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AS 2016 1667

Ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti in vista di casi di sinistro

Ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti in vista di casi di sinistro (OCTS)

del 18 maggio 2016

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20022 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la collaborazione in materia di trasporti tra gli organi civili e militari per la preparazione di misure da adottare in caso di catastrofi o situazioni di emergenza di portata nazionale o internazionale oppure di conflitti armati (casi di sinistro).

Art. 2 Organo direttivo

1 I compiti di coordinamento sono svolti da un organo direttivo.

2 Nell’organo direttivo sono rappresentati, ognuno con un membro:

a. l’Ufficio federale dei trasporti; b. l’Ufficio federale dell’aviazione civile; c. l’Ufficio federale delle strade; d. l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese; e. l’Ufficio federale della protezione della popolazione; f. l’Aggruppamento Difesa del Dipartimento federale della difesa, della prote- zione della popolazione e dello sport; g. l’Amministrazione federale delle dogane;

RS 520.16

2016-0149 1667

Coordinamento dei trasporti in vista di casi di sinistro. O RU 2016

h. la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri; i. la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia; j. la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della piani- ficazione del territorio e dell’ambiente; k. la Conferenza dei direttori cantonali dei trasporti pubblici; l. le Ferrovie Federali Svizzere; m. AutoPostale Svizzera SA.

3 Gli organi di cui al capoverso 2 lettere b–m designano i propri membri previa

intesa con il presidente dell’organo direttivo.

Art. 3 Compiti L’organo direttivo svolge i seguenti compiti: a. designa i pericoli e le minacce che possono avere ripercussioni di portata nazionale o internazionale sull’infrastruttura dei trasporti, sui mezzi di trasporto e sulla circolazione. A tal fine si basa sulle analisi dei servizi specializzati della Confederazione; b. stima le ripercussioni dei pericoli e delle minacce designati sull’infrastrut- tura dei trasporti, sui mezzi di trasporto e sulla circolazione e comunica i ri- sultati di queste stime agli organi competenti; c. collabora alle pianificazioni preventive e coordina gli interventi necessari a livello di modi e mezzi di trasporto; d. assicura lo scambio di informazioni specifiche; e. in caso di sinistro è a disposizione del dipartimento, dell’ufficio federale, dell’organo o dello stato maggiore responsabile per coordinare e armoniz- zare le misure concernenti i trasporti.

Art. 4 Presidenza 1 Il membro dell’organo direttivo nominato dall’Ufficio federale dei trasporti svolge nel contempo la funzione di presidente.

2 Il presidente dell’organo direttivo svolge i seguenti compiti:

a. presenta al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni un rapporto annuale scritto sull’attività dell’organo direttivo; b. può contattare direttamente le divisioni e i servizi della Confederazione non- ché i diversi fornitori di prestazioni nel settore dei trasporti e richiedere la documentazione e le informazioni necessarie all’adempimento del proprio mandato.

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Art. 5 Organizzazioni incaricate 1 Le organizzazioni incaricate coordinano le misure da adottare a livello operativo in caso di sinistro armonizzandole tra loro.

2 Le organizzazioni incaricate sono:

a. l’Ufficio federale delle strade; b. le Ferrovie Federali Svizzere; c. AutoPostale Svizzera SA.

Art. 6 Collaborazione I responsabili dei trasporti della Confederazione e dei Cantoni nonché le organizza- zioni incaricate sono tenuti a collaborare a livello intersettoriale e intersistemico in vista di casi di sinistro.

Art. 7 Segreteria 1 L’organo direttivo dispone di una segreteria. L’Ufficio federale dei trasporti gesti- sce la segreteria.

2 La segreteria sostiene l’organo direttivo nell’adempimento dei suoi compiti.

Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 1° settembre 20043 concernente il coordinamento dei trasporti in caso di sinistro è abrogata.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

18 maggio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 RU 2004 4163, 2010 3827

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