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AS 2016 1673

Ordinanza dell'UFCOM sugli impianti di telecomunicazione

Ordinanza dell’UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (OOIT)

del 26 maggio 2016

L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), visto l’articolo 31 capoverso 5 della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC); visti gli articoli 3, 7 capoverso 3, 8 capoverso 2, 17 capoverso 3, 26 capoverso 5,

27 capoverso 1, 33 capoversi 1 e 3 e 35 dell’ordinanza del 25 novembre 2015 2

sugli impianti di telecomunicazione (OIT), ordina:

Art. 1 Requisiti essenziali supplementari I requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all’articolo 7 capoverso 3 OIT e gli impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono figurano nell’alle- gato 1.

Art. 2 Interfacce 1 Le prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all’articolo 3 capoverso 1 OIT figurano nell’allegato 2. 2 Le prescrizioni relative all’ubicazione delle interfacce prescritte figurano nell’alle- gato 1 n. 4 dell’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre

19973 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo.

Art. 3 Obblighi per gli organismi di valutazione della conformità Gli organismi di valutazione della conformità devono partecipare alle attività di regolamentazione in materia di impianti di radiocomunicazione e di pianificazione delle frequenze dei seguenti enti: a. Comitato delle comunicazioni elettroniche (Electronic Communications Committee, ECC);

RS 784.101.21

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Impianti di telecomunicazione. O dell’UFCOM RU 2016

b. sottogruppi dell’ECC pertinenti per i settori contemplati dall’accreditamento o dalla designazione.

Art. 4 Omologazione di impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica

1 La procedura d’omologazione di cui all’articolo 26 OIT figura nell’allegato 4.

2 Le prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomuni- cazione destinati a essere impiegati dalle autorità di cui all’articolo 27 capoverso 4 OIT per garantire la sicurezza pubblica figurano nell’allegato 5.

Art. 5 Autorizzazione per la messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione destinati ad essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica 1 Per ottenere un’autorizzazione di mettere a disposizione sul mercato impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicu- rezza pubblica (art. 27 OIT), il richiedente deve disporre di un dirigente tecnico ai sensi dell’articolo 39 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 marzo 20074 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC).

2 L’articolo 39 capoverso 3 OGC si applica per analogia.

Art. 6 Impianti di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia CPL Le prescrizioni tecniche e amministrative concernenti l’installazione e l’esercizio di impianti di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia delle correnti portanti in linea (CPL) conformemente all’articolo 33 capoverso 1 OIT sono elen- cate nell’allegato 5.

Art. 7 Cessione di impianti di telecomunicazione 1 Gli impianti di telecomunicazione elencati nell’articolo 25 capoverso 1 lettera a OIT possono essere ceduti solo ad autorità militari, a organismi addetti alla prote- zione civile o ad altri organismi operanti in situazioni straordinarie. La cessione va effettuata dietro ricevuta. 2 I trasmettitori per radioamatori disponibili in commercio, nuovi o usati, possono essere ceduti unicamente: a. ai titolari di una concessione per radioamatori ai sensi dell’articolo 30 OGC5 dietro ricevuta e presentazione della concessione stessa; b. agli operatori economici, dietro ricevuta. 3 La ricevuta deve recare il numero, il marchio e il tipo degli impianti di radiocomu- nicazione ceduti, l’indirizzo e la firma della persona a cui sono stati ceduti, nonché,

4 RS 784.102.1 5 RS 784.102.1

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eventualmente, il numero della concessione presentata. La ricevuta non dev’essere firmata se la consegna degli impianti avviene per posta.

4 Chiunque cede un impianto di radiocomunicazione conformemente al capoverso 2

lettera a deve conservare la ricevuta per due anni.

5 Chiunque cede impianti conformemente agli articoli 6 capoverso 2 e 25 capo-

verso 1 lettera a OIT deve conservare per cinque anni le pezze giustificative della messa a disposizione sul mercato, in particolare il bollettino di consegna e la fattura.

Art. 8 Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati Gli impianti di telecomunicazione usati, per i quali sono state modificate sostan- zialmente le norme tecniche applicabili (art. 35 OIT) e le prescrizioni sulla loro installazione e il loro esercizio, figurano nell’allegato 3.

Art. 9 Modifica delle norme tecniche designate dall’UFCOM In caso di modifica di una norma tecnica designata, l’UFCOM pubblica nel Foglio federale la data dalla quale la presunzione di conformità viene a cadere per gli impianti di radiocomunicazione conformi alla versione precedente.

Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 14 giugno 2002 6 sugli impianti di telecomunicazione è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 13 giugno 2016.

26 maggio 2016 Ufficio federale delle comunicazioni: Philipp Metzger

6 RU 2002 2111, 2005 2219 5139, 2007 1001 7081, 2008 1907 6471, 2009 4229 5839 6543, 2010 959 3549 5067, 2011 1391 4339 5265, 2012 1921 4337 6565, 2013 2649 4129, 2014 919 4357, 2015 2771 4977

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Allegato 1 (art. 1)

Requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all’articolo 7 capoverso 3 OIT e impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono Impianti di radiocomunicazione ai quali Requisiti essenziali Riferimento/fonte essi si riferiscono supplementari applicabili

Impianti di radiocomunicazione art. 7 cpv. 3 Decisione 2000/637/CE della Com- sottoposti all’accordo regionale lett. g OIT missione del 22 settembre 2000 concernente il servizio di relativa all’applicazione dell’articolo 3 radiotelefono nelle vie di paragrafo 3 lettera e) della Direttiva navigazione interna 1999/5/CE alle apparecchiature radio contemplate dall’accordo regionale concernente il servizio di radiotelefo- no nelle vie di navigazione interna Versione GU L 269 du 21.10.2000, pag. 50 Impianti di radiocomunicazione art. 7 cpv. 3 Decisione 2013/638/UE della Com- marittimi che devono essere lett. g OIT missione del 12 agosto 2013 sui installati su navi marittime non requisiti essenziali dell’attrezzatura di sottoposte alla Convenzione radiocomunicazione marittima che internazionale del 1° novembre deve essere installata su navi maritti-

19747 per la salvaguardia della vita me non SOLAS e partecipare al

umana in mare (convenzione Sistema mondiale di soccorso e SOLAS) per partecipare al sicurezza in mare (SMSSM) sistema mondiale di soccorso e Versione GU L 296 del 7.11.2013, sicurezza in mare (SMSSM) pag. 22 Impianti di ricerca in valanga art. 7 cpv. 3 Decisione 2001/148/CE della Com- che operano sulla frequenza lett. g OIT missione del 21 febbraio 2001 relativa

457 kHz all’applicazione dell’articolo 3 para-

grafo 3 lettera e) della Direttiva 1999/5/CE agli apparecchi di ricerca in valanga Versione GU L 55 del 24.2.2001, pag. 65

7 RS 0.747.363.33

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Impianti di radiocomunicazione ai quali Requisiti essenziali Riferimento/fonte essi si riferiscono supplementari applicabili

Impianti di radiocomunicazione art. 7 cpv. 3 Decisione 2003/213/CE della Com- del sistema d’identificazione lett. g OIT missione del 25 marzo 2003 riguar- automatico (AIS) installati dante l’applicazione dell’articolo 3 su imbarcazioni che non sotto- paragrafo 3 lettera e) della Direttiva stanno alla convenzione SOLAS 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio agli impianti di radio- comunicazione del sistema d’identificazione automatico (AIS) installati su imbarcazioni che non sottostanno alla convenzione SOLAS Versione GU L81 del 28.3.2003, pag. 46 Luci di localizzazione Cospas- art. 7 l. 3 lett. g OIT Decisione 2005/631/CE della Com- Sarsat (406 MHz) missione del 29 agosto 2005 riguar- dante i requisiti essenziali di cui alla Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare ai servizi d’emergenza l’accesso alle luci di localizzazione Cospas-Sarsat Versione GU L 225 del 31.8.2005, pag. 28

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Allegato 2 (art. 2 cpv. 1)

Prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all’articolo 3 capoverso 1 OIT8 Numero Titolo del documento Edizione

RIR0000 Prescrizioni tecniche d’interfacce: documento di base 8 RIR0101 Comunicazione aeronautica 6 RIR0102 Navigazione aeronautica 6 RIR0103 Sorveglianza aeronautica 5 RIR0104 Sistemi d’emergenza aeronautica 2 RIR0201 Emittenti di radiodiffusione terrestre 11 RIR0203 Impianti ausiliari di radiodiffusione (SAP/SAB e ENG/OB) 16 RIR0301 Ponti radio punto a multipunto 8 RIR0302 Ponti radio punto a punto 22 RIR0501 Telefonia digitale cellulare 14 RIR0503 Telefoni senza filo 6 RIR0504 Impianti di radiocomunicazione del servizio di emergenza 7 RIR0506 Impianti di ricerca di persona (pager) 7 RIR0507 Impianti di radiocomunicazione PMR/PAMR 15 RIR0510 Sistemi intelligenti di trasporto (ITS) 4 RIR0601 Stazioni terminali per il sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare 7 RIR0603 Comunicazione marittima 7 RIR0604 Radionavigazione marittima 8 RIR0702 Sonde meteorologiche 4 RIR0703 Radar meteorologici 5 RIR0705 Wind-Profiler 4 RIR0806 Stazioni terrestri fisse di comunicazioni via satellite (FSS) 10 RIR0808 Stazioni terrestri mobili di comunicazioni via satellite (MSS) 12 RIR0809 Sistemi di navigazione satellitare (RNSS) 2 RIR1001 Sistemi d’allarme 10 RIR1002 Applicazioni ferroviarie 9 RIR1003 Ricerca, seguito ed acquisizione di dati 11 RIR1004 Radiodeterminazione 12 RIR1005 Applicazioni induttive 10 RIR1006 Applicazioni senza filo nel settore sanitario 12 RIR1007 Telecomandi di modelli ridotti 7 RIR1008 Applicazioni non specifiche a corta portata 15

8 Le prescrizioni applicabili alle interfacce sono ottenibili presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne oppure consultabili in re- te al seguente indirizzo: www.ufcom.ch > L’UFCOM > Basi legali > Prassi d’esecuzione > Apparecchi e impianti > Prescrizioni tecniche delle interfacce (RIR).

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Numero Titolo del documento Edizione

RIR1009 Microfoni senza filo 19 RIR1010 Sistemi di trasmissione dati a banda larga 13 RIR1011 Identificazione tramite radiofrequenza (RFID) 9 RIR1012 Telematica dei trasporti e del traffico (TTT) 9 RIR1013 Applicazioni audio senza filo 13 RIR1021 Telecomando, trasmissione di dati e telemetria a potenza elevata 10 RIR1023 Applicazioni a banda ultra larga (UWB) 8 RIR1101 Impianti per radioamatori 9 RIR1102 Impianti di radiocomunicazione CB 7 RIR1108 Radiolocalizzazione (civile) 6

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Allegato 3 (art. 8)

Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati di cui all’art. 35 OIT Impianto/tipo di impianto Prescrizione

UHF PMR con un’ampiezza di banda Fatta salva una concessione corrispon- di 25 kHz dente, l’esercizio non è più autorizzato (Soppressione dell’ampiezza di banda dal 1° gennaio 2008. di 25 kHz nelle frequenze UHF a seguito della modifica della RIR 05079)

9 Cfr. allegato 2.

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Allegato 4 (art. 4 cpv. 1)

Procedura di omologazione degli impianti di radiocomunicazione destinati ad essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica

1 Domanda di omologazione

1.1 Chi vuole ottenere l’omologazione di un impianto di radiocomunicazione

destinato ad essere impiegato dalle autorità per garantire la sicurezza pub- blica deve farne domanda all’UFCOM mediante l’apposito modulo 10, corre- dato della documentazione tecnica di cui all’articolo 14 OIT. 1.2 Le relazioni sulle prove effettuate (art. 14 cpv. 4 lett. h OIT) vanno allestite da un laboratorio di prova riconosciuto conformemente all’articolo 17 OIT.

1.3 Se il richiedente vuole basarsi su una relazione sulle prove effettuate o un

certificato d’omologazione allestiti da terzi, deve provare che il suo impianto di telecomunicazione corrisponde in tutti i punti all’impianto originaria- mente sottoposto a prova o omologato.

2 Omologazione

2.1 Il certificato d’omologazione è rilasciato a nome del richiedente e non è

trasferibile. Non conferisce al suo titolare alcun diritto esclusivo.

2.2 Se l’impianto di radiocomunicazione omologato è il modello di una serie, il

certificato d’omologazione è valido pure per gli altri impianti del suo titolare che corrispondono in tutte le parti a quello omologato.

3 Obbligo di notifica

3.1 Il titolare dell’omologazione deve notificare preventivamente all’UFCOM la

sua intenzione di modificare il contrassegno (art. 18 cpv. 4 OIT) o di cam- biare la ragione sociale o l’indirizzo, oppure, trattandosi di una persona giu- ridica, se quest’ultima viene sciolta.

3.2 Deve comunicare all’UFCOM, mediante l’apposito modulo11, tutte le modi-

fiche tecniche che intende apportare all’impianto. L’UFCOM decide quanto prima se le modifiche previste necessitano di una nuova omologazione.

10 Questo formulario è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2500 Bienne. 11 Questo formulario è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2500 Bienne.

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4 Durata dell’omologazione

4.1 Di regola, l’omologazione è rilasciata per una durata indeterminata.

4.2 Si estingue con il decesso del titolare o, trattandosi di una persona giuridica, all’atto di scioglimento di quest’ultima.

4.3 L’UFCOM stabilisce se l’estinzione dell’omologazione si ripercuote sugli

impianti di radiocomunicazione che sono già immessi in commercio.

5 Numero di omologazione

5.1 La rappresentazione grafica del numero di omologazione è la seguente:

CH.yy.iiii 5.2 Le cifre e le lettere contenute nelle rappresentazioni grafiche menzionate al n. 5.1 hanno il seguente significato: a) yy: le due ultime cifre dell’anno in cui è stato rilasciato il certificato d’omologazione; b) iiii: numero individuale a quattro cifre.

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Allegato 5 (art. 4 cpv. 2 e art. 6)

Prescrizioni tecniche e amministrative varie N. Titolo del documento12 Edizione

PTA 5.1 Prescrizioni tecniche e amministrative concernenti gli impianti 3 (art.6) terminali di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnolo- gia delle correnti portanti in linea (CPL) nell’ambito dei servizi di telecomunicazione e delle reti private che si estendono a diversi edifici non contigui. PTA 5.2 Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di 1 (art. 4 cpv. 2) radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti che provocano interferenze nei peniten- ziari. PTA 5.3 Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di 1 (art. 4 cpv. 2) radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti mobili che provocano interferenze esercitati dalle autorità di polizia e di esecuzione delle pene. PTA 5.4 Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di 1 (art. 4 cpv. 2) radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti di localizzazione, di sorveglianza e di comunicazione esercitati dalle autorità di polizia e di perseguimento penale.

12 Queste prescrizioni tecniche e amministrative sono ottenibili presso l’UFCOM, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne, oppure consultabili in rete all’indirizzo: www.ufcom.ch > L’UFCOM > Basi legali > Prassi d’esecuzione > Apparecchi e impianti > Altre prescrizioni.

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