AS 2016 1779
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Modifica del 9 giugno 2016
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:
I 1 L’allegato 72 dell’ordinanza dell’8 giugno 20123 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificato.
2 L’allegato 5 è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 10 giugno 2016 alle ore 18.004.
9 giugno 2016 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi. 3 RS 946.231.172.7 4 Pubblicazione urgente ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Provvedimenti nei confronti della Siria. O RU 2016
Allegato 5 (art. 6 cpv. 1)
Attrezzature, tecnologie e software impiegati a scopo di sorveglianza
1. Elenco delle apparecchiature
– Apparecchiature per l’ispezione approfondita di pacchetti. – Apparecchiature per la sorveglianza delle reti, incluse le apparecchiature per la gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intel- ligence per la conservazione dei dati. – Apparecchiature per la sorveglianza delle radiofrequenze. – Apparecchiature per interferenza nelle reti radio e nelle comunicazioni satellitari. – Apparecchiature per la propagazione a distanza di virus informatici. – Apparecchiature per riconoscimento/trattamento vocale. – Apparecchiature per intercettazione e controllo di: – IMSI (International Mobile Subscriber Identity): identità utente mobile internazionale. Codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, integrato nella carta SIM, che consente di identi- ficare quest’ultima tramite le reti GSM e UMTS. – MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number): numero di rete digitale integrata nei servizi dell’abbonato mobile. Numero unico per l’identificazione di un abbonamento ad una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l’IMSI, ma per instradare le chiamate tramite l’abbonato. – IMEI (International Mobile Equipment Identity): identificatore inter- nazionale apparecchiature mobili). Numero, solitamente unico, che per- mette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN- e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all’interno dello scompar- to della batteria del telefono. L’intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l’IMSI e l’MSISDN. – TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity): identità utente mobile temporanea. Identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete. – Apparecchiature per intercettazione e controllo tattici SMS (Short Message System: servizio di messaggi brevi), GSM (Global System for Mobile Communications: sistema mondiale di comunicazioni mobili, GPS (Global Positioning System: sistema di localizzazione globale via satellite), GPRS (General Package Radio Service: sistema di trasmissione radio a pacchetto), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System: sistema universale di
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comunicazioni mobili), CDMA (Code Division Multiple Access: accesso multiplo a divisione di codice), PSTN (Public Switch Telephone Networks: rete telefonica pubblica commutata). – Apparecchiature per intercettazione e controllo di informazioni DHCP (Dinamyc Host Configuration Protocol: protocollo di configurazione dina- mica tramite host), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol: protocollo sem- plice per il trasferimento di posta) und GTP (GPRS Tunneling Protocol: protocollo di tunneling per il GPRS). – Apparecchiature per riconoscimento e analisi morfologici. – Apparecchiature telecomandate per indagini forensi. – Apparecchiature per motori di trattamento semantico. – Apparecchiature per la violazione di codici WEP e WPA. – Apparecchiature per l’intercettazione di protocollo VoIP proprietario e standard.
2. «Software» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione»
delle apparecchiature di cui al numero 1
3. «Tecnologie» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione»
delle apparecchiature di cui al numero 1 Le apparecchiature, le tecnologie e i software di queste categorie rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di «sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari». Ai fini del presente allegato, per «controllo» si intende l’acquisizione, l’estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l’analisi e l’archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.
4. Eccezioni
Sono esclusi dalle disposizioni dei numeri 1–3: a. software che sono progettati per essere installati dall’utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono general- mente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restri- zioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:
1. in contanti,
2. per corrispondenza,
3. per transazione elettronica, o
4. su ordinazione telefonica; o
b. software che sono di pubblico dominio.
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