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AS 2016 2083

Ordinanza del DFGP sul tasso d'interesse massimo per i crediti al consumo

Ordinanza del DFGP sul tasso d’interesse massimo per i crediti al consumo

del 17 giugno 2016

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 6 novembre 20021 concernente la legge sul credito al consumo, ordina:

Art. 1 Tasso d’interesse massimo 1 Il tasso d’interesse massimo di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b della legge federale del 23 marzo 20012 sul credito al consumo (LCC) ammonta al 10 per cento per i crediti in contanti (art. 9 LCC), il contratto di credito per il finanziamento dell’acquisto di beni o servizi (art. 10 LCC) e il contratto di leasing (art. 11 LCC) fino alla fine del 2016. 2 Per i crediti sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o carte-cliente con opzione di credito (art. 12 LCC) il tasso d’interesse mas- simo ammonta al 12 per cento fino alla fine del 2016.

Art. 2 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016 con effetto fino al 31 dicem- bre 2016.

17 giugno 2016 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga

RS 221.214.111