AS 2016 1693
AS 2016 1693
Ordinanza dell’UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT)
Modifica del 31 maggio 2016
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ordina:
I Gli allegati 2 e 3 dell’ordinanza dell’UFAG del 13 marzo 2015 1 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2016.
31 maggio 2016 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann
1 RS 916.202.1
2016-1280 1693
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2016
Allegato 2 (art. 3)
Misure a carattere temporaneo volte a impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano nell’allegato 1 né nell’allegato 2 OPV
Sezione 6 Sezione 6 Specie di lumache del genere Pomacea (Perry)
I Ai fini della presente sezione s’intende per: a. organismo specificato: specie di lumache del genere Pomacea (Perry); b. piante specificate: piante, diverse dalle sementi, che possono crescere solo in acqua o in terreni permanentemente saturi di acqua.
II Divieti L’organismo specificato non può essere introdotto né diffuso in Svizzera.
III Importazione e transito di piante specificate originarie di Paesi terzi 1 Le piante specificate originarie di Paesi terzi possono essere importate in Svizzera soltanto se soddisfano le esigenze di cui all’appendice 1 paragrafo I punto 1. 2 Le condizioni di cui al capoverso 1 si applicano altresì alle piante specificate originarie di Paesi terzi che giungono in Svizzera per via aerea e proseguono a destinazione di uno Stato membro dell’UE per via diversa da quella aerea. 3 Le piante specificate originarie di Paesi terzi devono essere controllate e autoriz- zate dal SFF prima di essere importate in Svizzera o, in caso di transito, prima di proseguire a destinazione di uno Stato membro dell’UE, conformemente all’appen- dice 1 paragrafo I punto 2.
IV Trasferimento di piante specificate Le piante specificate originarie di zone delimitate in Svizzera a norma del paragrafo VI o di zone delimitate negli Stati membri dell’UE conformemente alla decisione di
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esecuzione 2012/697/UE2 possono essere trasferite soltanto se soddisfano le condi- zioni di cui all’appendice I paragrafo II.
V Indagini e notifica dell’organismo specificato 1 Nelle regioni in cui si coltiva riso, i servizi fitosanitari cantonali effettuano indagini annuali per rilevare la presenza dell’organismo specificato sulle piante di riso e, se del caso, su altre piante specificate in campi e in corsi d’acqua. Notificano i risultati di tali indagini al SFF entro il 30 novembre di ogni anno. 2 Chi sospetta o constata che l’organismo specificato è presente in campi e in corsi d’acqua lo notifica senza indugio al servizio fitosanitario cantonale.
VI Zone delimitate e misure da adottare in tali zone 1 Qualora a seguito delle indagini di cui al paragrafo V capoverso 1, o in base ad altre prove, è accertata la presenza dell’organismo specificato in un campo o in un corso d’acqua in cui questa non era precedentemente nota, il servizio fitosanitario cantonale delimita immediatamente o, se necessario, modifica un’area comprendente una zona infetta e una zona cuscinetto, conformemente all’appendice II paragrafo I. All’interno della zona delimitata adotta tutte le misure necessarie per eradicare l’organismo specificato, conformemente all’appendice II paragrafo II. 2 Se una zona delimitata conformemente al capoverso 1 deve essere definita o modi- ficata, il Cantone interessato conduce, se necessario d’intesa con il SFF, una campa- gna di sensibilizzazione. 3 Qualora in base alle indagini di cui al paragrafo V capoverso 1, l’organismo speci- ficato non sia rilevato in una zona delimitata per un periodo di quattro anni consecu- tivi, il servizio fitosanitario cantonale interessato conferma che tale organismo non è più presente in tale zona e abroga le misure che erano state ivi disposte. 4 Laddove un Cantone adotti misure di cui ai capoversi 1–3, esso trasmette immedia- tamente al SFF l’elenco delle zone delimitate, indicazioni di carattere geografico e materiale cartografico, nonché una descrizione delle misure adottate in tali zone delimitate.
2 Decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione dell’8 novembre 2012 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del genere Pomacea (Perry), GU L 311 del 10.11.2012, pag. 14.
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2016
Appendice I della sezione 6 I. Esigenze particolari relative all’importazione e al transito di piante specificate originarie di Paesi terzi 1. Le piante specificate originarie di Paesi terzi sono scortate da un certificato fitosanitario, di cui all’articolo 11 e all’allegato 7 OPV, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che le piante specificate sono state riconosciute indenni dall’organismo specificato immediatamente prima di lasciare il Paese terzo interessato.
2. A meno che non emerga dal certificato fitosanitario o da qualsiasi altro
documento, come lettere di vettura o bollette di transito, o dal documento fitosanitario di circolazione conformemente all’articolo 9 capoverso 1 OPV che le piante specificate originarie di Paesi terzi sono state oggetto di un controllo fitosanitario completo in uno Stato membro dell’UE, tali piante, all’atto dell’importazione in Svizzera, vanno sottoposte a un controllo fito- sanitario al fine di attestare che adempiono le esigenze di cui al paragrafo 1. 3. Le disposizioni di cui all’articolo 22 OPV sono applicabili alle piante speci- ficate originarie di Paesi terzi che giungono in Svizzera per via aerea e non proseguono a destinazione di uno Stato membro dell’UE per via aerea.
II. Condizioni per il trasferimento di piante specificate originarie di zone delimitate in zone non delimitate Le piante specificate originarie di zone delimitate possono essere trasferite da queste zone in zone non delimitate se: a. sono scortate da un passaporto fitosanitario di cui all’articolo 34 OPV qualora le piante specificate provengano da una zona delimitata ubicata in Svizzera; b. sono scortate da un passaporto delle piante dell’UE di cui alla direttiva 92/105/CEE3 qualora le piante specificate provengano da una zona delimitata ubicata nell’UE.
Appendice II della sezione 6 I. Definizione delle zone delimitate
1. Le zone delimitate di cui al paragrafo VI sono costituite da:
a. una zona focolaio, comprendente almeno i luoghi in cui è stata accertata la presenza dell’organismo specificato (qualora la presenza dell’orga-
3 Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vege- tali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzio- ne, GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22; modificata da ultimo dalla direttiva 2005/17/CE, GU L
57 del 3.3.2005, pag. 23.
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nismo specificato sia accertata soltanto su una parte di un campo, anche il resto del campo coltivato è incluso nella zona focolaio); e b. una zona cuscinetto che si estende almeno 500 m al di là del confine della zona focolaio, che tuttavia comprende solo corsi d’acqua e zone sature d’acqua dolce.
2. Se la zona focolaio comprende parte di un corso d’acqua, la zona cuscinetto
deve comprendere il corso d’acqua per una lunghezza di almeno 1 km a val- le e 500 m a monte del luogo in cui è stata accertata la presenza dell’organismo specificato.
3. Nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongono o sono geografica-
mente prossime, occorre definire una zona delimitata più ampia che includa le varie zone delimitate in questione e le zone tra di esse. 4. Per delimitare con precisione la zona focolaio e la zona cuscinetto ci si basa su fondati principi scientifici e si tiene conto della biologia dell’organismo specificato, del livello d’infestazione, della distribuzione delle piante speci- ficate, delle indicazioni sulla presenza dell’organismo specificato e sulla sua capacità di diffusione spontanea.
5. Se è accertata la presenza di un organismo specificato nella zona cuscinetto,
i confini della zona focolaio e della zona cuscinetto vanno modificati di con- seguenza.
II. Misure nelle zone delimitate Le misure da adottare nelle zone delimitate devono includere almeno: a. la rimozione e l’eliminazione dell’organismo specificato; b. il monitoraggio intensivo della ricomparsa dell’organismo specificato mediante due ispezioni all’anno con particolare attenzione alla zona cuscinetto; c. l’introduzione di un protocollo d’igiene per tutti i macchinari utilizzati in agricoltura e acquacoltura che possano entrare in contatto con l’organismo specificato e diffonderlo.
Sezione 7 Sezione 7 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
I Ai fini della presente sezione s’intende per: a. organismo specificato: Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto;
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b. piante specificate: polline vivo e piante destinate all’impianto, diverse dalle sementi, di Actinidia Lindl..
II Divieti L’organismo specificato non può essere introdotto né diffuso in Svizzera.
III Importazione di piante specificate originarie di Paesi terzi Le piante specificate originarie di Paesi terzi possono essere importate in Svizzera soltanto se soddisfano le esigenze particolari relative all’importazione di cui all’appendice I.
IV Trasferimento di piante specificate Le piante specificate possono essere trasferite soltanto se soddisfano le esigenze di cui all’appendice II.
V Indagini e notifica dell’organismo specificato 1 I Cantoni effettuano indagini ufficiali annuali per rilevare la presenza, sul loro territorio, dell’organismo specificato sulle piante specificate. Notificano i risultati di tali indagini al SFF entro il 31 dicembre di ogni anno. 2 Chi sospetta o constata che l’organismo specificato è presente in una zona in cui non ne era stata ancora riscontrata la presenza, lo notifica senza indugio al servizio fitosanitario cantonale.
Appendice I della sezione 7 I. Esigenze particolari relative all’importazione di piante specificate originarie di Paesi terzi
1. Le piante specificate originarie di Paesi terzi devono essere scortate da un
certificato fitosanitario di cui all’articolo 11 e all’allegato 7 OPV. 2. Il certificato indica alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che una delle seguenti esigenze è soddisfatta: a. le piante specificate sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un Paese notoriamente indenne dall’organismo specificato; b. le piante specificate sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in una zona riconosciuta indenne dall’organismo specificato dall’orga- nismo nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine in
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conformità della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agri- coltura (FAO) (ISPM n. 44); o c. le piante specificate sono state coltivate in un luogo o in un sito di pro- duzione riconosciuto indenne dall’organismo specificato dall’orga- nismo nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine in conformità della norma ISPM n. 105, segnatamente: i) le piante specificate sono state coltivate in una struttura con un grado di isolamento e protezione dall’ambiente esterno che esclude efficacemente la penetrazione dell’organismo specificato, e ii) in tale luogo le piante specificate sono state oggetto di controlli uf- ficiali due volte nel periodo più idoneo per la constatazione di sin- tomi di un’infestazione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dell’esportazione e sono risultate indenni dall’organismo specificato, e iii) tale luogo di produzione è circondato da una zona con un raggio di almeno 500 m, in cui sono stati effettuati controlli ufficiali due volte nel periodo più idoneo per la constatazione di sintomi di un’infestazione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dell’esportazione e tutte le piante che nel corso dei controlli hanno mostrato sintomi di infestazione, come pure tutte le piante specifi- cate adiacenti entro un raggio di 5 m, sono state immediatamente distrutte; d. le piante specificate sono state coltivate in un luogo o in un sito di pro- duzione riconosciuto indenne dall’organismo specificato dall’orga- nismo nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine in conformità della norma ISPM n. 10, segnatamente: i) il luogo di produzione e la zona che lo circonda con un raggio di
4500 m sono stati sottoposti a controlli ufficiali, campionamenti e
analisi due volte nel periodo più idoneo per la constatazione di sin- tomi di un’infestazione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dell’esportazione, e ii) i controlli ufficiali, i campionamenti e le analisi non hanno consen- tito di rilevare la presenza dell’organismo specificato. 3. Laddove il certificato fitosanitario contiene le informazioni di cui al numero
2 lettera c o d, alla rubrica «Dichiarazione supplementare» è riportata altresì
l’informazione che una delle seguenti esigenze è soddisfatta: a. le piante specificate provengono in linea diretta da piante madri colti- vate in condizioni conformi al numero 2 lettera a, b o c;
4 La norma di riferimento ISPM n. 4 «Requirements for the establishment of pest free areas» (edizione del 14.1.2016) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > CoreActivities > Adopted Standards. 5 La norma di riferimento ISPM n. 10 «Guidelines for the export, shipment, import and release of biological control agents and other beneficial organisms» (edizione del 14.1.2016) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > CoreActivities > Adopted Standards.
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b. le piante specificate provengono in linea diretta da piante madri preven- tivamente sottoposte ad analisi individuali e ritenute esenti dall’orga- nismo specificato; c. le piante specificate sono state oggetto di un programma di campiona- mento in grado di confermare con un’affidabilità del 99 per cento che il livello di presenza dell’organismo specificato nelle piante specificate è inferiore a 0,1 per cento.
4. Laddove il certificato fitosanitario contiene l’informazione di cui al numero
2 lettera a, alla rubrica «Luogo di origine» è riportato il nome della zona in-
denne.
II. Controllo all’importazione di piante specificate originarie di Paesi terzi
1. A meno che non emerga dal certificato fitosanitario o da qualsiasi altro
documento, come lettere di vettura o bollette di transito, o dal documento fi- tosanitario di circolazione conformemente all’articolo 9 capoverso 1 OPV che le piante specificate originarie di Paesi terzi sono state oggetto di un controllo fitosanitario completo in uno Stato membro dell’UE, tali piante, all’atto dell’importazione in Svizzera, devono essere sottoposte a un control- lo fitosanitario e, ove previsto, ad analisi per rilevare la presenza dell’organismo specificato conformemente agli articoli 15 e 16 OPV e, se del caso, all’articolo 18 OPV. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 22 OPV sono applicabili alle piante speci- ficate originarie di Paesi terzi che giungono in Svizzera per via aerea e non proseguono a destinazione di uno Stato membro dell’UE per via aerea.
Appendice II della sezione 7 Esigenze relative al trasferimento di piante specificate
1. Le piante specificate possono essere trasferite soltanto se soddisfano le
esigenze di cui al numero 2 e sono scortate: a. da un passaporto fitosanitario svizzero rilasciato conformemente all’articolo 34 OPV; o b. da un passaporto fitosanitario UE rilasciato conformemente alla diret-
2. Le piante specificate devono soddisfare una delle seguenti esigenze:
a. sono scortate da un passaporto fitosanitario svizzero rilasciato confor- memente all’articolo 34 OPV; o
6 Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22.
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b. le piante specificate sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in una zona protetta riconosciuta per quanto riguarda l’organismo specifi- cato in conformità dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera h della direttiva c. le piante specificate sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in una zona riconosciuta indenne dall’organismo specificato dall’orga- nismo ufficiale responsabile di uno Stato membro dell’UE conforme- mente alla norma ISPM n. 4; d. le piante specificate sono state coltivate in un luogo o in un sito di pro- duzione riconosciuto indenne dall’organismo specificato dall’orga- nismo ufficiale responsabile di uno Stato membro dell’UE conforme- mente alla norma ISPM n. 10, segnatamente: i) le piante specificate sono state coltivate in una struttura con un grado di isolamento e protezione dall’ambiente esterno che esclude efficacemente la penetrazione dell’organismo specificato, e ii) le piante specificate sono state oggetto di controlli ufficiali due volte nel periodo più idoneo per la constatazione di sintomi di un’infestazione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima del trasferimento e sono risultate indenni dall’organismo specifi- cato; e. le piante specificate sono state coltivate in un luogo di produzione rico- nosciuto indenne dall’organismo specificato dall’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine conformemente alla norma ISPM n. 10, segnatamente: i) tale luogo di produzione e la zona che lo circonda con un raggio di
500 m, in seguito «zona circostante», sono stati sottoposti a con-
trolli ufficiali, campionamenti e analisi due volte nel periodo più idoneo per la constatazione di sintomi di un’infestazione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima del trasferimento e i con- trolli ufficiali, i campionamenti e le analisi non hanno consentito di rilevare la presenza dell’organismo specificato, e ii) nella zona avente un raggio di 4000 m che circonda la zona circo- stante, nella quale sono stati effettuati controlli ufficiali, campio- namenti e analisi due volte nel periodo più idoneo per la constata- zione di sintomi di un’infestazione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima del trasferimento, sono state adottate misure di eradicazione in tutti i casi in cui l’organismo specificato è stato riscontrato nelle piante specificate; tali misure hanno com- portato la distruzione immediata delle piante specificate infestate e di tutte le piante specificate adiacenti entro un raggio di 5 m.
7 Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2010/1/UE della Commissione, dell’8 gennaio 2010, GU L 7 del 12.1.2010, pag. 17.
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3. Laddove sono soddisfatte le esigenze di cui al numero 2 lettera d o e, le
piante specificate devono altresì adempiere una delle esigenze seguenti: a. le piante specificate provengono in linea diretta da piante madri colti- vate in condizioni conformi al numero 2 lettera a, b, c o d; b. le piante specificate provengono in linea diretta da piante madri preven- tivamente sottoposte ad analisi individuali e ritenute esenti dall’orga- nismo specificato; c. le piante specificate sono state oggetto di un programma di campiona- mento in grado di confermare con un’affidabilità del 99 per cento che il livello di presenza dell’organismo specificato nelle piante specificate è inferiore allo 0,1 per cento.
4. Le piante specificate originarie di Paesi terzi conformemente all’appendice I
possono essere trasferite soltanto se scortate dal passaporto fitosanitario di cui al numero 1.
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Allegato 3 (art. 4)
Misure particolari a carattere temporaneo in caso di rischio fitosanitario elevato
Sezione 2 Abrogata
Appendice della sezione 2 Abrogata
Sezione 4 Sezione 4 Xylella fastidiosa (Wells et al.)
I Definizioni Ai fini della presente sezione s’intende per: a. organismo specificato: qualsiasi sottospecie di Xylella fastidiosa (Wells et al.); b. piante ospiti: piante destinate all’impianto, ad eccezione delle sementi, ap- partenenti a generi e specie notoriamente sensibili alle sottospecie dell’orga- nismo specificato riscontrate in Europa. Esse sono enumerate nell’appen- dice I; c. piante specificate: piante ospiti e tutte le piante destinate all’impianto, ad ec- cezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell’appendice II; d. operatore professionale: qualsiasi persona che svolge a titolo professionale almeno una delle attività seguenti in relazione alle piante: i) impianto, ii) selezione, iii) produzione, inclusa la coltivazione, la moltiplicazione e la conserva- zione, iv) introduzione e trasferimento in Svizzera e in uscita dalla Svizzera, v) messa a disposizione sul mercato.
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II Rilevamento o presenza sospetta dell’organismo specificato 1 Chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza dell’organismo specificato ne informa immediatamente il servizio fitosanitario cantonale e fornisce tutte le informazioni pertinenti sulla presenza, o sulla presenza sospetta, dell’organismo specificato.
2 Il servizio fitosanitario cantonale registra immediatamente tale informazione.
3 Il servizio fitosanitario cantonale, qualora sia stato informato della presenza o della presenza sospetta dell’organismo specificato, adotta tutte le misure necessarie per confermare tale presenza o presenza sospetta. 4 I servizi fitosanitari cantonali assicurano che qualsiasi persona che ha sotto il suo controllo piante che possono essere state colpite dall’organismo specificato sia immediatamente informata della presenza o della presenza sospetta dell’organismo specificato, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare.
III Indagini sull’organismo specificato 1 I servizi fitosanitari cantonali effettuano indagini annuali per rilevare la presenza dell’organismo specificato nel loro territorio sulle piante specificate. 2 Tali indagini consistono in esami visivi e, qualora vi siano sospetti di infestazione dall’organismo specificato, nel prelievo di campioni e nell’esecuzione di analisi. Tali indagini si basano su validi principi tecnici e scientifici e si effettuano nei periodi dell’anno idonei per rilevare la presenza dell’organismo specificato.
IIIa Piano di emergenza 1 Il SFF allestisce un piano (di seguito «piano di emergenza») nel quale sono indica- te le misure da adottare in applicazione dei paragrafi IV-VIIa e dei paragrafi VII-XIa in caso di presenza o di presenza sospetta dell’organismo specificato.
2 Il piano di emergenza contempla in particolare:
a. i compiti e le competenze dei servizi coinvolti in tali misure; b. uno o più laboratori specificamente autorizzati per l’analisi dell’organismo specificato; c. le modalità di comunicazione di tali misure tra i servizi coinvolti, gli opera- tori professionali interessati e il pubblico; d. i protocolli con descrizioni dei metodi per esami visivi, campionamenti e analisi di laboratorio; e. le modalità di formazione del personale dei servizi coinvolti in tali misure;
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f. le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere di- sponibili ulteriori risorse in caso di presenza confermata o sospetta dell’organismo specificato.
IV Definizione delle zone delimitate
1 Se la presenza dell’organismo specificato è confermata, il Cantone interessato
definisce senza indugio una zona delimitata in conformità del capoverso 2 (di segui- to «zona delimitata»); in deroga, se la presenza di una o più particolari sottospecie dell’organismo specificato è confermata, il Cantone interessato può delimitare una zona in relazione solo a quella o quelle sottospecie.
2 La zona delimitata è costituita da:
a. una zona infetta comprendente tutte le piante notoriamente infestate dall’organismo specificato, tutte le piante che presentano sintomi tali da in- dicare la possibile infestazione da parte dell’organismo specificato, tutte le altre piante che possono essere infestate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante infestate o perché provenienti da un luogo di produzio- ne comune, se noto, a quello delle piante infestate, nonché perché trattasi di piante ottenute da queste ultime; e b. una zona cuscinetto avente una larghezza di almeno 10 km, intorno alla zona infetta. La delimitazione esatta delle zone si basa su validi principi scientifici, sulla biologia dell’organismo specificato e dei suoi vettori, sul livello di infestazione, sulla presen- za dei vettori e sulla distribuzione delle piante specificate nell’area interessata. 3 Se la presenza dell’organismo specificato è confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infetta e della zona cuscinetto è immediatamente riveduta e modificata di conseguenza. 4 Sulla base delle notifiche da parte dei servizi fitosanitari cantonali, il SFF compila e tiene aggiornato l’elenco delle zone delimitate. 5 Se, in base alle indagini di cui al paragrafo III e al monitoraggio di cui al paragrafo VI capoverso 7, in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell’organismo specificato per un periodo di cinque anni, è possibile revocare la delimitazione della zona d’intesa con il SFF. 6 In deroga al capoverso 1, è possibile decidere di non definire immediatamente una zona delimitata, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a. vi sono prove che l’organismo specificato sia stato introdotto di recente nella zona insieme alle piante su cui è stato rilevato; b. vi è motivo di credere che tali piante fossero infestate prima della loro introduzione nella zona in questione; c. in prossimità di tali piante non sono stati individuati vettori che trasportano l’organismo specificato, sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di prova convalidati a livello internazionale.
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7 Nel caso di cui al capoverso 6 il servizio fitosanitario cantonale procede come segue: a. effettua per almeno due anni un’indagine annuale al fine di accertare se sono state infestate altre piante oltre a quelle sulle quali è stato rilevato inizial- mente l’organismo specificato; b. in base a tale indagine, decide se sia necessario definire una zona delimitata; c. notifica al SFF i motivi per i quali non definisce una zona delimitata e l’esito dell’indagine di cui alla lettera a non appena sono disponibili.
V Divieto di impianto delle piante ospiti nelle zone infette È vietato l’impianto di piante ospiti nelle zone infette, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l’introduzione dell’organismo specificato da parte dei suoi vettori.
VI Misure di eradicazione 1 Il servizio fitosanitario cantonale che ha stabilito la zona delimitata di cui al para- grafo IV adotta in tale zona le misure di cui ai capoversi 2–11, ad eccezione dei siti dove le piante specificate sono prodotte in vista dell’immissione sul mercato e necessitano pertanto di un passaporto fitosanitario a norma del paragrafo VII capo- verso 7; in tali siti si attuano le corrispettive misure del SFF. 2 Il servizio ufficiale competente, entro un raggio di 100 m attorno alle piante che sono state esaminate e sono risultate infestate dall’organismo specificato, rimuove immediatamente: a. le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute; b. le piante notoriamente infestate dall’organismo specificato; e c. le piante che presentano sintomi indicativi della possibile infestazione da parte di tale organismo o sospettate di essere infestate da tale organismo.
3 Il servizio ufficiale competente provvede a campionare ed esaminare le piante
specificate nel raggio di 100 m attorno a ciascuna delle piante infestate, conforme- mente alla norma ISPM n. 318. 4 Il servizio ufficiale competente, prima di rimuovere le piante di cui al capoverso 2, deve eseguire opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori. Tali trattamenti possono inclu- dere, se del caso, la rimozione di piante.
8 La norma di riferimento ISPM n. 31 «Methodologies for sampling of consignments» (edizione del 14.1.2016) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Ac- tivities > Standard Setting > Adopted Standards.
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5 Il servizio ufficiale competente, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all’interno della zona infetta, distrugge le piante e parti di piante di cui al capoverso 2, in modo da garantire che l’organismo specificato non si diffonda. 6 Il servizio ufficiale competente effettua adeguate indagini per individuare l’origine dell’infestazione, rintraccia le piante specificate associate ai casi di infestazione in questione, comprese quelle che siano state eventualmente trasferite prima della definizione della zona delimitata. 7 Il servizio ufficiale competente controlla la presenza dell’organismo specificato tramite indagini annuali, effettuate in periodi idonei, effettua esami visivi delle piante specificate e un campionamento delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche. Nelle zone cuscinetto, le superfici oggetto dell’indagine si basano su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m x 100 m. Gli esami visivi sono effettuati in ciascuno di tali quadrati. 8 I servizi ufficiali competenti sensibilizzano il pubblico in merito alla minaccia costituita dall’organismo specificato, nonché in merito alle misure adottate per impedirne l’introduzione e la diffusione in Svizzera. Installano una segnaletica stradale indicante la delimitazione della rispettiva zona delimitata. 9 Se necessario, il servizio ufficiale competente adotta misure tese ad affrontare qualsiasi specificità o complicazione che può ragionevolmente impedire, ostacolare o ritardare l’eradicazione, in particolare misure relative all’accessibilità e all’eradicazione adeguata di tutte le piante infestate o sospette di esserlo, indipen- dentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile. 10 Il servizio ufficiale competente adotta qualsiasi altra misura in grado di contribui- re all’eradicazione dell’organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 99 e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 1410. 11 Il servizio ufficiale competente applica adeguate pratiche agricole per la lotta contro l’organismo specificato e i suoi vettori.
VII Trasferimento di piante specificate e importazione dall’UE 1 È vietato il trasferimento all’interno o all’esterno delle zone delimitate di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi del paragrafo IV.
9 La norma di riferimento ISPM n. 9 «Guidelines for pest eradication programmes» (edi- zione del 14.1.2016) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activi- ties > Standard Setting > Adopted Standards. 10 La norma di riferimento ISPM n. 14 «The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management» (edizione del 14.1.2016) può essere consultata gra- tuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards.
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2 In deroga al capoverso 1, tali trasferimenti possono avere luogo se le piante speci- ficate sono state coltivate in un sito in cui sono soddisfatte tutte le seguenti condi- zioni: a. l’azienda è omologata ai sensi dell’articolo 30 OPV e il sito è notificato al SFF ai sensi dell’articolo 34 capoverso 1 lettera b OPV; b. il sito è riconosciuto dal SFF come sito indenne dall’organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; c. il sito è dotato di protezione fisica contro l’introduzione dell’organismo spe- cificato da parte dei suoi vettori; d. il sito è circondato da una zona larga 200 metri la quale, in seguito a esame visivo ufficiale e, in caso di presenza sospetta dell’organismo specificato, in seguito a campionamento e analisi, è risultata indenne dall’organismo speci- ficato ed è soggetta ad adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato; detti trattamenti possono comportare, se necessa- rio, la rimozione di piante; e. il sito è oggetto di idonei trattamenti fitosanitari per mantenerlo indenne dai vettori dell’organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessario, la rimozione di piante; f. il sito è oggetto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera d, di almeno due controlli ufficiali effettuati in periodi idonei. g. per tutto il periodo di crescita delle piante specificate né sintomi dell’orga- nismo specificato né suoi vettori sono stati riscontrati nel sito o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l’assenza dell’organismo specificato; h. per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscon- trati sintomi dell’organismo specificato nella zona di cui alla lettera d oppu- re, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno con- fermato l’assenza dell’organismo specificato. 3 Campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni sito sono stati sottoposti ad analisi annuali, nel periodo più idoneo, e l’assenza dell’organismo specificato è stata confermata sulla base di analisi effettuate in conformità dei metodi di prova convalidati a livello internazionale. 4 Il più vicino possibile al momento del trasferimento, i lotti di piante specificate
sono stati sottoposti a esame visivo ufficiale con campionamento e analisi molecola- re, secondo uno schema di campionamento in grado di individuare, con un’affidabilità del 99 per cento, un livello di presenza di piante infestate dell’1 per cento o superiore e diretti in particolare a piante che presentano sintomi sospetti dell’organismo specificato, conformemente alla norma ISPM n. 31. 4bis In deroga ai capoversi 1 e 4, le piante di Vitis in riposo vegetativo destinate all’impianto, ad eccezione delle sementi, possono:
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a. essere importate da una zona delimitata dell’UE se sono soddisfatte le perti- nenti condizioni di cui alla decisione di esecuzione 2015/78911; b. essere trasferite in Svizzera, nelle zone delimitate o in uscita da esse se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: i) le piante sono state coltivate in un sito registrato presso il SFF ai sensi dell’articolo 34 capoverso 1 lettera b OPV, ii) il più vicino possibile al momento del trasferimento le piante sono state oggetto di un idoneo trattamento di termoterapia in un apposito impian- to di trattamento autorizzato e sorvegliato dal SFF, per cui le piante in riposo vegetativo sono sommerse per 45 minuti in acqua riscaldata a
50 °C, conformemente alla pertinente norma EPPO12.
5 Prima del trasferimento i lotti di piante specificate sono stati oggetto di un tratta- mento fitosanitario contro i vettori dell’organismo specificato. 6 Le piante specificate che sono trasferite attraversando zone delimitate, o all’interno di queste, sono trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l’infestazione da parte dell’organismo specificato o dei suoi vettori. 7 Tutte le piante di cui al capoverso 2 possono essere trasferite soltanto se scortate da un passaporto fitosanitario ai sensi dell’articolo 34 OPV. 8 Le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata nell’UE conformemente alle disposizioni della decisione di esecuzione 2015/789 possono essere importate in Svizzera soltanto se scortate da un passaporto fitosanitario rilasciato e consegnato in conformità delle disposizioni della succitata decisione di esecuzione. 9 Le piante ospiti che non sono mai state impiantate all’interno di una zona delimita- ta nell’UE possono essere importate in Svizzera se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla decisione di esecuzione 2015/789. 10 Le piante ospiti che non sono mai state impiantate all’interno di una zona delimi- tata secondo il paragrafo IV possono essere trasferite in Svizzera soltanto se scortate da un passaporto fitosanitario rilasciato ai sensi dell’articolo 34 OPV; fermo restan- do l’allegato 5 parte A OPV, non è richiesto un passaporto fitosanitario per il trasfe- rimento di piante ospiti verso qualsiasi persona che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale o professionale e che acquisisca dette piante per uso proprio.
11 Decisione di esecuzione 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Well et al.), GU L 125 del 21.5.2015, pag. 36; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2015/2417/UE, GU L 333 del 19.12.2015, pag. 143. 12 EPPO (Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante), 2012. Hot water treatment of grapevine to control Grapevine flavescence dorée phytoplasma (Trat- tamento della vite con acqua calda per il contenimento del fitoplasma Grapevine flave- scence dorée). Bollettino EPPO, 42(3), 490–492.
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VIII Rintracciabilità 1 Gli operatori professionali che forniscono le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata in Svizzera o nell’UE, o che sono state trasferite attraverso una zona di questo tipo, tengono un registro dei lotti forniti e degli operatori professionali che li hanno ricevuti. 2 Gli operatori professionali ai quali sono fornite le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata in Svizzera o nell’UE, o che sono state trasferite attraverso una zona di questo tipo, tengono un registro dei lotti ricevuti e dei rispettivi fornitori. 3 Gli operatori professionali conservano le informazioni registrate di cui ai capoversi 1 e 2 per tre anni dalla data in cui il rispettivo lotto è stato fornito o è stato da essi ricevuto. 4 Gli operatori professionali di cui ai capoversi 1 e 2 informano immediatamente il SFF di ciascun lotto trasmesso o ricevuto. Tali informazioni includono l’origine, lo speditore, il destinatario, il luogo di destinazione, il numero di serie, di settimana o di lotto del passaporto fitosanitario, l’identità e la quantità del lotto in questione.
IX Controlli ufficiali sui trasferimenti di piante specificate 1 Il SFF o il servizio fitosanitario cantonale d’intesa con il SFF effettua controlli ufficiali regolari sulle piante specificate che sono trasferite al di fuori di una zona delimitata, o da una zona infetta ad una zona cuscinetto. Tali controlli devono essere effettuati almeno: a. sui punti in cui le piante specificate sono trasferite dalle zone infette verso zone cuscinetto; b. sui punti in cui le piante specificate sono trasferite dalle zone cuscinetto ver- so zone non delimitate; c. sul luogo di destinazione delle piante specificate nella zona cuscinetto; d. sul luogo di destinazione nelle zone non delimitate. 2 I controlli di cui al capoverso 1 consistono in un controllo documentale e in un controllo di identità delle piante specificate. Sono effettuati indipendentemente dall’ubicazione delle piante specificate, dalla proprietà o dalla persona fisica o giuridica che ne è responsabile. 3 L’intensità dei controlli di cui al capoverso 2 è basata sul rischio che le piante siano portatrici dell’organismo specificato o di vettori noti o potenziali, tenendo conto della provenienza dei lotti, del grado di sensibilità delle piante e dell’osser- vanza della presente sezione e di qualsiasi altra misura adottata per contenere o eradicare l’organismo specificato da parte dell’operatore professionale responsabile del trasferimento.
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X Elenco dei siti autorizzati Il SFF stila e aggiorna un elenco di tutti i siti autorizzati ai sensi del paragrafo VII capoverso 2. Lo trasmette ai servizi fitosanitari cantonali e alla Commissione UE.
XI Misure in caso di inosservanza Qualora dai controlli di cui al paragrafo IX capoverso 2 risulti che le condizioni di cui al paragrafo VII non sono soddisfatte, il servizio che ha effettuato i controlli distrugge immediatamente le piante non conformi in situ o in un luogo vicino. Tale azione è effettuata prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo specificato e di eventuali vettori trasportati da tale pianta, durante e dopo la rimozione.
XIa Campagne di sensibilizzazione In base ai loro ambiti di competenza il SFF e i Cantoni informano il pubblico, i viaggiatori, gli operatori professionali e gli operatori di trasporto internazionale in merito alla minaccia costituita dall’organismo specificato per la Svizzera e l’UE. Essi rendono accessibili tali informazioni al pubblico sotto forma di campagne di sensibilizzazione mirata sui rispettivi siti web.
XII Relazione sulle misure 1 Entro il 1° dicembre di ogni anno i servizi fitosanitari cantonali trasmettono al SFF: a. una relazione sulle misure adottate conformemente ai paragrafi III, IV, VI e IX e sui risultati di tali misure; b. un piano delle misure previste conformemente ai paragrafi III, IV, VI e IX nell’anno successivo e i termini di attuazione per ciascuna misura. 2 Quando sia giustificato dallo sviluppo del relativo rischio fitosanitario, i servizi fitosanitari cantonali adattano le rispettive misure e aggiornano di conseguenza il piano di cui alla lettera b. Essi inoltrano immediatamente al SFF i piani aggiornati.
XIII Divieto di importare materiale vegetale del genere Coffea, ad eccezione delle se- menti, originario di Costa Rica o Honduras 1 È vietata l’importazione in Svizzera di materiale vegetale del genere Coffea, ad eccezione delle sementi, originario di Costa Rica o Honduras.
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2 Il materiale vegetale del genere Coffea, ad eccezione delle sementi, originario di Costa Rica o Honduras, che è stato importato in Svizzera prima del 1° luglio 2015, può essere trasferito all’interno della Svizzera solo da operatori professionali, dopo che questi abbiano informato il SFF.
XIV Importazione in Svizzera di piante specificate originarie di Paesi terzi nei quali l’organismo specificato non è presente Le piante specificate originarie di Paesi terzi nei quali l’organismo specificato non è presente possono essere importate in Svizzera solo se soddisfano le seguenti condi- zioni: a. l’organismo nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interes- sato ha comunicato per scritto all’UFAG o alla Commissione dell’UE che l’organismo specificato non è presente nel Paese; b. le piante specificate sono scortate da un certificato fitosanitario, di cui all’articolo 11 e all’allegato 7 OPV, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che l’organismo specificato non è presente nel Paese; c. al loro ingresso in Svizzera o eventualmente al punto d’entrata nell’UE le piante specificate sono state controllate dal servizio ufficiale competente conformemente all’articolo 15 capoverso 1 OPV e né la presenza né sintomi dell’organismo specificato sono stati rilevati.
XV Importazione in Svizzera di piante specificate originarie di Paesi terzi nei quali è nota la presenza dell’organismo specificato
1 Le piante specificate originarie di Paesi terzi nei quali è nota la presenza
dell’organismo specificato possono essere importate in Svizzera se soddisfano le seguenti condizioni: a. sono scortate dal certificato fitosanitario di cui all’articolo 11 e all’allegato 7 OPV; b. adempiono le disposizioni del capoverso 2 o dei capoversi 3 e 4; c. al loro ingresso in Svizzera o eventualmente al punto d’entrata nell’UE le piante specificate sono state controllate dal servizio ufficiale competente conformemente all’articolo 15 capoverso 1 OPV e né la presenza né sintomi dell’organismo specificato sono stati rilevati. 2 Se le piante specificate sono originarie di una zona indenne dall’organismo specifi- cato, istituita dall’organismo nazionale per la protezione dei vegetali nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, devono essere soddi- sfatte le seguenti condizioni: a. l’organismo nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interes- sato ha comunicato per scritto all’UFAG o alla Commissione dell’UE il nome della suddetta zona;
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b. il nome di tale zona è indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica «Luogo d’origine». 3 Se le piante specificate sono originarie di una zona in cui l’organismo specificato è notoriamente presente, il certificato fitosanitario riporta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» le seguenti indicazioni: a. le piante specificate sono state prodotte in uno o più siti che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 4; b. l’organismo nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interes- sato ha comunicato per scritto all’UFAG o alla Commissione dell’UE l’elenco dei suddetti siti, che indica anche la loro ubicazione all’interno del Paese; c. nel sito e nella relativa zona di cui al capoverso 4 lettera c sono applicati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato; d. campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni sito sono stati oggetto di controlli annuali, nel periodo più idoneo, e l’assenza dell’organismo specificato è stata confermata sulla base di analisi effettuate in conformità dei metodi di prova convalidati a livello internazio- nale; e. le piante specificate sono state trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l’infestazione dall’organismo specificato o dai suoi vettori noti; f. il più vicino possibile al momento dell’esportazione i lotti di piante specifi- cate sono state oggetto di un esame visivo ufficiale, campionamento e analisi molecolare, svolto secondo metodi di prova convalidati a livello internazio- nale, secondo uno schema di campionamento in grado di individuare, con un’affidabilità del 99 per cento, un livello di presenza di piante infestate dell’1 per cento o superiore e diretti in particolare a piante che presentano sintomi sospetti dell’organismo specificato; g. immediatamente prima dell’esportazione i lotti di piante specificate sono sta- ti oggetto di un trattamento fitosanitario contro i vettori noti dell’organismo specificato. Inoltre, il certificato fitosanitario di cui al capoverso 1 lettera a deve indicare nella rubrica «Luogo di origine» l’identificazione del sito di cui alla lettera a. 4 Il sito di cui al capoverso 3 lettera a deve soddisfare le seguenti condizioni:
a. essere certificato dall’organismo nazionale per la protezione dei vegetali come indenne dall’organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; b. essere dotato di protezione fisica contro l’introduzione dell’organismo speci- ficato da parte dei suoi vettori; c. essere circondato da una zona larga 200 metri la quale, in seguito a un esame visivo ufficiale e, in caso di presenza sospetta dell’organismo specificato, in seguito a campionamento e analisi, è risultata indenne dall’organismo speci-
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ficato ed è oggetto di un adeguato trattamento fitosanitario contro i vettori dell’organismo specificato; detto trattamento può comprendere, se necessa- rio, la rimozione di piante; d. essere oggetto di adeguati trattamenti fitosanitari per mantenerlo indenne dai vettori dell’organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessario, la rimozione di piante; e. essere oggetto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera c, di almeno due controlli ufficiali effettuati in periodi idonei. f. durante tutto il ciclo di produzione delle piante specificate, nel sito non sono stati riscontrati sintomi correlati all’organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l’assenza dell’organismo specificato; g. durante tutto il ciclo di produzione delle piante specificate non sono stati ri- scontrati sintomi dell’organismo specificato nella zona di cui alla lettera c oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l’assenza dell’organismo specificato.
XVI Controlli ufficiali al momento dell’importazione 1 Tutte le partite di piante specificate importate da un Paese terzo devono essere ufficialmente controllate al loro ingresso in Svizzera o eventualmente al punto d’entrata nell’UE dal servizio ufficiale competente conformemente all’articolo 15 capoverso 1 OPV e, se del caso, ai sensi del capoverso 2 o 3 e ai sensi del capo- verso 4. 2 Nel caso di piante specificate originarie di un Paese terzo in cui l’organismo speci- ficato non è presente, il servizio ufficiale competente svolge le seguenti verifiche: a. un esame visivo; e b. in caso di presenza sospetta dell’organismo specificato, campionamento e analisi del lotto di piante specificate al fine di confermare l’assenza dell’organismo specificato o dei suoi sintomi. 3 Nel caso di piante specificate originarie di un Paese terzo in cui l’organismo speci- ficato è notoriamente presente, il servizio ufficiale competente svolge le seguenti verifiche: a. un esame visivo; e b. campionamento e analisi del lotto di piante specificate al fine di confermare l’assenza dell’organismo specificato o dei suoi sintomi. 4 I campioni di cui ai capoversi 2 lettera b e 3 lettera b devono essere di dimensioni che consentano di individuare, con un’affidabilità del 99 per cento, un livello di piante infestate dell’1 per cento o superiore, tenendo conto della norma ISPM n. 31.
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Appendice I della sezione 4 Elenco delle piante notoriamente sensibili alla sottospecie multiplex dell’organismo specificato («piante ospiti» di Xylella fastidiosa subsp. multiplex) Acacia saligna (Labill.) Wendl. Catharanthus Myrtus communis L. Nerium oleander L. Olea europaea L. Polygala myrtifolia L. Prunus avium (L.) L. Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb Rhamnus alaternus L. Rosmarinus officinalis L. Spartium junceum L. Vinca Westringia fruticosa (Willd.) Druce
Elenco delle piante notoriamente sensibili alla sottospecie pauca dell’organismo specificato («piante ospiti» di Xylella fastidiosa subsp. pauca) Acacia saligna (Labill.) Wendl. Asparagus acutifolius L. Catharanthus Dodonaea viscosa Jacq. Euphorbia terracina L. Grevillea juniperina L. Laurus nobilis L. Lavandula angustifolia Mill. Myrtus communis L. Myoporum insulare R. Br. Nerium oleander L. Olea europaea L. Polygala myrtifolia L. Prunus avium (L.) L. Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb
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Rhamnus alaternus L. Rosmarinus officinalis L. Spartium junceum L. Vinca Westringia fruticosa (Willd.) Druce Westringia glabra L.
Elenco delle piante notoriamente sensibili a più sottospecie dell’organismo specificato («piante ospiti» di Xylella fastidiosa) Coffea
Appendice II della sezione 4 Elenco delle piante notoriamente sensibili agli isolati europei e non europei dell’organismo specificato («piante specificate») Acacia longifolia (Andrews) Willd. Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl. Acer Aesculus Agrostis gigantea Roth Albizia julibrissin Durazz. Alnus rhombifolia Nutt. Alternanthera tenella Colla Amaranthus blitoides S. Watson Ambrosia acanthicarpa Hook. Ambrosia artemisiifolia L. Ambrosia trifida L. Ampelopsis arborea (L.) Koehne Ampelopsis cordata Michx. Artemisia douglasiana Hook. Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson Asparagus acutifolius L. Avena fatua L. Baccharis halimifolia L. Baccharis pilularis DC.
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Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Bidens pilosa L. Brachiaria decumbens (Stapf) Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc. Brassica Bromus diandrus Roth Callicarpa americana L. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Carex Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch Cassia tora (L.) Roxb. Catharanthus Celastrus orbiculata Thunb. Celtis occidentalis L. Cenchrus echinatus L. Cercis canadensis L. Cercis occidentalis Torr. Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene Chenopodium quinoa Willd. Chionanthus Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura Cistus creticus L. Citrus Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash Coffea Commelina benghalensis L. Conium maculatum L. Convolvulus arvensis L. Conyza canadensis (L.) Cronquist Cornus florida L. Coronopus didymus (L.) Sm. Cynodon dactylon (L.) Pers. Cyperus eragrostis Lam. Cyperus esculentus L.
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Cytisus racemosus Broom Cytisus scoparius (L.) Link Datura wrightii Regel Digitaria horizontalis Willd. Digitaria insularis (L.) Ekman Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants Dodonaea viscosa Jacq. Duranta erecta L. Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. Encelia farinosa A. Gray ex Torr. Eriochloa contracta Hitchc. Erodium Escallonia montevidensis Link & Otto Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Eucalyptus globulus Labill. Eugenia myrtifolia Sims Euphorbia hirta L. Euphorbia terracina L. Fagus crenata Blume Ficus carica L. Fragaria vesca L. Fraxinus americana L. Fraxinus dipetala Hook. & Arn. Fraxinus latifolia Benth. Fraxinus pennsylvanica Marshall Fuchsia magellanica Lam. Genista ephedroides DC. Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson Geranium dissectum L. Ginkgo biloba L. Gleditsia triacanthos L. Grevillea juniperina L. Hebe
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Hedera helix L. Helianthus annuus L. Hemerocallis Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem. Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker Hibiscus syriacus L. Hordeum murinum L. Hydrangea paniculata Siebold Ilex vomitoria Sol. ex Aiton Ipomoea purpurea (L.) Roth Iva annua L. Jacaranda mimosifolia D. Don Juglans Juniperus ashei J. Buchholz Koelreuteria bipinnata Franch. Lactuca serriola L. Lagerstroemia indica L. Laurus nobilis L. Lavandula angustifolia Mill. Lavandula dentata L. Ligustrum lucidum L. Lippia nodiflora (L.) Greene Liquidambar styraciflua L. Liriodendron tulipifera L. Lolium perenne L. Lonicera japonica (L.) Thunb. Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner Lupinus villosus Willd. Magnolia grandiflora L. Malva Marrubium vulgare L. Medicago polymorpha L. Medicago sativa L.
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Melilotus Melissa officinalis L. Metrosideros Modiola caroliniana (L.) G. Don Montia linearis (Hook.) Greene Morus Myoporum insulare R. Br. Myrtus communis L. Nandina domestica Murray Neptunia lutea (Leavenw.) Benth. Nerium oleander L. Nicotiana glauca Graham Olea europaea L. Origanum majorana L. Paspalum dilatatum Poir. Pelargonium graveolens L’Hér Persea americana Mill. Phoenix reclinata Jacq. Phoenix roebelenii O’Brien Pinus taeda L. Pistacia vera L. Plantago lanceolata L. Platanus Pluchea odorata (L.) Cass. Poa annua L. Polygala myrtifolia L. Polygonum arenastrum Boreau Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre Polygonum persicaria Gray Populus fremontii S. Watson Portulaca Prunus Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai Quercus
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Ranunculus repens L. Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl. Rhamnus alaternus L. Rhus diversiloba Torr. & A. Gray Rosa californica Cham. & Schldl. Rosmarinus officinalis L. Rubus Rumex crispus L. Salix Salsola tragus L. Salvia mellifera Greene Sambucus Sapindus saponaria L. Schinus molle L. Senecio vulgaris L. Setaria magna Griseb. Silybum marianum (L.) Gaertn. Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid. Sisymbrium irio L. Solanum americanum Mill. Solanum elaeagnifolium Cav. Solidago virgaurea L. Sonchus Sorghum Spartium junceum L. Spermacoce latifolia Aubl. Stellaria media (L.) Vill. Tillandsia usneoides (L.) L. Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene Trifolium repens L. Ulmus americana L. Ulmus crassifolia Nutt. Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt. Urtica dioica L.
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Urtica urens L. Vaccinium Verbena litoralis Kunth Veronica Vicia faba L. Vinca Vitis Westringia fruticosa (Willd.) Druce Westringia glabra L. Xanthium spinosum L. Xanthium strumarium L.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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