AS 2016 1943
Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)
Modifica del 25 maggio 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 agosto 20041 sull’Ufficio di comunicazione in materia di rici- claggio di denaro è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 lett. g
2 Per adempiere i suoi compiti, l’Ufficio di comunicazione:
g. riceve informazioni dalle persone e dalle istituzioni di cui all’articolo 7 della legge federale del 18 dicembre 20152 concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente espo- ste all’estero (LVP).
Art. 2 lett. f L’Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le informazioni: f. secondo l’articolo 7 capoversi 1 e 2 LVP3.
Art. 3 cpv. 2bis 2bis Se le persone e le istituzioni che effettuano una comunicazione secondo l’articolo 7 capoversi 1 e 2 LVP4 non sono intermediari finanziari ai sensi della LRD, la loro comunicazione contiene almeno le informazioni ai sensi del capo- verso 1 lettera f, sempre che ne siano a conoscenza.