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AS 2016 1883

Legge federale sul servizio civile sostitutivo

Legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC)

Modifica del 25 settembre 2015

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 agosto 20141, decreta:

I La legge del 6 ottobre 19952 sul servizio civile è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 1 lett. b ed e, nonché 2

1 Il servizio civile contribuisce a:

b. Concerne soltanto il testo francese e. sostenere la formazione e l’educazione scolastiche. 2 Esso fornisce il proprio contributo nell’ambito dei compiti della Rete integrata Svizzera per la sicurezza.

Art. 4 cpv. 1 lett. bbis, d, e ed h, nonché 1bis, 2 e 2bis

1 Il servizio civile attua i suoi obiettivi nei seguenti ambiti d’attività:

bbis. scuola, dal livello prescolastico al livello secondario II; d. protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste; e. Abrogata h. prevenzione e aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché rigenerazione dopo simili eventi. 1bis Qualora le possibilità di impieghi negli ambiti d’attività di cui al capoverso 1 siano prevedibilmente inferiori alla domanda, il Consiglio federale può autorizzare a titolo di prova e per un periodo limitato impieghi in altri ambiti d’attività al fine di verificarne l’idoneità.

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2 Qualora le esigenze di cui all’articolo 3 non siano soddisfatte, gli impieghi in aziende agricole negli ambiti d’attività protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste nonché agricoltura sono permessi se sono assolti nell’ambito di progetti o programmi aventi i seguenti scopi: a. salvaguardia delle basi naturali della vita; b. cura del paesaggio rurale; c. miglioramento strutturale in aziende che a tal fine ricevono aiuti agli inve- stimenti. 2bis Il Consiglio federale stabilisce:

a. quali progetti e programmi sono presi in considerazione; b. in quali casi sono permessi impieghi anche al di fuori dei progetti e dei pro- grammi.

Art. 4a lett. a, b e d Non sono permessi impieghi: a. presso un ente:

1. in cui la persona che deve prestare servizio civile svolge o, nell’anno

precedente il servizio civile, ha svolto un’attività dietro compenso o nell’ambito di una formazione o di una formazione continua,

2. con il quale la persona che deve prestare servizio civile mantiene un’al-

tra relazione particolarmente stretta, segnatamente attraverso una colla- borazione a titolo volontario prolungata o intensa oppure svolta in posi- zione dirigenziale, oppure

3. in cui persone vicine alla persona che deve prestare servizio civile pos-

sono influire sul suo impiego; b. svolti esclusivamente a favore di persone vicine alla persona che deve prestare servizio civile; d. che servono in primo luogo scopi privati della persona che deve prestare servizio civile, in particolare per la sua formazione o la sua formazione con- tinua.

Art. 7 Impieghi all’estero 1 Le persone che devono prestare servizio civile possono essere assegnate a impieghi all’estero se hanno dato il loro consenso. 2 Esse possono essere assegnate, anche senza il loro consenso, a impieghi nel quadro dell’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza in regioni estere limitrofe.

3 Gli impieghi all’estero servono:

a. alla cooperazione allo sviluppo e all’aiuto umanitario;

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b. alla prevenzione e all’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché alla rigenerazione dopo simili eventi; c. alla promozione civile della pace.

4 Il Consiglio federale stabilisce:

a. i requisiti che le persone che devono prestare servizio civile e gli istituti d’impiego sono tenuti a soddisfare; b. in che modo debba essere garantita la sicurezza della persona che presta ser- vizio civile; c. le modalità della collaborazione tra l’organo d’esecuzione e gli organi spe- cializzati; d. in quali altri casi sono possibili impieghi all’estero negli ambiti d’attività di cui all’articolo 4 capoverso 1.

Art. 7a, rubrica, cpv. 1 e 2 Impieghi in relazione a catastrofi e a situazioni d’emergenza o nel quadro di programmi prioritari 1 Trattandosi di impieghi in relazione a catastrofi e a situazioni d’emergenza o nel quadro di programmi prioritari, l’organo d’esecuzione può assumere esso stesso i diritti e gli obblighi di un istituto d’impiego. 2 L’organo d’esecuzione coordina gli impieghi con gli organi di condotta interessati e gli organi specializzati competenti.

Art. 8 cpv. 1 1 Il servizio civile dura 1,5 volte la durata complessiva dei servizi d’istruzione previ- sti dalla legislazione militare che non sono ancora stati prestati. Tale fattore è di 1,1 per le persone che devono prestare servizio civile e che in precedenza sono state ufficiali o sottufficiali superiori. Per casi particolari, ad esempio riguardo a ufficiali specialisti e quadri che non hanno ancora prestato servizio pratico, il Consiglio federale disciplina come debba essere calcolata la durata del servizio civile.

Art. 9 lett. a–c L’obbligo di prestare servizio civile vincola a: a. sostenere un colloquio presso l’organo d’esecuzione (art. 19 cpv. 1); b. presentarsi nell’istituto d’impiego, se questo lo esige (art. 19 cpv. 1); c. partecipare ai corsi di formazione previsti (art. 36);

Art. 11 cpv. 2bis e 3 2bis Le persone che devono prestare servizio civile possono continuare a essere im- piegate all’estero o nell’ambito di casi di rigore per al massimo 12 anni oltre il

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termine ordinario di cessazione dell’obbligo di prestare servizio civile, sempre che abbiano dato il loro consenso. 3 L’organo d’esecuzione pronuncia il licenziamento anticipato dal servizio civile di chi: a. è incapace al lavoro prevedibilmente in modo duraturo; b. ha problemi di salute e non vi sono possibilità d’impiego nel servizio civile conciliabili con tali problemi; c. in relazione all’obbligo di prestare servizio civile ha fatto ricorso alla violen- za nei confronti di una persona o ha minacciato di farlo in misura tale da risultare intollerabile per il servizio civile; d. è stato autorizzato, su sua richiesta, a prestare servizio militare; può presen- tare una domanda d’ammissione al servizio militare soltanto chi ha termi- nato regolarmente il primo impiego di servizio civile.

Art. 12 Esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile 1 L’organo d’esecuzione può escludere dal servizio civile una persona che risulta intollerabile per il servizio civile a causa di una condanna per un crimine o un delitto oppure di una misura privativa della libertà.

2 L’organo d’esecuzione può escludere temporaneamente una persona da prestazioni

di servizio civile quando un procedimento penale pendente fa sorgere dubbi fondati in merito alla sua tollerabilità per il servizio civile. 3 Ai fini della decisione relativa all’esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile, l’organo d’esecuzione può consultare, conformemente all’articolo

367 capoversi 2 lettera j e 4 del Codice penale (CP)3 in combinato disposto con

l’articolo 365 capoverso 2 lettera l CP, i dati del casellario giudiziale concernenti le sentenze e i procedimenti penali pendenti. 4 Se necessario ai fini della decisione, l’organo d’esecuzione può chiedere per scrit- to: a. all’autorità giudicante, di fornire informazioni complementari e di poter prendere visione della sentenza o degli atti di causa su cui poggia l’iscri- zione nel casellario giudiziale; b. al pubblico ministero, di fornire informazioni complementari e di poter pren- dere visione degli atti di causa su cui poggia l’iscrizione nel casellario giudi- ziale. 5 L’autorità giudicante o il pubblico ministero dà seguito alla richiesta se ciò non lede i diritti della personalità di terzi e non mette a rischio lo scopo dell’indagine.

Art. 14 cpv. 5 lett. d Abrogata

3 RS 311.0

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Art. 16 Momento della presentazione della domanda Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare possono presentare domanda di ammissione al servizio civile in qualsiasi momento.

Art. 16a cpv. 2

2 Il Consiglio federale disciplina la forma della domanda.

Art. 17 cpv. 1bis Abrogato

Art. 17a Giornata d’introduzione 1 Il richiedente partecipa a una giornata d’introduzione entro tre mesi dalla presenta- zione della propria domanda. 2 Lo svolgimento delle giornate d’introduzione è di competenza dell’organo d’esecu- zione.

3 La Confederazione assume le spese di viaggio e di vitto.

Art. 18 Ammissione 1 È ammesso al servizio civile chi dopo aver seguito l’intera giornata d’introduzione conferma la propria domanda. L’organo d’esecuzione stabilisce il numero di giorni di servizio civile da prestare e la durata dell’obbligo di prestare servizio civile. 2 L’organo d’esecuzione dichiara la domanda priva d’oggetto se il richiedente non segue la giornata d’introduzione entro tre mesi dalla presentazione della domanda. 3 L’organo d’esecuzione non entra nel merito della domanda se il richiedente non la conferma entro il termine fissato dal Consiglio federale.

Art. 18b Partecipazione alla giornata d’introduzione e ammissione durante un periodo di servizio militare

1 Il comando militare competente permette alla persona la cui domanda è pendente

mentre sta prestando servizio militare di partecipare alla giornata d’introduzione. 2 Chi riceve la decisione d’ammissione al servizio civile mentre sta prestando servi- zio militare è licenziato dal servizio se possibile il giorno stesso, al più tardi il giorno seguente.

Art. 19 Preparazione degli impieghi 1 L’organo d’esecuzione informa la persona che deve prestare servizio civile circa i suoi diritti e i suoi obblighi. Può convocarla per un colloquio e invitarla a presentarsi nell’istituto d’impiego. 2 L’istituto d’impiego valuta l’idoneità all’impiego previsto della persona che deve prestare servizio civile e verifica se sono soddisfatti i requisiti del mansionario.

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3 L’organo d’esecuzione verifica:

a. la reputazione della persona che deve prestare servizio civile, qualora lo pre- veda il mansionario; b. se il comportamento tenuto nell’ambito del servizio civile dalla persona che deve prestare servizio civile fa sorgere dubbi fondati sulla sua idoneità all’impiego previsto; c. se, nel caso di impieghi all’estero, la persona che deve prestare servizio civi- le dispone, sulla base di giustificativi, delle qualifiche necessarie secondo il mansionario. 4 Per la verifica della reputazione di cui al capoverso 3 lettera a l’organo d’ese- cuzione può consultare, conformemente all’articolo 367 capoversi 2 lettera j e 4 CP4 in combinato disposto con l’articolo 365 capoverso 2 lettera m CP, i dati del casella- rio giudiziale concernenti le sentenze e i procedimenti penali pendenti. 5 Se necessario ai fini della verifica della reputazione, l’organo d’esecuzione può chiedere per scritto: a. all’autorità giudicante, di fornire informazioni complementari e di poter prendere visione della sentenza o degli atti di causa su cui poggia l’iscri- zione nel casellario giudiziale; b. al pubblico ministero, di fornire informazioni complementari e di poter pren- dere visione degli atti di causa su cui poggia l’iscrizione nel casellario giudi- ziale. 6 L’autorità giudicante o il pubblico ministero dà seguito alla richiesta se ciò non lede i diritti della personalità di terzi e non mette a rischio lo scopo dell’indagine. 7 Tra la persona che deve prestare servizio civile e l’istituto d’impiego è conclusa una convenzione d’impiego. La convenzione d’impiego deve essere approvata dall’organo d’esecuzione. 8 L’organo d’esecuzione rifiuta di approvare la convenzione d’impiego se la reputa- zione della persona che deve prestare servizio civile non ne consente l’impiego o, in caso d’impiego all’estero, se la persona non dispone delle qualifiche necessarie. L’organo d’esecuzione può rifiutarsi di approvare la convenzione d’impiego se nutre dubbi fondati sull’idoneità all’impiego della persona che deve prestare servizio civile.

Art. 21 cpv. 1 Concerne soltanto i testi tedesco e francese

4 RS 311.0

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Art. 26 cpv. 1 e 2 1 Nell’ambito del servizio civile l’interessato riceve se necessario consulenza sociale e legale.

2 Abrogato

Art. 29 cpv. 2 e 3 2 Qualora non sia in grado di fornire le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere b, c o d, l’istituto d’impiego versa alla persona che presta servizio civile una congrua indennità finanziaria. Non deve versare un’indennità finanziaria per non aver fornito la prestazione di cui al capoverso 1 lettera d se la persona che presta servizio civile utilizza il proprio alloggio privato. 3 La Confederazione assume i costi di cui al capoverso 1 connessi a corsi di forma- zione secondo l’articolo 36.

Art. 31 Certificato di lavoro Al termine dell’impiego la persona che presta servizio civile riceve dall’istituto d’impiego un certificato di lavoro. Se l’impiego dura meno di 54 giorni è sufficiente un attestato del lavoro svolto.

Art. 32 Obbligo di notificazione e d’informazione 1 Il Consiglio federale disciplina l’obbligo di notificazione e d’informazione delle persone che devono prestare servizio civile e delle persone che sono state escluse dal servizio civile.

2 In occasione delle giornate d’introduzione e dei corsi di formazione come pure

durante il servizio civile ordinario possono essere effettuate inchieste a scopo scien- tifico.

Art. 33 cpv. 1 1 Chi deve prestare servizio civile si sottopone alle visite mediche necessarie per verificare la sua capacità al lavoro o i suoi problemi di salute.

Titolo prima dell’art. 36 Sezione 4: Formazione

Art. 36 Corsi di formazione 1 Chi presta servizio civile segue i corsi di formazione prescritti dall’organo d’ese- cuzione.

2 Il Consiglio federale stabilisce:

a. quali corsi di formazione sono offerti dall’organo d’esecuzione; b. quando devono essere seguiti i corsi di formazione;

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c. la durata dei corsi di formazione; d. quanti giorni di servizio civile devono essere prestati tenuto conto del nume- ro di giorni di corsi di formazione; e. chi è esonerato dal seguire corsi di formazione. 3 L’organo d’esecuzione fissa gli obiettivi della formazione e verifica se sono stati raggiunti. 4 Chi ha seguito integralmente un corso di formazione riceve un attestato di fre- quenza.

Art. 36a Centro di formazione L’organo d’esecuzione gestisce un centro di formazione.

Art. 37 cpv. 1 1 La Confederazione assume i costi dei corsi di formazione di cui all’articolo 36.

Art. 38 Indennità per perdita di guadagno Chi presta servizio civile ha diritto a un’indennità per perdita di guadagno confor- memente alla legge del 25 settembre 19525 sulle indennità di perdita di guadagno.

Art. 42 cpv. 2, 2bis e 2ter

2 L’organo d’esecuzione accetta la domanda se l’istituto richiedente soddisfa i

requisiti di cui agli articoli 2–6. 2bis Se l’istituto richiedente non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 4 capoverso 1, l’organo d’esecuzione può accettare la domanda sempre che i mansionari delle persone che prestano servizio civile contemplino esclusivamente compiti che rien- trano negli ambiti d’attività di cui all’articolo 4 capoverso 1. 2ter L’organo d’esecuzione respinge la domanda se l’istituto richiedente o l’attività prevista non corrisponde agli scopi del servizio civile.

Art. 46 cpv. 3

3 L’organo d’esecuzione può rinunciare a riscuotere il tributo:

a. da singoli istituti d’impiego la cui partecipazione all’esecuzione del servizio civile riveste particolare importanza e che non sarebbero altrimenti in grado di impiegare persone che prestano servizio civile; b. se un istituto d’impiego impiega una persona che presta servizio civile che, durante l’impiego, necessita di sostegno o assistenza particolari;

5 RS 834.1

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c. in caso di impieghi per i quali l’istituto d’impiego riceve aiuti finanziari in virtù dell’articolo 47; d. in caso di impieghi nell’ambito d’attività di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera h; e. in caso di impieghi a titolo di prova.

Art. 47 cpv. 1 1 La Confederazione può, a titolo eccezionale ed entro i limiti dei crediti stanziati, sostenere finanziariamente progetti che servono alla conservazione dei beni cultura- li, alla protezione dell’ambiente e della natura, alla salvaguardia del paesaggio o alle foreste.

Art. 48 Obblighi dell’istituto d’impiego

1 L’istituto d’impiego provvede a un’organizzazione sensata del servizio civile.

2 Introduce la persona che presta servizio civile ai compiti previsti dal mansionario.

3 Non può impiegarla in lavori per i quali essa non dispone delle necessarie cono- scenze e capacità. 4 L’istituto d’impiego rispetta la personalità della persona che presta servizio civile. Non può esigere dalla stessa un comportamento illecito. 5 In particolare per quanto concerne la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute, l’istituto d’impiego tratta la persona che presta servizio civile alla medesima stregua dei lavoratori che eseguono gli stessi lavori o lavori comparabili.

Art. 49 cpv. 2, frase introduttiva e lett. a 2 Può delegare l’esercizio di tale diritto ai suoi collaboratori. Può inoltre delegarlo a terzi che: a. Concerne soltanto il testo francese

Art. 50 Cessione di diritti e obblighi

1 L’istituto d’impiego può, col consenso dell’organo d’esecuzione, cedere i suoi

diritti e obblighi ad altri istituti che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 2–6 e che: a. vengono sostenuti dall’istituto d’impiego nell’ambito delle sue finalità; oppure b. gli sono subordinati. 2 L’istituto d’impiego può addebitare agli istituti beneficiari al massimo i costi effet- tivi della sua attività di mediazione.

3 È escluso il prestito di persone che prestano servizio civile.

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Art. 71 cpv. 2

2 L’organo d’esecuzione istruisce la procedura entro 60 giorni e la conclude con

decisione formale.

Art. 72 cpv. 1 e 3 1 Chiunque, nell’intenzione di rifiutare il servizio civile, non si presenta a un servi- zio al quale è convocato, abbandona il suo istituto d’impiego senza permesso o non vi ritorna dopo un’assenza giustificata, è punito con una pena detentiva fino a

18 mesi o con una pena pecuniaria.

3 Abrogato

Art. 73 cpv. 4 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 74 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 76 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 77 Reati commessi all’estero È punibile conformemente agli articoli 72–76 anche chi commette il reato all’estero.

Inserire prima del titolo del capitolo 10

Art. 78a Obbligo di comunicazione e diritto di ricorso 1 I servizi cantonali competenti comunicano all’organo d’esecuzione senza indugio, gratuitamente e in forma completa le decisioni penali, i decreti di non luogo a proce- dere e i decreti di abbandono del procedimento. 2 L’organo d’esecuzione può interporre ricorso contro i decreti di non luogo a pro- cedere e i decreti di abbandono del procedimento.

Art. 80 cpv. 1ter, 1quater e 2 lett. d 1ter Concerne soltanto il testo francese

1quater L’organo d’esecuzione può registrare dati concernenti condanne, procedimenti penali pendenti e misure privative della libertà in quanto tali dati siano necessari per motivare una decisione relativa all’esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile o per verificare la reputazione in vista di determinati impieghi.

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2 Possono essere collegati in linea al sistema d’informazione:

d. gli organi di cui all’articolo 21 della legge del 25 settembre 1952 6 sulle indennità di perdita di guadagno, per i chiarimenti necessari per determinare gli aventi diritto;

Art. 80b cpv. 1 lett. b ed f 1 L’organo d’esecuzione comunica dati personali agli organi qui appresso in quanto necessario per l’adempimento dei compiti seguenti: b. agli istituti d’istruzione, per lo svolgimento di corsi di formazione; f. alle autorità penali, per il giudizio delle infrazioni alla presente legge;

Sezione 2 (art. 83) Abrogata

Sezione 2a (art. 83b) Abrogata

Titolo prima dell’art. 83c Sezione 2b: Disposizione transitoria della modifica del 25 settembre 2015

Art. 83c Le persone che devono prestare servizio civile e che hanno presentato una domanda d’ammissione al servizio civile prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 seguono il corso d’introduzione secondo il diritto anteriore.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale7

Art. 365 cpv. 2 lett. l ed m

2 Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali

nell’adempimento dei compiti seguenti:

6 RS 834.1 7 RS 311.0

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l. esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile ai sensi della legge del 6 ottobre 19958 sul servizio civile; m. verifica della reputazione in vista di determinati impieghi ai sensi della legge sul servizio civile;

Art. 367 cpv. 4 e 4bis

4 I dati personali concernenti procedimenti penali pendenti possono

essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a–e, j e l. 4bis Abrogato

2. Codice penale militare9

Art. 81 cpv. 6

6 È fatto salvo l’articolo 84.

Art. 82 cpv. 5

5 È fatto salvo l’articolo 84.

Art. 83 cpv. 4

4 È fatto salvo l’articolo 84.

Art. 84 Reati contro i 1 È punito con la multa chi commette uno dei reati di cui agli articoli doveri del servi- zio in caso di 81–83 se: ammissione al servizio civile, a. è ammesso al servizio civile; assegnazione al servizio non b. è assegnato al servizio non armato; armato e inabilità al servizio c. è dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento in cui ha commesso il fatto.

2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3 Non è punito chi al momento in cui ha commesso il fatto non era in

grado di entrare in servizio.

8 RS 824.0 9 RS 321.0

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3. Legge federale del 19 giugno 199210 sull’assicurazione militare

Art. 1a cpv. 1 lett. o

1 È assicurato presso l’assicurazione militare:

o. chi, essendovi invitato o convocato, partecipa ad una giornata d’introduzione organizzata dall’organo d’esecuzione del servi- zio civile, a un colloquio presso l’organo d’esecuzione, a un colloquio di presentazione in un istituto d’impiego o a un cor- so di formazione;

III Coordinamento con la modifica del 19 giugno 2015 del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Modifica della disciplina delle sanzioni) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 19 giugno

201511 del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Modifica della

disciplina delle sanzioni) o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche, l’articolo 72 capoverso 1 della legge sul servizio civile avrà il seguente tenore:

Art. 72 cpv. 1 1 Chiunque, nell’intenzione di rifiutare il servizio civile, non si presenta a un servi- zio al quale è convocato, abbandona il suo istituto d’impiego senza permesso o non vi ritorna dopo un’assenza giustificata, è punito con una pena detentiva fino a 18 mesi o con una pena pecuniaria.

10 RS 833.1 11 RU 2016 1249

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IV Coordinamento con la legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 25 set- tembre 201512 sulle attività informative o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l’articolo 367 capoverso 4 del Codice penale svizzero13 avrà il seguente tenore:

Art. 367 cpv. 4

4 I dati personali concernenti procedimenti penali pendenti possono

essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a–e, j, l e m.

V

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 25 settembre 2015 Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015 Il presidente: Stéphane Rossini Il presidente: Claude Hêche Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

14 gennaio 2016.14

2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2016.

3 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

12 FF 2015 5925 13 RS 311.0 14 FF 2015 5979

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