/a High Resolution NSE Forschungs- DE 318,8

zentrum Jülich GmbH

16 Instrument SD0002DE/b Wide Angle NSE Forschungs- DE 67,6

zentrum Jülich GmbH

17 Instrument SD003DE/a Reflectometer for HZB DE 533,6

Liquid Surfaces and Soft Matter

18 Instrument SD004DE/ab Conventional SANS Forschungs- DE 112,1

zentrum Jülich GmbH

19 Instrument SD004DE/C Small Sample SANS HZG DE 617,9

20 Instrument SD005DE/a Bi-spectral Powder Forschungs- DE 272,7

Diffractometer zentrum Jülich GmbH

21 Instrument SD005DE/b Engineering Diffrac- HZG DE 903,7

tion

22 Instrument SD006DE Multi Purpose High HZB DE 758,0

Resolution Imaging

23 Instrument SD007DE/b Alternative NSE TUM DE 635,9

and Add-ons

24 Instrument SD007DE/c Focusing Optics TUM DE 137,1

for Spectroscopy

25 Instrument SD007DE/a Phase Space Transfor- HZB DE 65,1

mers

26 Instrument SD008DE Multi Purpose Extreme HZB DE 389,3

Environment Diffraction

27 Neutron Techno- SD009DE – Choppers Forschungs- DE 828,5

logies zentrum Jülich GmbH

28 Neutron Techno- SD010DE – Detectors TUM DE 4 785,8

logies

29 Neutron Techno- SD011DE – Polarizers (3HE) Forschungs- DE 417,4

logies zentrum Jülich GmbH

30 Neutron Techno- SD012DE ESS Specific Sample HZG DE 179,0

logies Environment

31 Instrument SD013DE Test Beam Line HZB DE 1 456,4

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N. ESS Project ESS WU Name Contract Partner Country Total (kEUR)

32 Instrument SD003DE/b Reflectometer for Forschungs- DE 309,0

Magnetic Layers zentrum Jülich GmbH

33 Instrument SD033CZ Complex Environment Institute of CZ 1 759,0

Engineering Diffractometer Physics ASCR

34 Instrument Simulation of Neutron Instruments KU DK 938,8

35 Neutron Techno- Detector Testing Facility IFE NO 1 785,6

logies

36 Neutron Techno- Detectors CNR IT 510,2

logies

37 Target Waste Disposal, Emissions, Di- KIT DE 19,2

smantling and Decommissioning

38 Target Target Performance Modelling KIT DE 95,9

and Optimization

39 Target Material Properties KIT DE 9,6

40 Target Rotating Tungsten Helium Cooled KIT DE 322,8

Target Concept – Replaceable System

41 Target Rotating Tungsten Helium Cooled KIT DE 76,7

Target Concept – Permanent System

42 Target Liquid Metal Target KIT DE 1 152,8

43 Target Premoderator, Moderator and Forschungs- DE 1 512,5

Reflector Engineering Design zentrum Jülich GmbH

44 Target Shielded Target Monolith System Forschungs- DE 845,6

and Beam Extraction zentrum Jülich GmbH

45 Target Liquid Metal Target Forschungs- DE 163,9

zentrum Jülich GmbH

46 Target Liquid Metal Target Paul-Scherrer- CH 221,5

Institut

47 Target Rotating Tungsten Helium Coo- Forschungs- DE 959,9

led Target Concept – Perma- zentrum nent System Jülich GmbH

48 Instrument SD015DE – Simulation Code HZB DE 472,9

Development, Help Desk

49 Instrument SD054NL ULTRA SANS Delft University NL 208,54

USING NEUTRON SPIN-ECHO of Technology MODULATION

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Statuto dell’ERIC «Fonte di spallazione europea» (ESS) RU 2016

N. ESS Project ESS WU Name Contract Partner Country Total (kEUR)

50 Instrument SD055NL OPTIMISING THE Delft University NL 135,21

BENEFITS OF SPIN-ECHO of Technology LABELLING

51 Instrument SD056NL SPIN-ECHO Delft University NL 247,58

MODULATION IMAGING of Technology ADD-ON

52 Instrument SD057NL LARMOR LABEL- Delft University NL 135,21

LING IN DIFFRACTION of Technology

53 Target THE ESS WATER TASK FORCE ESS Bilbao ES 189,2

54 Instrument SD016DC_DK CAMEA DTU DK 43,5

55 Instrument SD018DC_DK COMPACT SANS DTU DK 51,2

56 Neutron Techno- SD020DC_DK NEUTRON DTU DK 54,0

logies OPTICS

57 Target THE ESS TARGET STATION ESS Bilbao ES 264,9

CONCEPT SELECTION (TSCS)

58 Target TARGET TEST STAND ESS Bilbao ES 1 390,75

59 Accelerator Backup Study for ESS Low Ener- ESS Bilbao ES 445,5

gy Beam Transport

60 Accelerator Backup Study for ESS Radio Fre- ESS Bilbao ES 829,6

quency Quadrupole

61 Accelerator Backup Study for ESS Drift Tu- ESS Bilbao ES 386,77

be Linac

62 Accelerator Backup Study for ESS Spoke ESS Bilbao ES 296,1

Superconducting Linac

63 Accelerator Advance Welding Facility ESS Bilbao ES 185,11

64 Instrument SD067IT – Vibrational Spectrosco- Elettra-Sincro- IT 399,5

py Instrument trone Trieste

65 Instrument SD067IT – Time Focussing Cry- Elettra-Sincro- IT 528,0

stal-Chopper Spectrometer (Tempus trone Trieste Fugit)

66 Accelerator HEBT, NC Magnets and Power DTU DK 1 201,9

Supplies

67 Accelerator Normal conducting linac MEBT ESS Bilbao ES 138,5

68 Accelerator Normal conducting linac INFN IT 1 023,1

69 DMSC SD029CH ESS Data Aquisi- Paul-Scherrer- CH 48,0

tion & Software Institut

70 Instrument SD016DC_CH TOF-TAS Paul-Scherrer- CH 481,0

CAMEA Institut

1646

Statuto dell’ERIC «Fonte di spallazione europea» RU 2016

N. ESS Project ESS WU Name Contract Partner Country Total (kEUR)

71 Instrument SD017DC_CH_a Vertical Focu- Paul-Scherrer- CH 462,0

sing Ref lectometer Institut

72 Instrument SD018DC_CH Compact SANS Paul-Scherrer- CH 287,0

Institut

73 Instrument SD019DC_CH Hybrid Diffractome- Paul-Scherrer- CH 305,0

ter Institut

74 Instrument SD029CH Multi Purpose High Paul-Scherrer- CH 238,5

Resolution Imaging Institut

75 Instrument SD020DC_CH Neutron Optics Paul-Scherrer- CH 407,5

Institut

76 Target Hot Cell, Handling of Used Resour- Centrum výzku- CZ 189,0

ces mu Řež s.r.o.

77 Target Study of target radionuclide chemi- DTU DK 123,8

stry and target radio toxicity

78 Target Optimization of beam extraction DTU DK 206,4

79 Target Hot Cell, Handling of Used Resour- ESS Bilbao ES 75,7

ces

80 Target Assessment of radioactive inven- ESS Bilbao ES 47,3

tory after final shut-down

81 Target Target Performance Modelling ESS Bilbao ES 293,3

and Optimization

82 Target Optimization of beam extraction Paul-Scherrer- CH 547,5

Institut

83 Target Material Properties Paul-Scherrer- CH 249,5

Institut 44 669,8

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Statuto dell’ERIC «Fonte di spallazione europea» (ESS) RU 2016

Allegato 5

Elenco dei contributi in denaro già ricevuti per le fasi di precostruzione e di costruzione (fino a giugno 2015 compreso)

Repubblica ceca 2,7 milioni di EUR Regno di Danimarca 67,6 milioni di EUR Regno di Svezia8 192,8 milioni di EUR

8 L’importo calcolato a partire dal 1° gennaio 2013.

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Statuto dell’ERIC «Fonte di spallazione europea» RU 2016

Allegato 6

Tabella relativa ai contributi

I paesi elencati in appresso si sono impegnati ad apportare i contributi seguenti, in denaro o in natura, per i costi di costruzione (compresi i costi di precostruzione) dell’ESS (tutti gli importi sono espressi in prezzi del gennaio 2013):

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Allegato 7

Membri, osservatori e soggetti rappresentanti

Membri Paese o organizzazione intergovernativa Soggetto rappresentante (ad esempio ministero, consiglio di ricerca)

Repubblica ceca Ministero dell’istruzione, della gioventù e dello sport (MEYS) Regno di Danimarca Repubblica federale di Germania Repubblica di Estonia Repubblica francese Centre National de la Recherche Scientifi- que (CNRS) e Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) Repubblica italiana Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) Ungheria Regno di Norvegia Consiglio della ricerca della Norvegia Repubblica di Polonia Ministero della Scienza e dell’Istruzione superiore Regno di Svezia Confederazione svizzera

Osservatori Paese o organizzazione intergovernativa Soggetto rappresentante (ad esempio ministero, consiglio di ricerca)

Regno del Belgio Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) Regno di Spagna Regno dei Paesi Bassi Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

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