AS 2016 1653
Dichiarazione della Svizzera sulla sua partecipazione alla Fonte di spallazione europea (ESS), istituita sotto forma di consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca
Dichiarazione della Svizzera sulla sua partecipazione alla Fonte di spallazione europea (ESS), istituita sotto forma di consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC)
Approvata dall’Assemblea federale il 20 marzo 20151 Dichiarazione della Svizzera sulla sua partecipazione depositata il 13 luglio 2015 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° settembre 2015
Traduzione2
1. La Svizzera, rappresentata dal Consiglio federale svizzero, dichiara, nell’ambito della sua domanda di partecipazione alla Fonte di spallazione europea (ESS), che: (a) l’ESS deve avere personalità e capacità giuridiche ai sensi delle leggi e delle normative svizzere conformemente all’articolo 7 paragrafi 1 e 2 del regola- mento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 20093, relativo al qua- dro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC), modificato dal regolamento (UE) n. 1261/2013 del Consiglio del 2 dicembre 20134; (b) la partecipazione della Svizzera all’ESS è sottoposta a norme stabilite in ap- plicazione dell’articolo 15 del regolamento ERIC.
2. La Svizzera accorda all’ESS un trattamento equivalente a quello previsto:
(a) all’articolo 5 paragrafo 1 lettera d del regolamento (CE) n. 723/2009, fatti salvi i limiti e le condizioni stabiliti nel quadro di un accordo tra i membri e l’ESS; e (b) all’articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 723/2009. 3. La presente dichiarazione vincola la Svizzera per l’intero periodo della sua parte- cipazione all’ESS.
RS 0.423.131.1 1 RU 2016 1615
2 Dal testo originale inglese.
3 GU L 206, 8.8.2009, pag. 1.
4 GU L 326, 6.12.2013, pag. 1.
2014-2205 1653
Partecipazione alla Fonte di spallazione europea (ESS), RU 2016 istituita sotto forma di un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC). Dichiarazione della Svizzera